• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: indicazione delle mance ai dipendenti

    Entro il 17 marzo occorre inviare la Certificazione Unica e a tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio con le regole.

    In dettaglio, vengono anche pubblicati:

    per provvedere agli adempimenti il ci termine ordinario scade il 16 marzo, che però essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 17 marzo.

    Vediamo come compilare la CU 2025 per le mance dei lavoratori dipendenti soggetti ad imposta sostitutiva.

    Certificazione Unica 2025: novità per le mance

    Con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate

    dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva

    espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del

    5 per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, limite reddituale riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

    La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    Tale importo deve essere indicato nel punto 651 della CU 2025.

    Attenzione al fatto che, il punto 651 va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso occorre riportare il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. 

    Nel punto 652 della CU 2025 occorre riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

    L’importo delle mance assoggettato a imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per

    il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

    Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651.

    Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

    Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

    Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. 

    Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. 

    In particolare nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

    Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

    Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

    Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale

    del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

    Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

    Leggi anche Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025 per approfondire le novità introdotte per il prossimo anno sulla certificazione unica, in vigore dal 1° gennaio e quindi applicabili sulla CU 2026.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

    Con la Sentenza n 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.

    Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi. 

    Ft per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

    Con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025, la Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria rigettando le sentenze di merito.

    L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un’impresa edile individuale un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito derivante da indebite deduzioni relative a costi ed operazioni inesistenti.
    Presupposto dell'accertamento è stata l’emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto reverse charge in difetto di quanto richiesto dall'articolo 17, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, e in particolare in difetto rispetto alla genericità delle prestazioni indicate nei documenti contabili giunti sotto la lente del Fisco.
    Impugnato l’atto in Commissione tributaria provinciale, quest’ultimo veniva annullato dai giudici tributari di primo e secondo grado.
    I giudici di merito, sostenevano che erano da considerarsi erronei e infondati i rilievi mossi dall'ufficio all'applicazione del meccanismo del reverse charge, poiché le fatture in contestazione recavano un riferimento a "lavori eseguiti nei cantieri di Bologna, operazione non soggetta ad Iva ai sensi del comma 6, art. 17 D.P.R. 633/72e questo consentiva di ricondurre le prestazioni a un rapporto di subappalto nell'ambito di attività edilizia, chiaramente soggetto all'applicazione della disciplina del reverse charge.

    Ricorrendo in Cassazione, l'Agenzia contestava il fatto che le fatture oggetto dell’avviso di accertamento consentissero l'applicazione del meccanismo del reverse charge.
    Tale meccanismo costituisce una deroga al principio generale secondo cui il versamento dell'Iva è posto a carico del soggetto passivo d'imposta e non è non può essere applicato per analogia.

    Lo stesso è stato esteso, ad opera dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 296/2006 alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
    Per l'agenzia l’impresa edile unipersonale aveva l’onere di far in modo che le fatture dalla stessa emesse fossero precise e dettagliate mentre le stesse risultavano generiche ed erano quindi del tutto inidonee a consentire l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni di servizi rese.

    La Cassazione concorda con la tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di merito.
    La Suprema Corte ricordando che tanto in materia di accertamenti Iva quanto a in materia di accertamenti per imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, ha precisato che ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi, compreso il rapporto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
    Viene inoltre chiarito che spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, avendo lo stesso il preciso onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni ovvero di fornire anche eventuali elementi integrativi rispetto alle fatture che l'ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
    La Corte ha specificato che il tutto vale anche nel caso in cui il contribuente ritenga che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge, la cui applicazione richiede proprio che l’imprenditore documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura, dimostrando altresì l'inerenza della prestazione.
    La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate enunciando il seguente principio di diritto a mente: "Ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi".

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Con una notizia pubblicata sul sito istituzionale, il Dipartimento per l'Editoria informa di risorse in arrivo a sostegno delle Edicole. Vediamo i dettagli dall'intervista del sottosegretario Barachini.

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Il Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, Dott. Barachini, in una intervista con la stampa, rivela che il Governo è prossimo ad intervenire a sostegno del settore delle Edicole stanziando circa 17 milioni di euro all’interno di Dpcm da varare entro fine marzo.

    Lo stesso Barachini, durante l'intervista con il quotidiano il Messaggero ha specificato la ripartizione delle risorse evidenziando che: "una parte andrà ai distributori che operano nei Comuni sotto i 5mila abitanti, soprattutto nelle aree interne del Paese dove oggi fanno fatica ad arrivare e la distribuzione rischia così di essere economicamente non sostenibile. Il resto invece sarà destinato alle attività che nei piccoli centri vendono giornali pur senza essere edicole. L’Italia è il paese degli 8mila comuni e il governo intende dare continuità alle misure messe in campo negli anni precedenti, sostenendo qualunque punto di distribuzione dei quotidiani per incrementare la capillarità e la diffusione dell’informazione».

    Si tratta di sostegni che i gestori delle edicole potranno ottenere presentando apposita domanda che entro due o tre mesi, verrà soddisfatta, trattandosi di un intervento urgente.

    Il Sottosegretario ha evidenziato anche che si tratta di misure in risposta alla spinta verso la creazione di strumenti nuovi, che si adattino alle abitudini dei tempi che cambiano ed ha ricordato che "Da anni le scuole che vogliono abbonarsi a quotidiani, riviste o settimanali di fatto non devono pagare, perché il costo è sostenuto dal dipartimento Editoria. E’ una strada nella quale crediamo molto ed abbiamo investito, anche con una semplificazione delle procedure, per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione.

    Si attendono pertanto il DPCM e le regole operative per le domande.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d’acconto

    Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.

    Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l’ADE

    Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti  in merito al trattamento tributario da applicare  alle somme da corrispondere  agli  aventi diritto a titolo di  premi per i  ritrovamenti, ai  sensi  degli  articoli  92  e  93  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

    Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista». 

    Le Entrate hanno evidenziato innanzitutto le fonti normative e in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir che include tra i redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

    L’articolo 30, comma 1,del Dpr n. 600/1973 richiamato dall'istante dispone invece, in sintesi, che i premi derivanti da operazioni a premio o vincite assegnati a contribuenti per i quali tali somme assumono rilevanza reddituale ai sensi del Tuir e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, sono soggetti a ritenute alla fonte.

    Il successivo comma 2 specifica le diverse aliquote applicabili a seconda dei casi.

    L’Agenzia cita le disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che premiano chi mette a disposizione del patrimonio pubblico beni e reperti di rilevanza culturale rinvenuti. 

    Tra l’altro è previsto che la somma possa essere corrisposta in denaro o tramite il rilascio di parte dei beni ritrovati. 

    In alternativa, su richiesta del ritrovante si può convertire il premio in un credito di imposta di pari importo.

    Inoltre, la stessa agenzia ripercorre vari chiarimenti di prassi e di giurisprudenza, e tra questi, cita la risoluzione n. 1056/1974 che ha chiarito che il pagamento riconosciuto per il rinvenimento fortuito di reperti non rappresenta un indennizzo per danni, ma piuttosto un premio vero e proprio attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato.

    Poi conclude specificando che, tale ricompensa per il ritrovamento di reperti ai fini fiscali, rientra nell’ambito dei redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%, come stabilisce l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, che prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche per l'ampia categoria degli “altri premi comunque diversi da quelli su titoli”.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio

    Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:

    relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.

    Vediamoli in dettaglio.

    Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE

    Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).

    Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

    In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:

    1. “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    2. “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    3. “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    4. “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    5. “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    6. “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    7. “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    8. “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    9. “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    10. “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    11. “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    12. “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    13. “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    14. “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    15. “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
    16. “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    17. “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    18. “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    19. “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    20. “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    21. “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    22. “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    23. “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    24. “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    25. “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    26. “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    27. “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    28. “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    29. “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”

    Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato

    Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:

    • il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali. 

    In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento. 

    Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.

    Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    Revisori di Sostenibilità: come fare domanda di abilitazione

    In Gazzetta Ufficiale del 3 marzo iDecreto MEF del 19 febbraio con contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società  di revisione  allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,  nonché  contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei  loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

    Il MEF ha aggiornato le FAQ sul tema precisando che in sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:

    • Fase 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
    • Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.

    Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.

    Il decreto di cui si tratta consta di 9 articoli, vediamo i principali contenuti.

    Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione

    In particolare, si prevede che ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente decreto possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: 

    • a) i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi  del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
    • b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; 
    • c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento  adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; 
    • d) i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125.

    Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione

    Nella domanda di abilitazione i  soggetti di cui  all'art.  2, comma 1, lettera  a),  indicano,  anche  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

    • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
    • b) il codice fiscale; 
    • c) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  recapito telefonico; 
    • d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; 
    • e)  gli  eventuali  provvedimenti  in  essere  assunti  ai  sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; 
    • f) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito internet dell'eventuale società di  revisione  presso  la  quale  il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; 
    • g)  ogni  altra  eventuale  iscrizione/abilitazione  in  albi   o registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi,  con  l'indicazione  dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla  tenuta  degli albi o registri; 
    • h) la sussistenza dei  requisiti  di  onorabilità  definiti  con regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo; 
    • i)  l'eventuale  rete  di  appartenenza,  così   come   definita nell'art. 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  e  nel Regolamento attuativo di cui  all'art.  10,  comma  13,  del  decreto
       legislativo; 
    • l) la  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni  eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; 
    • m) di aver provveduto al versamento del contributo di  iscrizione previsto di euro 50 indicando gli  estremi  della transazione necessari per identificare in maniera univoca  l'avvenuto pagamento; 
    • n) di aver svolto il tirocinio previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera d-bis) del decreto legislativo; 
    • o) di aver superato l'esame previsto dall'art.  4,  comma  3-ter) del decreto legislativo. 

    La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

    La domanda di abilitazione per i revisori di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi  formativi  previsti  dall'art.  18, comma  4  del  decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)  è  stabilito  con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b)  e  comma  4, lettera f-bis) del decreto legislativo. 

    I soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  d),  al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento  di un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze.
    Il contributo è versato con le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
    In deroga a quanto previsto dal  comma  2,  i  soggetti  di  cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. 

    Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi

    La domanda deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
    Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato  il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
    In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine  di consentire il  rilascio  dell'attestazione  di  sostenibilità   ai  soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità, possono presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

    La domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del sito istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

    Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione

    Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
    Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   se   accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al  richiedente  secondo  le  modalità  consentite dalla normativa  vigente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  il   compimento dell'istruttoria e' sospeso.
    Decorso infruttuosamente il  termine di  cui  al  comma  2, il Ministero dell'economia e delle finanze,  Ragioneria generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  dispone,  con  provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
    Il  provvedimento di  abilitazione  è  assunto dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  che  provvede  altresì,  entro  il termine di cui al  comma  1, all'annotazione dell'abilitazione  nel registro assicurandone la pubblicità. 

    L''abilitazione allo svolgimento dell'attività  di  attestazione della  sostenibilità  decorre  dalla  data  del   provvedimento   di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda  di  abilitazione  così  come  indicata  nel  relativo provvedimento di abilitazione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,

    comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. 

    Vediamo il quesito e il caso specifico.

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:

    • nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
    • ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. 

    L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.

    Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte. 

    A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.

    L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

    • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
    • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
    • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

    Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto  derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. 

    Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.

    Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

    Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

    L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

    Allegati: