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Forfettari: improbabile l’innalzamento della soglia di ricavi
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, previsto in Italia per lavoratori autonomi e imprese individuali, che si caratterizza per alcune semplificazioni amministrative, per la determinazione con modalità forfetarie (invece che analitiche) del reddito e, specialmente, per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.
Proprio l’esenzione dall’applicazione dell’IVA è quell’elemento in conseguenza del quale, finora, i diversi governi italiani, per rinnovare il regime agevolato, hanno dovuto chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata i cui principi normativi discendono direttamente da fonti unionali.
Tra gli obiettivi programmatici dell’attuale governo c’è quello di alzare la soglia di compensi o ricavi per l’applicazione del regime forfettario, dagli attuali 85 mila euro, fino a 100 mila euro.
Nel 2024, infatti, il governo aveva intenzione di chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea per innalzare tale soglia a partire dall’anno fiscale 2025.
Proprio a questo tema è stato dedicato un quesito del question time dei giorni scorsi, a cui ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si chiedeva lo stato dell’iter autorizzativo.
La modifica della Direttiva IVA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del sottosegretario Federico Freni, ha risposto al quesito sullo stato dell’iter autorizzativo, presentando il nuovo quadro normativo di riferimento e chiarendo che adesso la possibilità di prevedere un ulteriore innalzamento delle soglie di franchigia IVA “non rientra nella disponibilità dei governi nazionali”.
Il ministero ha precisato che le sopraggiunte difficoltà a modificare ulteriormente il regime di esenzione dipendono dal mutato quadro normativo di riferimento, in vigore da giorno 1 gennaio 2025 con il recepimento della nuova disciplina unionale, avvenuto con l’emanazione del Decreto Legislativo 180/2024 che recepisce la Direttiva UE 285/2020.
La nuova normativa, infatti, modificando l’articolo 284 della Direttiva IVA, prevede, dal giorno 1 gennaio 2025, la possibilità per gli stati membri di applicare uno speciale regime fiscale di franchigia IVA per le microimprese con ricavi o compensi fino a 85 mila euro (elevabile a 100 mila solo nel caso in cui le medesime effettuino operazioni in altri stati UE).
Con l’introduzione della nuova disciplina, valida per tutti gli stati UE, viene meno la possibilità di chiedere all’Unione Europea la deroga delle norme ordinarie, come finora aveva fatto l’Italia per il regime forfettario.
In conseguenza di ciò, quindi, venuta meno la possibilità di chiedere ulteriori deroghe, ma con una disciplina ordinaria che prevede un limite di franchigia IVA di 85 mila euro, l’estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro di ricavi o compensi si rivela molto difficoltosa, in quanto passerebbe dalla modifica della Direttiva IVA.
Il ministero durante il question time ha dichiarato che non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Tuttavia, va precisato, una tale strada è difficile e si può escludere che l’innalzamento della franchigia di esenzione sia una strada percorribile in tempi brevi.
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730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Con il Provvedimento n 277593 del 1° luglio le Entrate fissano le regole per i controlli sul 730 a rimborso.
In particolare, sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.
730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Innanzitutto si ricorda che l'art 5 comma 3 bis del Dlgs n 175/2014 prevede che l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
In proposito con il Provvedimento in oggetto si individuano gli elementi di incoerenza, quali:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Inoltre è considerata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’Agenzia può effettuare l’attività di controllo in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso, se risulta spettante al termine del controllo preventivo, è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.Attenzione al fatto che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Allegati: -
Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande
È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF
L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.
Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi
Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale.
Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
- l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
- le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
- la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.
Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.
Elenco Certificatori TFC: come fare domanda
Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.
Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:
- il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
- l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
- la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
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Bonus edilizi scaduti: in arrivo istruzioni per utilizzarli
Con Risposta alla Interrogazione parlamentare n 5-04143 rubricata Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super- bonus 110% si fornisce un importante chiarimento, vediamolo.
Bonus edilizi scaduti per contenzioso: in arrivo istruzioni per utilizzarli
I crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe « scaduta » e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
Considerato che non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e « quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente».Si ricorda che l'art 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
L'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
Per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate. -
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi
La campagna dei dichiarativi è entrata nel vivo e si concluderà con l'invio dei modelli con date diversificate.
Per quanto riguarda il Modello Redditi PF 2025, quest'anno ci sono diverse novità, per leggerne una sintesi ti consigliamo: Redditi PF 2025: novità di quest'anno.
Di seguito vediamo come indicare l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta nel Quadro RQ e precisamente al rigo RQ29.
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del Quadro Q
Il quadro RQ del Modello Redditi 2025 al rigo RQ29 deve essere utilizzato dalla imprese che intenderanno avvalersi della facoltà di affrancare (totalmente o parzialmente) con imposta sostitutiva al 10% le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso.
Il rigo in oggetto è nella sezione VII del quadro RQ

In particolare, nella Sezione VII – Affrancamento straordinario delle riserve (art. 14 del D.Lgs. 192/2024) i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato:- in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e,
- in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d’imposta successivi.
Le istruzioni al modello redditi evidenziano che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della disciplina di affrancamento ma è bene specificare che nella relazione illustrativa al decreto legislativo è indicato che "l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo".
Quindi, in presenza dell’indicazione in dichiarazione, ma in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, quest’ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo senza inficiare gli effetti dell’affrancamento.
Leggi anche Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: si paga una sostitutiva del 10%
Affrancamento riserve in sospensione: riserve escluse
Per la nozione di “riserva in sospensione di imposta” si può fare riferimento a quella fornita dalla Circolare MEF n 310/1995 secondo la quale "i fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione"
Non sono in sospensione d’imposta e quindi non rientrano nella norma di affrancamento:
- le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente contabile;
- le riserve di rivalutazione con operazione effettuata quando l’impresa era in contabilità semplificata;
- le riserve di rivalutazione/riallineamento già affrancate al momento dell’operazione originaria;
- le riserve che sono semplicemente caratterizzate da un “blocco” civilistico alla distribuzione ma non a una particolare cautela fiscale (si pensi alla riserva per ammortamenti sospesi ex articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 o alla riserva per utili presunti su cambi ex articolo 2426 n. 8-bis, del Codice civile);
- le riserve da conferimento neutrale (ex articolo 4, Dlgs 358/1997, “antesignano” dell’attuale articolo 176 del Tuir: si vedano la risoluzione 82/E/2000 e la circolare 33/E/2005).
Affrancamento riserve: il DM MEF 27 giugno con tutte le regole
Con il DM 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.
L'agevolazione, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.
Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.
Si rimanda al decreto per tutti gli approfondimenti.
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Blocco compensazioni nel sequestro di societĂ con debiti iscritti a ruolo
Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.
L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.
Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:
- i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
- la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
- pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.
La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni.
Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.
Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.
Blocco compensazioni nel sequestro di societĂ
L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.
Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.
Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.
L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.
Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.
L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.
La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:
- le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
- le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.
La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.
Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:
- i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
- non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
- e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.
Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata.
Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.
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Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.
In particolare, si evidenzia che è stato prorogato al 30 giugno del 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute.
Vediamo le altre nolvità.
Regime transitorio criptovalute: proroga al 30 dicembre 2026
L'OAM ha commentato l’articolo 10 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che rinvia inoltre al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.
Per effetto del Decreto, specifica l'OAM, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026.
Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025.
Il decreto stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA.
Viene, infine, prorogato l’obbligo di trasmissione all’OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. L'OAM ha approvato una Circolare n 55/2025 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 Euro).
In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, come sempre attraverso la piattaforma PagoPa.
Allegati: