• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Polizze per asseveratori del Superbonus: quali stipulare

    Con il pronto ordini n 109 pubblicato in data 21 novembre 2022, il CNDCEC risponde ad un dubbio in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. 

    Veniva chiesto se tale obbligo richieda necessariamente:

    1. la stipula di una polizza c.d. single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” (ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022) 
    2. ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14) 
    3. o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14). 

    L’Ordine interpellante segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

    Secondo l'Ania, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste. Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione. 

    Il CNDCEC ritiene di essere in accordo con l'interpretazione dell'Ordine instante e specifica che, 

    • considerato che il terzo periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:” abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c); 
    • considerato altresì che il quarto periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “ In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo” con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate;
    • sembra corretto ritenere che  "L'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato” anche tramite le tipologie alternative di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  • Adempimenti Iva

    IVA integratori alimentari: quale aliquota spetta

    Con Risposta a interpello n 563 del 18 novembre 2022, le Entrate chiariscono l'ambito di applicazione delle aliquote IVA agli integratori alimentari.

    Viene specificato che, i cosiddetti integratori alimentari non beneficiano di per sé dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA

    L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione.

    Si sottolinea che è prassi dell'Agenzia riconoscere l'aliquota agevolata IVA agli integratori alimentari solo se riconducibili ­ in base al parere dell'ADM ­ ai prodotti  indicati nella citata Tabella A, parti II, II­bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono le aliquote del 4, del 5 o del 10 per cento. 

    Numerosi documenti di prassi affermano che agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10% in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, (''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura'') sulla base dei pareri forniti da ADM che, in ragione della loro composizione, li classifica nell'ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove''

    Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, secondo cui il  prodotto è un integratore alimentare a base di ananas, inulina, L­Carnitina, Cromo, che contribuisce al mantenimento dei normali livelli di glucosio nel sangue, svolge un'azione digestiva e contrasta gli inestetismi della cellulite, ADM,  ''ritiene  che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le Regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 21: ''Preparazioni alimentari diverse'' e più precisamente alla voce 2106 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove'' e più specificatamente, al codice NC 2106 9092 non contenendo materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola. La nota complementare 5 al Capitolo 21, prevede che le ''altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove''

    Pertanto, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che alpProdotto sia applicabile l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del citato numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da  questo richiamata, corrisponde oggi alla voce  21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva con modello semplificato

    Entro il 30 novembre occorre inviare l'autodichiarazione aiuti di stato. 

    Le entrate, in risposta a numerosi dubbi dei contribuenti e degli operatori, in data 17 novembre hanno pubblicato una serie di faq con chiarimenti su alcune casistiche.

    In particolare, nel caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione della compilazione del modello semplificato e, pertanto, con compilazione del quadro A, si chiede il corretto comportamento da tenere in caso di errore.

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva: quando è possibile con modello semplificato

    L'Agenzia ricorda che con il provvedimento del 25 ottobre 202sono state apportate alcune modifiche al modello di autodichiarazione aiuti di stato covid. 

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

    La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
    • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
    • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

    In risposta al dubbio sollevato, viene specificato che, in caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle suddette modifiche e, pertanto, con compilazione del quadro A:

    1. è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A;
    2. nel caso in cui il beneficio definizione agevolata avvisi bonari (articolo 5 del D.L. 41/2021) intervenga dopo il 30 novembre 2022, posto che la prima comunicazione è stata resa in forma estesa, per integrare i dati originariamente forniti, è necessario presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

    Per tutte le altre faq leggi Autodichiarazione aiuti di stato: chiarimenti e istruzioni delle Entrate

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2022: via alle erogazioni liberali dal 21 al 30 novembre

    In data 21 novembre il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti (clicca qui per visualizzarlo), identificati con il numero seriale, che possono effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2022).

    Le imprese devono effettuare le erogazioni liberali tra il 21 novembre ed il  30 novembre 2022 tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito, 
    • carte di credito e prepagate, 
    • assegni bancari e circolari.

    Attenzione al fatto che, sempre entro la stessa data, devono inviare la quietanza di pagamento, da cui risulti la dicitura operazione eseguita”,  con causale sport bonus 2022 – 2^ finestra – (numero seriale assegnato)”, a mezzo posta elettronica certificata, a : 

    Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, all’Agenzia delle entrate per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

    Si ricorda che dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle entrate, il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Ricordiamo che in data 30 settembre il Dipartimento per lo sport comunicava che, al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso, si era deciso di anticipare l’apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.

    Sport bonus 2022: riepilogo delle regole

    La legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 190 legge n. 234/2021), ha esteso anche per il 2022 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per:

    • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici 
    • e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, 

    ma limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

    Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.

    Alle imprese spetta:

    • un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, 
    • da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, 
    • presentando il modello F24 con codice tributo “6892” esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate 
    • in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

    Si evidenzia che delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    Sport bonus 2022: gli importo del credito d'imposta

    Per il 2022, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente alle imprese che hanno effettuato tali erogazioni liberali.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2022 per gli interventi di cui sopra, e spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa:

    • nel limite del 10 per mille dei ricavi del 2021
    • ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

    L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso. 

    Sport bonus 2022: come presentare domanda dal 1 ottobre (regole generali)

    I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta devono fare richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Anche per il 2022, sono previste due finestre temporali di 120 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale, all'interno delle quali i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle stesse, ovvero:

    La domanda dovrà essere inviata agli indirizzi:

    indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a(o 2a) finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”.

    Il Servizio Primo del Dipartimento invia alla sola e-mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco, (per la prima finestra temporale l'invio è avvenuto entro il 15 luglio).

    Successivamente il Dipartimento pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese autorizzate all’erogazione liberale in denaro. 

    Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione i soggetti indicati nell’elenco effettuano l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.

    A loro volta, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto.

    Infine il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

    Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Erogazioni liberali ITS Academy: come usare il credito di imposta e il codice tributo

    Con Risoluzione n 68 del 18 novembre 2022 si istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

    Mentre, con Provvedimento n 414366 del 10 novembre le Entrate definiscono le modalità di fruizione dello stesso credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché delle altre agevolazioni previste dalla stessa norma.

    Credito di imposta erogazioni liberali ITS Academy: come usarlo

    In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. 

    Si precisa che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • con la Risoluzione n 68 del 18 novembreè istituito il relativo codice tributo:
      • “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99” con relative istruzioni.

    Ricordiamo che il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. 

    La misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Percorsi formativi ITS Academy: possibile riscatto della frequenza

    Lo stesso articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, si riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

    Con il presente provvedimento si stabilisce che agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy 

    La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Raccolte fondi ETS e deposito bilancio al RUNTS: i rendiconti da includere

    Con Nota n 17146 del 15 novembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito a vari aspetti del deposito del bilancio degli ETS.

    In particolare, il Ministero si pronuncia in merito alle modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi al RUNTS e se l'inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni. 

    In proposito, premesso che ai sensi dell'articolo 7 del CTS, l'attività in questione può avere oltre che carattere occasionale anche carattere abituale, si ritiene utile rinviare alle apposite linee guida, approvate con il D.M. n. 107 del 9 giugno 2022 ( pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2022), che contengono un riepilogo, per ciascuna delle due tipologie di RF, dei relativi obblighi di rendicontazione, fornendo indicazioni a seconda che l'ente utilizzi, ai sensi del D.M. n. 39/2020: 

    • il bilancio economico patrimoniale (e in particolare, oltre allo stato patrimoniale – mod.A – anche il rendiconto economico-gestionale e la relazione di missione – di cui rispettivamente ai mod. B e C) 
    • oppure il rendiconto per cassa (mod. D). Sia nel modello B che nel modello D i dati finanziari saranno inseriti in corrispondenza della macrovoce C) dedicata rispettivamente agli oneri e alle entrate derivanti dalla raccolta fondi, nel bilancio di esercizio, predisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del CTS, al punto 24 della relazione di missione dovrà essere riportata una descrizione delle attività, riguardante anche la raccolta di fondi abituale.

    Il Ministero specifica che, le informazioni riguardanti ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate 

    • alla relazione di missione (mod. C) 
    • o al rendiconto per cassa (mod. D) 

    compilando, secondo il facsimile fornito con le linee guida citate, il rendiconto finanziario di dettaglio e la relazione illustrativa. 

    Sulla base di quanto detto si evidenzia il criterio della prevalenza dell'elemento sostanziale del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza rispetto ad eventuali profili di natura meramente formale.

    Il Ministero specifica che, deve ritenersi conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del CTS, il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n.107/2022 siano presenti per ciascuna RF occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS. 

    Infine, viene specificato che tali indicazioni valgono nell’attuale fase di primo utilizzo dell’applicativo in informatico del RUNTS; in futuro, le esigenze di indicizzazione dei documenti a sistema e di raggiungimento di livelli crescenti di accessibilità dei documenti potrebbero richiedere una più attenta "compliance" da parte degli enti, a seguito dell’aggiornamento delle regole tecniche di deposito.

    Come riportato nelle Linee Guda per la raccolta fondi degli ETS si da evidenza dei critesi di compilazione dei rendiconti di sui si tratta:

    Ti consigliamo anche Deposito bilancio 2021 ETS: esonerati gli iscritti al RUNTS nel 2022

  • Agricoltura

    Imprenditoria femminile giovanile in agricoltura: Più mpresa boom di domande

    ATTENZIONE ISMEA comunica che i fabbisogni derivanti dalle domande attualmente presentate dai giovani under 41 per accedere alle agevolazioni di "Più Impresa" eccedono la dotazione finanziaria disponibile.
    A partire dalle ore 15.00 del 11 novembre 2022 e sino a nuova comunicazione è disposta la chiusura del portale dedicato, nella funzione di "convalida" di nuove domande. La funzione di "convalida" resta ancora attiva per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.

    Con avviso ISMEA informava del fatto che, dalle ore 10,00 del 10 novembre 2022 riapriva il portale per la presentazione delle domande di accesso a Più Impresala misura dedicata all'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.
    Il portale, raggiungibile al seguente indirizzo:

    Più Impresa: i beneficiari

    La misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    In particolare, ci si rivolge a:

    • micro, piccole e medie imprese agricole
    • organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, 
    • composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, ovvero da donne,

    con i seguenti requisiti:

    1. subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; in caso di società la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;
    2. ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane. 

    Più Impresa: cosa offre 

    La misura offre ai giovani agricoltori o imprenditrici agricole le seguenti agevolazioni:

    1. investimenti fino a  euro 1.500.000 (IVA esclusa);
    2. mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, di durata fino a 15 anni;
    3. contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.

    Più Impresa: cosa finanzia

    La misura "Più impresa" di ISMEA finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo

    In particolare sono ammissibili:

    1. le spese per lo studio di fattibilità sono ammissibili nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare;
    2. le spese per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo del progetto;
    3. le spese per lo studio di fattibilità e per i servizi di progettazione, nella misura massima del 12% del valore complessivo del progetto;
    4. le spese relative alle opere agronomiche, per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
    5. le spese relative alle opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione;
    6. le spese per l'acquisto terreni, nella misura massima del 10% del valore complessivo del progetto.

    La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
    Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo le agevolazioni sono concesse in regime de minimis nel limite massimo di euro 200.000.

    Attenzione al fatto che l'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA. 

    Sono ammissibili:

    1. ipoteca di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi, in alternativa o in aggiunta,
    2. fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.