• Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità spese sanitarie pagate da un fondo sanitario: regole per gli eredi

    Con Risposta a interpello n 43 del 15 febbraio le Entrate chiariscono la detraibilità delle spese sanitarie pagate a beneficio di una struttura sanitaria da un fondo  sanitario per conto di un soggetto deceduto l'anno successivo al pagamento.

    Nel caso di specie l'Istante è erede del coniuge, il quale era iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali.

    L'istante specifica che i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo. 

    Lo stesso Fondo, secondo quanto riferisce l'interpellante, ha pagato nell'anno successivo al decesso del coniuge, direttamente ad una struttura sanitaria, una fattura intestata al de cuius,  a fronte di prestazioni sanitarie rese nell'anno precedente. 

    Ciò premesso, si chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono  essere portate in detrazione nella dichiarazione dei  redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente.

    Detrazione spese sanitarie soggetto deceduto: detraibilità per gli eredi

    Nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, secondo quanto affermato dall'Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ''cassa'' nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.

    Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse.

    A supporto di ciò le entrate ricordano quanto chirito dalla circolare n. 14 del 2023, secondo la quale: «gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».
    Inoltre, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto. 

    Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure […]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati […] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. […] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario […] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir.».
    Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di ''cassa''.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia: vediamo quali

    L'agenzia delle entrate con la Circolare n 3 del 16 febbraio chiarisce le varie novità 2024 in materia di:

    • IVA prodotti infanzia e prodotti igiene femminile,
    • IVA pellet,
    • esenzione imposta registro per modifiche agli statuti ETS,
    • e altro,

    introdotti dalla Legge di Bilancio 2024, dal DL Anticipi collegato alla legge di bilancio e dal decreto salva infrazioni.

    In dettaglio vediamo l'approfondimento sull'aumento dell'IVA per i prodotti per l'infanzia.

    Legge di Bilancio 2024: novità su iva prodotti infanzia

    Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. 

    Nel dettaglio, la norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1- quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente: 

    • determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 

    La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento): 

    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; 
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso. 

    L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.

    Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.  

  • IMU e IVIE

    Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?

    Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni

    Tale adempimento deriva dalla proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023. 

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2024  ha previsto, con il comma 72 dell'art 1, una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU. 

    Con il comma 73 ha dettato la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta. 

    Vediamo in pratica come comportarsi.

    Conguaglio IMU 2023: chi deve pagarlo

    Secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (al posto del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (al posto del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
    Pertanto, l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
    In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023

    Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
    Se quanto pagato ai fini di saldo IMU entro il 18 dicembre scorso risulta minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
    Se il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
    Consulta qui le delibere: Dipartimento finanze.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione revisori 2024: le regole MEF

    Il MEF con un breve avviso del 13 febbraio sostituisce l'allegato alla Determina della Ragionaria dello Stato del 29 gennaio relativa al Programma di aggiornamento professionale 2024 per i revisori legali: scarica qui il file aggiornato del programma 2024.

    Ricordiamo che le materie elencate nel programma tengono conto di alcune rilevanti novità recentemente intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità. 

    I corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali tematiche ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo previsto a carico dei revisori legali dei conti dall’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

    Formazione revisori 2024: le regole MEF

    Nel dettaglio, il MEF determina di adottare il Programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

    Nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla determina.

    I revisori legali, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 14bis della Direttiva 2006/43/CE, come integrata dalla Direttiva (UE) 2022/2464, ad acquisire nell’anno decorrente dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8, 

    Attenzione al fatto che, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali sono tenuti a maturare ai fini del rilascio dell’attestazione di cui al precedente punto 3, è demandata ad apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di prossima emanazione.

    Formazione revisori 2024: le novità

    Come specificato nella premessa del programma MEF 2024 per la formazione dei revisori, la principale novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, di modifica del Regolamento (UE) 537/2014, della Direttiva 2004/109/CE, della Direttiva 2006/43/CE e della Direttiva 2013/34/UE, che nel Programma del 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario. 

    Viene anche evidenziato che, la Direttiva CSRD rappresenta la risposta della UE all’attuale crisi climatica attraverso la previsione dell’estensione graduale degli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, precedentemente diretti esclusivamente alle società quotate di grandi dimensioni, anche alle altre imprese. 

    L’articolazione delle materie ora inserite nel nuovo Gruppo D) – Rendicontazione di sostenibilità – riprende l’elencazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva CSRD, riguardante i temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità. 

    La Direttiva CSRD ha, inoltre, introdotto nella Direttiva Audit l’articolo 14bis, il quale prevede una deroga al regime ordinario delineato per l’esame di abilitazione, consentendo ai revisori legali già abilitati al 1° gennaio 2024 o che si abiliteranno entro il 1° gennaio 2026, che intendono abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’acquisizione delle conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8, paragrafo 3, attraverso uno specifico obbligo formativo annuale. 

    Gli altri aggiornamenti tematici inseriti nel Programma 2024 tra le materie non caratterizzanti riguardano il principio contabile emanato dall’OIC nel dicembre 2023 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi (OIC 34), da applicare ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, e alcuni specifici argomenti di diritto civile e commerciale e di diritto societario.

  • Legge di Bilancio

    IVA ridotta pellet: spetta fino al 29 febbraio

    Sta per scadere l'agevolazone prorogata dalla Legge di bilancio 2024 relativa all'IVA ridotta sui pellet.

    Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due mesi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.

    IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024

    L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

    Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

    Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

    IVA al 10% acquisto pellet: per quali prodotti

    A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:

    • la legna da ardere in tondelli,
    • i ceppi, le ramaglie o fascine; 
    • i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.

    Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: le date da ricordare

    Atteso a breve in GU il Decreto Legislativo contenente la disciplina definitiva del Concordato preventivo biennale che ha subito diversi cambiamenti dalla prima versione approvata dal Governo nel mese di novembre scorso.

    Sinteticamente ricordiamo che, l'istituto del concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati in base alla quale è fissato il reddito rilevante ai fini Irpef e irap per i periodi di imposta 2024 e 2025.

    Eccezioni previste per i forfettari, per approfondire leggi anche: Concordato preventivo biennale anche per i forfettari: partenza nel 2024. 

    Attenzione però al fatto che, per dare concreta attuazione all'istituto, per tutti i contribuenti che vorranno aderirvi, saranno necessari, oltre alla pubblicazione in GU del Dlgs di riferimento, anche dei provvedimento attuativi di MEF e Agenzia delle entrate.

    Concordato preventivo biennale: i decreti attuativi dell'istituto

    In dettaglio, per dare attuazione al Concordato preventivo biennale saranno necessari, oltre alla pubblicazione in GU del Dlgs definitivo, anche:

    • un provvedimento che dovrà fissare i dati da comunicare telematicamente al Fisco ai fini della formulazione della proposta di concordato;
    • un decreto del MEF che fisserà la metodologia di base per il calcolo dei redditi concordati;
    • un decreto del MEF, con l'elenco delle circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale.

    I dati richiesti al contribuente, da aggiungere a quelli già in possesso del Fisco,  costituiscono una parte dei dati utili ai fini della proposta concordataria, essi andranno comunicati attraverso una piattaforma informatica apposita, avviando così la procedura dell'accordo. per ciò che recita l'attuale norma la piattaforma, per il primo anno di applicazione delle novità concordatarie, verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 .

    Concordato preventivo biennale: le date da ricordare

    Riepilogando, pertanto, ai fini del concordato preventivo biennali, occorre tenere a mente un preciso calendario fiscale con le seguenti due date:

    • 15 giugno 2024, data di messa a disposizione della piattaforma informatica per invio dati del contribuente;
    • 15 ottobre 2024, data ultima per accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione al fatto che per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli redditi 2024 anno d’imposta 2023).

    E' bene ricordare inoltre che le scadenze 2024 del concordato dovranno anche fare i conti con l'anticipazione, dal 30 novembre al 30 settembre, della dichiarazione fiscale 2024 prevista dal decreto sulle semplificazioni fiscali.

    Leggi anche: Dichiarazione fiscali: tutte al 30 settembre)

    In definitiva, malgrado i cospicui lavori su questo istituto, viste anche le perplessità sulla sua concreta attuazione, espresse dagli addetti ai lavori, il calendario risulta particolarmente stringente e pertanto problematico, innanzitutto perché per una attenta valutazione della proposta del Fisco da parte del contribuente servirebbe più tempo.

    Si resta in attesa della pubblicazione delle norme definitive.

  • Bilancio

    Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore

    L'agenzia delle entrate con l'interpello n 42 del 9 febbraio fornisce chiarimenti su errata opzione della scelta in dichiarazione per il riallineamento fiscale.

    In dettaglio, chiarisce che non è utilizzabile l'istituto del ravvedimento operoso e specifica i casi in cui è utilizzabile la remissione in bonis, vediamo il perché e i dettagli del caso di specie.

    Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore

    L'istante pone un quesito in merito alla possibilità di modificare, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, per rettificare il contenuto dei campi ove è stata esercitata ''erroneamente'' una opzione (quella per riallineamento dei valori ex articolo 176, comma 2ter, del Tuir), in luogo di quella effettivamente scelta (opzione per il riallineamento di cui dall'articolo 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre  2019, n. 160). 

    In particolare, il contribuente «nel corso del 2017, ha effettuato un'operazione straordinaria di fusione dalla quale sono emerse delle differenze tra il valore civilistico e il valore fiscale relativamente ad un terreno sul quale insiste un fabbricato industriale.  

