• Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le novità in arrivo dal 2024

    Il Governo il 16 novembre ha approvato, tra le altre misure, due Decreti legislativi di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si tratta di due provvedimenti approvati in via preliminare che ora passano al vaglio delle commissioni competenti per proseguire l'iter di approvazione definitiva.

    Vediamo le novità della riforma del contenzioso tributario previste secondo l'attuale testo di decreto già dal 1 gennaio 2024.

    Riforma Fiscale: sintesi delle novità per il Contenzioso tributario

    Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Come specificato dal comunicato stampa dell'esecutivo il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Contenzioso tributario: impugnanilità dell'ordinanza di sospensione atto

    Tra le principali novità che il Dlgs sul Contenzioso Tributario ambisce ad introdurre, vi è quella dell'impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Se la norma venisse confermata, si amplierebbe la sfera d’azione difensiva nei processi contro il Fisco. 

    In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con la novità si prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

    Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l’espressa previsione del giudice monocratico.

    Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    In sintesi, secondo il Dlgs l’ordinanza del giudice di primo grado che non accetta la sospensione degli atti:

    • diventa impugnabile davanti alla Corte di giustizia di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria,
    • l’ordinanza cautelare varata dal nuovo giudice monocratico istituito nel 2022 per pronunciarsi sulle liti del valore fino a 5mila euro sarà impugnabile entro 15 giorni  "solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite" 
    • non è impugnabile l’ordinanza della Corte di secondo grado.
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    Organismi di mediazione: in vigore dal 15.11 le regole per iscrizione al registro

    In vigore dal 15 novembre le norme sulla mediazione civile e commerciale.

    Ricordiamo infatti che è stato pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.

    Attenzione al fatto che, le regole recano le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.

    In proposito ti consigliamo anche: Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi.

    Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

    Dal 15 novembre entra in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.

    Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.

    Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

    • a) del registro degli organismi;
    • b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
    • c) dell'elenco degli enti di formazione;
    • d) degli elenchi dei mediatori e dei  formatori quali  sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
    • e)   degli   elenchi  dei  responsabili,  soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli  enti  di formazione.

    Il decreto disciplina altresì:

    • a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e dei formatori;
    • c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • d) gli obblighi degli iscritti;
    • e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e formatori;
    • f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
      g) le indennità del primo incontro, la tabella  delle  spese  di mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

    Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,

    In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai  fini dell'iscrizione  nel  registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei  soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili  degli organismi e  dei mediatori dei  quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

    • a)  non  trovarsi in stato di  interdizione   legale  o  di inabilitazione o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di sostegno;
    • b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
    • c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresì applicate pene accessorie;
    • d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del Codice di procedura penale;
    • e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    • f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
    • g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Immobili vincolati: quando spetta la detrazione al 19% per restauro

    Con Risposta a interpello n 461 del 14 novembre le Entrate chiariscono quando un immobile gode della detrazione del 19% ex art articolo  15,  comma  1, lett.  g),  del TUIR  per immobili  vincolati  e lavori  per  i  quali  «è  obbligatoria l'autorizzazione preventiva da  parte  della  Sovrintendenza». 

    L'Istante, residente  all'estero,  dichiara  di  avere  concluso  i  lavori  di  recupero  e  restauro  conservativo  di  un immobile per  il  quale  ha dovuto «chiedere l'autorizzazione alla Sovrintendenza».

    L'immobile in esame è un «Rascard» del XVI secolo, in pietra e legno originali, sottoposto ai vincoli previsti dall'articolo 142, lettere d) ed f), del decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, dalla legge regionale, nonché dal regolamento comunale. 

    L'Istante precisa che su questo tipo di immobile, il vincolo non viene notificato dal Ministero e, inoltre, «come confermato dagli uffici della Sovrintendenza non c'è  il diritto di prelazione all'acquisto da parte dello Stato in caso di compravendita». 

    L'Istante  chiede se può  fruire  della  detrazione del  19% prevista  dall'articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR, chiede cioè se,  ai  fini della  detrazione prevista per le «cose vincolate», è sufficiente che il bene immobile sia messo sotto tutela per decreto o legge regionale o sia necessario uno specifico provvedimento notificato e  trascritto nei registri immobiliari. 

    Le entrate riepilogano che la detrazione fiscale del 19% si applica alle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati dalla legge. 

    È necessaria una certificazione rilasciata dalla soprintendenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali per dimostrare la necessità delle spese.

    La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per il diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata.

    Per  rispondere  al  quesito in esame occorre interpretare disposizioni di natura non tributaria contenute nel citato Codice dei  beni  culturali allo scopo di definire compiutamente il perimetro applicativo della disposizione di cui al citato articolo 15 del TUIR e, per tale motivo, è stata avviata un'attività istruttoria  con il Ministero della cultura competente in materia. 

    Il predetto Ministero ha rappresentato che «il patrimonio culturale è costituito dai  ''beni culturali'', disciplinati dalla parte seconda del Codice e dai ''beni paesaggistici''  di cui alla parte terza. La detrazione del 19% è prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  g)  del TUIR  per le ''spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla manutenzione,  protezione o restauro delle cose vincolate''. 

    Quando non  siano obbligatorie per legge, la spesa di restauro deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente  Soprintendenza,  sostituita  dal  2012  (in  virtù  dell'art.  40,  comma  9,  del  decreto­legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura. 

    Ai sensi della medesima disposizione, la detrazione non è ammessa in caso di  mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione ministeriale, di mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e di tentata esportazione non autorizzata dei medesimi. 

    Dalla portata della norma emerge come la stessa possa trovare applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, protezione o restauro, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un'area tutelata per legge.

    D'altronde all'articolo 30, comma 3 posto nella parte seconda del Codice relativa ai ''beni culturali'' si prevede che ''i privati proprietari, possessori o detentori  di  beni  culturali  sono tenuti  a  garantirne la  conservazione''. 

     Ed  è  rispetto a tali beni che  si  configurano le ipotesi di  esclusione  contemplate  dall'articolo 15  consistenti  nel  mutamento  di  destinazione in  assenza  dell'autorizzazione  ministeriale,  nel  mancato  assolvimento degli  obblighi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione, nella tentata esportazione non autorizzata.

    Pertanto, secondo il competente Ministero, la sola circostanza che un edificio si  trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non é di per  sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma "è quella   di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale"

    Secondo il Ministero, nel caso di specie, non  risulta l'interesse  culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza. 

    Il Ministero conclude precisando che «non assume rilievo ai fini della detrazione  di imposta la classificazione del rescard come ''documento'' disposta dalla pianificazione urbanistica ai sensi della legge regionale…, posto che la stessa non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale del bene da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal Codice, ivi compresi gli obblighi di conservazione, restauro e manutenzione posti a carico del proprietario da cui deriva il diritto alla detrazione.». 

    Ciò premesso, sulla base del citato parere, l'Istante non può fruire della detrazione  di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR con riferimento alle spese per i lavori di recupero e restauro conservativo dell'immobile in oggetto. 

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

    Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre con oggetto obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione (articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) l'Agenzia conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale. 

    Eicordiamo che la normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 e risultano obbligate, fra gli altri:

    • le imprese assicurative residenti;
    • le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
    • le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.

    La risoluzone in oggetto replica ad una Associazione che ha chiesto chiarimenti riguardo a tali obblighi per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani. 

    Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

    Nel dettaglio, viene chiarito che, tali compagnie sono esentate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano.

    In caso di trasferimento transfrontaliero con più intermediari coinvolti, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari esonera l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dimostrare di aver ricevuto la comunicazione dall'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

    La normativa di riferimento prevede l'obbligo di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai dati acquisiti durante l'identificazione dei clienti che effettuano trasferimenti di denaro, assegni, carte di credito ed altri strumenti finanziari. 

    Tale obbligo si applica anche per i trasferimenti in valuta virtuale o cripto attività di importo pari o superiore a 5mila euro.

    L'obiettivo della norma è prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, richiedendo alle istituzioni finanziarie di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti. 

    In sintesi, si tratta di una misura di prevenzione che mira a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Credito d’imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso

    Con la Risposta a interpello n 460 del 13 novembre le Entrate replicano ad un quesito sul credito d'imposta, nel caso di specie in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ ricettivo,  ex  articolo  1,  del  decreto–legge  n.  152  del  2021, chiarendo che si tratta di indebito recupero se il credito è compensato con un debito IVA non sussistente.

    L'istante, fa  presente che ha eseguito presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, al fine di beneficiare del credito di imposta riconosciuto dall'articolo  1,  commi  1 e  2,  del  decreto­ legge  6  novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, e ha inviato apposita istanza  al Ministero del Turismo. 

    A seguito di decreto di concessione dei benefici l'istante è risultata assegnataria di una somma a titolo di contributo a fondo perduto e a titolo di credito d'imposta.

    L'istante, riferisce di aver interpellato il Ministero del Turismo in merito alle modalità di cessione del credito d'imposta e, al contempo, di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il  termine ultimo  fissato al  31  dicembre 2025.

    Ciò  premesso,  l'istante  chiede  se  sia  possibile  utilizzare il  credito in  parola «in  compensazione,  con  il  versamento di  iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. […] Se l'impostazione viene condivisa  dall'Amministrazione,  si  chiede se il  codice  causale del rimborso da inserire in Dichiarazione Iva per la richiesta di rimborso risulti essere il n. 8, ovvero altra causale»

    L'agenzia, dopo aver ricordato la normativa di riferimento e le modalità di fruizione del credito, sottolinea che con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 ­ recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta in oggetto, all'articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del  credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione  in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. 

    Ciò premesso, con riferimento allo specifico quesito sottoposto alla  scrivente, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall'istante, con cui si  propone  di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

    L'agenzia conclude affermando che tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'''invenzione'' di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023

    In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende  suinicole  italiane,  che  hanno subito  danni  indiretti  a  seguito  delle   misure   sanitarie   di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

    Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese

    Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue  pari ad  euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure  sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.  

    E' fatta  salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali  del  decreto ministeriale  n.   336168   del 28   luglio   2022, in funzione dell'evoluzione  dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.

    Le risorse sono ripartite come segue:

    • a) Il  60%  è destinato  alle  piccole-medio  imprese (PMI)  e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
    • b) Il 40% è destinato al  settore  della  macellazione  e  della trasformazione.

    Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,  che  dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione  degli  articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone rurali.

    Gli  aiuti  alle  PMI  e   microimprese   del   settore   della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

    Le  grandi  imprese  sono  escluse  dal  regime  di   esenzione (regolamento UE 2022/2472) per  la  produzione  primaria,  mentre  le stesse sono ammesse agli aiuti solo  nell'ambito  del  regime  di  de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo  alla  trasformazione  ed alla macellazio

    Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione

    Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le  imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi  di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei  comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a  seguito  delle  disposizioni emanate  dal  Ministero  della  salute  e/o   dalle   ordinanze   del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
    • b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti  in  una  o piu' delle seguenti condizioni:
      • ubicati nei territori  sottoposti  a  restrizione  sanitaria  a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di  esecuzione   (UE)   2023/594   modificato   successivamente   dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
      • a partire dal 1° luglio 2022 e sino  al  31  luglio  2023,  non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
      • gli stabilimenti aventi  l'autorizzazione  ad  esportare  verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di  carni  suine  a  causa  dei  bandi  sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati  dal Ministero della salute italiano.

    Le  aziende ammissibili  al  sostegno sono impegnate  nella produzione agricola primaria e nella  trasformazione delle  seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri;
    • b) scrofe;
    • c) scrofette;
    • d) suini da ingrasso;
    • e) suinetti;
    • f) prosciutti;
    • g) prodotti di salumeria;
    • h) tagli di carne suina. 

    Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023

    I beneficiari che  intendono  usufruire  dei   sostegni   del provvedimento  in  parola  presentano  in  via  informatica apposita domanda all'organismo  pagatore  riconosciuto  territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici: domande entro il 30.11

    Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che:

    • dalle ore 10,00 del 10 novembre,
    • alle ore 17,00 del 30 novembre 2023.
    • è possibile presentare le domande per il contributo rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, 

    previsto per le copie vendute, a valere sul Fondo straordinario per l'Editoria.

    Tale contributo è disclinato dall'articolo 3, del DPCM del 28 settembre 2022 recante la  ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.

    Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute invece nell’articolo 1 del Decreto del 12 settembre 2023. 

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: i beneficiari

    Nel dettaglio l'art. 1 prevede che ai sensi dell’articolo 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022:

    • alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, 
    • con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, 
    • è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, 
    • un contributo straordinario, per l’anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2021, anche mediante abbonamento,
    • a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. 

    Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
    • i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani); 
    • ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
    • e) l’aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; f) l’essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: la domanda

    Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale.

    Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2023 e il 30 novembre 2023.

    La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti: 

    • a) il possesso dei requisiti,
    • b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell’anno 2021, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita; 
    • c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti; 
    • d) di non aver ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici; 
    • e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi; 
    • f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
    • g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo.

    Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: 

    • il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2021 e certificate da soggetto abilitato, 
    • il canale utilizzato, 
    • il prezzo di vendita. 

    I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile. 

    Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante.

     L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda.