• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti 4.0: domande dal 20 maggio

    Il MIMIT pubblica il Decreto 31 marzo con le regole operative per le domande per la misura transizione 4.0 per le PMI del sud con domande dal 20 maggio.

    Ricordiamo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicava il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili.

    L’iniziativa ha una dotazione di oltre 300 milioni e si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

    Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi.  Il soggetto gestore è Invitalia.

    Investimenti sostenibili 4.0: i beneficiari

    Il decreto prevede che le agevolazioni sono rivolte alle PMI:

    • regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
    • non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
    • operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
    • hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate del SUD quali: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

    Investimenti sostenibili 4.0: gli investimenti ammissibili

    Il decreto promuove investimenti finalizzati a:

    • efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
    • transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
    • sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.

    I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.

    Relativamente al sostegno viene stabilito che le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:

    • Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
    • Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.

    Attenzione al fatto che una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.

    Per la misura sono previste anche le seguenti condizioni: le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:

    • mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
    • garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
    • evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.

    e il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.

    Transizione 4.0: domande di aiuti alle PMI dal 20 maggio

    Con il Decreto 31 marzo il MIMIT ha pubblicato le regole per richiedere dal sito del soggetto gestore Invitalia, l'agevolazione di cui si tratta.

    Attenzione al fatto che l’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 30 aprile 2025;
    • invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 20 maggio 2025.

    Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 22 novembre 2024, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

    Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione, quelle presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

    Qualora le risorse residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

    L’accesso alla procedura informatica:

    • prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
    • è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. È possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

    Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell’ambito della stessa procedura informatica, dall’Agenzia Invitalia.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esercita

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili con il Pronto Ordini n 35/3025 replica a dubbi sulla iscrizione nell'elenco esperti indipendenti della composizione negoziata. Il caso specifico riguarda un soggetto che non esercita la professione.

    Viene chiarito che, pur essendo prevista la possibilità di iscriversi in un elenco speciale per coloro che non possono esercitare la professione, considerato che l’iscrizione all’elenco degli esperti di cui si tratta è finalizzato alla nomina di un professionista indipendente che la eserciti, ne connsegue che deve escludersi la possibilità di accogliere la richiesta di iscrizione di un professionista inserito tra i non esercenti. 

    Vediamo maggiori dettagli dei quesiti e della replica del CNDCEC.

    Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esecita

    La procedura di iscrizione nell'elenco di cui al DL n 118 del 24.08.2021, convertito con modificazion prevede che hanno diritto ad essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che:

    •  "a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d' impresa".

    A tale proposito veniva domandato se:

    •  "un soggetto iscritto all'albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio,
    • le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere".

    Premettendo che l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata è disciplinata dall'art 13 comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riguardo ai requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti ordinistici viene precisato che:

    • in base alle disposizioni di cui all'art 34 comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento del Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art 4 dello stesso Ordinamento professionale. Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito si replica negativamente,
    • le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti. In conclusione, visto quanto previsto dall'art 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ossia che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, si reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda. 

  • Fatturazione elettronica

    Omessa o irregolare fattura: come correggere con il TD29

    Il 31 gennaio le Entrate hanno pubblicato le Nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica utilizzabili dal 1° aprile. Vediamo la novità per l'omessa o errata fattura e il nuovo codice T29. 

    Nella stessa giornata del 1° aprile viene aggiornata la guida Ade sulle e-fatture con importanti chiarimenti.

    Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29

    Dal 1° aprile 2025 sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica per lo SdI che le Entrate hanno diffuso già in gennaio.

    Nel documento, tra le novità, figura il tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.

    In particolare, è variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione.

    Secondo l’ultima versione delle specifiche tecniche, dal 1° aprile è richiesto l’utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”.

    A tal proposito, nella guida ADE aggiornata viene specificato che il TD29 è da compilare dal cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

    Nella guida viene chiarito che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione” pertanto esso non costituisce più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 data dalla quale sono entrate in vigore le novità del DL n 87/2024 sulle sanzioni

    Quindi specifica l'Ade che il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

    Omessa o irregolare fatturazione: gli ultimi chiarimenti ADE

    L'articolo 2 Dlgs n. 87/2024 innova ciò che in precedenza era previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.

    Prima della novità il cessionario o committente che, nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:

    • versare la relativa Iva
    • emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.

    Con la novità vi è la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.

    Inoltre, cambiano i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.

    Secondo la vecchia versione della norma vi era una tempistica diversa per i casi in cui:

    • la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese,
    • irregolarità della fattura, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.

    Con le novità, il cliente è tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

    Inoltre è stato inbserito l’abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.

    Dal 1° aprile 2025, la modalità per regolarizzare queste irregolarità è cambiato e l’autofattura non ha più il codice documento “TD20”, ma una nuova comunicazione “TD29”. 

    Si tratta, di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell’ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle specifiche tecniche delle Entrate.

    La nuova norma si chiude con una novità assoluta: È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile..

    Nella relazione illustrativa del Decreto viene specificato che così facendo il legislatore ha voluto fare propria la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.”.

    Le nuove disposizioni come spiegano le Entrate si pongono in coerenza rispetto alla sentenza 37255 del 20 dicembre 2022 della Corte, che ricorda come "l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario".

    Leggi anche Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile..

  • Determinazione imposta IRAP

    Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenze

    Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare la Dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 127533 del 14 marzo.

    Scarica qui modello e istruzioni.

    Vediamo il calendario dei pagamenti di quest'anno.

    Irap 2025: invio della dichiarazione

    La Dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008)

    Nel dettaglio:

    • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
    • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    Occorre specificare che ai fini della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

    La dichiarazione Irap 2025 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

    • a) direttamente dal dichiarante;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

    Attenzione al fatto che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    E' bene specificare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Come specificato dalle Entrate sulla pagina Irap del sito internet per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 decreto Milliproroghe.

    Versamenti Irap 2025: calendario delle scadenza

    Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

    • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

    Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

    I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto

    Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

    In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

    Attenzione al fatto che:

    • gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa, 
    • se gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

    L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. 

    Si specifica che con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

    I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. 

    Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

    Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni del Modello Irap 2025 alla sezione III del quadro IR.

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 31 dicembre

    Il Consiglio dei Ministri del 9 aprile ha approvato tra l'altro un DDL con modifiche a quanto previsto dalla Legge n 111/2023 sulla Riforma Fiscale e inparticolare ai termini entro cui il Governo dovrà approvare provvedimenti attuativi.

    Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto le proroghe di sui si tratta, si rendono necessarie al fine di consentire al Governo la compiuta ed organica definizione della riforma fiscale, in considerazione della complessità e della estensione degli interventi previsti.

    Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 31 dicembre

    In particolare, il testo proroga dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 31 dicembre 2027.

    Inoltre, modifica un principio di delega, prevedendo la possibilità di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina fissata dal codice della crisi d’impresa in materia di transazione fiscale e quella relativa agli accordi sui debiti tributari e in materia di concordato nella liquidazione giudiziale e nell’ambito della procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, nonché di introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    Infine, introduce un nuovo principio di delega che demanda al legislatore delegato:

    • la disciplina dell’ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, uniformandoli, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
    • la previsione, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, delle fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure e del regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.

  • Certificazione Unica

    Certificazione unica autonomi: novità dal 2026

    Il Consiglio dei Ministri ha aprovato in via preliminare un Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB che dovrà essere sottoposto ai pareri delle Commissioni di Camera e Senato.

    In data 7 aprile il testo bollinato è arrivato in Parlamento.

    In dettaglio si tratta di un Decreto Legislativo con disposizioni integrative e correttive adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia e sanzioni tributarie.

    Vediamo le novità in arrivo per la Certificazione Unica degli autonomi.

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo bollinato arrivato in Parlamento il 7 aprile contiene all'art 4 comuque ancora in bozza, contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

    In dettaglio la norma dispone che, a decorrere dal 2026, le certificazioni uniche, di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quinquies, terzo periodo, del richiamato decreto (ossia entro il 31 marzo). 

    Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, riguarda anche le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

    Considerato che i dati contenuti nelle certificazioni uniche per le quali è previsto il differimento del termine di trasmissione sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, per questi soggetti il modello precompilato, a decorrere dal 2026 è reso disponibile a partire dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile. 

    Per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati) la dichiarazione precompilata (modello 730) viene messa a disposizione, come di consueto e come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, a partire dal 30 aprile.

  • Cedolare secca

    Contributo per riduzione canone: quando spetta la cedolare

    Con Risposta a interpello n 91 dell'8 aprile le Entrate chiariscono che il contributo erogato dall’ente locale, per compensare la riduzione del canone di locazione in cedolare secca, può essere tassato anch’esso in base a tale regime, a condizione che il contratto rispetti i requisiti previsti.

    Questa è la sintesi della risposta che inoltre fornisce istruzioni pratiche per il 730.

    Contributo per riduzione canone locazione: sconta la cedolare del contratto principale

    Un contribuente ha stipulato un contratto di “locazione concordato” per un immobile detenuto in comproprietà con i figli e intende richiedere il contributo del Comune di competenza destinato a sostenere i locatori che riducono il canone di locazione di almeno il 20% rispetto all'importo pattuito (art 3 del Decreto legislativo n 23/2011).

    Il contributo è stato previsto in seguito a un deliberazione della Regione di riferimento.
    L'istante ha assoggettato il canone di locazione al regime della cedolare secca, e domanda se questo regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune in relazione alla riduzione del canone.

    L'agenzia replica positivamente vediamo il perchè.

    Il contributo deve essere considerato come un reddito della stessa categoria del canone di locazione e pertanto, secondo l'Ade, può essere tassato alle stesse condizioni del contratto di locazione originario, ovvero con cedolare secca al 10%, se il contratto è di tipo concordato.
    L'agenzia ricorda che tale assunto trova conforto nell’'articolo 6, comma 2, del Tuir, il quale prevede che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.

    L’Amministrazione ha precisato in varie occasioni che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. 

    Sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri di colui che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero allo scopo di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio 

    Nel caso di specie considerato che il contributo erogato a fronte della riduzione del canone di locazione in quanto conseguito in sostituzione e integrazione del minor canone percepito, costituisce reddito della stessa categoria. Pertanto, il contributo deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell'articolo 36 del Tuir, da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37. 

    In alternativa, il contribuente potrà accedere al regime della cedolare secca, al ricorrere dei requisiti ivi previsti.

    e indicare il contributo nella sezione I del quadro B, barrando la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e inserendo, nella colonna 2 “utilizzo”, il codice 8.
    Inoltre, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente dovrà compilare un solo rigo del quadro B, valorizzando il campo 6 "Canone di locazione" con l'importo calcolato, che include il contributo ricevuto.

    Leggi: 730/2025: contributo del Comune per riduzione canone per maggiori dettagli.

    Allegati: