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Modello IVA TR: entro il 30 aprile
Entro il 30 aprile 2025 occorre presentare il Modello IVA TR per il credito IVA trimestrale per il primo trimestre.
In dettaglio, il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Attenzione al fatto che gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.Modello IVA TR: entro il 30 aprile
Ricordiamo che, in data 21 marzo l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, scarica qui: Modello IVA TR e istruzioni.
Inotre ricordiamo che a partire dal 1° aprile 2025, entra in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituirà la ATECO 2007.
Tanto per il Modello IVA TR, quanto per l'IVA 2025, occorre fare riferimento alla nuova tabella ATECO importante anche per determinare chi può ottenere il rimborso prioritario previsto dalla legge.
Il Modello IVA TR può essere inviato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati e qualora venga scartato, può essere ripresentato entro 5 giorni venendo considerato tempestivo.
Il modello è costituito da:
- il frontespizio composto di due facciate;
- il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
- il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale della procedura dell’IVA di gruppo.
Modello IVA TR 2025: il visto di conformità
Come specificato anche dalle istruzioni al Modello IVA TR 2025, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi l’art. 38-bis del decreto IVA prevede:
- l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
- a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non
superano 1.500.000 euro; - 3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
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Credito d’imposta PMI e startup: codice tributo
Con Risoluzione n 30 del 28 aprile le Entrate hanno istituito il codice tributo per il credito di imposta per gli investimenti in start up e PMI, vediamo le regole.
Credito d’imposta PMI e startup: codice tributo
Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative è riconosciuta una detrazione del 30% dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
L’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, dispone che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza, è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in
diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7076” – denominato “Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.
Sinteticamente si indica che le suddette agevolazioni devono essere indicate al rigo RP80 del Modello Redditi PF 2025
Allegati:
Le istruzioni al modello Redditi PF 2025 prevedono l’indicazione separata, nelle nuove colonne 5A e 6A, della detrazione Irpef del 50% relativa agli investimenti in start up innovative e PMI innovative. -
Bonus colonnine domestiche: riapertura sportello dal 29 aprile
Il 29 aprile 2025 riparte il Bonus colonnine per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da utenti domestici.
Attenzione al fatto che l’incentivo è rivolto a coloro che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e che non hanno potuto presentare la domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione della misura.
Destinatari delle agevolazioni sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato.
I contributi sono concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia, che gestisce la misura, dalle 12.00 del 29 aprile alle 12.00 del 27 maggio 2025.
Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.
Bonus colonnine privati 2024: che cos’è
Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.
Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
- a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.
Bonus colonnine domestiche: le domande entro il 27 maggio
Per la presentazione della domanda è necessario:
- accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line
- Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"
- Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Scarica qui il fac simile di domanda.
Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.
Tali spese possono comprendere:
- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.
Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.
Allegati: -
Contributi PMI vitivinicole: domande entro 30 aprile
Entro il 30 aprile si può presentare la domanda di aiuto alle PMI del settore vitivinicolo.
Il MASAF ha pubblica le regole con il Decreto n 635212/2024.
In dettaglio, si tratta delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.
Beneficiarie della misura sono le imprese di cui all' articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione,
- c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
PMI vitivinicole: presenta domanda di aiuti 2025-2025
La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni.
Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande.
Attenzione al fatto che per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.
La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:
- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
- e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
- f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.
PMI vitivinicole: misura degli aiuti 2025-2026
Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.
Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.
Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
L’aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.
Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l’obiettivo generale risulti comunque raggiunto.
La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.
La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.
Allegati: -
Rottamazione quater: ultimi giorni per la riammissione dei decaduti
Entro il 30 aprile si può inviare la domanda per essere riammessi alla rottamazione quater, se decaduti.
A tal proposito l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande.
Ricordiamo che a prevedere questa possibilità è stata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio.
Prima di scoprire le istruzioni della Riscossione ricordiamo che relativamente alla Rottamazione 5 (quinquies) dopo le dichiarazioni di cautela del Vice Ministro Leo, il Ministro Giorgetti non ha smentito la possibilità di una nuova misura agevolativa.
Rottamazione quater: riammessi i decaduti
Come evidenziato anche dall'Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
Rottamazione quater: presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:- in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025,
oppure - fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La domanda può essere presentata:
- Online in area riservata compilando il form e seleziona le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Accedi all'area riservata
- Online in area pubblica compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Attenzione al fatto che occorre allegare la documentazione di riconoscimento – pdf e specifica l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione. Vai al servizio in area pubblica
Attenzione al fatto che gli intermediari fiscali, la domanda di riammissione per gli assistiti può essere presentata direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.
Rottamazione quater: la ricevuta di riammissione
Se si presenta la domanda in area riservata, si riceverà la risposta tramite e-mail, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Se si presenta la domanda in area pubblica:
- si riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
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CPB: modello per invio autonomo
Con il Provvedimento n. 172928 del 9 aprile le Entrate pubblicano le regole per l'invio del Modello CPB.
In particolare, tale modello è autonomo rispetto alla dichiarazione dei soggetti ISA, scarica anche le istruzioni per la compilazione.
Il girono 24 aprile viene pubblicato anche il Provvedimento n 195422 con le regole per adesione e revoca al CPB.
Modello CPB: invio autonomo rispetto alla dichiarazione
Il modello CPB è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il modello direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
Da evidenziare che le specifiche tecniche per l'invio del Modello CPB 2025-2026 saranno pubblicate con il provvedimento n 195422/2025 delle Entrate.
In pratica il Modello CPB contiene il quadro P degli ISA che rispetto allo scorso hanno è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.
Il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, allegato al modello Redditi, mentre quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato.
Il decreto correttivo dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio al 30 settembre.
Sempre relativamente al Correttivo sul CPB bisgona rilevare anche le modifiche apportate dal Correttivo approvato dal Governo lo scorso 13 marzo (ora in conversione ni legge) che tra le altre norme ha previsto l'esclusione dal CPB per i soggetti forfettari.
Leggi anche Concordato preventivo biennale: proroga al 30.09 e forfettari esclusi
Infine rispoetto alla versione del quadro P dello scorso anno vi sono tre righi dove riportare:
- il codice ISA;
- il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
- la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).
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730/2025: i rimborsi dal Fisco con o senza sostituto d’imposta
Nel Modello 730/2025 confermata la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Nel Modello anche quest'anno è presenta la casella Nessun sostituto, vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
730/2025: la casella con “Nessun sostituto”
In presenza del sostituto d'imposta, per scelta del contribuente, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
In particolare, la casella deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Modello 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Il modello 730 può essere presentato con la modalità senza sostituto, per scelta del contribuente, sia in assenza del sostituto d'imposta, sia in presenza del sostituto.
Se non è indicato il sostituto, in caso di credito, l’Agenzia delle entrate provvederà a rimborsarlo, in caso di debito il pagamento potrà avvenire tramite la stessa applicazione online, indicando l’Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito. In alternativa, sarà possibile stampare il modello F24 già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it oppure utilizzando l’apposito modello che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità.
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).