• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Servizio verifica codice fiscale: attivo dal 6 febbraio per Banche e Assicurazioni

    Riapre, dal 6 febbraio e fino al 30 aprile, la possibilità per banche e altri operatori finanziari gestori di utenze, di verificare tramite il “Servizio Anagrafico Massivo SM1.02 l’esistenza dei codici fiscali dei clienti e la corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe tributaria, e acquisire le corrette informazioni ove mancanti.
    Si tratta di un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate periodicamente, ricordiamo infatti che l'ultima finestra era stata attivata del 2023.

    Servizio verifica codici fiscale: attivo dal 6 febbraio per Banche e Assicurazioni

    L'Agenzia delle Entrate, in virtù del D.L. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. 

    Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.

    Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID al quale l’ente deve essere accreditato. 

    Il Servizio Anagrafico Massivo consente l’individuazione del soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici secondo le seguenti modalità di interrogazione, tra loro alternative:

    • interrogazione tramite codice fiscale: si ottengono le informazioni anagrafiche che corrispondono al soggetto identificato univocamente a partire dal codice fiscale interrogato;
    • interrogazione tramite dati anagrafici: il sistema procede, comunque, ad una preventiva ricostruzione del codice fiscale univocamente associato all’anagrafica fornita e restituisce il codice fiscale e l’anagrafica completa (Cognome, Nome, Sesso, Data di Nascita, Comune e Provincia di Nascita) del soggetto interrogato.

    Il servizio consente, per ogni file di richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni. 

    L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta. 

    I soggetti che hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.

    Agli enti che hanno un numero limitato di soggetti da verificare, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, sempre sul sito istituzionale, i servizi puntuali di libero accesso per la verifica di un codice fiscale o di una partita IVA:

    • Servizio di verifica del codice fiscale,
    • Servizio di verifica della partita Iva.
  • Redditi di impresa

    Ddl beneficienza: sanzioni per chi non indica i dati dell’attività benefica

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 25 gennaio un disegno di legge (la bozza del ddl è quella del preconsiglio dei ministri si attende la definitiva) che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ormai noto come Ddl Beneficienza.

    Produttori e promotori della beneficienza obbligati ad esplicitarla sulle confezioni dei prodotti, vediamo i dettagli.

    Ddl Beneficienze: etichette sui prodotti con indicazioni chiare

    Come sottolinea lo stesso esecutivo nel comunicato stampa post approvazione, le norme del ddl sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

    Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare:

    • il soggetto destinatario dei proventi, 
    • le finalità a cui questi sono destinati,
    • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

    I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
    I Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

    Ddl Beneficienze: nuove regole per le imprese

    In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media. 

    Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. 

    Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

    Secondo la massima n 224/2024 pubblicata dalla Associazione nazionale dottori commercialisti:

    "Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta"

    Viene chiarito che, le detrazioni d’imposta, in quanto tali, sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. Tale assunto vale tanto per gli immobili strumentali, quanto per quelli merce.

    Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

    La massima specifica che, anche se l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021,aveva qualificato i bonus edilizi come contributi, non cambia la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, quindi una forma di riduzione dell’imposta stessa cui la detrazione riguarda. 

    Pertanto, da ciò deriva l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Dettagliatamente la massima 224 specifica che:

    • a) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. L’impresa ha diritto di eseguire in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari al prodotto della differenza contabile-fiscale anzidetta per il coefficiente di ammortamento adottato dall’impresa (e comunque nel limite massimo di quello fiscalmente consentito ai sensi del DM 31 dicembre 1988);
    • b) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta. L’impresa avrà perciò titolo per effettuare, in ciascun periodo d’imposta, una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari alla quota di “detrazione d’imposta” iscritta fra i proventi (alla voce A.5 del conto economico) in corrispondenza della riduzione del risconto passivo pluriennale;
    • c) in caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. All’atto della dismissione del bene, l’impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.

     

  • Accesso al credito per le PMI

    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Il nuovo Fondo di garanzia per le PMI in applicazione del cosiddetto DL Anticipi è in vigore dal 1 gennaio.

    Le nuove disposizioni valide dodici mesi, reintroducono alcune misure precedenti al periodo pandemico e confermano invece alcune novità introdotte durante il covid come:

    • l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, 
    • l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi, 
    • la gratuità per le microimprese. 

    Attenzione al fatto che vi sono novità anche per le commissioni, di seguito i dettagli.

    Scarica qui la tabella MIMIT con regole 2024 del Fondo di garanzia PMI

    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Relativamente agli enti del terzo settore, si prevede che possono accedere alla garanzia del Fondo anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l’applicazione del modello di valutazione

    Il parametro dell’iscrizione al REA è derogabile mediante la costituzione di una sezione speciale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale rientrerebbero come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere alimentata anche con risorse rinvenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini. 

    Si potranno concedere garanzie in favore di tali soggetti beneficiari finali nel limite del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. 

    Fondo di garanzia PMI 2024: come cambiano le commissioni

    Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme:

    • la “commissione di mancato perfezionamento” è stata confermata con l’applicazione al superamento della soglia del 5%* ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione).
    • la commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria.

    Note: *la commissione è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 % rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.

  • Adempimenti Iva

    Nota di credito: possibile l’emissione rinunciando al credito

    La Corte di Cassazione prende in esame la possibilità di emettere una nota di credito, nel contesto di una procedura concorsuale, da parte del creditore che ha emesso una fattura che non è stata pagata.

    Bisogna ricordare che oggi la disciplina che regola l’emissione delle note di credito, nel contesto di una procedura concorsuale, segue due binari:

    • per le procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021: l’emissione di una nota di credito è possibile a partire dalla data di assoggettamento della controparte alla procedura;
    • per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021: l’emissione della nota di credito è possibile solo una volta che sia stato accertato l’esito infruttuoso della procedura concorsuale.

    Va da sé che la situazione in esame interessa più le procedure avviate prima del 21 maggio 2021, in quanto per le altre vige una disciplina più favorevole dal punto di vista delle tempistiche.

    Nota di credito: possibile l’emissione rinunciando al credito

    La sentenza numero 35518 della Corte di Cassazione, pubblicata il 19 dicembre 2023, esamina appunto la legittimità dell’emissione di una nota di credito da parte del cedente o prestatore, in conseguenza della remissione del debito (perché considerato non recuperabile), nel momento in cui per il cessionario o committente viene avviata una procedura concorsuale.

    Come è noto, le fattispecie di emissione delle note di credito sono disciplinate dall’articolo 26 del DPR 633/1972, il quale, per lo più, indica situazioni rigide.

    Quella in esame non si annovera tra le fattispecie tipiche, in quanto, tra queste, non è indicata la rinuncia unilaterale al credito.

    Tuttavia, la Corte precisa che l’enunciazione dell’articolo 26, per quanto rigida, costituisce comunque il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, che, invece, non presenta la medesima rigidità.

    In conseguenza di ciò, la Corte di Cassazione, sulla sentenza 35518/2023, emana il seguente principio di diritto: “la rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all’organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l’emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in quanto preclude l’assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l’effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione”.

    Con diverse parole, la rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore di una procedura concorsuale, per presunta impossibilità del recupero, legittima l’emissione di una nota di credito, recuperante l’imposta, per la parte del corrispettivo fatturato e non incassato.

    Ciò poiché la rinuncia al credito, in questa situazione, può essere ricondotta ai casi “simili” previsti dall’articolo 26 comma 2 del DPR 633/1972, grazie a una lettura estensiva della norma e alla sua contestualizzazione con la normativa unionale; ciò a prescindere dal fatto che tale emissione derivi da una decisione unilaterale e non dal sopraggiunto accordo tra le parti, come è più espressamente previsto dalla normativa italiana.

    Per il cessionario o committente soggetto a procedura concorsuale, in questa situazione, vige l’obbligo di registrare la nota di credito ricevuta, perché questi perde il diritto alla detrazione dell’imposta; così facendo viene riequilibrato il rapporto esistente tra rivalsa e detrazione.

    Così, in base alla nuova interpretazione presentata dalla Corte di Cassazione, anche il creditore ammesso a una procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, nel caso in cui consideri irrecuperabile il suo credito, potrà emettere una nota di credito, rinunciando al credito (ma senza dover necessariamente attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale), recuperando così l’imposta versata.

  • Rubrica del lavoro

    Dati al Sistema TS: invio II semestre 2023 entro il 31.01

    Spese sanitarie del secondo semestre 2023 da inviare entro il 31 gennaio al sistema TS, cadenza semestrale a regime prevista dal Dlgs. 1/2024.

    Entro il 31 gennaio i soggetti operanti nel settore sanitario sono tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria, del Ministero dell’Economia e delle finanze, i dati relativi alle spese sostenute dalle persone fisiche nel secondo semestre 2023 ai fini della precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023.

    Sistema TS: invio dati II semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Il Dlgs n 1/2024 Decreto con le semplificazioni degli adempimenti tributari con l'art 12 rubricato Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Si ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto- legge n. 269 del 2003 relativi al sistema TS.

    L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato:

    • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, 
    • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023.
    • ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024. (Con il Dlgs n 1/2024 viene di fatto modificata questa ultima parte, introducendo l'invio semestrale con le scadenze da prevedere con decreto MEF)

    Per conoscere tutti i soggetti interessati dalla scadenza leggi anche: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Immobile locato soggetto a rilascio: quando spetta la detrazione interessi sul mutuo

    Con Risposta a interpello n 13 del 23 gennaio l'Agenzia chiarisce quando spetta la detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato, da adibire ad abitazione principale, per il quale è stata attivata la procedura di rilascio dell'immobile prevista dall' articolo 447–bis del c.p.c.. 

    Nel caso in esame, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:

    • ­ «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»; ­ 
    • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;  successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c

    Vediamo i maggiori dettagli dal caso dell'intepello.

    Mutuo per immobile locato con procedura di rilascio: il caso di specie

    Con atto notarile stipulato in data 13 dicembre 2022, l'istante ha  acquistato  un immobile a destinazione abitativa, concesso in locazione in  forza di contratto stipulato il  22  febbraio 2019 della durata di  quattro anni, rinnovabile tacitamente, salvo diniego alla prima scadenza.

    All'atto del rogito, risultava che in data 2 marzo 2022, i precedenti proprietari dell'immobile avevano comunicato al conduttore il diniego (ai sensi dell'articolo 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431).

    L'Istante precisa che la tipologia del contratto di locazione in esame (stipulato ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  della  citata  legge  n.  431  del  1998) prevede che qualora il conduttore, avendo ricevuto, come nel caso di specie, la notifica del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 della legge n. 431 del 1998, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore non potrà esperire il procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

    Detta disposizione di carattere processuale disciplina le modalità di recupero del bene nella disponibilità del locatore mediante il procedimento di cui all'articolo 447­bis del codice di procedura civile (c.p.c.) e non attraverso «l'atto di intimazione di licenza o di sfratto o per finita locazione» indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ai fini della detrazione ivi disciplinata. 

    L'Istante «in  data  02/03/2023, con lettera  RA intimava il rilascio dell'immobile e visto che il conduttore non provvedeva alla consegna dell'immobile procedeva con azione legale». 

    In seguito, in  data  5 maggio  2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, con esito negativo.  

    Successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c.. 

    Ciò  premesso, l'Istante chiede di  potere fruire della detrazione degli  interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale  (articolo  15, comma  1, lettera  b),  del TUIR) pur in assenza dell'atto di «intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione» disposto dalla norma in esame, avendo il medesimo attivato la diversa procedura di cui al citato articolo 447­bis del c.p.c.. 

    Mutuo immobile locato e procedura di rilascio: è possibile detrarre gli interessi

    L'agenzia ha replicato che l'articolo 30 della legge n. 392 del 1978 (c.d. legge sull'equo canone), rubricato «Procedura per il rilascio», dispone che «Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29» relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, «e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 447­bis del codice di procedura civile»

    Nella fattispecie in esame, l'Istante ha utilizzato la procedura di cui all'articolo 30 della legge n. 392 del 1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall'ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

    Al riguardo, si ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio ex articolo 30 della legge n. 392 del 1978 non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di «tre mesi dall'acquisto» venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell'articolo 447­ bis c.p.c., ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma. 

    Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre  2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che nel caso di specie non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:

    • ­ «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»; ­ 
    • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;  successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c..