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Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo
Con la Risoluzione n 58 del 17 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 50
Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo
L’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, prevede che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24
Accise”, dell’imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “5515” denominato “Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo
- “5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
- “5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
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Bonus veicoli elettrici 2025: domande dal 22 ottobre
Il MASE con una nota ha specificato che per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile, all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici:
l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi.
La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale.
Come già chiarito dal Ministero (FAQ 8), i cittadini e le imprese che risultano rispettivamente residenti o aventi la propria sede legale in Comuni ricompresi nelle aree urbane funzionali già vigenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, conservano in ogni caso il diritto di richiedere la concessione del contributo, anche qualora tali Comuni non risultino più inclusi nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicati dall’ISTAT.
Pertanto, il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici previsto dal decreto resta garantito sia in favore di cittadini ed imprese la cui residenza o sede legale si trovi in Comuni già inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto, sia – in virtù della nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021 – coloro che risiedono o hanno sede nei Comuni ora ulteriormente ricompresi.
Il Ministero vuole così assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando ogni potenziale penalizzazione derivante da variazioni sopravvenute, nonché garantire l’estensione della platea degli aventi diritto, valorizzando l’aggiornamento ISTAT quale strumento di maggiore equità e inclusività nell’accesso alla misura.Attenzione al fatto che dal 22 ottobre è possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.
La data iniziale delle domande è slittata dal 15 ottobre al giorno 22.
Le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE.
L'incentivo riguarda l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente a euro 597.320.000,00.
La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento del presente decreto.
Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese
Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:
- a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
- 11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
- b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
Il bonus per i privati di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
Il bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus di cui alla lettera a) sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
I bonus di cui alla lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo».Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo
Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:- a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
- c) dell'indicazione se il bonus sara' generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare della microimpresa richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:
- a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
- 1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
- 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 3. di avere meno di dieci dipendenti;
- 4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
- 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- 6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
- 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
- 8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
La persona fisica, all'esito della registrazione puo' generare sulla piattaforma informatica il bonus, il cui valore sarà uguale a:
- 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.
Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE.
La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili
Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica sono:
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
La registrazione è avvenuta dal 18 al 22 settembre.
All'atto della registrazione, il venditore dovra' inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione.
In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.
Per ogni punto vendita, il venditore dovra' inserire, all'atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»
La piattaforma informatica mettera' a disposizione nell'area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all'iniziativa
Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus
Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.
Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potra' avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto.Il bonus non potra' essere utilizzato ai fini dell'acconto.
I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella piattaforma informatica entro il termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo.I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.
I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed in relazione ai bonus riconosciuti sulla base dei dati presenti sulla piattaforma
Le modalità operative per il rimborso dei contributi spettanti e per l'espletamento delle pertinenti verifiche a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
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Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione
Il DDL di Bilancio 2026 bollinato con l'art 27 rubricato Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione
prevede la possibilità per le Entrate di rendere disponibili alla Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati che nei sei mesi precedenti in cui i dati sono disponibili.
Scopo della norma è quello di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.
Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione
Con la novità in arrivo anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto.
Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.
Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.
L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo il cliente del contribuente esecutato, un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Nel caso in cui l’ordine di pagamento venga ignorato, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.
In particolare, l'art 27 prevede di modificare l’articolo 1, comma 5-bis, 20 lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
«b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà emanato entro novanta giorni dal 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della legge di bilancio qualora tale norma resterà immutata secondo l'attuale formulazione. -
Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
MEF ha pubblicato gli elenchi per lo split payment 2026 sulla pagina preposta del proprio sito.
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario invece del fornitor.
In tal modo si scinde il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Ricordiamo anche che nelle e-fatture, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità IVA”.
Lo split payment è in deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta e pertanto è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue
Al momento, tale autorizzazione è stata concessa fino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.
Inoltre, per tale decisione, dal 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.
Al fine di allienare la normativa nazionale alla predetta autorizzazione, l’art. 10 del DL 84/2025 convertito il Legge n 108/2025 ha abrogato la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale giorno.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026
Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
In particolare, l'avviso del 20 ottobre riguarda gli elenchi 2026 di:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.
Nella sezione preposta del sito MEF sono punnlicati gli elenchi dal 2018 al 2026 ai sensi del Decreto 9 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).
Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
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Bonus parco macchine Autotrasporto: 13 milioni per le imprese
Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato in GU n 244 del 20 ottobre si pubblicano Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: beneficiari
Il decreto disciplina le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2025.
Le disposizioni possono essere applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025 con le stesse finalita'
Le risorse sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: spese ammissibili
In particolare, i contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.
Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' RAM Logistica, infrastrutture e trasporti – Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:
- a) 1,0 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- b) 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;
- c) 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR;
L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi' all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: le domande e i controlli
Le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il aggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio.
Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.
La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identita' del richiedente.
In mancanza del contratto di acquisizione, e' possibile allegare all'istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.
Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilita' delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle istanze giudicate ammissibili, ordinate secondo l'ordine di presentazione.Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di inammissibilita', il soggetto gestore provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assegnando un termine di 10 giorni per la produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta è riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie ricevute.
L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo, con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.In relazione alla acquisizione dei beni gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici.Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.
Si rimanda alla consultazione del decreto per tutti gli altri dettagli.
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Società investimento immobiliare: nuovo modello per il regime SIIQ e SIINQ
Con il Provvedimento n 390054 del 20 ottobre, le Entrate pubblicano il nuovo modello per la tassazione delle società di investimento immobiliare.
Vediamo chi riguarda e per cosa.
Nuovo modello per la tassazione delle società investimento immobiliare
L’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto un regime speciale opzionale, sia civilistico che fiscale, per le società per azioni, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 settembre 2007, n. 174, ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina del regime speciale.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015 ha approvato il modello di comunicazione per
adeguarne la struttura e il contenuto alle disposizioni contenute nell’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha introdotto alcune modifiche alla l. n. 296 del 2006.
L’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha modificato il comma 120 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006, prevedendo la nuova formulazione del primo periodo del citato comma 120 che dispone che: “L’opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene”.Le nuove regole si applicano a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 1 del 2024, si è reso necessario modificare le istruzioni al
modello di comunicazione attualmente utilizzato.
Con l’occasione, sono state aggiornate alcune diciture riportate nel modello di comunicazione e nelle relative istruzioni per tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 125 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006.Attenzione, la disposizione ha esteso la possibilità di aderire al regime speciale anche alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata non quotate (a determinate condizioni).
Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015, nonché alle relative istruzioni.La versione aggiornata del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento
Il modello va utilizzato per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
- l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.
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Contrassegno sostitutivo bollo: nuovo modello Ade
Con il Provvedimento n 390267 del 20 ottobre le Entrate hanno pubblicato il nuovo contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
Tale provvedimento sostituisce intergralmente i provvedimenti del Direttore del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.
Scarica qui l'Allegato A con tutte le caratteristiche del contrassegno per gli intermediari.
Regime SIIQ: nuovo modelle dalla Entrate per le società di investimento immobiliare
Il Provvedimento n 390267 del 20 ottobre nel sostituire:
- il provvedimento 5 maggio 2005
- il provvedimento 12 gennaio 2015
disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno e le caratteristiche tecniche del sistema informatico ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Ricordiamo che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 3, comma 1, lettera a), l'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Al fine di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali standard dell’Agenzia, è necessario definire la nuova architettura hardware e software di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati con l’Agenzia per il rilascio dei contrassegni sostitutivi.
Con il presente provvedimento, pertanto, vengono aggiornate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, aggiornandoli ed uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi, così da assicurare la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il governo delle attività svolte dagli intermediari.L'allegato B al provvedimento evidenzia che il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emettitrici dislocate presso gli intermediari autorizzati, nonché la rendicontazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle ricariche e
Allegati:
all’emissione dei contrassegni mediante un flusso telematico.
Il sistema complessivo deve essere, quindi, costituito dalle emettitrici periferiche in grado di emettere i contrassegni in modalità autonoma e autorizzate da un centro servizi del gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio.