• Dichiarazione 730

    730/2025: il rimborso in busta paga di luglio

    I lavoratori che hanno inviato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730/2025 e risultano a credito per le imposte, avendo indicato il proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, hanno diritto al rimborso in busta paga.

    Quando appunto, le imposte effettivamente a carico del contribuente, determinate nel modello in base a tutti i redditi del periodo fiscale 2024, siano inferiori rispetto alla tassazione applicata in busta paga a titolo di acconto, il dipendente ha diritto ad un rimborso corrispondente alle imposte pagate in eccesso.

    Vediamo come avviene il rimbroso nella busta paga di luglio che, per la maggior parte dei lavoratori è pagata entro il 10 agosto, e vediamo cosa accade in caso di incapienza del datore di lavoro.

    730/2025: il conguaglio in busta paga di luglio

    L'Agenzia Entrate nelle istruzioni di compilazione del modello 730/2025 relativo al periodo d’imposta 2024 ha evidenzaito che le operazioni di conguaglio a credito o a debito per i dipendenti inizieranno dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, corrisposte, di regola, entro le prime due settimane di agosto.

    Se il dipendente, o l’intermediario ad esempio il CAF, effettua la trasmissione del modello 730 all’Agenzia Entrate, essa dopo i necessari controlli, trasmette le informazioni necessarie al conguaglio a credito o a debito al sostituto d’imposta indicato dal lavoratore stesso in dichiarazione.

    I dati necessari sono riportati nell’apposito modello 730-4 che il datore di lavoro (o il soggetto da questi delegato) riceve dall’Agenzia.

    In caso di conguaglio a credito l’azienda inserisce in busta paga, per conto del Fisco, una o più voci a titolo di rimborso delle imposte pagate in eccesso.

    Ai fini della restituzione delle singole voci di credito indicate nel modello 730-4 il datore di lavoro (sostituto d’imposta) è obbligato a compensare le stesse con eventuali altre voci di debito risultanti dallo stesso 730-4, a titolo, ad esempio, di saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, acconti IRPEF o imposta sostitutiva sui premi di produttività.

    Se la differenza per il singolo dipendente risulta ancora in positivo, la compensazione si effettua allora sulle ritenute fiscali del mese interessato, a titolo di IRPEF e addizionali.

    Può accadere che dai controlli sulla capienza le ritenute fiscali effettuate nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e autonomi risultano insufficienti a compensare i crediti da dichiarazione dei redditi, il datore di lavoro calcola la percentuale di rimborso e la applica a tutti coloro che hanno diritto al rimborso delle imposte in eguale misura.

    Attenzione al fatto che gli importi residui non rimborsati saranno riconosciuti nelle buste paga successive, a patto che la compensazione con le ritenute fiscali sia tale da consentire l’erogazione integrale delle somme.

    Se alla fine dell’anno risultano ancora rimborsi non liquidati in cedolino, il sostituto d’imposta indica all’interessato le somme cui quest’ultimo ha ancora diritto nel modello CU (Certificazione Unica).

    Va notato che, nelle situazioni di incapienza, come sopra anticipato il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti.

    La percentuale si calcola dividendo l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (meno i compensi spettanti al sostituto) e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

    La restituzione parziale dei rimborsi da dichiarazione dei redditi dev’essere opportunamente segnalata ai dipendenti a mezzo apposita annotazione in calce al cedolino:

  • Dichiarazione 730

    730/2025: contributo erogato dal Comune per riduzione canone

    Le Entrate nell'ambito della Risposta a interpello n 91/2025 hanno fornito un utile chiarimento per il modello 730/2025.

    In particolare si tratta del contributo erogato dal Comune previsto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, che va tassato con cedolare secca a condizione che il contratto di locazione principale rispetti i requisiti previsti dalla norma di riferimento.

    L'Istante ha stipulato un contratto di ''locazione concordato'' di un immobile in comproprietà con i figli e, a seguito della deliberazione regionale intenderebbe richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione, erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone di locazione.
    L'Istante dichiara che per poter fruire dell'erogazione di tale contributo è richiesta la riduzione del canone di locazione di almeno il 20 per cento rispetto all'attuale corrisposto dal conduttore «tramite una scrittura privata tra le parti e apposita modulistica RLI di registrazione dell'atto presso l'Agenzia dell'Entrate»

    L'Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cd. cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, chiede se tale
    regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della
    riduzione del canone dovuto dal conduttore.
    In caso di risposta affermativa chiede quali siano le modalità di compilazione del modello 730 per poter applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10 per cento

    Vediamo la replica ADE e i dettagli e le istruzioni per compilare il Modello 730/2025.

    730/2025: contributo erogato dal Comune per riduzione canone

    Le Entrate hanno specificato che in diversi documenti di prassi è stato precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
    Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio 

    Le Entrate evidenziano che in linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione
    Nel caso di specie, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, sulla base della citata delibera della Giunta Regionale, a fronte della riduzione del
    canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell'articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.
    In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
    In tale ipotesi, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel modello 730 (sezione I del quadro B), barrando la casella di colonna 11 ''Cedolare secca'' e inserendo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, nella colonna 2 ''utilizzo'' il codice 8.

    Più precisamente, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente sarà  tenuto a compilare un  solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ''Canone di locazione'' con l'importo calcolato come descritto.

    Allegati:
  • Principi Contabili Nazionali

    OIC: consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L’OIC ha aperto una consultazione pubblica per proposte emendative ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute.

    Gli interessati posso inviare commenti entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo:

    Vediamo il dettaglio dei cambiamenti proposti.

    OIC:consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L'Organismo presica che i principali cambiamenti proposti intervengono su:

    • OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
    • OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione. Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
    • OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
    • OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
    • OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Dal 2025, destinare l’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef diventa ancora più semplice, anche per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

    L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale, che consente di esprimere le proprie scelte in modo guidato e senza scaricare software.

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Il nuovo strumento Web per esprimere le preferenze si trova tra i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

    Per accedervi è sufficiente utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • SPID
    • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

    Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà accedere alla sezione dedicata alla Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” e compilare passo dopo passo le tre schede previste.

    Il percorso guidato permette di indicare:

    • l’8 per mille: da destinare allo Stato o a una confessione religiosa.
    • il 5 per mille: da assegnare a soggetti che operano in ambiti di interesse sociale (è possibile indicare direttamente il codice fiscale dell’ente prescelto).
    • il 2 per mille: da destinare a un partito politico.

    In assenza di preferenze, è possibile spuntare la voce “Nessuna scelta” e proseguire alla schermata successiva.

    Al termine della compilazione, il sistema propone un riepilogo e consente di inviare le schede tramite il tasto “Invia”

    Una volta inviate, sarà disponibile la ricevuta di avvenuta trasmissione.

    Il servizio è pensato soprattutto per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, ovvero soggetti che, per motivi reddituali o anagrafici, non sono tenuti a presentare né il modello 730 né il modello Redditi PF, ma che intendono comunque esprimere la propria preferenza sulla destinazione di una quota dell’IRPEF.

    Le schede relative alla destinazione dell’8, 5 e 2 per mille devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. 

    Sono previste quattro modalità di invio:

    1. tramite la nuova procedura web, direttamente online senza download.
    2. scaricando il software dell’Agenzia e trasmettendo il file via desktop.
    3. consegnando la scheda in busta chiusa presso un ufficio postale.
    4. affidandosi a un intermediario abilitato (CAF, professionista, ecc.).

  • Senza categoria

    Bonus edicole 2025 in scadenza in 30 luglio: riepilogo delle regole

    Il Decreto 5 giugno del Dipartimento per l'Editoria reca le regole per gli aiuti alle edicole 2025. 

    Vediamo chi può presentare domanda dal 1° al 30 luglio prossimo per percepire un contributo fino a 4.000 euro.

    Bonus edicole 2025: norme di riferimento

    Il decreto in oggetto prevede che i sensi dell’articolo 1, del DPCM 17 aprile 2025, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle spese sostenute per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
    L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Bonus edicole 2025: requisiti per averlo

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1:

    • a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, relativo al commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, quale codice di attività primario e/o prevalente;
    • b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
    • c) nel caso in cui l’impresa si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali

    Bonus edicole 2025: il contributo

    l contributo è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese, al netto dell’IVA ove prevista, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 con riferimento alle seguenti voci di spesa:

    • a) Imposta municipale unica – IMU;
    • b) Tassa per i servizi indivisibili – TASI;
    • c) Canone unico patrimoniale – CUP;
    • d) Tassa sui rifiuti – TARI;
    • e) Spese per canoni di locazione;
    • f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
    • g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
    • h) Spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
    • i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    Nel caso in cui l’edicola abbia garantito l’apertura domenicale in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura, l’importo del contributo è incrementato del 10 per cento, comunque entro il limite di 4.000 euro.

    Bonus edicole 2025: presenta la domanda entro il 30 luglio

    I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

    Le domande in via telematica possono essere presentate dal 1° luglio 2025 (ore 10.00) al 30 luglio 2025 (ore 17.00).
    Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2;
    • b) le spese, tra quelle indicate all’articolo 3, comma 1, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 3, di aver garantito, nell’anno 2024, l’apertura per un numero di domeniche in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura;
    • d) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2025: il Quadro DI e l’integrativa

    Il Modello Redditi PF 2025 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa

    Esso è composto dai righi da DI1 A DI20, vediamo come si compila.

    Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF

    Il Quadro DI è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2021 relativa al 2020 presentata nel 2024).

    Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:

    • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
    • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi
      2021, indicare 2020);
    • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.

    Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.

    Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    730/2025: le spese funebri

    Il Modello 730 e il Modello Redditi PF 2025 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.

    In particolare, le spese funebri vanno indicate:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF

    Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.

    Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2025

    Per le spese funebri, in dichiarzione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento  da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero acerte condizioni:

    • analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, 
    • tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

     La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

    Detrazione spese funibri: limiti 2025

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro
    240.000. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-

    Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025

    Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

    Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. 

    Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. 

    Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

    Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
    L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
    Unica.

    Detraibilità spese funebri 2025: la documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento