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Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.
Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.
Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta.
Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024
Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.
Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.
La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023);
ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.
Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.
Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:- ai titolari di partita Iva,
- che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.
Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".
La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.
Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.
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Mancata detrazione IVA: è possibile sanare con integrativa?
Con Risposta a interpello n 479 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA e dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6–bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).
Nel dettaglio, l’Agenzia ha confermato che è possibile avvalersi della dichiarazione IVA integrativa se per mero errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto.
Vediamo il caso di specie.
Omesso detrazione IVA: il caso di specie
La società istante ALFA riferisce di aver effettuato con atto avente efficacia giuridica a partire dal 1° settembre 2021 un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il trasferimento di un ramo d'azienda alla società BETA.
A tal proposito, comunica altresì che «Al ramo di azienda attribuito a [BETA] pertenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la Società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione fatture che, pur se ancora intestate alla stessa Società (a causa, presumibilmente, di un non tempestivo adeguamento dell'anagrafica cliente da parte di questi fornitori), erano in realtà di esclusiva competenza della beneficiaria [BETA], nei confronti della quale, pertanto, avrebbero dovuto essere emesse.
A causa della non corretta intestazione delle Fatture [BETA], la Società le ha in un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche riferite agli ultimi mesi del 2021. Successivamente, nei primi mesi del 2022, nell'ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, la Società si è quindi accorta dell'errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nell'aprile del 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA (indebitamente) detratta, complessivamente pari a euro […], pagando le sanzioni nella prevista misura ridotta (il ''Ravvedimento 2022''). Coerentemente, non ha incluso le Fatture [BETA]nella propria dichiarazione mod. IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, presentata in data 29 aprile 2022 (la dichiarazione IVA 2022 è in Allegato 4)».
Ciò nondimeno «Dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 2021, la Società, sulla base di un più approfondito esame, si è accorta che, tra le Fatture [BETA]oggetto del Ravvedimento 2022, erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali, pertanto, la Società aveva diritto alla detrazione. (…) È appena il caso di precisare che, ovviamente, da parte sua [BETA] non ha mai registrato le Fatture [GAMMA], né tantomeno detratto la relativa imposta».
Ritenendo, quindi, di essere incorsa in un mero errore, l'istante chiede di «chiarire, innanzitutto, l'esistenza del diritto della Società a ''recuperare'' la detrazione dell'IVA afferente alle Fatture [GAMMA] e, poi, le modalità con cui tale ''recupero'' possa avvenire».
Omesso detrazione IVA: quando è possibile l'integrativa
Le entrate hanno ricordato che l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Al riguardo, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ispirandosi ai principi espressi in proposito dai giudici unionali, ha chiarito che «il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione :
- i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
- ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cuisisono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. […]
L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). […]».
Con il richiamato documento di prassi è stata, dunque, ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui per mero errore il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.
Pertanto, dato per assunto il fatto che, per errore l'istante ha riversato all'erario l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, così omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse dalla Beta nel 2021, l'assunto su indicato trova applicazione al caso in esame.
Per l'effetto, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato ''tempestivamente'', ovvero entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificate tali condizioni.
Resta, dunque, possibile ''integrare'', non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto IVA, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate.
Per completezza, si osserva che non costituisce ostacolo all'adozione del comportamento innanzi descritto, e quindi al recupero dell'IVA non detratta, la circostanza che l'istante abbia effettuato il cd ''Ravvedimento 2022'' con riferimento all'imposta detratta con le liquidazioni periodiche.
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Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF
Con la nota n. 281018 dell’11/12/2023 del MEF sono stati forniti chiarimenti riguardanti l’ambito dei soggetti iscritti al registro della revisione tenuti a comunicare, entro il prossimo 31 dicembre l’eventuale adozione anticipata dei principi professionali relativi al sistema interno della gestione della qualità, di cui alla determina RR 184 dell’8 agosto 2023.
Viene precisato che, i revisori che operano esclusivamente nell’ambito di società di revisione NON sono tenuti alla comunicazione poiché si avvalgono del sistema interno di controllo della qualità delle stesse società in cui operano.
Ricordiamo che a proposito della comunicazione, il MEF tramite nota del 23 novembre informava del fatto che, gli iscritti al registro che intendessero avvalersi della facoltà di applicazione anticipata (ed esclusivamente tali iscritti) sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, le persone fisiche e le società di revisione iscritte al registro della revisione legale dei conti sono tenuti ad informarne il Ministero dell’economia e delle finanze mediante apposita comunicazione da trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]
Nella comunicazione altresì dovranno essere indicati, per le persone fisiche:
- il nome, cognome, luogo e data di nascita;
- il numero di iscrizione al registro; per le persone giuridiche:
- la denominazione o ragione sociale;
- il numero di iscrizione al registro.
Principi revisione internazionali: nuova adozione dal MEF
Con Determina della Ragioneria Generali n. RR 184 dell'8 agosto il MEF ha adottato nuovi principi professionali internazionali.
Nel dettaglio, con la determina viene stabilito che i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali:
- ISQM (Italia) 1,
- ISQM (Italia) 2
- e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato,
preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.
Viene specificato che:
- tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220,
- salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220.
La determina e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale.
Attenzione, i revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell’IFAC.
Principi revisione internazionali: chiarimenti MEF del 11.12
Con la recente nota Prot. n. 281018 dell’11/12/2023 è anche stato evidenziato che i principi professionali comprendono:
- I principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche "ISA Clarified") – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications"(Luglio 2006);
- i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarifieded aventi ad oggetto:
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- le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale");
- l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza");
- i compiti riguardanti il formato elettronico unico del bilancio (Esef – European Single Electronic Format) (principio di revisione SA Italia 700B; "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)";
E' stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano.
I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell'esercizio della revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori.
Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori mentre l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contiene “ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.
La versione aggiornata dei suddetti principi professionali si applica alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.
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Indennità deprezzamento terreno non espropriato: va tassata?
Con risposta a interpello n 476 del 15.12 le Entrate chiariscono il perimetro di tassazione della indennità da esproprio.
Nel dettaglio, all'istante in qualità di comproprietario di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse, è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:
- ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile ,
- ''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata,
- ''indennità di occupazione temporanea'',
- ''indennità di occupazione d'urgenza''.
Ciò premesso, chiede se sia corretto assoggettare a tassazione anche l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.
Indennità deprazzamento terreno non espropriato: va tassata?
Le entrate ricordano che l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in cui sono confluite le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.».
Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.».
Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, l'assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità. Con specifico riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio, l'articolo 32, comma 1, del TUEPU stabilisce che «l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.
Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore».
Al riguardo, appare opportuno osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, «nel caso di espropriazione parziale (che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241).
La Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.
Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU.
Concludendo, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l'''indennità peril deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata (pari a euro 101.204) va tassata.
Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche l'''indennità per deprezzamento'', su cui è stata applicata la ritenuta del 20 per cento, lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo articolo 68.
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Imposta sostitutiva rimpatrio utili esteri: i codici tributo per ravvedersi
Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva sugli utili esteri.
Nel dettaglio, vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L'agenzia ricorda che, con risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2023, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:
- “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento riferiti alla predetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1954” denominato “Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
Imposta sostitutiva utili esteri: le regole della agevolazione
Si ricorda che l’articolo 1, comma 87, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 197 del 2022, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva (di cui al successivo comma 88).
Si prevede infatti che:
- i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87;
- i contribuenti assoggettati, invece, all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.
Il successivo comma 89 dispone, altresì, la riduzione di tali aliquote nelle misure ivi indicate in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.
Nel caso in cui non siano rispettate tali condizioni, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria, ai sensi del comma 88, e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi dello stesso comma 89.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Imposta sostitutiva utili esteri: il DM MEF 26.06.2023
Con Decreto MEF del 26 giugno 2023, pubblicato in GU n 147/2023, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri.
Sinteticamente si evidenzia che il DM, pubblicato anche sul sito del Mef, corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica, consta di 8 articoli.
Come specificato nella relazione illustrativa, il regime in esame è un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.
La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.
Inoltre viene precisato che che l’opzione per l’imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l’entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma il principio di favore consiste nel superare le difficoltà connesse alla verifica della provenienza degli utili.
Di conseguenza, il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.
In ogni caso, il contribuente, come specificato dal Dm, deve mantenere traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera, quali, ad esempio, delibere o atti di distribuzione, delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.
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Diritto camerale: quando si prescrive?
Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in cinque anni.
Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Recentemente la stessa Cassazione aveva invece specificato che nel caso del Canone Rai non essendoci una norma ad hoc la prescrizione da considerare è quella decennale.
In proposito leggi: Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Diritto camerale: quando si prescrive?
Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27.10.2015.
La Corte sottolinea che, come recentemente affermato, in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);
L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenza ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».
L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».
Sul diritto camerale leggi anche Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento