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Locazioni brevi: le novità 2024 illustrate dalle Entrate
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 10 del 10 maggio con chiarimenti sulle novità recentemente introdotte sulla tassazione con cedolare secca delle locazioni brevi.
In dettaglio il documento di prassi tratta i seguenti temi:
- Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024,
- La disciplina fiscale delle locazioni brevi,
- La modifica dell’aliquota dell’imposta,
- La ritenuta operata dai soggetti intermediari e le esigenze di semplificazione,
- Gli adempimenti degli intermediari non residenti.
La stessa agenzia ha sintetizzato i principali chiarimenti nel comunicato stampa che ha annunciato la pubblicazione del documento di cui si tratta.
Locazioni brevi: 26% di cedolare sul 2° immobile per i redditi maturati dal 1.01.2024
Con la Circolare n 10 si specifica che l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione.
Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%.
La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.
La nuova aliquota del 26%, precisa l'agenzia, si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto.
Il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.
Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa.
I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.
Locazione breve: cosa s’intende
La Circolare n 10/2024 ricorda anche che l’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017 stabilisce che «(…) si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».
Allegati: -
Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime
Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.
Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.
Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.
Il Caso n 3/2024 di Assonime
Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.
Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:
- recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
- recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.
Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recesso, ma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.
In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.
La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:
- attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
- oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.
Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.
Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile.
In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.
In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.
Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.
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Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili
Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.
Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.
Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.
Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green
Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.
In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.
Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.
Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.
Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.
Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.
Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione.
Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.
Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.
Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.
Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrà
Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
Il passaporto di ristrutturazione comprende:- a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
- b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
- c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione; - d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
- e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
- i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
- ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
- iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
- iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
- v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
- f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
- h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
- j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle pagine web degli sportelli unici.
Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:
- a) un calendario indicativo delle fasi;
- b) per ciascuna fase:
- i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro vantaggi, svantaggi e costi;
- ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove esistano];
- iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
- iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
- v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
- vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
- c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti; - ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
- iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
- iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
- v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
- vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
- d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
- e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
occupa del passaporto di ristrutturazione; - f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe a disposizione dell’esperto;
- g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione, informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a eventuali ristrutturazioni pianificate.
Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard -
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 aprile 2024.
Ricordiamo brevemente che questa data è frutto dello slittamento del termine a seguito del ricorso presentato da Assofiduciara al TAR del Lazio che aveva ottentuo una sospensione dell'originario termine che sarebbe scaduto il giorno 11 dicembre 2023.
Ciò presemesso, se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza dell'11 aprile, ossia entro il giorno 11 maggio prossimo si ha diritto ad una riduzione delle sanzioni, vediamole.
CU 2024: modalità alternative all’invio telematico
Come anche specificato dalla Guida Unionecamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo la comunicazione rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMT Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.
L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovevano essere comunicati dai soggetti obbligati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento ministeriale (Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023 pubblicato in GU il 9 ottobre 2023) da effettuars entro l’11 dicembre 2023.
Cio detto attenzione al fatto che l'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.( art. 21 commi 1 e 5 del Decreto Antiriciclaggio) come da seguente prospetto indicato da Unuioncamere nella suddetta guida:

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Pagamenti a cavallo d’anno: cosa prevede la Riforma Fiscale
Il Governo il 30 aprile ha approvato in via provvisoria un Dlgs sulla riforma dell'irpef e dell'ires, testo in bozza che ora passe alle Commissioni competenti per eventuali osservazioni.
Dalla bozza dello schema si prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta "si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta".
In altre parole, il compenso ricevuto dal professionista fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.
Per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo e compenso.
Cambiano anche le regole che governano il trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti.
Vediamo l'art 6 in bozza del Dlgs ires-irpef della Riforma Fiscale.
Regole per pagamenti a cavallo d’anno e rimborsi del professionista: le novità
Con l’articolo 6, ancora da confermare, si dà attuazione all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.
Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
In particolare, a tal fine con il decreto in oggetto si dovrebbe prevedere:
- il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);
- l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell’esercente l’arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
- l’imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d’imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo)
Oggi, quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto.
La Circolare 38/E/2010 aveva specificato che il momento di imputazione a periodo d’imposta della somma ricevuta è quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che corrisponde a quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente.
Per il committente pagatore, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, conta invece il momento in cui è stato eseguito il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
La riforma farà coincidere il momento dell’incasso con quello del pagamento, di fatto anticipando il periodo d’imposta in cui il compenso fa reddito per il percipiente.
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Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi
Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.
Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.
Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati
Con l'art 2 del Decreto in oggetto si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione.
Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
- a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
- c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
- tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
- addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali,
- f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica,
- h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche' dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
- i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.
Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono
Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.
Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
- a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonche' di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:
- 1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
- d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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IVA Deposito Carburanti: come recuperare le eccedenze versate
Nell' interpello n 100 del 3 maggio le entrate replicano ad un società ALFA, che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti.
In particolare, acquista gasolio per autotrazione, che viene immesso in un deposito fiscale.
Durante l'atto dell'acquisto di questo gasolio, non viene addebitata l'IVA (ex art 1 Legge n 205/2017), che viene poi versata cumulativamente in base ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito per la vendita ai suoi clienti, ossia, il versamento è effettuato con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “6044”.
Solo dopo aver pagato l’imposta la società estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’Iva.
Essa ha posto due domande riguardo alla gestione dell'IVA per i prodotti energetici immessi in consumo da un deposito fiscale:
- come recuperare l'IVA che è stata versata anticipatamente utilizzando il codice tributo 6044.
- come comportarsi nel caso in cui, alla fine dell'anno, l'IVA versata con il codice 6044 sia superiore a quella effettivamente dovuta per l'estrazione dei prodotti dal deposito.
Recupero IVA in eccesso nella vendita di carburante di un deposito
L'Agenzia delle Entrate risponde alla domanda chiarendo come gestire il recupero dell'IVA e l'eventuale eccedenza pagata alla fine dell'anno, ribadendo l'importanza di un adeguato tracciamento e documentazione per la corretta gestione dell'IVA nelle operazioni che coinvolgono depositi fiscali e la necessità di seguire le procedure specifiche per eventuali richieste di rimborso.
Viene chiarito che la pratica di emettere autofatture al momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, messa in atto dall'istate, è corretta per detrarre l'IVA versata.
Queste autofatture devono essere annotate nel registro degli acquisti, e il credito IVA sorto dal versamento anticipato deve essere gestito contabilmente.
Viene specificato che il credito d'imposta risultante da un versamento cumulativo, quando l'IVA versata è superiore a quella dovuta sui prodotti effettivamente estratti, non può essere immediatamente recuperato tramite dichiarazione annuale come proposto dall'istante.
Invece, il credito dovrebbe essere utilizzato per le immissioni in consumo o estrazioni nei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento dello stesso.
Solo se si dimostra che non ci sono ulteriori prodotti da estrarre e che i rapporti con il gestore del deposito sono conclusi, si potrebbe avanzare una richiesta di rimborso per l'IVA versata in eccedenza, secondo le procedure legali stabilite.
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