• Enti no-profit

    Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo

    La legge di conversione del DL 39/2024 approvato da Camera e Senato è attesa in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.

    Tra le novità che reca la conversione del DL vi è un Fondo con contributi per:

    • ONLUS,
    • APS,
    • ODV,

    per ristrutturazione e riqualificazione energetica.

    Vediamo cosa si prevede e le risorse stanziante per questa misura.

    Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo

    La norma inserita nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore:

    • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, 
    • nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

    Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.

    La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole

    E' attesa in GU la legge di conversione del DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo nella quale viene confermato l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.

    In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente:

    • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare,
    • la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. 

    La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. 

    A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:

    In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

    • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

    Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT

    Il decreto direttoriale con le regole operative è stato pubblicato il 29 aprile.

    Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
    Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
    I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

    • gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
    • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

    Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. 

    Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
    Attenzione ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta: [email protected]

    Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Scoperta Imprenditoriale: modifiche all’allegato 10 sulla rendicontazione

    Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 con le regole per la misura agevolativa nota come scoperta imprenditoriale.

    Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione.

    Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).

    Vediamo le regole della misura.

    Scoperta Imprenditoriale: che cos'è

    Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.

    In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca. 

    Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.

    Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole

    Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.

    Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.

    Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

    Si sottolinea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. 

    Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

    Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.

    Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi

    La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

    I progetti devono:

    • essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, 
    • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
    • avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

    L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.

    I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:

    1. progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
      • un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
      • almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
      • che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
      • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
    2. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
    Allegati:
  • Attualità

    Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.24

    Con tre sentenze depositate il 20 maggio il Consiglio di Stato si esprime contro le proroghe delle concessioni balneari che di fatto violano le norme UE in materia.

    Inoltre, accetta proroghe tecniche solo fino al 31 dicembre 2024 a certe condizioni.

    Vediamo i dettagli delle pronunce.

    Concessioni balneari: proroga tecnica solo fino al 31.12.24 e con gare già avviate

    Con le sentenze n 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha risolto la spinosa questione delle concessioni balneari.

    In dettaglio le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein.

    Inoltre le pronunce affrontano anche il problema della proroghe per la stagione avviata, e al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.

    Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.

    Le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

    Viene evidenziato che la proroga tecnica è consentita solo se:

    • è già stata avviata
    • o è stato deliberato 

    di indire in tempi brevissimi le gare.

    Le autorità dovranno emanare senza indugio, atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

  • Legge di Bilancio

    Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza

    Con emendamenti al DL n 39/2024 decreto superbonus, arriva anche la proroga per la sugar tax e plastic tax.

    Ricordiamo innanzitutto che già la legge di bilancio 2024 con l’articolo 11, comma 1 ha posticipato al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

    Non è il primo slittamento infatti se ne erano previsti già con la legge di bilancio 2023.

    Vediamo il nuovo calendario.

    Plastic tax: che cosa è, le proroghe

    La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.

    Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

    Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

    La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).

    Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipava ulteriormente al 1° gennaio 2024.

    La legge di bilancio 2024 prevede l'entrata in vigore della norma dal 1 luglio prossimo.

    Attenzione, con l'emendamento al dl n 3972024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2026.

    Sugar tax: che cosa è, le proroghe

    Inoltre, la stessa legge di bilancio 2023, ha posticipato al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.

    Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:

    • nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti 
    • nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

    Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per

    • modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria,
    • ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

    La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipava il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.

    La legge di bilancio 2024 posticipa al 1 luglio la vigenza di questa tassa, ora attenzione al fatto che con l'emendamento al dl n 39/2024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2025. 

  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05

    La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 aprile 2024.

    Ricordiamo brevemente che questa data è frutto dello slittamento del termine a seguito del ricorso presentato da Assofiduciara al TAR del Lazio che aveva ottentuo una sospensione dell'originario termine che sarebbe scaduto il giorno 11 dicembre 2023.

    Ciò presemesso, se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza dell'11 aprile, ossia entro il giorno 11 maggio prossimo si ha diritto ad una riduzione delle sanzioni, vediamole.

    CU 2024: modalità alternative all’invio telematico

    Come anche specificato dalla Guida Unionecamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo la comunicazione rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMT  Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.

    L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”. 

    I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovevano essere comunicati dai soggetti obbligati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento ministeriale (Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023 pubblicato in GU il 9 ottobre 2023) da effettuars entro l’11 dicembre 2023. 

    Cio detto attenzione al fatto che l'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.( art. 21 commi 1 e 5 del Decreto Antiriciclaggio) come da seguente prospetto indicato da Unuioncamere nella suddetta guida:

  • PRIMO PIANO

    Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime

    Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.

    Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.

    Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.

    Il Caso n 3/2024 di Assonime

    Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.

    Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:

    • recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
    • recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.

    Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recessoma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.

    In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.

    La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:

    • attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
    • oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.

    Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.

    Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile. 

    In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.

    In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.

    Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.

    Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.