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Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime
Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.
Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.
Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.
Il Caso n 3/2024 di Assonime
Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.
Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:
- recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
- recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.
Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recesso, ma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.
In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.
La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:
- attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
- oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.
Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.
Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile.
In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.
In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.
Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.
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Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili
Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.
Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.
Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.
Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green
Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.
In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.
Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.
Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.
Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.
Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.
Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione.
Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.
Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.
Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.
Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrà
Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
Il passaporto di ristrutturazione comprende:- a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
- b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
- c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione; - d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
- e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
- i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
- ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
- iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
- iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
- v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
- f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
- h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
- j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle pagine web degli sportelli unici.
Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:
- a) un calendario indicativo delle fasi;
- b) per ciascuna fase:
- i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro vantaggi, svantaggi e costi;
- ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove esistano];
- iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
- iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
- v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
- vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
- c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti; - ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
- iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
- iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
- v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
- vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
- d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
- e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
occupa del passaporto di ristrutturazione; - f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe a disposizione dell’esperto;
- g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione, informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a eventuali ristrutturazioni pianificate.
Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard -
Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI
Nell’ambito del DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, vi è una norma che prevede l’introduzione dello strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
Il 20 dicembre 2024 il MIMIT ha pubblicato un Decreto Direttoriale di apertura dello sportello per le domande rivolte alle PMI, vediamo i dettagli.
Mini contratti di sviluppo: che cos’è?
Come evidenzia il ministero il mini contratto di sviluppo è un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria:
- tra 5 e 20 milioni di euro,
- realizzati da imprese piccole, medie o grandi,
- legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.
La misura, indirizzata al momento alle sole Regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green e alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).
Tale intervento si inserisce in un quadro di misure di incentivazione che copre già gli investimenti sopra ai 20 milioni di euro che, anche grazie alle misure PNRR, stanno trovando una significativa operatività nel sostegno alle filiere produttive e alla realizzazione di investimenti volti alla transizione green e digitale delle imprese.
Vediamo ora l'art 8 del testo del DL publicato in GU del 7 maggio.
Mini contratti di sviluppo: art 8 DL Coesione
Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:
- a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
- 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
- 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
I programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE)
2021/1060.Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).
L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
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Registri Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni
L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n 221010/2024 pubblica le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri:
- Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato),
- Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
- Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),
degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.
Registri Aiuti di Stato: come arrivano i dati sulle anomalie
L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:
- RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
- SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale),
- SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Anomalie 2020 Registri Aiuti di Stato: come sanarle
Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Sono previste due ipotesi:
- se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
- se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.
Allegati: -
Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: si paga una sostitutiva del 10%
Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato in via preliminare lo scherma di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES, la cui bozza svela una norma sull'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta.
Vediamo, in sintesi, cosa prevede la norma (art 15 della bozza di Dlgs) in quesitone sull'affrancamento che, ora passa alle Commissioni competenti per eventuali modifiche o conferme.
Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: novità in arrivo
Con l'art. 15 rubricato Affrancamento straordinario delle riserve si riaprono, in via straordinaria, i termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
Secondo la norma in bozza, l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d’imposta.
Pertanto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.
La norma, ancora provvisoria, consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta con il pagamento dilazionato senza interessi, e ciò potrebbe costituire un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta.
Come chiarito dalla Agenzia delle entrate in vari documenti di prassi, l’importo da assoggettare a imposta è quello netto della riserva come risultante dal bilancio.
Le disposizioni attuative dell’affrancamento saranno dettate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.
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Dichiarazione tardiva IVA 2024: entro il 29 luglio
Entro il 29 luglio è possibile presentare la dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 detta tardiva, ossia con un ritardo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.
Attenzione al fatto che, la trasmissione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza è possibile con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.
Trascorso il termine ordinario del 30 aprile occorre distinguere due casistiche:
- dichiarazione IVA tardiva,
- omessa dichiarazione IVA.
Dichiarazione IVA 2024: sanzioni per la tardiva
Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Le dichiarazioni tardive e cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997.
La sanzione è riducibile grazie al ravvedimento operoso con la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni.
Sul ravvedimento operoso leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.
Per valutare da quando decorrono i 90 giorni per il calcolo della dichiarazione tardiva è bene tenere conto del termine ordinario di scadenza ossia il giorno 30 aprile, per essere totalmente nella regola in quanto secondo la circolare n. 42/E del 2016, espressamente viene specificato che è tardiva la dichiarazione “presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario”.
Dichiarazione IVA 2024: quando è omessa
Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2024 la dichiarazione IVA si considera omessa.
Attenzione al fatto che l'omissione non è regolarizzabile, anche se, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente, ossia in assenza di attività di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, anziché dal 120 al 240% ( ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 200 euro.
Inoltre, può trovare applicazione la causa di non punibilità dell’eventuale correlato reato dichiarativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.
Per i pagamenti IVA leggi: Dichiarazione Iva 2024: termini e modalità di versamento del saldo Iva.
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Depositario libri contabili: come cessare l’incarico se l’ex cliente non provvede
Con la Circolare n 9 del 2 maggio le Entrate, tra l'altro riepilogano le regole per la Comunicazione di cessazione del depositario delle scritture contabili presentabili in presenza di inerzia del cliente.
A tal proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 198619 del 17 aprile con relativi:
con le regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, recente novità della riforma fiscale.
La comunicazione, in particolare, è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento prevede che, al termine della procedura sia rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario.
Cessazione depositario libri contabili: il modello per provvedere
Con il provvedimento in oggetto le entrare hanno pubblicato le regole operative per questa novità della riforma fiscale.
La comunicazione è predisposta e trasmessa esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui a breve la stessa agenzia darà notizia con avviso.
La comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione.
Attenzione la comunicazione può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
In fase di compilazione della comunicazione, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute e, in caso di esito positivo, rilascia una attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario.
A decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di cessazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.
La comunicazione e la attestazione sono messe a disposizione del depositario e del cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data di disponibilità della procedura web: dalla predetta data potranno essere trasmesse anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024.
Cessazione depositario libri contabili: regole 2024
Il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria ( in GU n 9 del 12 gennaio) tra l'altro contiene l'importante novità riguardante la procedura telematica per comunicazione incarico di depositario delle scritture contabili.
Nel dettaglio, viene modificato l’articolo 35 del decreto Iva recependo le raccomandazioni del CNDCEC.
Se il cliente (divenuto ex cliente) non provvede in 30 giorni, il depositario nei successivi 60 giorni, dopo aver avvisato il contribuente con Pec o raccomandata, può provvedere in proprio comunicando telematicamente la cessazione dell’incarico, che inserita anche nel cassetto fiscale del cliente cessato.
Da tale momento si presume che il luogo di conservazione sia il domicilio fiscale del contribuente.
In particolare la novità in vigore grazie al decreto semplificazioni che attua la Riforma Fiscale in corso, prevede che all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis.Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.»
Allegati: