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    Revisori legali: attiva dal 12.12 protocollazione automatica delle istanze

    Con un Avviso del 12.12 pubblicato sulla pagina preposta del Registro della revisione legale, il MEF informa del fatto che:

    • a partire dal 12 dicembre 2022,
    • la trasmissione al Registro delle principali istanze prodotte dagli utenti sul Portale ufficiale della Revisione Legale, 
    • non dovrà avvenire tramite il ricorso alla PEC,
    • ma attraverso una nuova funzione di invio e contestuale protocollazione automatica che consente di avviare immediatamente il procedimento amministrativo. 

    Nello specifico, la trasmissione agli uffici preposti del Registro delle pratiche sottoscritte da revisori legali, società di revisione e tirocinanti, si è basata sul ricorso alla Posta elettronica certificata ovvero alla corrispondenza cartacea. 

    Per garantire più elevati standard di trasparenza nell’avvio e nei termini dell’attività amministrativa, dal 12 dicembre è stato introdotto il nuovo sistema di «Protocollazione Automatica» accessibile direttamente on-line in sede di precompilazione dell’istanza.

    Consulta di seguito l'elenco delle istanze per le quali è stata attivata tale funzione:

    Protocollazione Automatica Revisori legali: come accedere al servizio

    Per accedere alla funzione di Protocollazione Automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

    Si specifica che in questo caso, l'istante non sarà tenuto ad allegare copia del proprio documento.

    La funzione di protocollazione automatica consente all’utente di trasmettere in modo semplificato le proprie istanze all’ufficio di competenza del Registro, senza il ricorso alla PEC o alla corrispondenza cartacea, e di protocollare contestualmente le stesse attraverso una nuova funzione accessibile:

    • direttamente on-line nella sezione «modulistica» del sito www.revisionelegale.mef.gov.it 
    • oppure all’interno delle pagine informative di ciascun modulo.

    Dopo aver generato e compilato seguendo le istruzioni previste la pratica desiderata, completa dei relativi allegati, e provveduto al salvataggio in locale e alla sottoscrizione mediante firma digitale o autografa, è possibile inviare tutta la documentazione seguendo gli Step elencati

    1. Accedere alla funzione con le credenziali SPID. Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per ottenere SPID, consultare la pagina web www.spid.gov.it 
    2. Selezionare la pratica di interesse dall’elenco mostrato a sistema. Il Sistema restituisce le pratiche associate al codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso. 
    3. Caricare il documento principale in formato PDF non superiore a 5Mb. In caso di una successiva richiesta di integrazione di una pratica già protocollata, è sufficiente selezionare la stessa e caricare la sola documentazione integrativa rispettando i requisiti indicati (formato e dimensioni). 
    4. Caricare eventuali altri allegati. È possibile caricare fino a tre allegati ulteriori, in qualunque formato, purché non superiore a 5 Mb ciascuno. 
    5. Cliccare il tasto «Avvia Protocollazione». Il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicata/e nella pratica il numero di protocollo registrato. Tale modalità consente di conoscere con certezza la data di avvio del procedimento amministrativo 

    L'avviso MEF inoltre informa della possibilità di rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del Portale per richieste di assistenza o informazioni.

    In ogni caso, è confermato l’obbligo per ciascun soggetto iscritto al Registro di comunicare/aggiornare il proprio indirizzo Posta Elettronica Certificata.

    Per l'invio delle istanze e le relative integrazioni utilizzare la funzione di protocollazione automatica:

  • Privacy

    Consulenza in ambito Privacy: guida del CNDCEC per i Commercialisti

    Con Informativa n 117 del 12 dicembre il CNDCEC invia agli ordini territoriali un documento intitolato "La consulenza in ambito Privacy: una guida per i Commercialisti" che rappresenta l’inizio di un progetto di valorizzazione della Professione attraverso l’individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. 

    Il documento, redatto da un gruppo di professionisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito

    Viene specificato che, trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del DPO. 

    Il corposo documento di circa 60 pagine affronta i temi riportati nel sommario:

    PRIMA PARTE – IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELL’AMBITO DELLA CONSULENZA PRIVACY 

    • Cenni sul Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR)
    • I soggetti obbligati: casistica
    • Il titolare del trattamento dei dati
    • Il contitolare del trattamento dei dati
    • Il responsabile del trattamento dei dati 
    • Il rappresentante 
    • La figura del consulente privacy per l’assistenza ai soggetti obbligati
    • L’incarico di DPO (Data Protection Officer)
    • Competenze, compiti e ruoli del DPO

    SECONDA PARTE – GLI ADEMPIMENTI PRIVACY

    • Il principio di responsabilizzazione (accountability) e gli altri principi della normativa sulla privacy 
    • L’analisi dei rischi
    • Premessa
    • Definizione di rischio GDPR 
    • Un tool per effettuare l’analisi dei rischi
    • La valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment) 
    • remessa normativa
    • Criteri per definire l’obbligatorietà della valutazione d’impatto
    • Risultato del processo di valutazione d’impatto
    • Le misure di sicurezza
    • La violazione dei dati personali (data breach)
    • I registri dell’accountability 
    • Il registro dei trattamenti 
    • Registro delle violazioni
    • Registro dell’esercizio dei diritti degli interessati
    • I codici di condotta e i sistemi di certificazione privacy

    Accedi qui per scaricare il documento

  • Contenzioso Tributario

    Consultazione contenziosi tributari: attivo dal 15 dicembre il servizio gratuito

    Con un comunicato pubblicato ieri 12 dicembre sul portale della Giustizia Tributaria si informa che dal 15/12/2022 sarà disponibile:

    • il nuovo servizio online di “Consultazione pubblica contenziosi tributari”, accessibile liberamente,
    • per la ricerca delle informazioni anonimizzate e delle date di udienza dei contenziosi tributari instaurati presso le Corti di giustizia tributaria.

    Consultazione pubblica contenziosi tributari: come si accede

    Per accede al servizio occorre cliccare dalla “home page” del portale:

    • mediante l’utilizzo dell’apposito link nell’intestazione o dal pulsante “Consultazione pubblica contenziosi tributari”
    • presente nella sezione “Utilità”,
    • anche nell’analoga voce del menu “Servizi” 
    • e nelle apposite pagine dedicate alle singole Corti di giustizia tributaria 

    Si precisa che selezionando una Corte di Giustizia Tributaria di interesse, di primo o secondo grado, il servizio permette di effettuare due tipologie di ricerca:

    • “Info ricorso” per consultare le informazioni di un contenzioso tributario, indicando il numero di registro generale e l’anno di iscrizione a ruolo. Nel risultato della ricerca sono presenti le principali informazioni descrittive del ricorso, quali l’oggetto della controversia, la categoria dei soggetti interessati e l’esito del contenzioso. Sono, inoltre, disponibili i dati relativi alla tipologia degli atti depositati, alle udienze e ai provvedimenti giurisdizionali emanati dall’organo giudicante con riguardo al singolo ricorso.
    • “Calendario udienze” per ricercare le udienze di una specifica sezione della Corte di giustizia tributaria preselezionata, in base ad un intervallo di date e all’orario selezionati. In riferimento alla singola sezione sono consultabili le date e le aule di svolgimento delle udienze, nell’ambito delle quali sono individuati i dettagli dei relativi ricorsi, come il numero di registro generale, l’ordine di chiamata e la modalità di trattazione (udienza pubblica, camera di consiglio, udienza da remoto).

    Si invita, per ulteriori informazioni, a consultare le istruzioni presenti nella Assistenza Online -Consultazione pubblica contenziosi tributari:

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Dichiarazione IMU 2022: invio entro il 31 dicembre

    Entro il 31 dicembre è possibile inviare la Dichiarazione IMU 2022. Ricordiamo che la tale scadenza,

    • prevista ordinariamente per il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
      • il possesso dell'immobile ha avuto inizio, 
      • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta,

    per quest'anno è stata prorogata al 31 dicembre dal DL Semplificazioni fisco (pubblicato in GU n. 143del 21 giugno 2022).

    La proroga si è resa necessaria in attesa del Decreto 29 luglio 2022 MEF (pubblicato in GU n 184 dell'8 agosto 2022) che ha approvato il Nuovo Modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni. 

    Si sottolinea che il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

    La dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, e a tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, è stato pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli. 

    Dichiarazione IMU 2022: soggetti obbligati

    A norma del comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono:

    • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario 
    • ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
    • è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Dichiarazione IMU 2022: quando va presentata

    Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. 

    Pertanto, come specificato dalle istruzioni al modello, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando: 

    Gli immobili godono di riduzione dell'imposta

    Le fattispecie sono le seguenti: 

    • i fabbricati di interesse storico o artistico
    • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
    • le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
    •  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

    In Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

    Le fattispecie più significative sono le seguenti: 

    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
    •  il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

    Per le altre casistiche si rimanda alle Istruzioni al modello 

    La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Dichiarazione IMU 2022: novità dal 7 settembre 2022

    Inoltre, dal 7 settembre 2022,

    •  per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, è resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). 
    • è dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso. Qualora all'interno dell'applicativo "Desktop Telematico" sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l'aggiornamento avverrà automaticamente all'avvio dell'applicativo successivo al 7 settembre 2022. 
  • Commercio elettronico

    E-commerce tramite piattaforme: obbligo di invio dati alle Entrate

    Il DDL di bilancio 2023 in bozza, con l'art 37 sinteticamente prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

    Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.

    Come specificato dalle note di lettura al DDL, la disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line nei confronti di consumatori finali di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, quali:

    • telefoni cellulari,
    • console da gioco, 
    • tablet PC, laptop 
    • o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 

    A tal fine si prevedono obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.

    Sostanzialmente si dovrebbe prevedere a carico dei gestori suddetti uno specifico adempimento che somiglia a quanto già previsto per le annualità 2019 e 2020 e sino alle operazioni realizzate al 30 giugno 2021, dagli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che con piattaforme elettroniche, hanno reso possibile la vendita a distanza di beni importati o presenti nella unione europea

    Questo obbligo però, si ricorda, è venuto meno a partire dal 1° luglio 2021 con il recepimento del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (Direttiva (UE) 2017/2455).

    Si attende la versione definitiva dell'articolo per delineare il nuovo adempimento previsto per l'e-commerce.

  • Legge di Bilancio

    Fondo Green New Deal: fissate le risorse 2023

    La legge di Bilancio 2023 in bozza con l'articolo 75 fissa per l’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili rientranti nelle categorie indicate, per un importo, pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

    Ricordiamo che La legge di bilancio 2020 ha costituito un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:

    • la decarbonizzazione dell'economia,
    • l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
    • la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
    • la rigenerazione urbana,
    • il turismo sostenibile,
    • l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
    • programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo 97 (comma 86).

    Clicca qui, visita la pagina preposta

    Per il sostegno a tali progetti il Fondo è stato dotato di

    • 470 milioni di euro per l'anno 2020, 
    • 930 milioni di euro per l'anno 2021 
    • 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

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  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale: approvate modifiche con Decreto

    In data 1 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

    In particolare, il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.

    Gli obiettivi della modifica sono principalmente:

    • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale;
    • la semplificazione amministrativa; 
    • la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

    Con il provvedimento, tra l’altro:

    • si introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
    • si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali; 
    • si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
    • si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
    • si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
    • si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
    • si prevede il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela;
    • si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
    • si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

    Si attende la bozza del decreto per maggiori dettagli.

    Leggi anche Proprietà industriale: il testo in GU con le modifiche al Regolamento