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FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.
Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.
Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.
La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.
FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese.
Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).
La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.
Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:
- grandi imprese;
- PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
- regolamentato dell'UE; e
- imprese madri di grandi gruppi.
Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.
Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.
Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di
imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.
La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa.
La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».
Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.
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Crediti operazioni straordinarie: chiarimenti ADE per l’uso in F24
Viene pubblicato il Principio di Diritto n 4 del 15 novembre con cui le Entrate chiariscono che nelle operazioni straordinarie i crediti fiscali, che derivano da interventi di ristrutturazione edilizia, indicati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, possono essere utilizzati in compensazione direttamente tramite modello F24, vediamo maggiori dettagli.
Crediti operazioni straordinarie: chiarimenti ADE per l’uso in F2
Nel caso di incorporazioni, scissioni e altre operazioni straordinarie, dove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, i crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Le Entrate con il Principio di Diritto n 4 specificano che, per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali il modello F24 deve essere compilato indicando nella sezione ''CONTRIBUENTE'':- nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO''.
La compensazione va eseguita nel modello F24, indicando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.
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Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Convertito in Legge n 166-2024 il Dl Infrazioni pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il cui articolo 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027
Il Governo in questi mesi ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
- l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Concessioni balneari: novità per i bandi di gara e gli indennizzi
Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel bando di gara sono indicati:
- a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
- c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
- d) la misura del canone;
- e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
- m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
- n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
- o) i criteri di aggiudicazione;
- p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
- q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
- a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
- b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale,
- anche da parte delle persone con disabilità nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
- architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
- territorio;
- e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
- f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del
- patrimonio culturale;
- g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
- h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte
- in regime di concessione;
- i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se e per il proprio nucleo familiare;
- l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o
- indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
- m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento.
Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
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Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica
Con l'Ordinanza n 26682 del 14 ottobre la Cassazione ha specificato che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Vediamo il caso di specie.
Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica
L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava una cartella di pagamento ad una società srl per la riscossione di IVA ed IRES per l'anno d'imposta 2005.
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi
La C.T.P. adìta rigettava il ricorso.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello, annullando la cartella di pagamento impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo.
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
L'ente della riscossione deduce che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell'atto all'ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.
La Cassazione con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.
Inoltre ha statuito che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto:
- a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it;
- b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi.
Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Consegue l'accoglimento del ricorso e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre
Entro il 18 novembre bisogna inviare la comunicazione per il bonus agricoltura mezzogiorno.
Ricordiamo che è stato pubblicato il Provvedimento ADE n 387400 del 15 ottobre, con cui si approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.
Vediamo tutte le regole.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno che cos’è
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle 8 deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
A tal fine si prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.
Per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede l'agevolazione, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.
Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: presenta la domanda dal 17.10
Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine fissata al 18 novembre e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: utilizzo
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 si tiene conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo 5 modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo
Il CNDCEC con un pronto ordini del 29 ottobre replica ad un caso di sospetta incompatibilità per un socio e componente del CdA di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che pur non percepisce compensi per il suo mandato. Vediamo il caso di specie, il quesito e la replica dei Commercialisti.
Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo
Il CNDCEC replica ad un quesito per le società sportive pubblicando il pronto ordini n 11696 del 29 ottobre scorso.
Con il quesito pervenuto l’Ordine chiede se per un iscritto all’Albo, socio (non di maggioranza) e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che nell’ambito del CdA l’iscritto riveste la carica di consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso.
In riferimento alla fattispecie evidenziata, il CNDCEC ha fornito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Si osserva preliminarmente che l’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 139/2005 dispone che “l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)”.
Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione.
È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società
Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali
Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che tale fattispecie (socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali) non ricorra, considerato che:
- l’iscritto non risulta essere socio di maggioranza o comunque in una posizione tale da esercitare l’influenza rilevante o notevole sull’assemblea dei soci (almeno formalmente) – secondo l’accezione intesa nelle Note Interpretative3 – né, sotto il profilo gestorio, risulta dotato di ampi poteri di amministrazione (non rivestendo la carica di presidente dell’organo gestorio, ovvero amministratore unico o delegato),
- la società sportiva dilettantistica (SSD), ai sensi dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è una società sportiva di capitali o una Cooperativa costituita ai sensi della normativa civilistica vigente, della quale rispetta tutti i principi al netto dell’assenza di scopo di lucro (almeno in linea di principio)
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Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni
Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.
L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.
L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.
Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo
Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:
- Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
- Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
- Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.
Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.
L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:
- Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
- Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria
Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00.
Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.
Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.
Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: [email protected].
Allegati: