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IMU 2023: pubblicato il decreto MEF per diversificare aliquote
Viene pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il Decreto 7 luglio MEF con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e si stabiliscono le modaliàùtò di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.
Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
In sintesi con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023:
- si affida a un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni
I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La legge di bilancio 2020 ha previsto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze.
Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.
Con la legge n. 197/2022 è stato previsto che, in mancanza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.
IMU 2023: novità dalla legge di bilancio
Facciamo il riepilogo delle norme e vediamo le novità della legge di bilancio 2023.
La legge di bilancio 2023 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Con le norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 si pone una deroga:- alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Infatti a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
La legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
In sintesi con le novità appena introdotte:
- si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.
Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni
I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze.
Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.
IMU 2023: novità dalla legge di bilancio
La lettera a) del comma in esame integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.
La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.Ti consigliamo anche IMU immobili occupati: esenzione dall'imposta a certe condizioni
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Dichiarazione di successione: aggiornamento modello 2023
Con Provvedimento del 24 luglio le Entrate aggiornano il modello e le istruzioni di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali alle ultime novità normative sul legato di genere.
In particolare, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte negli Allegati 1 e 2.
Attenzione al fatto che, la presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal 26 luglio 2023. Si psecifica però che, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo.
Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. sono resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del modello.
Dichiarazione di successione: aggiornamento modello 2023
L'allegato 1 nel dettaglio specifica che sono apportate le suguenti modifiche:
- È stata aggiornata l’informativa sulla privacy;
- Nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio, è stato aggiunto l’indirizzo “PEC” relativamente ai dati di contatto;
- Nei Righi EB1 ed EB2 del Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni, relativamente al campo 24 e nei Righi EC1 ed EC2 del Quadro EC– Attivo ereditario catasto fabbricati, relativamente al campo 26, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”;
- Nel rigo EG11 del Quadro EG- Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive, ne è stata modificata la dicitura aggiungendo “/donazioni” dopo la parola “successioni”;
- Nel Quadro EH sono state effettuate le seguenti modifiche:
- • Nella SEZIONE I – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, alla frase “che gli eredi e i legatari del defunto/a sono:” viene aggiunta la parola “chiamati”;
- • L’intestazione della SEZIONE III viene modificata in “RICHIESTA UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA “PRIMA CASA” (LEGGE N.448/1998 ART.7, C.2 E DECRETO-LEGGE N.73/2021 ART.64, C.7 – DECRETO SOSTEGNI BIS);
- • All’interno della SEZIONE III la prima frase viene modificata in “Chiedo di utilizzare il credito d’imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 ovvero art.64, comma 7, d.l. n.73/2021; a tal fine comunico che gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di”;
- • Nella SEZIONE IV – ALTRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI, relativamente alla richiesta di “Riduzioni beni precedenti successioni effettuate entro 5 anni (codici 1,2,3,4,5)” vengono apportate le seguenti modifiche:
- – nella intestazione della sezione dopo la parola “successioni” vengono aggiunte le parole “e/o donazioni”;
- – negli “Estremi di registrazione” viene aggiunta la parola “successione” ed eliminato il relativo campo “Firma”;
- – viene aggiunta una sezione dedicata all’indicazione degli estremi di registrazione delle donazioni. 2
- Nei Righi EL1 ed EL2 del Quadro EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare, relativamente al campo 23, nel Rigo EM1 del Quadro EM – Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare, relativamente al campo 26, nei Righi EN1 e EN2 del Quadro EN – Aziende, relativamente al campo 7, nei Righi EO1, EO2 ed EO3 del Quadro EO – Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali, relativamente al campo 13, nel rigo EP1 del Quadro EP – Aeromobili, relativamente al campo 12, nei righi EQ1 ed EQ2 del Quadro EQ – Navi e imbarcazioni, relativamente al campo 15 e nei righi ER1, ER2, ER3 ed ER4 del Quadro ER – Rendite, crediti e altri beni, relativamente al campo 9, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”.
Legato di genere: le ultime novità normative nella circolare n 6/2023
Ricordiamo che con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fonito chiarimenti in merito:
- al trattamento fiscale del legato di genere,
- ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
Nella circolare di cui sopra, l'Agenzia analizza:
- Tipologie di legato,
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie,
- Quadro normativo fiscale,
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria,
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie,
- Contenzioso pendente.
Legato di genere: assimilazione a quello di specie sul piano fiscale
In merito alla assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie le entrate nella circolare suddetta hanno chirito quanto segue.
Sul piano civilistico, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:- quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;
- il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.
Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
La rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie pone, tuttavia, le seguenti riflessioni.
In primo luogo, va rilevato che il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede (non essendo considerato deducibile dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario ai sensi del citato articolo 36, comma 5, del TUS12.
In secondo luogo, va evidenziato che la tassazione in capo all’erede di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario.
Inoltre, va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del TUS, l’erede è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi, ma anche dai legatari; conseguentemente, gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.
Al riguardo, considerato che le modalità di tassazione del legato di genere nei termini sopra richiamati possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato «al netto dei legati», si ritiene coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
In tal senso si leggano anche i chiarimenti espressi dalla Cassazione con la citata ordinanza n. 24421 del 2020.
Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
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Occhiali, lenti a contatto e visite oculistiche: regole per detrazione 2023
In data 24 luglio l'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento in merito al Bonus vista e il Modello 730/2023.
Nel dettaglio viene chiarito che per l’acquisto di un occhiale da vista effettuato nel 2022 per il quale si è avuto il “bonus vista”, è possibile inserire nel 730/2023 la differenza rimasta a carico del contribuente.
L'agenzia ricorda che la legge di bilancio per l’anno 2021 ha previsto, in favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo di 50 euro (in forma di voucher una tantum) per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.
Viene chiarito che coloro che hanno ricevuto nel 2022 questo contributo (il cosiddetto “bonus vista”) la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus stesso.Per tutti i dettagli sul bonus vista leggi: Bonus occhiali, domande da domani 5 maggio
Occhiali, lenti a contatto e visite oculistiche: regole di detrazione 2023
Le spese sostenute dal contribuente, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, relative all’acquisto di:
- occhiali da vista,
- lenti a contatto correttive,
- visite oculistiche specialistiche,
sono detraibili dall’Irpef in ragione del 19%, se correttamente esposte nei modelli dei dichiarativi 2023:
Le spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive (e prodotti analoghi), visite oculistiche specialistiche rientrano nella più generale categoria delle spese sanitarie, per le quali, appunto, è prevista una detrazione del 19% in base e secondo le disposizioni dell’articolo 15 comma 1 lettera c del TUIR, il quale prevede una franchigia di euro 129,11 euro per questa tipologia di costi: la franchigia interessa tutte le spese sanitarie sostenute, non solo quelle oculistiche, e prevede che la detrazione del 19% si applica in caso di un totale di spesa superiore alla suddetta somma.
Le istruzioni del modello 730 del 2023 precisano che va indicato “l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico” ma si dovrà calcolare “la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”.
Il contribuente dovrà tenere presente una distinzione fondamentale per questa tipologia di costi:
- occhiali da vista e lenti a contatto correttive sono dispositivi medici;
- visita oculista è prestazione specialistica.
Sempre ai fini della detrazione, il contribuente dovrà tenere presente che dal 2020 è entrato in vigore il generalizzato obbligo del pagamento con modalità tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico bancario, altro) per le spese sanitarie: tuttavia in alcuni casi il pagamento in contanti è ancora utile ai fini della detrazione, come per il caso dei farmaci e dei dispositivi medici, delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da quelle private se accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente che vorrà usufruire della detrazione dovrà conservare la documentazione necessaria per poter dimostrare il proprio diritto alla detrazione:
- fattura o ricevuta fiscale, con descrizione del prodotto acquistato o della visita effettuata, da cui risultano i dati fiscali del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- la prescrizione medica, per occhiali e lenti a contatto, utile a dimostrare la patologia;
- le eventuali quietanze di pagamento tracciato, per i prodotti o le visite oculistiche per cui sono necessarie.
L’ultimo passo per poter usufruire della detrazione del 19% è la corretta compilazione del modello 730/2023 o del modello Redditi PF/2023
La compilazione del modello 730 del 2023 è molto semplice: le spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive, visite oculistiche specialistiche, che danno diritto alla detrazione, confluiscono tutte, insieme alle altre spese sanitarie, anche sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico, nel rigo E1 colonna 2, della Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%” del quadro E “Oneri e spese”.
Molto simile la compilazione del modello Redditi PF del 2023, sul quale le spese sostenute dal contribuente, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, relative all’acquisto di occhiali da vista, di lenti a contatto correttive, o per visite oculistiche specialistiche, saranno esposte, insieme alle altre spese sanitarie, sul rigo RP1 colonna 2 della Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%” del quadro RP “Oneri e spese”.
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Canone unico: dovuto per superficie che racchiude il messaggio pubblicitario
Con Risoluzione n. 3 del 20 luglio il MEF risponde ad un quesito in ordine all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla sua determinazione in caso di diffusione di messaggi pubblicitari.
Si ricorda innanzitutto che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su:
- aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti,
- su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,
- ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Canone Unico: è possibile escludere cornici, supporti e decori dall'imposta?
Il primo quesito riguarda la possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario.
In altre parole, si vorrebbe escludere dalla determinazione del CUP le parti del mezzo stesso, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria.
Il MEF precisa che l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019, relativamente alla determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, dispone che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”.
La norma appena riportata, osserva il MEF, se da un lato per la determinazione del canone prende in considerazione la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dall’altro evidenzia che il presupposto del CUP, ai sensi del comma 819, lett. b), è costituito, come innanzi precisato, dalla diffusione di messaggi pubblicitari.
Ne consegue che nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP.
Il MEF sottolienea che a sostegno di tale interpretazione è utile richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (si vedano la sentenza 15 maggio 2002, n. 7031 e da ultimo l’ordinanza 31 marzo 2017, n. 8427), ha individuato un principio che si ritiene possa essere applicato anche al CUP, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto deve essere quella “… dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” .
Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo quesito che riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, comma 7, del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta».
Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario.
Pertanto, per determinare il CUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 819, lett. b) e 825, della legge n. 160 del 2019 e tenendo conto del principio enucleato dalla menzionata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovrà essere assunta la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.
Canone Unico: modalità di calcolo della superficie dell'impianto pubblicitario
Il MEF risponde anche ad un terzo quesioto relativo all’applicazione del CUP nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto.
In particolare, si chiede se il canone vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale.
Va precisato, al riguardo, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione.
Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
È in linea con tale impostazione anche il disposto del comma 823 dell’art., il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi.
Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi. Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823.
Viene infene chiarito che, in caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato, poiché in tale ipotesi il comma 823 prevede esplicitamente che il canone è dovuto dal soggetto che effettua “la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”.
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Contributo imprese Agcm 2023: versamento entro il 31 luglio
Il 31 luglio scade il termine per versare il contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro all’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.
Ricordiamo che il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i commi 7-ter e 7-quater all’articolo 10 della legge istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Legge 10 ottobre 1990, n. 287.
In particolare, il comma 7-ter ha previsto che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
Lo stesso decreto ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2013, l’abrogazione di ogni altra forma di finanziamento dell’Autorità.
Il contributo è versato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013 esso è pari allo 0,08 per mille del fatturato.
Successivamente con delibere per ciascun anno dal 2014 al 2023 l’Agcm ha provveduto ad approvare gli importi con deliberare.
In particolare, con delibera n 30499 del 7 marzo 2023, ritenuto di dover adottare quanto previsto dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2023 si stabilisce:
- di fissare per l’anno 2023 l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;
- che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro.
La presente delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Attenzione al fatto che, in via di principio è la stessa authority a comunicare mediante pec l’adempimento e i relativi importi dovuti, ma sarebbe bene che, nel dubbio di non aver ricevuto alcun avviso, ciascuna impresa potenzialmente interessata dal versamento verifichi la debenza dell’adempimento e l'importo relativo.
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Riforma fiscale: riscossione e rimborsi più veloci
Tra le altre novità con l’articolo 16 la bozza approvata dalla Camera reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.
Viene evidenziato come, tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere di rilievo:
- una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze-MEF;
- il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse;
- la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
- la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione;
- la determinazione dei criteri delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.
La riforma dovrà prevedere, inoltre:
- l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi,
- la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione. La lettera c) del comma 1 prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.
- il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento. La lettera d) comma 1 dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l’attuale separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.
Riforma fiscale: rimborsi più veloci
La lettera g) del comma 1 dell'art 16 prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.
Il Governo, nella relazione illustrativa al disegno di legge, precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso.
In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.
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Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini
Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.
L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.
Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.
L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2).
Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale.
Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019).
Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.
Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato.
La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.