    Per effetto della citata operazione di fusione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 è stato compilato il quadro RV per evidenziare il disallineamento  dei valori pari ad euro […]. […]  

    La società istante ha inteso usufruire della normativa ritenuta di favore [prevista  dal citato articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019, per riallineare  fiscalmente e a pagamento i differenziali di valore contabile/fiscale riferibili ai beni  d'impresa, ndr.]. […] (…)».  

    Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno d'imposta 2019), regolarmente presentata dalla Società istante, il citato riallineamento è stato erroneamente esposto nella sez. VIA del quadro RQ anziché nella sezione XXIIIB dello stesso quadro RQ.  

    In conseguenza dell'errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi inviata telematicamente, l'imposta sostitutiva è stata erroneamente versata utilizzando il codice tributo 1126 (di cui al riallineamento ex art. 176 del TUIR) invece che con il codice da riallineamento ex art. commi 696 e seguenti della Legge n. 160/2019 (codice tributo 1811) che, peraltro, avrebbe comportato un versamento inferiore.

    Premesso che, «nel corso del prossimo futuro, concluderà una serie di atti di  vendita aventi ad oggetto gli immobili oggetto di riallineamento  l'istante intende pertanto conoscere se:  

    • può rimediare presentando una dichiarazione integrativa con i dati esatti ricorrendo al ravvedimento operoso e chiedendo la rettifica del codice tributo indicato nel modello F24 mediante pratica Civis;
    • in caso di risposta negativa, l’istante ritiene di poter sanare l’errore recuperando la somma tramite credito d'imposta, in linea, a suo parere, con l'articolo 3, commi 2 e 3, del Dm n. 86/2002 in tema di rivalutazioni e riallineamento di valori.

    Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore

    Le Entrate specificano che ambedue i quesiti prospettati:

    1. l'uno in merito alla possibilità di modificare, mediante ravvedimento operoso, la dichiarazione in parola esercitando  una opzione differente rispetto a quella già espressa, 
    2. e l'altro di recuperare l'imposta  sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d'imposta 

    trovano risposta sfavorevole per le ragioni di seguito esposte.  

    Con l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, è possibile definire una irregolarità fiscale (i.e. errori, omissioni, versamenti tardivi  o carenti), provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e, contestualmente, al pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della  sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

    Detto istituto non può, invece, essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali.  

    Al più, lo strumento specificamente introdotto dal legislatore in particolare, con l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con  modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) volto a evitare che, in determinate circostanze, al contribuente, in possesso di requisiti sostanziali normativamente richiesti, sia preclusa la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali è, invero,  l'istituto della remissione in bonis. 

    In base al richiamato articolo 2, «sempre che la violazione non sia stata constatata  o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali  laddove

    • «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
    • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il  termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 
    • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione  stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.241,  esclusa la compensazione ivi prevista».  

    Con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, è stato chiarito che «il  contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto  ''entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile'', da intendersi come la  prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al  termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso»  requisito che, nel caso di specie, non sussiste per decorso del termine.  

    Sempre con la circolare n. 38/E del 2012 è stato chiarito, inoltre, che la previsione normativa in oggetto "esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento  dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.  L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente  abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con  il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia  soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in  essere successivamente".  

    A parere delle Entrate, nel caso descritto, non si ravvisa alcuna distonia che avrebbe potuto dar luogo all'applicazione della disciplina della remissione in bonis, in ogni caso scaduta visto che il ''comportamento'' tenuto dall'istante versamento dell'imposta sostitutiva  eseguito ben prima (24 luglio 2020) della presentazione della dichiarazione annuale (28  ottobre 2020) a suo dire errata  è coerente con il regime opzionale indicato nella citata dichiarazione e non con quello che si chiede di modificare. 

    Ne deriva che la richiesta di modificare l'opzione a posteriori appare un mero ripensamento, una scelta basata  su ragioni di opportunità, a nulla rilevando il richiamo al riallineamento fiscale di cui  all'articolo 1 commi 696 e seguenti della legge n. 160 del 2019 presente nell'informativa  del bilancio d'esercizio relativo al 2019, che rappresenta una manifestazione d'intento cui non ha fatto seguito un comportamento concludente e fiscalmente rilevante. 

    Alla luce delle considerazioni suesposte, all'istante è preclusa la possibilità di  emendare l'opzione espressa nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta  2019.  

    Al fine di recuperare la maggiore imposta sostitutiva versata  l'istante potrà esclusivamente presentare istanza di rimborso ex articolo 38 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro i termini dal medesimo  previsti (48 mesi dal versamento), illustrando all'ufficio competente i motivi per i quali il  versamento va considerato indebito. 

    Non è, invece, ammissibile il riconoscimento di un  credito d'imposta in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del DM n.  86 del 19 aprile 2002,

    Allegati: