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Accertamento ridotto: quando è possibile
Con la Risposta ADE n 77/2026 vengono ricordate le regole le avvalersi dell'accertamento ridotto
La società Alfa pone un quesito, in merito alla corretta interpretazione del concetto di ''operazioni'' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, ai fini dell'accesso al beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i comparti impositivi IRES, IRAP e IVA.
In particolare, l'istante riferisce che intende effettuare in denaro contante pagamenti per l'acquisto di valori bollati per un ammontare superiore ad euro 500, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.La società chiede se la suddetta operazione rientri o meno nell'ambito applicativo del citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento prevista a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Pagamenti in contanti: chiarimenti ADE sull’accertamento ridotto
Le Entrate esordiscono ricordando che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che «il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500».
L'articolo 1 del medesimo decreto legislativo ammette al beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento sussistendo gli altri presupposti di legge i « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto […] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato».
Con riguardo ai requisiti oggettivi, il citato decreto ministeriale 4 agosto 2016 prevede che la riduzione dei termini di decadenza di cui trattasi «si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi».
Inoltre in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che « 1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3»
Ai fini della corretta individuazione delle ''operazioni di ammontare superiore a 500 euro'', da compiersi mediante pagamenti tracciabili nella risposta n. 331, pubblicata l'11 maggio 2021 si evince che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro, che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, quindi, l'acquisto di valori bollati).
Ne consegue che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che integrino tutti i seguenti requisiti:- a) documentino tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/ prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile in alternativa alla seconda
- b) garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per tali operazioni ed effettuati per tutte quelle di acquisto se di ammontare superiore ad euro 500 (importo che, si rammenta, deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione);
- c) indichino nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
Va peraltro ribadito quanto già osservato in precedenti occasioni, ovvero che, «fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi, […]: 1) in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente;' Va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Nel caso di specie, deve dunque dirsi indipendentemente dall'eventuale sussistenza degli ulteriori requisitidi legge, «effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro» integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015.
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Silenzio assenso: requisiti necessari per il Consiglio di Stato
Secondo la recente pronuncia n 1878/2026 del Consiglio di Stato il silenzio assenso su un permesso di costruire può scattare anche in presenza di difformità urbanistiche.
In pratica nel caso di specie, il Comune non può annullare la domanda decorsi 90 giorni, a meno che non ci siano ragioni gravi e strutturali, come ad esempio la mancanza del progetto ma non sono incluse nelle ragioni gravi le difformità urbanistiche.
Vediamo maggiori dettagli della importante pronuncia del Consiglio di Stato
Silenzio assenso in 90 giorni: la pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con la recente pronuncia ha di fatto ampliato la portata del silenzio assenso norma che semplifica di molto le procedure per i cittadini.
In sintesi ricordiamo che il silenzio assenso è disciplinato dalla Legge n 241/90 ed è l'istituto da considerare la più rilevante ipotesi di silenzio significativo, concretizzando uno strumento di semplificazione amministrativa.
Il caso di specie riguardava una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto per la quale il Comune decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, aveva richiesto una integrazione della documentazione, respingendo il rilascio di un’attestazione per il decorso dei termini per la maturazione del silenzio assenso.
I giudici del Consiglio di Stato ricordano le regole generali sul silenzio assenso, contenute nella legge n. 241/1990, e poi quelle specifiche per l’edilizia, del DPR n. 380/2001.
In particoalre, la sentenza spiega che per i permessi di costruire "in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda", non si forma in presenza di vincoli.
Ai fini del silenzio assenso secondo un orientamento giurisprudenziale devono solo esserci i requisiti formali per la presentazione della domanda, ad esempio il richiedente deve essere legittimato alla istanza e "non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica" o la difformità rispetto alla legge.
Secondo un altro orientamento, il silenzio assenso è uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione e pertanto "la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione" e non basta il semplice trascorrere del tempo.
Il Consiglio di Stato ha però specificato che il secondo orientamento presenta aspetti di incoerenza sistematica poichè:
- la pretesa di una istanza sia pienamente conforme presuppone che per il silenzio assenso, siano necessarie: "tutte le condizioni, normative e sostanziali, per l’accoglimento dell’istanza", non risultando quindi una semplificazione per i cittadini,
- in materia di silenzio assenso è già prevista la possibilità di attivare l'annullamento d’ufficio, concessa in casi espressamente disciplinati.
Nella sentenza, per il Consiglio di Stato la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso che appunto "non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto".
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Concessioni marittime demaniali con imposta di registro annuale
Con la Risposta a interpello n 72 del 9 febbraio le Entrate replicano sul tema del pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali marittime stabilendo che può essere versata di anno in anno, vediamo il caso di specie.
Concessioni marittime demaniali con imposta di registro annuale
In particolare, viene chiarito che vale anche per le concessioni demaniali marittime relative a beni immobili appartenenti al demanio dello Stato la facoltà di versare l’imposta di registro anno per anno, senza doverla necessariamente corrispondere una tantum sull’intera durata del rapporto.
La Società istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95.
Al riguardo l'Istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune con scopo sociale di erogazione di servizi di interesse generale per conto dell'Amministrazione comunale, correlati all'impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all'attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.
Il Comune si accinge ad concedere in favore della Società apposita concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico dietro pagamento di un canone.Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.
La Società sostiene che il citato articolo 3, comma 16, del decreto legge n. 95 del 2012, assume rilievo anche nella fattispecie in esame, dato che i porti (ai sensi degli articoli 822 c.c. e 28 cod. nav.) appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (c.d. demanio portuale) e che sul regime proprietario di siffatti beni immobili non abbia inciso né il decreto legislativo n. 112 del 1998, mediante il quale lo Stato ha trasferito alle Amministrazioni regionali le funzioni amministrative sul demanio portuale, né le leggi regionali (nello specifico articolo 10 della legge regionale n. 13 del 1999) con le quali dette funzioni sono state ulteriormente trasferite dalle Regioni ai Comuni.La Società chiede se possa trovare applicazione l'imposta di registro sulla concessione demaniale rilasciata dal Comune nei modi e nei termini definiti dall'articolo 17, comma 3, del TUR secondo cui «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno»
Le Entrate evidenziano che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale e, in particolare, della recente pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata, superando parzialmente quanto chiarito con la risposta ad interpello pubblicata del 28 maggio 2020, n. 157, si ritiene che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l'imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'istanza e dalla documentazione allegata, il Comune, proprio in forza delle funzioni attribuite dalla citata legge regionale n. 13 del 1999, con «Atto formale di concessione demaniale marittima» ha concesso «una zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq…, di cui mq …di specchio acqueo, per la costruzione e gestione, per un totale di anni…, di un porto turistico, costituente pubblico servizio locale di rilevanza economica affidato a BETA come da Deliberazione consiliare…, con annesse strutture turistico ricettive, commerciali, ludico sportive e servizi.» e il bene oggetto della concessione, il porto, appartiene allo Stato e fa parte del demanio pubblico.Tanto premesso, trattandosi di concessione amministrativa avente ad oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, si ritiene che alla concessione demaniale marittima avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico, sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012.
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Ente terzo settore: come optare per il forfettario con l’AA7/10
Dal 1° gennaio 2026, è utilizzabile il Modello AA7/10 Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazone attività ai fini IVA, aggiornato con novità per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come specificato dalla stessa Agenzia, l’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario al fine di disciplinare le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di determinazione forfetaria del reddito da parte degli enti del Terzo Settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale, ai sensi degli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Enti terzo settore e inizio attività: l’opzione per il forfettario nel Modello AA7/10
In particolare, dal 1° gennaio il modello reca novità alla pagina 12 delle istruzioni, nella sezione relativa al Quadro I – “ALTRE
INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ”, dopo il paragrafo “DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA”, è stato aggiunto il paragrafo “OPZIONE REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”.
Considerato che il modello AA7/10 non prevede attualmente un campo specifico per l’indicazione di tale opzione, è stato introdotto un criterio tecnico che consenta di acquisire in Anagrafe Tributaria in maniera univoca la volontà dell’ente.
Gli enti del terzo settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale e intendono optare per la determinazione forfetaria del reddito, prevista dagli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l’esercizio dell’opzione devono compilare il campo “investimenti effettuati dai costruttori”, inserendo il valore 9999999999 (dieci volte il numero 9).
PIVA soggetti diversi dalle persone fisiche: regole per il modello AA7/10
Il Modello AA7/10 aggiornato dalle entrate a inizio 2026 in generale è il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In particolare, questo modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539.
Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante indicato nel quadro C.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro “quadri compilati e firma della dichiarazione”.
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate con questo modello ma esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l’anno dal contribuente. Nelle ipotesi di esonero dalla presen-
tazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. -
IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 reca tra le altre delle novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare.
In sintesi si prevede che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.
Il MEF con il comunicato del 12 marzo ha anticipato ciò che a breve verrà previsto con apposito provvedimento relativamente a questa novità entrata in vigore dal 1° gennaio.
In particolare: "verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente"
Riepologhiamo la novità recentemente introdotta dalla finanziaria.
IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026
Come specificato dal Dossier alla legge, viene novellato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.
L’intento perseguito è l’adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea dei criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2.Essi consistono, nel caso di “operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, narticolo 11 del decreto n. 633 del 1972, “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” (articolo 13, comma 2, let. d), nella versione vigente).
Il successivo articolo 14 (“Determinazione del valore normale”) equipara quest’ultimo al valore di mercato, definendolo “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.
Si propone una modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972 finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Si resta in attesa del provvedimento annunciato dal MEF.
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Assegnazione agevolata ai soci 2026: tutte le regole
Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.
La legge di bilancio 2026 con l'articolo 1 commi da 35 a 41 Legge n. 199/2025) ha riproposto il regime fiscale agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci, inizialmente introdotto dall’articolo 29 della legge n. 449/1997 e successivamente riproposto da diverse leggi di bilancio. La misura, già sperimentata negli anni precedenti, è stata nuovamente prorogata e sottopone a una tassazione agevolata le operazioni di distribuzione di beni non strumentali ai soci, con scadenza al 30 settembre 2026. Vediamo tutte le regole di quest'anno.
Attenzione al fatto che la scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per l’assegnazione o la cessione dei beni; il mancato rispetto di tale data preclude l’accesso al regime agevolato.
Assegnazione agevolata ai soci 2026: i beneficiari
La norma di riferimento prevede che il beneficio è riservato alle società costituite nelle seguenti forme giuridiche:
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società a responsabilità limitata,
- società per azioni e in accomandita per azioni.
La norma estende la stessa disciplina anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplici entro il termine del 30 settembre 2026.
Condizione per usufruire del regime agevolato riguarda l’iscrizione nel libro dei soci:
- tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025 oppure dovranno essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Assegnazione agevolata ai soci 2026: per quali bene e l’imposta sostitutiva
Il regime agevolato si applica a due categorie di beni:
- i beni immobili non strumentali, ossia quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale,
- i beni mobili iscritti in pubblici registri (come gli autoveicoli) che non trovano utilizzo come beni strumentali nell’attività d’impresa.
L'agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva all'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato o, in caso di trasformazione, quello del bene posseduto all’atto della trasformazione, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Tale aliquota è notevolmente ridotta rispetto al carico tributario ordinario, poiché l’imposta sostituisce interamente le imposte sui redditi e l’Irap.
Tuttavia, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione, l’aliquota sale al 10,5 per cento.
Ai sensi dell'art 30 della Legge n 724/90 si considerano non operative le società di capitali e di persone che abbiano conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti, determinati applicando appositi coefficienti di legge ad alcune voci dello stato patrimoniale.
Il test di operatività si effettua mettendo a confronto la media dei proventi effettivi, conseguiti nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti, con l’importo risultante dall’applicazione di determinate percentuali al valore fiscalmente rilevante dei beni posseduti nell’attivo patrimoniale.
Per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia calcolato secondo il metodo catastale determinato applicando i moltiplicatori previsti dalla normativa sull’imposta di registro al valore catastale dell’immobile.
Tale meccanismo consente spesso di contenere la base imponibile, con evidenti vantaggi fiscali.
Oltre alla imposta sostitutiva l'assegnazione agevolata ai soci gode di sconti sui tributi accessori:
- l’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è ridotta della metà,
- le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché secondo le ordinarie aliquote percentuali
Assegnazione agevolata ai soci 2026: veramento delle imposte
La società che si avvale della disciplina agevolata della assegnazione agevolata, deve corrispondere l’imposta sostitutiva secondo il seguente calendario:
- il 60% entro il 30 settembre 2026
- il restante 40% entro il 30 novembre 2026.
La rateizzazione offre una notevole flessibilità di cassa, particolarmente utile per le operazioni di maggiore importo.
La norma prevede importanti chiarimenti in materia di tassazione dei soci assegnatari:
- per i soci assegnatari non trovano applicazione le regole che presuppongono una distribuzione prioritaria degli utili d’esercizio e delle riserve (articolo 47, commi 1 e 5-8 del Tuir);
- il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva, aumentando così la base di calcolo per eventuali future cessioni.
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Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga
La Legge di bilancio 2026 tra le norme ha previsto il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.
Successivamente a tal proposito, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.
Il MEF con il comunicato n 13 del 12 marzo conferma che arriverà una ulteriore proroga con apposito provvedimento.
Il comunicato specifica che con apposito provvedimento verranno modificate:
- le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Riepiloghiamo la novità.
Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro
La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.
Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».
L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.
Spedizioni extra UE: da quando si applica il contributo di 2 euro
La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:
- spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.
L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, conclusosi il 28 febbraio 2026.
La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio.
Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.
Su questa novità il MEF ha confermato la ulteriore proroga al 30 giugno e a breve verrà apporvato un apposito provvedimento di modifica della disciplina prevedendone lo slittamento dell'entrata in vigore.