• Accertamento e controlli

    Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972). 

    I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
    l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
    delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.

    Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.

    Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.                

    Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Condono edilizio fuori dalla Legge di Bilancio 2026: in arrivo in altro provvedimento

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Il pacchetto di emendamenti che prevedeva una sanatoria edilizia su larga scala non è stata confermata ma già si parla di prevedere le medesime regole con un altro provvedimento. 

    La riapertura del condono edilizio del 2003 resta un tema caldo.

    Per le ultime novità leggi: Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa

    Condono edilizio 2026: restano aperte le misure allo studio

    Secondo le ipotesi in circolazione, si prevederebbe la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale. 

    Sarebbero sanabili purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.

    Non rientrerebbero invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.

    Sul condono edilizio ci sarebbe già un provvedimento da utilizzare, ossia il Testo unico dell’edilizia, approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora bollinato dalla Ragioneria. 

    Non è escluso che il testo possa essere riaperto per accogliere le proposte al vaglio del Governo.

    Gli emendamenti alla legge di Bilancio 2026, ora eliminati, sono comuque tra le ipotesi probabili.

    La sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione.  Da un lato, la sanatoria potrebbe offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato, anche involontariamente, situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie; dall’altro, la riapertura di un condono, soprattutto su scala nazionale, riaccenderebbe il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.

    Vedremo ad anno nuovo lo scenario praticabile.

    Per le ultime novità leggi: Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa i cui provvedimento attuativi dovranno essere approvati nel 2026 e conterranno di certo le regole per i "condoni".

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio

    In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

    Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026

    L’ACI elabora due tipologie di tabelle:

    • le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    • le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

  • Adempimenti Iva

    Tax free shopping: semplificazioni in Legge di bilancio

    La Legge di Bilancio 2026 approvata con il voto di fiducia in senato ora passa alla camera, andrà in GU entro il 31 dicembre

    Tra le novità della fase emendativa vi è una norma che introduce la Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.

    Vediamo il dettaglio.

    Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA

    L’articolo 134-bis, introdotto in sede referente, demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. 

    Altresì, estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
    In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
    Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. 

    Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al
    direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. 

    La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. In più, è prescritto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.
    Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.

    Ricordiamo che L’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
    L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

  • Riforma fiscale

    Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

    In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

    Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.

    Vediamo il dettaglio.

    Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

    In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in  relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso  subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle  Agenzie fiscali,  la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate  con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari  o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.». 

    Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.

    L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011) 

    Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale. 

    La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.

  • Legge di Bilancio

    Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029

    Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.

    La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.

    Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.

    Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026

    Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.

    Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.

    La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
    1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
    2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
    In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:

    • abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

    L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

    La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:

    • assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
    • collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
      IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.

  • Senza categoria

    Cripto attività: scambio automatico dati a livello UE dal 2026

    Pubblicato in GU il Decreto Legislativo n 194/2025 con Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica  della direttiva  2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

    Decreto legislativo di attuazione della direttiva DAC 8

    Dal 1° gennaio in vigore le novità introdotte dalla Direttiva DAC 8 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

    Pubblicato nella GU n 296 del 22 dicembre il Decreto legislativo n 194/2024 attuativo della direttiva 2023/2226/Ue di modifica della direttiva 2011/16/Ue relativa.

    La direttiva DAC 8 ha introdotto tre novità relative al regime di scambio automatico sulle cripto-attività, al rafforzamento dello scambio di informazioni “tradizionali” e all’estensione dei meccanismi di scambio ai ruling transfrontalieri. 

    Glii Stati membri devono adottare le opportune misure legislative nazionali entro il 31 dicembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026 obbligo ora assolta dall'Italia.

    Tra l'altro si dispone l’ampliamento dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività, ai ruling transfrontalieri e ai TIN (Taxpayer Identification Number) reporting.

    Nello specifico e relativamente alle novità sulle cripto si evidenzia che il capo III istituisce un nuovo sistema nazionale di raccolta e trasmissione dei dati delle cripto-attività. 

    Sinteticamente gli operatori Crypto-Asset Service Providers avranno l'obbligo di segnalare periodicamente le transazioni e a comunicare le informazioni relative ai propri clienti all’Amministrazione finanziaria italiana, che li userà per scambio automatico con gli altri Stati membri.

    Si dovrà per l'attuazione delle novità provvedere a: 

    • individuare gli intermediari obbligati, i clienti da monitorare (Reportable Users) e le cripto-attività oggetto di monitoraggio (Reportable Crypto-Assets);
    • individuare le operazioni sulle cripto-attività da monitorare;
    • inviare le informazioni alle Amministrazioni fiscali di riferimento, con successivo scambio automatico alle altre Amministrazioni fiscali coinvolte.

    Attenzione al fatto che i nuovi obblighi decorrono dal 1° gennaio 2026, estendendo quindi l’ambito della cooperazione fiscale anche a tali dati.