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Piccola proprietà contadina: quando si decade
Con Risposta a interpello n 86 del 3 aprile le Entrate chiariscono il perimetro della decadenza della piccola propriatà contadina.
Piccola proprietà contadina: quando si decade
La società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e composta da due soci persone fisiche, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale agricola), afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il con decreto di trasferimento del 2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale.
La Società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.
Le Entrate hanno dapprima replicato che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle «di carattere eccezionale che […] esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione […] e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva […] con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa»
L'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […] sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. […]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni».
Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevede che:
- «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto»;
- «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]»
Inoltre la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che «nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.» e, con particolare riferimento alle cause di decadenza, ha chiarito che
«La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene».
Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.
Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, decreto legge n. 194 del 2009.
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Diritti edificatori: il trasferimento con registro al 3%
La Circolare n 2/2025 tra gli altri chiarimenti evidenzia che dal 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l’imposta di registro proporzionale al 3 per cento, mentre l’imposta ipotecaria è versata nella misura fissa di 200 euro.
Vediamo gli approfondimenti della circolare in oggetto.
Diritti edificatori: trasferimento con registro al 3% le novità
La Circolare n 2/2025 evidenzia innanzitutto l’articolo 2, comma 1, lettera ff), Dlgs n. 139/2024 che ha modificato l’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).
I contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono inseriti nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.
La pronuncia aveva stabilito che l’atto di cessione di cubatura è “immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; trascrivibile ex art. 2643 c.c., n. 2 bis; assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (…)”.
L’atto di cessione di cubatura è definito dalla Corte di legittimità come il contratto con il quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo.
Dal 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3 per cento.
In coerenza con le modifiche apportate al Tur, l’articolo 3 del Dlgs n. 139/2024 interviene altresì sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale inserendo i contratti che trasferiscono diritti edificatori all’articolo 4 della Tariffa allegata al citato testo unico.
Vista la qualificazione di tali contratti quali atti traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale per tali contratti trova applicazione l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, da corrispondersi ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs n. 347/1990 (Tuic).
Come già chiarito dalle Entrate l'atto di cessione di cubatura deve ricondursi alla disposizione di carattere residuale contenuta nel comma 1 dell’articolo 3 del Dpr n. 633/1972 e, pertanto, ai fini Iva, costituiscono prestazioni di servizi (in particolare, rientrano tra le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte).
In attuazione del principio di alternatività Iva – registro (disciplinato dall’articolo 40 del Tur), l’atto di cessione di cessione di cubatura soggetto a IVA sconta l'imposta fissa di 200 euro.
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Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Con il Decreto MIMIT 5 marzo si disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all’art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.
Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto decreto l'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all’uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo.
Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c., richiamato dall’art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente per la vigilanza.
La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo delegato.
La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.
Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.
Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.
Revisione cooperative e consorzi: il verbale di revisione
Ai sensi dell'art 6 del decreto prevede che le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 13 del presente Decreto.
Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale.
In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l’incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione.
Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato.
Quest’ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
L’ Autorità di vigilanza competente o l’Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l’eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell’attività revisionale.
Ove necessario, al revisore potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.
Resta ferma la possibilità di disporre l’annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.
Entro 15 giorni, l’ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all’Autorità di vigilanza o all’Associazione.
In caso di accoglimento totale o parziale l’Autorità di vigilanza o l’Associazione potrà disporre l’annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.
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Criptovalute: nel 2024 la plusvalenza di 2 mila euro è franchigia (non soglia)
Il 2023 è stato il primo di applicazione della normativa italiana sulle cripto-attività, termine generico utilizzato per indicare gli asset legati alla blockchain, come le criptovalute.
La normativa fiscale si basa sull’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il quale qualifica come redditi diversi, sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023, con la quale, a pagina 47 aveva precisato che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”.
La precisazione fornita dall’Agenzia, con l’utilizzo contemporaneo di entrambe le espressioni, soglia e franchigia, aveva creato qualche dubbio interpretativo.
La differenza non è di poco conto; infatti, se tale somma costituisce franchigia, sono assoggettate a imposta sostituta solo le eccedenze di plusvalenze che superano la somma di 2 mila euro; diversamente, se tale somma costituisce soglia, nel momento in cui è superata tutte le plusvalenze divengono reddito imponibile.
Va però precisato che la questione interpretativa si pone solo per gli anni fiscali 2023 e 2024, in quanto, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2025, la Legge di bilancio per l’anno 2025 (la Legge 207/2024) ai commi da 23 a 25 ha previsto l’eliminazione della suddetta soglia di non imponibilità (oltre all’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33% a partire dal 2026).
Cosa è successo nel 2023
L’anno scorso, con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una più chiara posizione sul tema attraverso le istruzioni del quadro RT, il quadro della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche dedicato ai redditi di natura finanziaria sottoposti a imposta sostitutiva.
Le istruzioni della colonna 2 del rigo RT33, a cui è demandata la dichiarazione del totale delle plusvalenze imponibili derivanti da cripto-attività, precisava che l’importo imponibile da dichiarare sul rigo doveva “essere non inferiore a 2.000 euro”.
In aggiunta il software messo a disposizione dall’Agenzia per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nel momento in cui sulla colonna 2 del rigo RT33 veniva esposta una cifra superiore a 2 mila euro, automaticamente calcolava l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota del 26% all’intera somma, senza alcuna franchigia.
Per un approfondimento sulla questione è possibile leggere l’articolo “Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia”.
In conseguenza di tutto ciò, l’anno scorso, in sede di dichiarazione annuale, sembrava chiarito che la somma di 2 mila euro costituisse una soglia superata la quale tutte le plusvalenze realizzate divenivano imponibili.
Le novità del modello Redditi PF 2025
Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 registrano un sorprendete cambio di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A pagina 38 delle istruzioni, infatti, riguardo la sezione V-A del quadro RT, quella parte della dichiarazione annuale dedicata alle “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%” è infatti precisato che la “sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d’imposta, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate utilizza l’espressione “soglia” per descrivere una franchigia; in ogni caso risulta ormai chiarito che, almeno per l’anno 2025, la somma di 2 mila euro dovrebbe costituire appunto una franchigia: per cui divengono plusvalenze imponibili solo quella parte che eccede il suddetto limite.
Anche se l’interpretazione non sembra in linea con il tenore letterale della norma, è comunque coerente con quanto già precisato nel 2023 sulla Circolare 30/E; tuttavia, ciò che più sorprende è il cambio di interpretazione tra l’anno 2023 e il 2024, considerando che per questi due anni la normativa non ha subito alcuna modifica.
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Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.
Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.
Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.
Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Riepiloghiamo le regole generali della misura.
Agrivoltaico: gli incentivi 2024
Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
Bando Agrivoltaico: i beneficiari
Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; - b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Sono invece escluse:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
- Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
- non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro
Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno
Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.
Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.
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Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.
Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.Sono fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro. -
Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative
Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.
In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative.
Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.
Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.
Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale.
Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.
L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.
Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:
- sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c.
- che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.
L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.
Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia.
Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci.
Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.
Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.
Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.