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Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare
Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.
Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie
In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […]
ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.
Si riferisce che, «dopo aver emesso con tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d. ''copia di cortesia'') come avviene per tutti gli altri clienti esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).»
Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere, evidenziando che lo stesso avrebbe comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.
Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse», in pari data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»
L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati
Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate
Le Entrate ricordano che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, anche SdI) anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati.
Detti intermediari, possono:
- emettere le fatture per conto degli operatori economici,
- trasmetterle al SdI
- offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture.
Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).
Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
Nel caso prospettato, i file duplicati a seguito dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni, l'errore commesso dall'istante può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.
Al riguardo, si rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7».
Con riguardo ad una fattispecie similare, con la risposta ad interpello n. 395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».
Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi.
Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.
Allegati: -
Lettere di compliance su pagamenti POS: le Entrate chiariscono l’errore
Nei gironi scorsi alcuni operatori lamentavano la ricezione di lettere di compliance errate relative ad anomalie sui pagamenti POS.
Lettere di compliance su pagamenti POS: l'allarme di ANC
Ieri l'ANC Associazione nazionale commercialisti con un comunicato stampa firmato dal suo presidente Cuchel afferma che: “Anche alla nostra Associazione giungono numerose segnalazioni di commercialisti da ogni parte d’Italia sulle lettere che l’Agenzia sta inviando ai titolari di attività economiche per anomalie che si sostanziano in evidenti errori nella gestione dei dati telematici, con le stesse transazioni considerate due o anche tre volte, oppure con l’attribuzione di importi del tutto incomprensibili rispetto all’entità effettiva degli incassi.
Non sappiamo se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile, con contribuenti disorientati e preoccupati, e con i commercialisti chiamati a gestire le comunicazioni, sostenendo un aggravio di lavoro per ricostruire una mole di dati non indifferente, e sperare di riuscire presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria a risolvere la pratica”.
Lettere di compliance su pagamenti POS: la replica delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate nella giornata ha replicato alle lettere di compliance errate con un comunicato stampa datato sempre 11 ottobre.
Si sottolinea che, da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate.
L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.
L’Agenzia si è attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.
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Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto
Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato.Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”).
Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio. -
Tassa extraprofitti Banche: come funziona
Il data 9 ottobre viene pubblicatoa in GU n 236 la legge di conversione del Decreto Asset o omnibus bis.
Tra le altre, il provvedimento contiene la norma sugli extraprofitti delle banche sostanzialmente modificata in sede di conversione del decreto in legge.
Tassa extraprofitti Banche: che cos'é?
Nel dettaglio, la nuova norma prevede per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del marginedegli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ciò premesso, la novità disposta dalla legge di conversione, è contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, che prevede che le banche, in alternativa al versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta.
Qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, per anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.
Infine, la norma dispone che è fatto divieto alle banche di traslare nei confronti di imprese e clienti finali gli oneri derivanti dall’applicazione di tale nuova imposizione, spettando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilare sulla puntuale osservanza del divieto.L’Antitrust potrà operare anche con accertamenti a campione.
Tassa extraprofitti Banche: la posizione di ABI
Sul tema, nei primi giorni di settembre Unimpresa Unione nazionale di imprese diffondeva alcuni dati relativi ai profitti delle banche di seguito smentiti da ABI.
Con due distinti comunicati di settembre, ABI forniva posizione ufficiale sulla tassa sugli extraprofitti delle banche recentemente introdotto per il solo anno 2023.
Il primo comunicato stampa del 6 settembre sottolineava che, in riferimento a quanto diffuso da Unimpresa in tema di tassazione delle banche, il Vice direttore generale vicario dell’ABI, Gianfranco Torriero segnala che il dato diffuso è errato e fuorviante.
Il calcolo sull’incidenza delle imposte sugli utili deve essere effettuato considerando, tra l’altro, anche l’ammontare delle imposte che le banche hanno già pagato in anticipo e che compensano.
Viena anche precisato che, negli anni le banche hanno sistematicamente anticipato imposte principalmente per il ritardato riconoscimento di costi, ad esempio le perdite su crediti.
Le banche subiscono le imposte degli altri settori con aliquote maggiorate:
- 1. dal 2011 un’aliquota IRAP maggiorata al 4,65% in luogo di quella ordinaria fissata al 3,90%;
- 2. dal 2017 un’addizionale IRES del 3,5% che si aggiunge all’aliquota ordinaria del 24%.
Il secondo comunicato datato 06.09 ma pubblicato il giorno 11 settembre a firma del Vice Direttore dell'ABI Torriero specificava che "il dato ufficiale su quanto pagano di tasse le banche in Italia, e’ conosciuto dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia nonché dalle autorità finanziare, che hanno le informazioni di dettaglio su tutte le imposte pagate, comprensive anche delle imposte differite attive, di tutte le banche italiane, europee ed internazionali operanti in Italia".
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Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari
Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati:
- a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
- b) atti del Registro;
- c) archivio dei Rapporti finanziari
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Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari
Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.
Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:
- [email protected]
- specificando nell’oggetto: “Sport bonus – numero seriale – anomalia elenco”.
Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.
Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Sport bonus 2023: la prima finestra
Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.
Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).
Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il 13 settembre 2023 tramite:
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito, carte di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari
e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN, a mezzo posta elettronica a: [email protected] inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.
Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.
Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.
Sport bonus 2023: i requisiti per averlo
Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.
Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:
- i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
- ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
- il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022),
- mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre.
Sport bonus 2023: come richiederlo
Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link:
All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.
Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:
- [email protected],
- specificando nell’oggetto “SPORT BONUS 2023”.
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5×1000 Onlus: pubblicato elenco dei ritardatari 2023
Pubblicato l'elenco delle ONULS iscritte tardivamente all'elenco del 5×1000 del 2023.
Ricordiamo che gli enti non iscritti entro i termini dell'11 aprile all'elenco delle ONLUS ai fini della ripartizione del 5×1000, potevano provvedere entro il 2 ottobre, pagando una sanzione.
Leggi qui l'elenco aggiornato.
Invece dal giorno 10 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco permanente aggiornato delle Onlus accreditate alla ripartizione del 5×1000 per il 2023. L'elenco sostituisce il precedente.
Il Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Le organizzazioni iscritte all’Anagrafe, ma non presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, potevano presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate dall' 8 marzo a martedì 11 aprile.
C'era tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche con presentazione di domanda in via telematica per quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si erano iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.
Ed entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Onlus e ASD: domanda per il 5xmille 2023 riepilogo delle regole
L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario.
In particolare:
- per l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia (Scarica qui il modello)
- mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (Scarica qui il modello).
Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché:
- presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato),
- versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115).
I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).
Viene specificato che gli elenchi provvisori degli enti iscritti sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023.
Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.
La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti viene pubblicata entro il 10 maggio 2023. (Clicca qui per l'elenco permanente).
Onlus e ASD: calendario 5xmille 2023
- Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2023,
- Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2023,
- Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2023,
- Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2023,
- Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2023.
5xmille 2023: domande altri enti
Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti:
- gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca,
- gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.
Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche).