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Procedimento di nullità e decadenza marchi: le regole nel Decreto n 180 del MISE
Il prossimo 29 dicembre 2022 entra in vigore il Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in GU 279 del 29 novembre 2022 con le modifiche al decreto di attuazione del codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. Si detta la disciplina relativa all’istanza di decadenza, nullità o trasferimento.
In particolare, viene previsto che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.
Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
Istanza di nullità o decadenza marchi: cose contiene
L'istanza deve contenere:
- a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio;
- b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:
- 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;
- 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
- c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità;
- d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.
Inoltre, per un marchio o diritto anteriore l'istanza deve contenere:
- a) nel caso di marchi anteriori registrati:
- 1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;
- 2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
- b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;
- c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
- 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);
- 2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;
- d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
- 1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;
- 2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
- 3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.
L'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza, accertato il pagamento dei diritti di deposito la cui copia di versamento deve essere allegata alla presentazione.
Successivamente lo stesso ufficio ricevente comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.
In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.
Decorso il termine assegnato:
a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;
b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.
Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
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Superbonus: spetta per l’installazione dell’ascensore esterno?
Con Risposta a interpello n 580 del 1 dicembre 2022 le Entrate chiariscono la spettanza del superbonus 110% per l'installazione di un'ascensore esterno.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Un condominio intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus (intervento ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente nell'installazione di «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita struttura in via di realizzazione''.
In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su area di sedime diverso, destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.
L'Istante chiede se per il prospettato intervento sia possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''.
Le Entrate specificano che con la Circolare n. 23 del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
- possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali;
- rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Ai fini dell'applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che, qualora l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'' di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato ''congiuntamente'' a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
In merito al posizionamento dell'ascensore si ritiene che la predetta agevolazione spetti anche quando l'installazione venga effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.
In linea di principio, ai fini della fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio visto che ai fini dell'agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Concludendo, nel caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus.
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Avviso di intimazione: nuovo modello dalle Entrate
Con Provvedimento n 439455 del 29 novembre ma pubblicato dall'Agenzia il giorno 30, si rende disponibile il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le Entrate provvedono a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.
Si ricorda che l’art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
L’art. 29, comma 1, lett. e), del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del DL n. 78 del 2010.
La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3 ter, DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3 bis, DL 2 marzo 2012, n. 16.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
Si sottolinea che la Legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”
L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”
Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello di avviso di intimazione di cui all’allegato 1 che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015.
Sulle novità della riforma del processo tributario La riforma del processo tributario 2022: cosa cambia
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Compenso dell’amministratore: la mancanza della delibera è sanabile a posteriori
L’articolo 2389 del Codice civile al comma 1 stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.
In relazione al compenso erogato dalla società di capitali ai suoi amministratori la giurisprudenza da tempo si è consolidata nel pretendere la delibera assembleare ai fini della deducibilità del compenso.
La pretesa non discende da norme specifiche del TUIR ma si baserebbe sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità, secondo i concetti stabiliti dall’articolo 108.
E in questo contesto la delibera dell’assemblea doveva essere preventiva.
La principale giurisprudenza sul tema è rappresentata dalle delibere della Corte di Cassazione numero 17673/2013 e, precedentemente, numero 28668/2018, ma l’elencazione potrebbe essere più lunga.
Recentemente Assonime, sul documento Note e Studi numero 7/2022 “Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”, è stata molto critica sulla scelta di subordinare la deduzione fiscale di un costo inerente e sostenuto al rispetto delle norme civilistiche (sul tema si può leggere l’articolo La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime).
Si inserisce in questo contesto anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 24652/2022, la quale presenta delle linee di novità: pur continuando a pretendere il rispetto delle norme civilistiche ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore, la Corte assume una posizione meno rigida sul tema, contemplando dichiaratamente la possibilità che la delibera a cui è demandato il compito di fissare il compenso dell’amministratore, al fine di rendere certo (e quindi deducibile) il costo, non debba essere necessariamente preventiva.
La Corte di Cassazione sulla sentenza numero 24652/2022 afferma infatti che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Quindi, in definitiva, secondo il novellato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore è richiesta una delibera dell’assemblea dei soci che ne renda certo e determinato il costo; tale deliberazione assembleare dovrebbe essere preventiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio, ma può anche essere adottata posteriormente dall’assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato; precisando che, pur nell’ambito della stessa seduta, l’assemblea deve espressamente deliberare il compenso dell’amministratore non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.
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Revisori legali paesi terzi: dal 26.11 in vigore il regolamento
Pubblicato in GU n 264 dell'11 novembre 2022 il Decreto MEF n 174 del 1 settembre 2022 con il Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (22G00181)
Il Decreto è in vigore dal 26 novembre 2022.
Registro revisori legali paesi terzi: che cos'è
In particolare, è istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto.
La sezione dei Revisori legali dei paesi terzi è distinta in due parti:
1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva;2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
Si sottolinea che per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni:a) le generalita' e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del rappresentante legale;
b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
e) gli estremi di eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea;
f) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile;
g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonche' gli estremi della relativa registrazione in qualita' di revisori del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva.
Si specifica che le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – registro dei revisori legali.
Attenzione al fatto che l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia.Registro revisori legali paesi terzi: condizioni per l'iscrizione
L'iscrizione al registro dei revisori legali di paesi terzi tanto nella parte A quanto nella parte B è subordinata alla sussistenza di specifiche condizioni indicate dal decreto nel Capo II e III dello stesso decreto.
La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali – parte A e B, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – registro dei revisori legali. Accedi da qui
Le domande per l'iscrizione nelle due parti del registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
Registro revisori legali paesi terzi: contributo per l'iscrizione
Ai sensi dell'art 13 dello stesso decreto è previsto un contributo di iscrizione al registro e in particolare, i soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezionedel registro dei revisori legali – parte A e parte B – relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui agli articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalita' di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
Allegati:
L'importo del contributo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate. -
Fondo prevenzione usura: circa 34 ML per imprese e cittadini a rischio
Con un comunicato stampa del 29 novembre Il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che ha messo a disposizione 33,68 milioni di euro da erogare attraverso il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
Il Fondo, istituito presso il Dipartimento del Tesoro dalla legge 108 del 1996, concede, attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, garanzie statali per facilitare l’accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura.
Il ministro Giorgetti ha dichiarato: “Con nuove risorse viene rinforzato uno strumento che sostiene concretamente le reali esigenze di famiglie e imprenditori in difficoltà economica, anche a causa dell’aumento dell’inflazione e dei costi delle materie prime”
Tramite il Fondo per la prevenzione dell'usura, cittadini e imprese potranno infatti contare su garanzie statali per ottenere dal mondo creditizio quella liquidità necessaria a fronteggiare spese crescenti ed evitare così di cadere nella trappola dell’usura e dell’illegalità.
Fondo antiusura: come si ottengono i fondi
Le risorse andranno a famiglie e imprese per il tramite di 91 “Enti gestori”:
- 59 Confidi (consorzi di PMI), che riceveranno circa 23,6 milioni di euro,
- e 32 Associazioni e Fondazioni impegnate nella lotta all’usura, che ne riceveranno circa 10,1.
I Fondi sono stati assegnati da una apposita Commissione interministeriale presieduta dal MEF, a seguito di una valutazione condotta sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto:
- dell’indice del rischio usura presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente assegnatario,
- dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse dimostrata nel passato
- della effettiva capacità di garantire l’accesso al credito.
Clicca qui per consultare l’elenco e i contatti con le Associazioni, le Fondazioni e i Confidi cui rivolgersi su base regionale per l’accesso alle garanzie del Fondo.
Quando un tasso è considerato usuraio
Come specificato dallo stesso MEF, sulla base delle rilevazioni di Banca d'Italia, il Dipartimento pubblica annualmente sulla gazzetta ufficiale la classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee, e con frequenza trimestrale i cosiddetti “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono usurari (art. 644, comma 3 del codice penale, Legge n. 108/1996, art. 2).
Il “decreto classificazioni” e il “decreto tassi” vengono affissi in tutte le banche e sono disponibili anche sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro al link: decreti operazioni creditizie e tassi usurari.
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RUNTS: pubblicato il primo elenco di ETS per decorrenza dei termini di trasmigrazione
Con un avviso pubblicato in data 24 novembre 2022 il Ministero del Lavoro rende noto il primo elenco:
- delle organizzazioni di volontariato (Odv)
- e associazioni di promozione sociale (Aps)
iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”: CONSULTA QUI L'ELENCO
In particolare, come specificato dal Ministero, a decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali non risulta avviato il procedimento di verifica circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.
Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, si invita a consultare l'elenco di ODV/APS iscritte al RUNTS per silenzio-assenso. Successivi elenchi saranno pubblicati prossimamente.
Il ministero specifica quanto segue.
A seguito del processo di trasmigrazione (comunicazione dai precedenti registri al RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS ivi iscritte) ha avuto inizio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 54 Codice Terzo Settore, artt. 31-33 D.M. 106/2020).
Tale procedimento ha una durata di 180 giorni al netto di eventuali sospensioni o interruzioni predisposte dagli uffici del RUNTS e della sospensione legislativa intervenuta ai sensi dell'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21.06.2022, come convertito con L. n. 122 del 04.08.2022.
L'inutile decorso del suddetto termine senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, determina in applicazione del principio generale del silenzio-assenso ex art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i., e in analogia con quanto previsto a regime dagli artt. 47 comma 4 del Codice Terzo Settore, l'effetto dell'iscrizione dell'ente al RUNTS nella sezione ODV o APS e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica, in continuità con quella posseduta per effetto dell'iscrizione nei pregressi registri di provenienza dei dati comunicati mediante trasmigrazione.
Pertanto, a decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali i competenti uffici del RUNTS non hanno avviato l'anzidetto procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.
All'atto dell'iscrizione il sistema genera una comunicazione automatica che viene inviata all'indirizzo mail o pec risultante tra i dati trasferiti a sistema. Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, anche nel caso di enti per i quali l'indirizzo pec non fosse presente o aggiornato, in questa pagina viene pubblicato l'elenco degli enti iscritti per decorrenza termini che il gestore del sistema ha effettuato automaticamente con le modalità concordate con la Direzione Generale e le Regioni/Province Autonome o direttamente a cura di queste ultime. La pubblicazione, avente data successiva all'effettiva decorrenza dell'iscrizione, ha valore di notifica circa la conoscenza dell'avvenuta iscrizione al RUNTS.
Dalla data della pubblicazione decorreranno i 90 giorni a disposizione degli enti inclusi nell'elenco per integrare le informazioni sul RUNTS tramite l'utilizzo dell'apposito portale, secondo quanto previsto dalla circolare 9/2022.
Leggi anche Raccolte fondi ETS e deposito bilancio al RUNTS: i rendiconti da includere
Viene specificato che, ulteriori elenchi, formati attraverso la collaborazione degli uffici territoriali del RUNTS, detentori dei dati di ciascun ente, saranno pubblicati in tempi successivi, una volta ricevuti dall'amministrazione.
Pertanto, la mancata inclusione nel primo elenco non è indice di mancata iscrizione per decorrenza termini.
Per eventuali informazioni ciascun ente potrà contattare l'ufficio RUNTS istituito nella Regione/Provincia Autonoma in cui è sita la sede legale.
L'Ufficio statale del RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese è competente esclusivamente per le reti associative ex art. 41 del Codice del Terzo Settore, non è pertanto a conoscenza dei procedimenti in carico agli altri uffici del RUNTS.