• Adempimenti Iva

    IVA agevolata rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025

    La legge di bilancio 2025 tra le altre novità ha previsto che, dal 1° gennaio, il conferimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti, senza recupero energetico, non potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% e,si allineano all'aliquota al 22%.

    A prevederlo è l'articolo 1, comma 49, legge 207/2024 che modifica il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, Dpr 633/1972 (Testo unico Iva).

    IVA agevolata per i rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025

    Il comma 49 dell'art 1 novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

    Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di
    energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
    Il comma in esame ha la finalità di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici. 

    Il Governo nella relazione illustrativa ha specificato che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

  • Accesso al credito per le PMI

    Legge annuale sulle PMI: cosa contiene il testo approvato il 14 gennaio

    Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio approva il primo disegno di legge sulle PMI.

    Il Ministro Urso ha dichiarato: “Una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia nazionale e dell'identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita",

    Il DDL rappresenta la prima attuazione dell'art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese e secondo lo stesso Ministro Urso si tratta di un: "impegno disatteso da tutti i governi che ci hanno preceduto e che noi intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per la legge annuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica". 

    Legge annuale sulle PMI: cosa contiene

    Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando:

    • l’aggregazione,
    • l’innovazione del sistema produttivo 
    • l’accesso al credito.

    Come evidenzia un comunicato stampa del MIMIT datato 14 gennaio, tra gli interventi principali del provvedimento, spiccano:

    • i “Mini Contratti di Sviluppoper il settore Moda, 
    • le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. 

    Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.

    Nel dettaglio, vengono introdotte misure per incentivare forme di aggregazione tra imprese del settore Moda, per consentire alle Pmi del comparto di unire le forze e affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato globale, incrementando la capacità di investimento, di innovazione e la propria presenza sui mercati internazionali. 

    A questo scopo sono destinati alle filiere del comparto Moda fino a 100 milioni di euro per i “Mini Contratti di Sviluppo”, finalizzati a sostenere programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.

    Il disegno di legge introduce inoltre le "Centrali consortili," nuovi enti giuridici che fungono da strutture di indirizzo e coordinamento per le micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti mirano a rafforzare la competitività e l'innovazione delle imprese attraverso modelli di cooperazione efficienti e solidali. 

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita la vigilanza esclusiva per garantire il rispetto delle finalità mutualistiche. 

    La norma delega il Governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle Centrali consortili entro 12 mesi.

    Per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e media imprese, il disegno di legge attribuisce al Governo una delega per il riordino normativo della disciplina dei Confidi, a oltre vent’anni dall’emanazione della legge in materia. L’obiettivo dell’intervento è semplificare e riorganizzare le regole che disciplinano questo strumento, attraverso: 

    • la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB),
    • l’ampliamento delle attività consentite
    • la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative e l’estensione delle possibilità operative per i Confidi iscritti. 

    Sono inoltre previste misure per ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio delle imprese e interventi volti a favorire l’integrazione tra consorzi, consentendo loro di partecipare ad altri enti senza modificare il proprio oggetto sociale.

    Sono inoltre introdotti incentivi fiscali per le imprese che aderiscono a un contratto di “rete soggetto”, consentendo la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata a investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione, finanziata fino a 45 milioni di euro dal 2027 al 2029, riguarda gli utili realizzati tra il 2026 e il 2028, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio dedicato all'affare.

    Infine, a tredici anni dal primo “Startup Act”, il Ddl delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo per la redazione di un testo unico in materia di startup, incubatori e Pmi innovative. 

    L’obiettivo è coordinare le norme vigenti, apportando modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e funzionale, e abrogare espressamente le disposizioni obsolete o prive di contenuto normativo. Viene consolidata la figura del Garante per questo comparto di imprese e ampliati i suoi compiti, con lo scopo di promuovere la cultura, la formazione e la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica per massimizzarne la competitività.

    Legge annuale PMI: occupazione giovanile

    Il comunicato MIMIT specifica infine che al fine di incrementare l’occupazione giovanile, il Ddl contiene una disposizione sulla "staffetta generazionale" nelle imprese, che mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in sua parziale sostituzione. 

    Viene quindi introdotto, per le imprese fino a 50 dipendenti, un sistema di trasferimento generazionale con part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e assunzioni agevolate di giovani under 35, garantendo così il passaggio di know-how. 

    Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest’ultimo.

    Si attende il testo della Legge sulle PMI per ulteriori approfondimenti.

  • Legge di Bilancio

    Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025

    La Legge di Bilancio 2025, tra le tante novità che dal 1° gennaio sono operative, contiene una novità per le mance dei lavoratori del settore ristorazione, vediamo in dettaglio la previsione normativa.

    Detassazione mance: novità 2025

    Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
    Si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. 

    Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
    Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.

    Quindi ricapitolando, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

    • entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
    • ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro;
    • salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

    Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

    Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica 2025: tutte le regole per averlo

    La legge di bilancio 2025 ha esteso il credito ZES Unica Mezzogiorno agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. 

    Vediamo di seguito i dettagli, ma prima il riepilogo delle regole generali.

    Credito ZES Unica Mezzogiorno: le norme istitutive

    L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, ora appunto esteso con la legge di bilancio anche agli investimenti 2025, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

    Attenzione al fatto che non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro

    Credito di imposta ZES Unica: che cos’è

    Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. 

    In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. 

    In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) dovevano inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti , indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.

    Per l’invio della comunicazione integrativa andava utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento 6 novembre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100% (rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024).

    Vediamo ora le novità 2025

    Credito ZES Unica 2025: novità

    La legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. 

    Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, (verosimilmente a tal fine varrà ancora il modello su indicato come aggiornato a fine 2024, ma si attendono conferme),
    • nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).

  • PRIMO PIANO

    SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio

    È stata pubblicata il 10 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE, datata 19 dicembre 2024, e recante modifica alle Direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE, che si occupa di digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 31 luglio 2027, e le disposizioni in essa contenute dovranno essere rese operative dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028.

    Con questo intervento normativo l’Unione Europea dichiara di avere l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese e di conseguenza la fiducia nel contesto imprenditoriale; oltre che, favorendo l’interconnessione digitale del sistema informativo delle imprese, quello di favorire l’espansione transfrontaliera delle PMI.

    Nella pratica, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:

    • ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
    • produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.

    La direttiva, che una volta emanata darà agli stati membri dell’Unione Europea due anni per il suo recepimento, limita l’intervento alle società di persone esercenti attività commerciale, il che, in Italia, vuol dire appunto che sono interessate dal provvedimento le SNC e le SAS, ma non le società semplici. 

    Il fatto non è strano, se si pensa che l’obiettivo della novità normativa è quello di favorire la trasparenza del sistema imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, e le società semplici, non svolgendo attività commerciale, non sono neanche delle PMI propriamente dette.

    La direttiva inserisce questo adempimento in un più generale programma di ampliamento dell’interconnessione dei registri nazionali, al fine di permettere che le informazioni fondamentali sulla vita delle società di persone possa divenire accessibile a livello unionale, come già avviene per le società di capitali.

    È presumibile ritenere che, come già avviene per le società di capitali che sono anche microimprese, che   per le società di persone di minore dimensione sarà prevista qualche semplificazione; fermo restando l’obiettivo finale di permettere l’allargamento del sistema informativo europeo.

    Cosa cambia per le imprese italiane

    Già adesso le SNC e le SAS trasmettono le informazioni fondamentali al Registro delle imprese detenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sede di competenza; l’allargamento del numero di informazioni richieste non dovrebbe costituire adempimento di particolare onerosità amministrativa.

    Di diversa rilevanza è l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio annuale che, per questo tipo di imprese, costituisce un adempimento in più, per nulla irrilevante, aggravato anche dell’onere del deposito presso il Registro delle imprese di competenza.

    Volendo vedere la questione dal punto di vista del diritto societario, queste modifiche avvicinano, e non poco, le società di persone alle società di capitali.

    In questo senso questa novità normativa, inserita nella particolarità del contesto italiano, alimenta ulteriormente quel processo che si è venuto ad innescare a partire dalla riforma del diritto societario, tale che la tradizionale differenziazione tra società di persone senza personalità giuridica, e società di capitali con personalità giuridica, quanto meno per le imprese a più ristretta base partecipativa, di fatto diviene alquanto fumosa.

    Tra SNC e SAS obbligate alla redazione dei bilanci, e SRL i cui soci che sono anche amministratori in tante situazioni divengono illimitatamente responsabili, oltre che sottoposti al doppio obbligo previdenziale, le differenze divengono poco percettibili.

    È come se il diritto in divenire abbia creato una sorta di società di persone che è tale (con specifici obblighi e limitazioni) nel momento in cui l’impresa è amministrata dai soci, i quali sono in un numero ristretto, a prescindere dalla forma (SNC, SAS, SRL) adottata, che diviene questione secondaria e non più costitutiva, come invece risultava prima della riforma del diritto societario.

  • Agricoltura

    Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare

    Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)

    Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.

    In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:

    • Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. 
    • Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.

    Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata

    Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari. 

    Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale. 

    Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.

    Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:

    1. la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
    2.  stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

    Con Risposta a interpello n 2 dell'8 gennaio le Entrate hanno replicato ad una Associazione sportiva relativamente all'esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (di cui all'articolo 36–bis del decreto–legge 22 giugno 2023,  n.  75,  convertito  con modificazioni  dalla legge  10  agosto  2023, n. 112).

    Si valuta l'inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di  un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa. 

    In proposito leggi anche: Esenzione IVA per la gestione degli impianti sportivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

    Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

    L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket.

    Secondo l'accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

    L’ASD si occupa di servizi accessori, quali: Custodia, Pulizia, Piccola manutenzione, il Comune rimane invece responsabile per le spese straordinarie quali:

    • Sorveglianza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza.
    • Sostituzione e reintegro dei dispositivi di emergenza.
    • Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua corrente) e tributi.

    Nel caso di specie la ASD ha la possibilità di effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport.

    A tal proposito domanda se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

    In caso di risposta affermativa, si chiede se il Comune possa emettere note di credito per rettificare le fatture già emesse con aliquota IVA al 22%.

    L’Agenzia delle Entrate analizza la richiesta dell’ASD valutando tanto la normativa interna che esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, purché rese da organismi senza scopo di lucro nei confronti di persone che esercitano lo sport  (articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75); quanto quella comunitaria, che consente agli Stati membri di esentare alcune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, a condizione che siano rese da organismi senza scopo di lucro (articolo 132 della direttiva IVA 2006/112/CE) replica quanto segue.

    L’articolo 36-bis prevede un’esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, ma si sottolinea che tale esenzione riguarda prestazioni rese direttamente nei confronti di persone che praticano lo sport.

    L’accordo stipulato tra l’ASD e il Comune disciplina una serie di prestazioni complesse, che includono:

    • la concessione in uso del Palasport.
    • la gestione di servizi accessori.
    • l’autorizzazione alla pubblicità commerciale da parte dell’ASD.

    Secondo l’Agenzia, queste prestazioni, nel loro complesso, non possano essere considerate strettamente connesse con la pratica dello sport, poiché includono elementi estranei alla semplice messa a disposizione di uno spazio per attività sportive (come la gestione di servizi e la pubblicità commerciale).

    Pertanto, si conclude che:

    • non è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis per i corrispettivi derivanti dall’accordo e non è possibile l’emissione di note di credito per rettificare le fatture già emesse dal Comune con aliquota IVA al 22%

    Ci si pone una domanda: qualora tra queste attività, non rientrasse anche la vendita di gadget, spetterebbe l'esenzione IVA di cui si discute?

    Allegati: