• Enti no-profit

    Imposta di registro fissa nel patto di riservato dominio per APS

    L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 135 del 18 giugno replica ad un'APS che intende acquistare un immobile con patto di riservato dominio.

    In dettaglio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, vuola acquistare tre locali commerciali in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi, da giugno 2024 a giugno 2029; al pagamento dell'ultima rata di prezzo, si verificherà il trasferimento della proprietà.

    L'Istante intende «direttamente utilizzare i beni per l'attuazione dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto ed a tal fine intende rendere, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'articolo 82, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117».
    Ciò posto, chiede di conoscere se, con riferimento al suddetto contratto, stipulato ai sensi del citato articolo 1523 del codice civile, in cui il trasferimento del diritto di proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata, sia applicabile l'agevolazione di cui al predetto articolo 82 e, quindi, siano dovute nella misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, rendendo l'apposita dichiarazione, prevista dal citato articolo, di impegnarsi ad «utilizzare i beni entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale».

    Vediamo la risposta delle Entrate.

    Imposta di registro nel patto di riservato dominio per APS

    Con l'interpello in oggetto le entrate forniscono un chiarimento sulla fattispecie di acquisto mediante un contratto di vendita ''con riserva di proprietà'', ai sensi degli articoli 1523 e ss. del codice civile, ai fini della fruizione dell'agevolazione
    di cui all'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ''Codice del Terzo settore'') relativa alla imposta di registro per gli ETS.
    Tale norma dispone che «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a
    favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, acondizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di
    dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata».

    È, dunque, prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che i beni vengano direttamente
    utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, 
    in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

    Con riferimento alla compravendita di immobili ''con patto di riservato dominio'', ovvero ''con riserva di proprietà'', l'articolo 1523 del codice civil stabilisce che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
    L'effetto traslativo non si verifica al momento della conclusione del contratto per effetto dell'incontro delle volontà delle parti, bensì, in un momento successivo, al pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore.
    Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.
    Sotto il profilo fiscale, l'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito ''TUR'') dispone che «Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore».
    Ai fini fiscali, dunque, le vendite ''con riserva di proprietà'' non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), «ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi».
    Tale disposizione determina l'anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l'applicazione dell'aliquota proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di
    proprietà e, quindi, prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo.
    In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all'articolo 27, comma 3, del TUR, sussiste un'equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita ''con riserva di proprietà''.
    Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore, si ritiene che l'agevolazione ivi prevista, si applica anche nell'ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile.
    Nella fattispecie in esame, si ritiene che l'APS possa fruire dell'applicazione della tassazione agevolata di cui al citato articolo 82, comma 4, all'atto di compravendita in esame, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita ''con riserva di proprietà'', in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialista e trustee: chiarimenti sulla compatibilità

    Con il pronto ordini n 56 del 17 giugno il CNDCEC replica con il quale si domanda sulla compatibilità della professione di Commercialista e la figura del Trustee.

    In particolare, si chiede se il Commercialista possa incorrere in una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione, tenuto conto del fatto che l’attività del trustee consiste nel gestire i beni vincolati in trust nell'interesse dei beneficiari (disponenti) e l’attività del protector consiste nella vigilanza sull’operatodel trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.
    Infine, si chiede se l’attività del trustee e quella del protector, per la tipica professionalità richiesta nell’espletamento dell’incarico, possano rientrare tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista.

    Commercialista e trustee: chiarimenti sulla compatibilità

    Il CNDCEC evidenzia che trustee e protector sono entrambe figure previste nel trust, noto istituto giuridico di matrice anglosassone attraverso il quale un soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce la titolarità dei beni ad un altro soggetto (cd. trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (cd. beneficiari) cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo. 

    Al momento della costituzione del trust, il settlor può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiario.
    Tra settlor, trustee e beneficiario si instaura un rapporto fiduciario in ragione del quale il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. In particolare, il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiario. Tale potere-dovere è soggetto a due vincoli tassativi, individuati nelle norme di legge e nella volontà del settlor, come emerge dall’atto costitutivo del trust. 

    Ai predetti vincoli devono aggiungersi anche alcuni precetti di natura comportamentale, rinvenibili  nel dovere di lealtà e fedeltà del trustee e nell’obbligo del medesimo di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiario e, più genericamente, gli obblighi derivanti dal trust.
    L’elemento qualificante di un trust è la piena separazione (cd. segregazione) del patrimonio conferito, che dalla sfera giuridica del settlor passa in piena proprietà al trustee.
    Tenuto conto del fatto che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. 

    Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l’esercizio della professione. 

    Resta fermo quanto rappresentato nelle Note Interpretative del CNDCEC in merito alla eventuale circostanza che in capo all’iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito:

    • i) un interesse economico prevalente;
    • ii) una situazione di socio influente od occulto, giacché in tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.

    Inoltre, non si ha motivo per ravvisare alcuna incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e lo svolgimento dell’attività di protector, consistendo quest’ultima – come correttamente rilevato dall’Ordine richiedente – nella vigilanza sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.

    Infine l'attività del trustee e quella del protector possono rientrare senz’altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista; al riguardo, si richiamano le seguenti attività che formano oggetto della professione ai sensi del D.lgs. n. 139/2005:

    • l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (art. 1, co. 2, lett. a)  e, più specificamente,
    • le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali

  • IMU e IVIE

    Acconto IMU 2024: i pagamenti in ritardo

    Il giorno 17 giugno (perchè il 16 quest'anno è caduto di domenica) è scaduto il termine per pagare l'acconto IMU 2024. 

    Per tutti coloro che non lo hanno versato, c'è la possibilità di ravvedersi e pagare in ritardo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

    L’istituto del ravvedimento evita i provvedimenti forzosi da parte dell'ente impositore ma il contribuente oltre all’imposta dovuta, pagherà anche una maggiorazione a titolo di:

    • sanzioni,
    • interessi.

    Per calcolare la somma dovuta con il ravvedimento è necessario considerare i giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza del versamento. 

    Naturalmente più si tarda il pagamento e maggiore sarà la somma da corrispondere.

    IMU 2024: versamento in ritardo dell'acconto scaduto il 17 giugno

    In generale, per il mancato pagamento dell’acconto IMU 2024, se accertato a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà provvedere al versamento:

    • dell’intera imposta dovuta;
    • della sanzione ordinaria che si attesta nella misura del 30 per cento dell’importo dovuto all’origine.

    I contribuenti che intendono regolarizzare il ritardo con l’istituto del ravvedimento operoso hanno a disposizione diverse opzioni.

    Sono diverse le tipologie previste e dipendono dal ritardo nel pagamento, ovvero dai giorni che separano il termine per il versamento dell’imposta e la data del versamento per la regolarizzazione.

    Tenendo a riferimento il termine del versamento, possiamo distinguere:

    • ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
    • ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,5%;
    • ravvedimento medio, con pagamento oltre il 31° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,67%;
    • ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,75%;

    Inoltre si può pagare oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29%, mentre oltre 2 anni dal termine con sanzioni ridotte al 5%

    Leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola  per tutte le regole del ravvedimento operoso.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo straordinario Editoria: elenco beneficiari settore radiotelevisivo

    Il MIMIT ha pubblicato, in data 17 giugno, un avviso relativo all'elenco dei beneficiari del Fondo straordinario editoria 2022.

    In particolare, in data 13 giugno 2024 è stato emanato il decreto del capo del dipartimento per l’informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva l’elenco delle imprese del settore radiotelevisivo cui sono riconosciuti i contributi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del  D.P.C.M. 28 settembre 2022.

    Viene precisato che a seguito delle verifiche istruttorie espletate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy sono state ammesse al contributo n. 114 istanze per un importo complessivo di spese pari a 18.148.615,95 euro.

    Il contributo, pari al 70% delle spese ammissibili, ammonta complessivamente a 12.704.031,16 euro, così ripartito:

    • per il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 5, euro 8.140.975,93 a fronte di uno stanziamento pari 10 milioni di euro (n. 7 Fornitori di Servizi Media Audiovisivi Nazionali);
    • per il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 5, euro 2.473.784,12 a fronte di 10 milioni di euro (n. 73 Fornitori di Servizi Media Audiovisivi operanti in ambito locale);
    • per il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 5, euro 2.089.271,11 a fronte di 7,5 milioni di euro (n. 34 fra titolari di concessioni radiofoniche, fornitori di contenuti radiofonici digitali e consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB).

    Fondo straordinario Editoria: che cos'è

    Ricordiamo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”, con una dotazione pari:

    • a 90 milioni di euro per l'anno 2022 
    • di 140 milioni di euro per l'anno 2023 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234, L'art. 1, c. 375).

    Con il DPCM  28 settembre 2022 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per il 2022. 

    In particolare, il decreto ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 2022 di complessivi 35 milioni di euro per incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.

    Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.

  • La casa

    Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d’imposta

    Con la Circolare n 14 del 18 giugno le Entrate pubblicano le regole operative per il bonus casa under 36.

    Si forniscono vari chiarimenti utili alla sulla applicazione da parte dei relativi beneficiari.

    Prima del dettaglio, ricordiamo che il Decreto Milleproroghe o Decreto n 215 del 30.12  convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio, ha previsto, tra le altre, disposizioni che prevedono la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. Su qeusto credito la circolare n 14/2024 ha fornito un chiarimento.

    Bonus casa under 36: confermato per preliminari entro il 31.12.2023

    Le agevolazioni prima casa per gli under 36 ( per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023) prevedono che:

    • per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale,
    • per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore,
    • per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva né l'imposta di bollo.

    Con il Milleproroghe convertito in legge n 18/2024 si è previsto che, per "dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione" da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro, le agevolazioni su indicate si applicano anche nei casi in cui, entro il termine del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione.

    Attenzione però al fatto che, la stipula del definitivo deve essere formalizzata entro il 31 dicembre del 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.

    Si prevede inoltre una salvaguardia per chi abbia già stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe disponendo che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, "secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate".

    Tali soggetti avranno diritto a un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso da usare nell’anno 2025:

    • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
    • in compensazione in F24 (mentre in nessun caso il credito può essere rimborsato).

    Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito di imposta

    La Circolare n 14 del 18 giugno tra gli altri chiarimenti evidenzia che il credito d’imposta di cui trattasi, non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti.

    La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge. In ordine all’atto integrativo, si ritiene che lo stesso:

    • debba contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
    • possa essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024 (ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta);
    • sia esente dall’imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei benefici fiscali di cui all’articolo 64, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 73 del 2021, a seguito dell’entrata in vigore della novella normativa in esame, in considerazione della ratio agevolativa della stessa.

    Detto credito d’imposta è utilizzabile soltanto nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, del d.l. n. 73 del 2021.

    Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.

    Si rimanda alla Circolare n 14/2024 per gli altri chiarimenti sul bonus in oggetto.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus prima casa under 36: incompatibile con bonus IVA case green

    Con la Circolare n 12/2024 le Entrate hanno replicato a diversi quesiti sulle regole di detraibilità per alcuni bonus nei modelli dichiarativi 2024.

    Tra gli altri viene specificata la incompatibiltà tra il bonus casa under 36 e il bonus case green, vediamo il perchè.

    onus prima casa under 36: incompatibile con bonus IVA case green

    Veniva domandato se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, spetti anche nel caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

    L'agenzia precisa che il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021. 

    Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

    Sempre a proposito del bonus casa under 36 con la Circolare n 14 del 18 giugno le Entrate hanno fornito ulteriori chiarimenti applicativi. Leggi: Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d'imposta per approfondimenti.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    L'Agenzia delle Entrate nelle guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere il bonus mobili. 

    In linea generale, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nota come Bonus mobili.

    Bonus mobili 2024: elenco dei beni agevolabili e nuove classi energetiche

    In particolare, l’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.

    Attenzione al fatto che tra le condizioni fissate dalla norma, si prevede che il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi

    A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: 

    • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 
    • non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Bonus mobili 2024: le nuove classi energetiche

    Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, viene evidenziato che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE. 

    Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369. 

    Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G". 

    La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica. 

    Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. 

    L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4). 

    Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 

    A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini della agevolazione occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano: 

    • Grandi apparecchi di refrigerazione 
    • Frigoriferi 
    • Congelatori 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti •Lavatrici 
    • Lavasciuga e Asciugatrici 
    • Lavastoviglie 
    • Apparecchi per la cottura–Piani cottura 
    • Stufe elettriche •Piastre riscaldanti elettriche 
    • Forni e Forni a microonde 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti 
    • Apparecchi elettrici di riscaldamento 
    • Radiatori elettrici 
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 
    • Ventilatori elettrici 
    • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 
    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento 

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.