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E-DAS: novità dal 1° gennaio
La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025 prevede novità per l'E-DAS ossia i documenti di accompagnamento dei prodotti energetici.
Vediamo il dettaglio delle novità.
E-DAS: novità dal 1° gennaio
In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo all’e-DAS).
Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
Con la novità si sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.
Viene per converso mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
Si ricorda che l’e-DAS, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019 è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa.
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Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.
Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies.
La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
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Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato
La Cassazione con Ordinanza n 306778 del 28 novembre ha stabilito il seguente principio: il pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori dell’acquirente, senza spirito di liberalità e con la previsione che il figlio dovrà restituire il relativo importo ai genitori stessi, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.
Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato
Nel caso di specie si è trattato di un atto notarile con oggetto il trasferimento di un terreno da parte di una società, nei confronti di una persona fisica.
Il soggetto persona fisica ha richiesto di avvalersi delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” di cui alla legge n. 25/2010.
Il notaio, preso atto di ciò, ha versato le imposte previste per la casistica e cioè:
- imposta di registro e ipotecaria in misura fissa,
- imposta catastale in misura ordinaria, con l’aliquota dell’1 per cento.
Nell’atto le parti hanno espressamente dichiarato che l’intero prezzo della compravendita è stato corrisposto dai genitori dell’acquirente, i quali hanno richiamato l’articolo 1180 del codice civile e hanno affermato che il pagamento è stato fatto senza spirito di liberalità, prevedendo l’insorgere, in capo al figlio, dell’obbligo di restituzione della stessa somma.
Tale circostanza è molto frequente nella prassi e di solito, non dà luogo a ulteriore pagamento d’imposta in quanto il legislatore, al fine di rendere maggiormente trasparente il pagamento del corrispettivo ha disposto (articolo 1, comma 4-ter, Testo unico successioni e donazioni, Dlgs n. 346/1990) che “l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.
Nel caso in esame l’ufficio ha inviato un avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sull’importo relativo al prezzo della compravendita, per tassare il negozio relativo all’adempimento del terzo.
Il motivo principale per il quale l’ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione è dato dal fatto che il pagamento del prezzo da parte dei genitori è stato effettuato “senza spirito di liberalità”.
Di conseguenza, non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 1 del Tus sopra richiamato che è applicabile solo nelle ipotesi di “donazioni o altre liberalità…”.
Il fatto che nell’atto sia stato specificato che il pagamento da parte dei genitori veniva effettuato senza spirito di liberalità e che sul figlio gravava l’obbligo di restituzione ha reso inapplicabile tale disposizione.
Oltre a tale circostanza è opportuno rilevare che il beneficio della non applicazione dell’imposta per le citate tipologie di liberalità si applica a condizione che per l’atto al quale si riferiscono sia previsto il pagamento dell’imposta di registro proporzionale o dell’Iva.
Nel caso in esame l’acquirente aveva richiesto le agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” e, quindi, l’imposta di registro era dovuta solo in misura fissa.
Anche questa circostanza ha reso inapplicabile il disposto dell’articolo 1, comma 4-ter del Tus.
Il Notaio ricorreva contro l'avviso di liquidazione e tanto la CTP quando la CTR lo ritenevano invece legittimo.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto ha sostenuto che la previsione della restituzione delle somme da parte del figlio acquirente impedisce di qualificare il pagamento dei genitori come un mero negozio di natura solutoria.
Inoltre, secondo la Cassazione non vi è stata alcuna violazione, da parte dell’ufficio, dell’articolo 20 del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), considerato che il negozio oggetto di tassazione risultava espressamente dall’atto stesso e non desunto da elementi esterni.
Nella motivazione della pronuncia la Cassazione evidenzia che l'agenzia ha applicato l’imposta “…secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione”.
Quindi si è ritenuto che l’adempimento da parte del terzo costituisse un negozio avente ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, da tassare secondo l’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr n. 131/1986.
La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo, da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986”.
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IVA agevolata rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025
La legge di bilancio 2025 tra le altre novità ha previsto che, dal 1° gennaio, il conferimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti, senza recupero energetico, non potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% e,si allineano all'aliquota al 22%.
A prevederlo è l'articolo 1, comma 49, legge 207/2024 che modifica il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, Dpr 633/1972 (Testo unico Iva).
IVA agevolata per i rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025
Il comma 49 dell'art 1 novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di
energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
Il comma in esame ha la finalità di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici.Il Governo nella relazione illustrativa ha specificato che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.
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Legge annuale sulle PMI: cosa contiene il testo approvato il 14 gennaio
Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio approva il primo disegno di legge sulle PMI.
Il Ministro Urso ha dichiarato: “Una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia nazionale e dell'identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita",
Il DDL rappresenta la prima attuazione dell'art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese e secondo lo stesso Ministro Urso si tratta di un: "impegno disatteso da tutti i governi che ci hanno preceduto e che noi intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per la legge annuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica".
Legge annuale sulle PMI: cosa contiene
Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando:
- l’aggregazione,
- l’innovazione del sistema produttivo
- l’accesso al credito.
Come evidenzia un comunicato stampa del MIMIT datato 14 gennaio, tra gli interventi principali del provvedimento, spiccano:
- i “Mini Contratti di Sviluppo” per il settore Moda,
- le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa.
Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.
Nel dettaglio, vengono introdotte misure per incentivare forme di aggregazione tra imprese del settore Moda, per consentire alle Pmi del comparto di unire le forze e affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato globale, incrementando la capacità di investimento, di innovazione e la propria presenza sui mercati internazionali.
A questo scopo sono destinati alle filiere del comparto Moda fino a 100 milioni di euro per i “Mini Contratti di Sviluppo”, finalizzati a sostenere programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.
Il disegno di legge introduce inoltre le "Centrali consortili," nuovi enti giuridici che fungono da strutture di indirizzo e coordinamento per le micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti mirano a rafforzare la competitività e l'innovazione delle imprese attraverso modelli di cooperazione efficienti e solidali.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita la vigilanza esclusiva per garantire il rispetto delle finalità mutualistiche.
La norma delega il Governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle Centrali consortili entro 12 mesi.
Per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e media imprese, il disegno di legge attribuisce al Governo una delega per il riordino normativo della disciplina dei Confidi, a oltre vent’anni dall’emanazione della legge in materia. L’obiettivo dell’intervento è semplificare e riorganizzare le regole che disciplinano questo strumento, attraverso:
- la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB),
- l’ampliamento delle attività consentite,
- la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative e l’estensione delle possibilità operative per i Confidi iscritti.
Sono inoltre previste misure per ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio delle imprese e interventi volti a favorire l’integrazione tra consorzi, consentendo loro di partecipare ad altri enti senza modificare il proprio oggetto sociale.
Sono inoltre introdotti incentivi fiscali per le imprese che aderiscono a un contratto di “rete soggetto”, consentendo la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata a investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione, finanziata fino a 45 milioni di euro dal 2027 al 2029, riguarda gli utili realizzati tra il 2026 e il 2028, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio dedicato all'affare.
Infine, a tredici anni dal primo “Startup Act”, il Ddl delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo per la redazione di un testo unico in materia di startup, incubatori e Pmi innovative.
L’obiettivo è coordinare le norme vigenti, apportando modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e funzionale, e abrogare espressamente le disposizioni obsolete o prive di contenuto normativo. Viene consolidata la figura del Garante per questo comparto di imprese e ampliati i suoi compiti, con lo scopo di promuovere la cultura, la formazione e la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica per massimizzarne la competitività.
Legge annuale PMI: occupazione giovanile
Il comunicato MIMIT specifica infine che al fine di incrementare l’occupazione giovanile, il Ddl contiene una disposizione sulla "staffetta generazionale" nelle imprese, che mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in sua parziale sostituzione.
Viene quindi introdotto, per le imprese fino a 50 dipendenti, un sistema di trasferimento generazionale con part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e assunzioni agevolate di giovani under 35, garantendo così il passaggio di know-how.
Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest’ultimo.
Si attende il testo della Legge sulle PMI per ulteriori approfondimenti.
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Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01
Per accedere al contributo per le ZLS occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024.
A tal proposito il 12 dicembre, l'Ade ha pubblicato il relativo Provvedimento n 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione, scarica qui:
Ricordiamo che è stato il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 a introdurre Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e sulla GU n 226 del 26 settembre è stato pubblicato il Decreto 30 agosto con le relative Modalità di accesso.
Crediti di imposta ZLS: che cos’è
Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In particolare, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS di cui all'art. 1, comma 1.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.
L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi
Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda
Per ottenere il credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Con provvedimento n 4551 del 12 dicembre è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Nello stesso periodo è possibile:- a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
Ai fini del rispetto del limite di spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni e quindi 10 giorni dal 15 novembre.
La % è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.
Con le comunicazioni le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o dell'importo di aiuto piu' elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
Attenzione al fatto che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
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Fattura semplificata forfettari: senza tetto max dal 1° gennaio
Dal 1 gennaio, a seguito del recepimento delle norme UE sull'IVA, è stato eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate dei forfettari.
Si evidenzia che il recepimento delle norme UE sul tema, iniziato in data 7 agosto, si è concluso con l'approvazione definitiva del Dlgs n 180 pubblicato in GU n 281 del 30.11.224 di recepiemento della direttiva.
Vediamo i dettagli
Fattura semplificata forfettari: dal 2025 anche per importi < di 400 euro
In ambito di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, come modificata dalla direttiva 2020/285, viene inserita una norma per l’estensione delle modalità semplificate di fatturazione per i forfettari.
In dettaglio, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.
L'art 21 bis prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, limite aumentato a 400 euro dal 2019, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Secondo la novità quindi, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.
Brevemente si ricorda che la fattura semplificata è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio.
Fino al 2024 la fattura semplificata poteva essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.
Le novità, è bene sottolinearlo, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari, per il resto delle P. IVA, resterà la soglia dei 400 euro.
La norma del Dlgs n 180/2024 modificando l'art 1 della Legge n 190/2014 al comma 59 prevede che dopo il primo periodo si inserisca il seguente L'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell art 21 bis del DPR n 633/72 anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis..