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Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025
Le spese per l'acquisto di pannelli solari sono tra quelle detraibili da indicare nel Modello 730/2025. In particolare esse compaiono nel Quadro E Oneri e spese da indicare nei righi da E61 a E62.
Vediamo le istruzioni per l'anno di imposta 2024 che ci si appresta a dichiarare con il Modello 730/2025.
Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025
Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:
- nel limite di euro 60.000 ad immobile
- ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.
Viene precisato che gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.
Tra le condizioni per avere l'agevolazione:
- i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
- l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.
Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007
In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.
Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.
Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).
Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E).
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).
Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.
Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.
Detrazione nel 730/2025 per pannelli solari: elenco spese agevolabili
L'Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
- per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020. e comprendono quelle sostenute per:
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
- relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Spese per pannelli solari: indicazione nel 730/2025
Le spese per l'acquisto di pannelli solari come anticipato vanno indicate nei righi da E61 a E62.
In particolare, nella Sezione IV – (righi da E61 a E62) si indicano le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.
Per l'installazione di pannelli solari, ossia gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, occorre indicare il codice "3" nella colonna 1 "Tipo di intervento".
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Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole
In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il decreto ha ad oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- b) la definizione delle modalita' di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'attivita' di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attivita' di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Sono altresi' fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
I controlli sugli ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'Ufficio del RUNTS competente puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, che ne facciano richiesta, all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalita' previste la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:
- in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- alle societa' di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
Controlli ETS: gli enti interessati
Secondo il decreto sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Controlli ETS: le tipologie
Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:
- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:
- sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
- sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Le risultanze delle attivita' di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1. -
Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
I dipendenti e i pensionati hanno cominciato a ricevere i rimborsi del 730/2025 dalla busta paga di luglio, pagata in agosto, o dal cedolino di pensione dello stesso mese.
In alcuni casi le Entrate possono bloccare temporaneamente il rimborso al contribuente a credito, vediamo perchè.
Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
Le Entrate, per rimborsi spettanti superiori a 4.000 euro, hanno la facoltà di bloccare temporaneamente il pagamento.
L’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, disciplinansno le procedure di verifica della dichiarazione.
I controlli hanno lo scopo di garantire la compensazione di eventuali debiti fiscali pregressi del contribuente con il credito emergente dalla dichiarazione, sia a prevenire frodi, errori o rimborsi non spettanti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso fiscale compreso quello derivante dal Modello 730, è tenuta a verificare se il contribuente beneficiario del rimborso abbia eventuali debiti pendenti iscritti a ruolo, ossia somme dovute a seguito della notifica di cartelle di pagamento ancora insolute.
Dal 2025 vi è una novità importante relativa alla soglia per l’attivazione della verifica: se il rimborso d’imposta spettante al contribuente è di ammontare superiore a 500 euro l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente controllare se il beneficiario risulta anche debitore del Fisco con una o più cartelle di pagamento.
Se l'esito di tale verifica è affermativo, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una proposta di compensazione e il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica di tale proposta per accettarla o rifiutarla.
Qualora il contribuente rifiuti la proposta di compensazione, le somme chieste a rimborso restano comunque bloccate e messe a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta.
Durante questo periodo, l’Agente della Riscossione ha la facoltà di avviare l’azione esecutiva per soddisfare coattivamente il debito iscritto a ruolo.
730/2025: il blocco del rimborso per controlli
Il Modello 730 presentato dal contribuente può essere selezionato per un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo scatta se dalla dichiarazione emergono potenziali situazioni di rischio fiscale, come incoerenze o importi di rimborso particolarmente elevati.
Se la dichiarazione viene selezionata per questo controllo preventivo segue un blocco del rimborso spettante e di conseguenza:
- il rimborso fiscale non verrà erogato direttamente e nei tempi ordinari dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- l’erogazione del rimborso avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate stessa, e al termine delle procedure di controllo.
Attenzione però che, a tutela dei contrbuenti, nei casi di controllo preventivo, il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del Modello 730, ordinariamente previsto per il 30 settembre e quindi, al più tardi, entro la fine di marzo dell’anno successivo.
730/2025: quando scattano i controlli
Il controllo preventivo può scattare al verificarsi di almeno una delle seguenti due condizioni:
- il Modello 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri che vengono individuati con cadenza annuale da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il Modello 730 determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Non è detto comunuque che il blocco e il controllo preventivo scattino automaticamente poichè si tratta di una facoltà dell’Agenzia delle Entrate, che può decidere di non attivare il controllo se, ad esempio, il contribuente è noto per la sua affidabilità fiscale o se il rimborso elevato è chiaramente giustificato da dati preesistenti e coerenti.
Secondo la prassi consolidata e i provvedimenti ADE emanati nel tempo, gli elementi di incoerenza che tipicamente possono far scattare un controllo preventivo riguardano principalmente:
- scostamenti per importi significativi dei dati dichiarati nel Modello 730 rispetto a quelli che risultano:
- negli F24 effettuati dal contribuente;
- nelle Certificazioni Uniche (CU);
- nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente;
- altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati che sono stati inviati da enti esterni all’Agenzia delle Entrate o rispetto a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- situazioni di rischio specifiche individuate dall’Agenzia sulla base di irregolarità o anomalie che si sono verificate per lo stesso contribuente negli anni precedenti;
- crediti d’imposta di importo rilevante che sono stati riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente (magari a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative a favore) e che risultano modificati rispetto al primo modello presentato per quell’annualità.
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Bando pratiche ecologiche: domande entro il 26 settembre
Il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 che approva un Avviso pubblico per disciplinare la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare" Misura "Pratiche Ecologiche" di cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 193 milioni di euro.
Attenzione al fatto che lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 con domande da trasmettere esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE.
Vediamo quali sono i beneficiari e le regole per le domande.
Bando pratiche ecologiche: circa 193 milioni di risorse per i contributi alle imprese
L'investimento si propone di:
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano,
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).
Bando pratiche ecologiche: beneficiari e costi ammessi al contributo 2025
Sono beneficiari del Bando “Pratiche ecologiche” le imprese e aziende agricole, consorzi e ATI.
Ricordiamo che le modalità di attuazione dell'intervento sono state individuate con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 marzo 2024, n. 99 mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto n. 235 del 21 luglio 2025.
Gli investimenti devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento:- 1) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
- 1.a) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
- 1.b) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica. Per tale categoria di intervento, sono ammissibili le seguenti spese:
- creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
- diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
- 2) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’
allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine. Per tale tipologia di interventi sono agevolati i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione - 3) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza. Per tali interventi, sono ammissibili:
- i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
- i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili.
Per gli interventi di cui ai punti 1) e 3) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
L’avvio dei lavori dovrà essere successivo alla data di presentazione dell’istanza di contributo.
Per gli interventi di cui di cui ai punti 1) e 3), le attività e le opere a essi relativi dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre per gli interventi di cui al punto 2), la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore dovranno avvenire entrambi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che ill contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun investimento ed:- è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale che si configurano come aiuti di Stato destinati ai medesimi costi ammissibili, entro il predetto tetto massimo di 600.000 euro e nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
- non è cumulabile con incentivi o regimi di sostegno derivanti da fondi comunitari.
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Tax credit librerie 2025: domande dal 15 settembre
Dal 15 settembre è possibile richiedere il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.
Ricordiamo che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta.
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Decreto interministeriale recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”ne ha disciplinato le regole attuative, vediamo come fare per le domande.
Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Vediamo come presentare domanda.
Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre
A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024.
La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.
L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo: https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente. Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Si segnala, inoltre, che tutti gli utenti – compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati – dovranno procedere a una nuova registrazione a partire dal 15 settembre 2025.
Per facilitare la compilazione è disponibile una guida consultabile sul portale.
Attenzione al fatto che eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: [email protected].
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Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, vediamo i dettagli.
Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli
Viene pubblicato il Bando per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.
Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.
Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.
Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.
Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse
Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.
Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:
- a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
- b) l’acquisto di libri;
- c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
- d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell’istituzione scolastica;
- e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.
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Spazi esterni bar e ristoranti: nuove regole in arrivo
Il nuovo decreto legislativo sul riordino delle strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano), adottato in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024, art. 26) entrerà in vigore, salvo proproghe, dal 2026.
Si chiude definitivamente la lunga fase emergenziale avviata con il Covid, quando la normativa aveva previsto deroghe per agevolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande.Il decreto introduce regole uniformi e semplificate per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico da parte di bar, ristoranti e pubblici esercizi, con novità anche per i Comuni.
Spazi esterni bar e ristoranti: cosa cambia per i Comuni
I Comuni diventano protagonisti dell’attuazione della nuova disciplina in quanto responsabili di adempimenti specifici.
Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuerà, con appositi elenchi, i siti archeologici e i beni culturali di eccezionale valore.
I Comuni dovranno pubblicare tali elenchi sui propri siti istituzionali, garantendone la consultazione da parte dei cittadini ed emettere:
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino:
- il passaggio dei mezzi di soccorso;
- zone adeguate per il transito di persone con disabilità o ridotta mobilità,
- procedure edilizie uniformi infatti secondo le nuove norme l’installazione dei dehors sarà soggetta a CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) semplificata. Nei casi di utilizzo temporaneo fino a 180 giorni basterà una semplice comunicazione;
- accordi semplificatori: i Comuni potranno stipulare intese con le Soprintendenze per adottare criteri standardizzati sulle tipologie di dehors ammissibili, con vantaggi in termini di velocità e chiarezza procedurale.
Dehors: novità per bar e ristoranti e Comuni
Per gli esercenti, la riforma definisce chiaramente cosa si intende per strutture amovibili e quando è necessaria un’autorizzazione, in particolare in esse sono comprese:
- tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento;
- elementi di arredo urbano e strutture leggere di copertura;
- dehors anche chiusi, purché smontabili e non legati da opere murarie.
Sono escluse invece le strutture non destinate direttamente alla somministrazione, come depositi o ricoveri di attrezzature.
In gran parte degli spazi pubblici, l’installazione di dehors non sarà più subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Resta comunque obbligatoria l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune.
L’autorizzazione culturale/paesaggistica resta necessaria per i dehors collocati in prossimità di siti archeologici e monumenti di eccezionale valore storico-artistico.
In questi casi, l’esame della Soprintendenza avverrà secondo parametri precisi:
- mantenimento della percezione visiva del bene e delle prospettive urbane;
- distanze minime dal monumento;
- omogeneità e decoro dei materiali utilizzati;
- progettazione integrata con lo spazio circostante.
La Soprintendenza dovrà pronunciarsi entro 45 giorni, con la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta.
Il decreto prevede una disciplina transitoria per garantire un passaggio graduale:
- le strutture amovibili già installate ai sensi delle norme emergenziali (art. 9-ter, D.L. 137/2020) potranno restare fino al 31 dicembre 2025.
- dal 1° gennaio 2026, gli esercenti avranno 90 giorni di tempo per presentare domanda di autorizzazione, se i dehors si trovano in aree vincolate.
- in caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 180 giorni.
In sintesi quindi, il nuovo assetto produce effetti concreti per entrambe le parti:
- per i Comuni: maggiore responsabilità nella pubblicazione degli elenchi, nel rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico e nel controllo del rispetto delle regole. In cambio, beneficeranno di procedure uniformi e strumenti di semplificazione.
- per gli esercenti: più chiarezza normativa. Nelle aree non vincolate, l’installazione dei dehors sarà più veloce e meno burocratica. Nelle aree di pregio culturale, invece, occorrerà programmare per tempo la documentazione e rispettare requisiti di decoro e compatibilità.
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino: