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Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere
Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.
Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.
Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia.
Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.
Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.
Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere
I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.
Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- composizione del deposito;
- obbligazioni delle parti contraenti;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.
Allegati: -
Redditi SC: il quadro RS e le società di comodo
Le Entrate hanno pubblicato il Modello Redditi SC 2025 per la dichiarazione dei redditi delle società relativamente al periodo di imposta 2024.
Tra le novità vi è il'aggiornamento del prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS, per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Redditi SC: il quadro RS e le società di comodo
Nel Quadro RS che deve essere compilato dalle società di capitali per la verifica delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994) quest'anno c'è stato un aggiornamento determinato dalla Riforma Fiscale e in particolare dall'articolo 20 del Dlgs n 192/2024.
In particolare viene modificato il prospetto “Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”.

L'art 20 di cui si tratta recita come segue: Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'0,50 per cento;»; 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
- b) al comma 3: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»; 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».
Come si può riscontrare dal prospetto, le % del quadro RS sono state aggiornate alla novità.
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Irap 2025: il quadro per il CPB
Dal 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.
Ricordiamo che questa è una eccezione prevista dal DL 202/2025 che ha previsto che per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4.
In linea generale, ricordiamolo, il modello Irap deve essere presentato in via telematica:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni);
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini della presentazione le Entrate hanno pubblicato le regole 2025, scarica qui Modello Irap e istruzioni.
Irap 2025: la novità del CPB
In base alle istruzioni, la sezione del modello Irap da compilare per il CPB è la XXII.

La compilazione della presente sezione è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito “decreto CPB”), e successive modificazioni.
Attenzione al fatto che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni Irap relative ai periodi d'imposta 2024 e 2025 oggetto di concordato.
I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro di determinazione del valore della produzione (IP, IC, IE) secondo le regole ordinarie, seguendo le relative istruzioni.Per quanto riguarda l’IRAP l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’articolo 17 del decreto CPB prevede che il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
Si evidenzia che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997.
Nel Modello Irap 2025 la Sezione XXII per il CPB al rigo IS250 si procede come segue:- in colonna 1, il valore della produzione netta derivante dall’adesione al concordato di cui al rigo P08 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente al biennio;
- nelle colonne 2 e 3, le variazioni positive (col.2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno “-“) del valore della produzione netta concordato di cui agli artt. 15 o 16 del decreto CPB, ove rilevanti ai fini IRAP;
- in colonna 4, il valore della produzione netta rettificato, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.
Infine, il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:
- per i soggetti che compilano il quadro IP nel rigo IP74;
- per i soggetti che compilano il quadro IC nel rigo IC76;
- per i soggetti che compilano il quadro IE nel rigo IE61.
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Violazioni IVA: causa ostativa per cancellazione della società
Le violazioni IVA non consentono la cancellazione dall’elenco delle partite IVA del contribuente.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito che non è conforme al diritto unionale e ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità la normativa dello Stato membro che consenta agli Uffici di cancellare dall’elenco delle partite IVA un soggetto passivo che abbia commesso violazioni in tema di IVA, senza analisi preventiva della natura delle infrazioni e del comportamento del soggetto passivo.
Questa è la sintesi della sentenza del 3 aprile causa C164/2024 della Corte UE di Giustizia.
Violazioni IVA: impediscono chiusura PIVA
Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia tratta del caso di una società di diritto bulgaro che ha operato fino al 2019 nel settore edile.
Nel corso del 2022 tale società è stata oggetto di una verifica fiscale a seguito della quale l'autorità competente bulgara
con decisione del 27 settembre 2022, ha cancellato tale società dal registro IVA.
Tale ufficio ha concluso infatti che detta società non adempiva sistematicamente i suoi obblighi per la normativa locale, avendo omesso di pagare l'IVA dichiarata e dovuta, per un totale di cinque periodi d'imposta, compresi tra il 1° settembre 2013 e il 30 giugno 2018.
La decisione veniva confermata dai gidici di merito.
Secondo la Corte UE la normativa dell'unione prevede che il numero di partita IVA “costituisce un importante elemento di prova delle operazioni effettuate”.
La direttiva IVA impone che il numero d’identificazione del soggetto passivo, dell’acquirente dei beni o del destinatario dei servizi “sia obbligatoriamente indicato su tali documenti”.
Per quanto riguarda l’adozione di misure per cancellare i numeri di identificazione IVA assegnati, la Corte evidenzia che la direttiva IVA “non contiene alcuna disposizione che autorizzi in generale gli Stati membri a prevedere nella loro normativa nazionale la cancellazione dal registro dell’IVA”.
Gli Stati membri possono, se del caso, prevedere la cancellazione di un soggetto passivo dal registro dell’IVA.
In materia di sanzioni IVA, non essendoci un’armonizzazione a livello unionale, gli Stati membri possono scegliere le misura che sembrino loro appropriate.Essi però sono tenuti a esercitare ka competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e nel rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale.
La Corte poertanto con la pronucia di cui si tratta conclude che una sanzione consistente nella cancellazione di un soggetto passivo dagli elenchi IVA, senza un divieto formale di esercizio dell’attività soggetta a IVA per il quale si era iscritto, “può condurre a rimettere in discussione costante e reiterata la situazione fiscale tanto del soggetto passivo stesso quanto degli acquirenti di beni e destinatari di servizi che esso fornisce”.Una tale sanzione non può pertanto ritenersi conforme ai principi di certezza del diritto, nonché di proporzionalità
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Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esercita
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili con il Pronto Ordini n 35/3025 replica a dubbi sulla iscrizione nell'elenco esperti indipendenti della composizione negoziata. Il caso specifico riguarda un soggetto che non esercita la professione.
Viene chiarito che, pur essendo prevista la possibilità di iscriversi in un elenco speciale per coloro che non possono esercitare la professione, considerato che l’iscrizione all’elenco degli esperti di cui si tratta è finalizzato alla nomina di un professionista indipendente che la eserciti, ne connsegue che deve escludersi la possibilità di accogliere la richiesta di iscrizione di un professionista inserito tra i non esercenti.
Vediamo maggiori dettagli dei quesiti e della replica del CNDCEC.
Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esecita
La procedura di iscrizione nell'elenco di cui al DL n 118 del 24.08.2021, convertito con modificazion prevede che hanno diritto ad essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che:
- "a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d' impresa".
A tale proposito veniva domandato se:
- "un soggetto iscritto all'albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio,
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere".
Premettendo che l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata è disciplinata dall'art 13 comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riguardo ai requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti ordinistici viene precisato che:
- in base alle disposizioni di cui all'art 34 comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento del Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art 4 dello stesso Ordinamento professionale. Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito si replica negativamente,
- le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti. In conclusione, visto quanto previsto dall'art 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ossia che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, si reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda.
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Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari
Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo era stata comunicata l'attribuzione di ulteriori 5 milioni di euro con DI n. 34 dell’11 febbraio 2025, alle Regioni e alle Province autonome, per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono ripartite come da Tabella 1 allegata al medesimo D.I. e sono in corso di trasferimento all’INPS per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari previsti a partire dal prossimo 15 aprile 2025.
L'attribuzione avviene nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.
Nel nuovo messaggio del 9 aprile INPS fornisce alcune specificazioni e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.
In particolare:
- per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023
- i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
- il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.
Bonus psicologico 2025: come ottenerlo
Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
In tale pagina sono disponibili:
- la scheda informativa della misura,
- i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa
- e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.
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Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenze
Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 127533 del 14 marzo.
Scarica qui modello e istruzioni.
Vediamo il calendario dei pagamenti di quest'anno.
Irap 2025: invio della dichiarazione
La Dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008)
Nel dettaglio:
- le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Occorre specificare che ai fini della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione Irap 2025 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Attenzione al fatto che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
E' bene specificare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Come specificato dalle Entrate sulla pagina Irap del sito internet per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 decreto Milliproroghe.
Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenza
Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:
- entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
- entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.
Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Attenzione al fatto che:
- gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa,
- se gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.
Si specifica che con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.
I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.
Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni del Modello Irap 2025 alla sezione III del quadro IR.