• Agricoltura

    Una tantum filiera apistica: regole per le domande

    Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.

    Al fine di sostenere gli imprenditori apistici  per  contrastare le conseguenze economiche  derivanti  dalla  concomitanza  di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni  di  euro,  a  valere sul  «Fondo per lo sviluppo  e  il sostegno delle  filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura»  di provenienza dell'esercizio 2023.

    Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.

    Una tantum filiera apistica: i beneficiari

    In particolare, il richiedente l'aiuto deve  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

    • a.  essere  un'azienda  agricola  a   conduzione   zootecnica   o orientamento misto, in forma singola o associata;
    • b. essere in regola con gli  obblighi  di  identificazione  degli alveari ed essere  registrato  in  Banca  dati  apistica (BDN)  come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione  ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il  nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
    • c. essere in possesso di  un  fascicolo  aziendale  validato  sul sistema  informativo  dell'organismo  pagatore AGEA   (SIAN),   come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
    • d.  non  essere  in  situazioni  di   fallimento,   liquidazione, concordato preventivo,  amministrazione  straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in  corso  procedimenti che possano  determinare  una  delle  situazioni  anzidette,  sia  in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  per  le  procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in  relazione  al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive  modificazioni  ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
    • e. per quanto attiene  alla  normativa antimafia  (Codice  delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione, nonche'   nuove disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia),  considerato l'importo massimo concedibile, di cui al  successivo  art.  4,  e  la tipologia di aiuto, parametrato  in  base  al  numero  degli  alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art.  83,  comma  1  del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis  dello  stesso decreto.
    • f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
    • g. non aver cessato l'attivita'. 

    Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto

    Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
    L'ammontare   massimo dell'aiuto  concedibile  a  ciascun beneficiario deve  rispettare  i  vigenti massimali del  regime de minimis agricolo.

    Pertanto,  l'aiuto  ammissibile  sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri  bandi  in regime de minimis agricolo.
    L'importo dell'aiuto e' determinato in  base  alla  appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse  destinate  a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.

    In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola  fascia per   mancanza   di   domande,  le  stesse  sono redistribuite proporzionalmente a  favore  di  tutte  le  fasce  nelle  percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti  dal rapporto  tra  il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.

    Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante

    Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.

    In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.

    Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante

    Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Le Entrate evidenziano anche che  l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.

    Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..

    Allegati:
  • Enti no-profit

    ODV e APS: l’agenzia chiarisce l’alternatività dei regimi opzionali di favore

    Il 5 febbraio si è tenuta la 34° edizione di Telefisco 2025 organizzato da IlSole24ore, durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, come di consueto, tanti punti oscuri della legislazione e della prassi.

    In dettaglio, l'ADE ha replicato ad un quesito sui regimi opzionali per gli enti del terzo settore, chiarendo il perimetro di fruibilità, vediamo il quesito e la risposta delle Entrate.

    ODV e APS: l’agenzia chiarisce l’alternatività dei regimi opzionali di favore

    Veniva domandato se per le Organizzazioni di volontariato Odv e la Associazioni di promozione sociale Aps ci sia la possibilità di combinare il regime forfettario dei contribuenti minori  previsto dalla Legge n 190/2014, esteso a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai soli fini Iva, con i benefici Ires derivanti dall’adesione al regime speciale della Legge 398/1991. 

    L’agenzia delle Entrate ha chiarito che i due regimi sono alternativi tra loro e non cumulabili vista la differenza dei due relativamente ad adempimenti e condizioni di accesso.

    In particoalre, viene ricorato che il primo regime è ottenibile in via opzionale, e gli enti:

    • emettono fattura senza addebitare l'IVA in via di rivalsa e non detraggono l'IVA sugli acquisti; 
    • sono esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche; 
    • sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ossia in reverse charge,
    • sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
    • sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.

    Mentre per il secondo regime gli enti sono:

    • esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili,
    • esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione e secondo l’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR n. 696 del 1996, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, sono esonerate dall’obbligo di certificare “le cessioni e le prestazioni poste in essere”, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo;
    • obbligate a versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto;
    • obbligate a numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633 del 1972;
    • obbligate ad annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui DM 11 febbraio 1997.

    Per le differenze elencate i regimi in oggetto non possano essere fruiti contemporaneamente.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per utilizzare in F24 il credito di imposta spettante alle imprese che investono nelle ZLS o zone logistiche speciali.

    Leggi anche Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01.

    Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24

    L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60.
    In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento 

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • 7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.

    Allegati:
  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA sospeso in presenza di PVC

    Ieri si è tenuta una nuova edizione del convegno annuale Telefisco 2025, sulle principali tematiche fiscali e del lavoro, organizzato dal Sole24ore.

    Come di consueto, oltre ai rappresentanti del Governo e degli addetti ai lavori, al convegno è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in risposta ai quesiti degli esperti ma anche dei contribuenti.

    Relativamente alla sospensione dei rimborsi e delle compensazioni viene chiarito il perimetro dell'art 23 del Dlgs n 472/97.

    Vediamo i dettagli.

    Rimborsi sospesi anche in presenza di PVC

    Il citato articolo n 23 prevede che: nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido (1) vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi (2).  La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla (3) decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido (1) sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

    L’Agenzia delle Entrate ha appunto chiarito che la ragione di credito fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata altresì dal processo verbale di constatazione.

    L’Agenzia ha ricordato che la Circoaolre n 19/1993 ha chiarito che tra  i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l’irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento. 

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025

    Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.

    Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. 

    Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

    Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli

    Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
    I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.

    Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
    L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le  materie caratterizzanti la revisione legale:

    • Gestione del rischio e controllo interno, 
    • Principi di  revisione nazionali e internazionali, 
    • Disciplina della revisione legale, 
    • Deontologia professionale  e indipendenza,
    • Tecnica professionale della revisione

    rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
    Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.

    Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe

    Il CNDCEC ha presentato un documento di 40 pagine intitolato Proposte di disposizioni correttive e integrative, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dei decreti legislativi di attuazione della riforma tributaria con una richiesta al Vice Ministro Leo di diverse modifiche del Calendario fiscale 2025.

    Per quanto affermato dal Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio: “Dopo la prima fase di attuazione della riforma che ha già visto l’emanazione di ben 14 decreti attuativi riteniamo importante che si proceda con un’attività di perfezionamento delle norme. In questo contesto, con il consueto spirito propositivo, abbiamo elaborato proposte mirate, tra l’altro, ad un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e del calendario fiscale. In ambito IVA e di composizione negoziata della crisi di impresa, abbiamo elaborato una proposta che, conciliando l’obiettivo del risanamento dell’impresa con la necessità di evitare abusi, consenta all’imprenditore di essere esentato dall’annotazione delle note di variazione IVA ricevute dai creditori e al versamento della connessa imposta”.

    Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe

    Il Consiglio nazionale dei Commercialisti presenta con lauto anticipo, rispetto alle scadenze, un programma di modifica del del calendario fiscale 2025. 

    Il 4 febbario i Commercialisti hanno infatti presentato al Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, un documento contenente una serie di proposte che mirano al “perfezionamento” delle norme contenute nei 14 decreti attuativi della riforma fiscale fino ad ora emanati.

    Il Tesoriere del CNCDCE ha affiancato De Nuccio commentando che: “Le proposte hanno lo scopo di superare alcune criticità che sono già emerse e, al contempo, di migliorare la portata delle norme. Di rilievo è anche la proposta che mira ad escludere i curatori delle eredità giacenti dai soggetti tenuti al pagamento delle imposte nelle more dell’accettazione dell’eredità”. 

    Tra le principali richieste vi sono:

    • riallineare, come avvenuto nel 202, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale a quello per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La scadenza anticipata al 31 luglio, “rischia di congestionare l’attività degli studi professionali nel periodo di più intenso lavoro a discapito degli obiettivi che si pone l’istituto, proponendo l’allineamento della scadenza con quella per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
    • posticipare dal 31 marzo al 30 aprile la scadenza per la presentazione del Certificazioni Uniche dei professionisti
    • considerare il mese di agosto per intero come periodo per il quale è previsto il differimento dei termini di adempimenti fiscali e versamenti con adempimento entro il 16 settembre,
    • annualizzazione dei termini di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie che oggi è semestrale.

    Si rimanda al sito del CNDCEC dovè è possibile consultare la proposta completa di modifica del calendario fiscale 2025 presentata dai Commercialisti