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Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura
La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.
Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.
Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.
Vediamo come richiederlo.
Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura
La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: [email protected]
È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda
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Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM 24 luglio 2025 n. 675, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma 2016 ha previsto l’invio di una ulteriore comunicazione entro il 10 settembre 2025 per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolati con il superbonus per la ricostruzione privata del sisma.
Vediamo maggiori dettagli.
Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, decreta:
- di attivare un monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, utile anche a favorire l'elaborazione di proposte finalizzate a garantire la continuità delle attività di ricostruzione connesse al Sisma 2016. Detto monitoraggio avrà dunque finalità meramente conoscitive.
- di disporre per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stato ancora emanato il decreto di concessione e reso disponibile il CUP dell'intervento, l'integrazione, da parte del professionista, del dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI come risultante dalla documentazione trasmessa in allegato alle anzidette RCR o nel relativo fascicolo. Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione di una variante (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto segue:
- a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
- b) “Super bonus” ai sensi dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
- c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024) e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del credito). Deve, inoltre, essere dichiarato l'importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto.La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria richiesta di contributo non siano stati dichiarati tali importi.
- di prevedere, per gli interventi agevolabili di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata oggetto di decreto di concessione del contributo per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stata effettuata alcuna comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) in ordine ai SAL, che i professionisti, individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, accedano alla predetta Piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, e dichiarino, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dato identificativo dell'intervento finanziato, vale a dire il Codice Unico del Progetto (CUP) associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma delCommissario straordinario GE.DI.SI. in aggiunta ai dati richiesti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, quali:
- “dati catastali (lettera a), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (lettera b); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (lettera c); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (lettera d).”
- di prevedere, altresì, per gli interventi di cui al comma 3 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia stata già effettuata sul P.N.C.S la comunicazione del primo SAL relativo alle spese sostenute per gli incentivi fiscali, che la predetta comunicazione venga integrata con l'inserimento – sullo stesso portale – del Codice Unico del Progetto (CUP), associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI.
- In entrambi i casi di cui ai punti 3 e 4 il dato del CUP dovrà essere integrato sul P.N.C.S. del Dipartimento Casa Italia inderogabilmente entro il termine del 10 settembre 2025, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale utente asseveratore, allegato al presente Decreto, pubblicato anche sul portale P.N.C.S.
- Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.
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Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026
Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio entrerà in vigore l'obbligo di collegare Pos e scontrini telematici.
Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Sarà prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
Vediamo il dettaglio della norma.
Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio
In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede
Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Vedremo se l'agenzia delle entrate provvederà a pubblicare di qui a breve regole operative.
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IRAP e CPB: chiarimenti con FAQ Ade sul rigo Is250
Le società di partecipazione non finanziaria, holding industriali, possono aderire al concordato preventivo biennale, rispettando le condizioni richieste dal Decreto legislativo n 13/2024.
Le holding industriali determinano il valore della produzione netta applicando ai sensi dell'art 6 comma 9 del DLgs. 446/97 una particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRAP che non è stata considderata dal Dlgs n 13/2024, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta oggetto di CPB.
Questo ha generato dubbi nelle società, chiariti dalla FAQ ade del 3 settembre.
IRAP e CPB: istruzioni per la dichiarazione
Veniva infatti domandato come deve essere determinato il valore della produzione netta da parte delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. Holding operative) che applicano ai fini Irap l'articolo 6 comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)
Si ricorda che tale articolo dispone quanto segue: "per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".
L'articolo 17 comma 1 del Decreto CPB prevede che "il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articolo 5, 5 bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive".
Poiché tale articolo 17 del Decreto CPB, nel fissare le regole per l'individuazione del valore della produzione netta (VPN) da proporre al contribuente ai fini del concordato, fa riferimento agli articoli 5, 5 bis, 8 e 100 del Decreto Irap, senza tenere in considerazione l'articolo 6, si ritiene che il VPN proposto ai fini del concordato ai contribuenti che esercitano un'attività con codice Ateco 70.10.00 – Attività di sedi centrali – deve essere individuato con riferimento al solo articolo 5 del Decreto Irap, senza considerare le componenti di natura finanziaria previste dal successivo articolo 6 comma 9.
Di conseguenza, specificano le Entrate con la FAQ, anche il VPN rilevante ai fini del CPB, da indicare nel rigo P05 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB (modello CPB), è quello calcolato secondo quanto stabilito nel predetto articolo 5, senza considerare "la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati".Pertanto, tali soggetti dovranno compilare il rigo IS250 del modello IRAP 2025 indicando:
- in colonna 1, il VPN concordato
- e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, l'importo degli interessi attivi e proventi assimilati e l'importo degli interessi passivi e oneri assimilati (per la quota deducibile).
Tuttavia, tenuto conto della recente entrata in vigore dell'istituto e della possibilità che, in sede di adesione al CPB per i periodi d'imposta 2024-2025, detti soggetti abbiano tenuto un comportamento diverso da quanto sopra chiarito, la compilazione del rigo IS250 dipenderà dal comportamento tenuto in sede di adesione al CPB.
In particolare, qualora nel rigo P05 del modello CPB sia stato riportato il VPN comprensivo del saldo della gestione finanziaria (differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati), il rigo IS250 del modello IRAP 2025 andrà compilato secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni senza apportare ulteriori variazioni.
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Bandi 2025 per Marchi, Brevetti e Disegni: si avvia l’iter
Pubblicato il Decreto MIMIT del 6 agosto con tempi e risorse per gli aiuti alle imprese per Marchi, Brevetti e Disegni.
Ricordiamo che ogni anno con avvisi specifici, le cui domande si aprono in autunno, con un calendario differenziato per settore, partono gli auti alle imprese.
In particolare, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto direttoriale DGPI-UIBM del 6 agosto 2025 per le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ prende avvio il percorso per la riapertura dei bandi al fine di assicurare continuità al sostegno della piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
La dotazione finanziaria complessiva 2025 è di 32 milioni di euro da destinare ai contributi alle PMI, vediamo come viene ripartita.
Fondi 2025 per Marchi, Brevetti e Disegni: si avvia l’iter
Con il decreto in oggetto di prevede che, per l’annualità 2025, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quindi dal 29 agosto scorso.
Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2025 ammontano a:- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+
Misura Marchi+ chi riguarda
La misura Marchi+, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Misura Brevetti+ chi riguarda
La misura Brevetti+ è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Misura Disegni+ chi riguarda
La misura Disegni+ è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
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Iscritto AIRE e requisiti notifica all’estero
Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato in tema di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Viene confermato che è pienamente valida la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero comunicato dal contribuente e risultante dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, anche se non ritirata e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Vediamo nel dettaglio il motivo del ricorso, la decisione della Corte e il principio di diritto enunciato, con riferimento ai principali dispositivi normativi.
Iscritto AIRE e notifica all’estero: quando è considerata per avvenuta
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un cittadino italiano residente in Francia, regolarmente iscritto all’AIRE.
Il contribuente aveva eccepito l’irregolarità della notifica dell’atto impositivo, avvenuta tramite raccomandata con A/R inviata dall’Ufficio direttamente all’indirizzo estero comunicato, senza l’intervento di un messo notificatore.
Secondo la tesi difensiva, tale modalità violerebbe quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe la presenza di un soggetto abilitato alla notificazione e la redazione della relata ex art. 148 c.p.c..
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenendo la notifica valida e conforme al dettato normativo vigente.
In particolare, la Corte ha chiarito che, per i contribuenti non residenti in Italia, la notifica degli atti tributari può avvenire validamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE.
Anche in assenza di ritiro del plico, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza”, a condizione che vi sia stato l’avviso al destinatario e che l’indirizzo sia quello risultante dagli archivi ufficiali.
Nel caso in esame, la raccomandata risultava “avvisée et non réclamée”, come attestato dal servizio postale francese.
Il fondamento normativo richiamato dalla sentenza è il combinato disposto dell'articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/197, introdotti dal decreto-legge 25 marzo 2010.
I due commi stabiliscono che:"La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE." E aggiungono che:"La notificazione è valida anche qualora i soggetti non residenti non abbiano comunicato variazioni all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste."
La sentenza n. 22838/2025 enuncia chiaramente il seguente principio di diritto:
"È valida la notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall’Ufficio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo estero risultante dai registri dell’AIRE. La notifica si perfeziona anche per compiuta giacenza, a causa dell’omesso ritiro del plico da parte del destinatario."
La Corte ha aggiunto che, in tali casi, non è richiesta la presenza di un messo notificatore né la redazione di una relazione ex art. 148 c.p.c.
L’ultima eccezione sollevata dal contribuente riguardava l’obbligo dell’Ufficio di eseguire ricerche in Italia circa un eventuale domicilio fiscale ancora attivo.
Anche su questo punto, la Cassazione ha chiarito che: "Il contribuente risiedeva regolarmente all’estero ed era iscritto all’AIRE. In questi casi, l’Ufficio non è tenuto a svolgere ricerche ulteriori, essendo sufficiente l’indirizzo estero risultante dagli archivi ufficiali."
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Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre
Il Modello 770/2025 va inviato entro fine ottobre.
A tale proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 75896/2025 con le regole per i sostituti d'imposta. Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.
Modello 770/2025: come è composto
È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
770/2025: chi è tenuto alla presentazione
Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Occorre evidenziare che, dall’anno d’imposta 2025 i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati (articolo 16, decreto legislativo 1/2024) secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento 31/01/2025 dell’Agenzia delle entrate, come modificato dal Provvedimento 3 giugno 2025.
Leggi anche 770 semplificato: dati entro il 30 settembre.
La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata alla loro esposizione nella dichiarazione annuale modello 770.
770/2025: alcune novità
Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:
- rimodulate le note nei quadri ST e SV,
- e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.
Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.
Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente.
Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.