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Elezione diretta Presidente del Consiglio: approvato il DDL di riforma Costituzionale
Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n 57, ha approvato il Disegno di legge costituzionale con “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”
Il DDL è composta da 5 articoli che andrebbero a modificare le norme della Costituizione ai fini della attuazione del cambiamento voluto con l'obiettivo di dare stabilità all'Italia.
In proposito, il Presidente Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di chiusura del Cdm, ha affermato appunto che scopo della riforma costituzionale è quello di dare stabilità all'Italia che dall'inizio della Repubblica ha visto avvicendarsi 68 Governi durati in media un anno e mezzo ciascuno.
Spetta ora al Parlamento il compito di approvare definitivamente il DDL di riforma costituzionale approvato oggi dal Governo.
Elezione diretta del Presidente del Consiglio: 5 punti di riforma
Il testo approvato oggi dal Governo opera su cinque versanti:
- introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
- fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico;
- garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
- affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
- supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.
Come sottolineato in conferanza stampa, il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.
Vediamo il dettaglio degli articoli.
DDL Riforma Costituzionale: elezione diretta del Presidente del Consiglio
La bozza di DDL diffusa in preconsiglio dei Ministri prevece che con l'articolo 1 di Modifica dell’articolo 59 della Costituzione il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sia abrogato.
Con l'articolo 2 di Modifica dell’articolo 88 della Costituzione, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.
Con l'articolo 3 di Modifica dell’art. 92 della Costituzione si prevede di sostituire l'articolo 92 della Costituzione dal seguente:
“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.
Con l'articolo 4 di Modifica dell’art. 94 della Costituzione si prevede all’articolo 94 della Costituzione di approtare le seguenti modifiche:
- A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
- B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere."
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Certificazione Unica 2024: chiarimenti per i datori di lavoro su assegno unico
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55 del 3 ottobre scorso, precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, già a partire dalla dichiarazione Precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale.
Pertanto, sarà questa la fonte conoscitiva che l’Agenzia utilizzerà sia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024.
Viene di conseguenze prevista la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali dati.
Certificazione Unica 2024: come compilarla dopo l'Assegno Unico
Con la Risoluzione n. 55 del 3 ottobre le Entrate avevano chiarito aspetti della compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione unica 2024.
In particolare, si precisava che i sostituti d’imposta devono compilare la sezione su indicata della prossima Certificazione Unica 2024, anche nell’ipotesi in cui il dipendente sostituito percepisca, al posto della detrazione, l’Assegno unico e universale.
Le Entrate ricordavano che l’articolo 19, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, ha inserito nell'articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, che prevede la possibilità, per il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse degli stessi, pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir), così come previsto dal Dlgs n. 230/2021.
Questa norma che ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di coordinare la fruizione dell’Auu con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, al comma 4 dell’articolo 10, ha stabilito che, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’Auu, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021.
E' stata prevista cioè una equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir), e figli per i quali viene erogato l’Assegno unico universale, ma che possono essere considerati fiscalmente a carico.Ciò per consentire al genitore di dedurre o detrarre le spese sostenute per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, a prescindere dal fatto che venga erogato l’Assegno unico universale e purché siano rispettati i criteri reddituali stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 12.
Con la risoluzione veniva precisato che, a tal fine, è importante che i sostituti d’imposta indichino nella Cu, nella sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” i dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della Certificazione unica, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella Cu.
Infine, l’Agenzia annunciava l'aggiornamento delle istruzioni alla compilazione della CU 2024.Ora, a seguito della risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l'agenzia rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55/2023 precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, dalla dichiarazione precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale.
La fonte conoscitiva per l’Agenzia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024, sarà questa e viene così sancita la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali indicazioni.
In ogni caso, le Entrate sottolineano come la collaborazione dei datori di lavoro è sicuramente utile.
In particolare, qualora il sostituto disponga di tali elementi o non abbia difficoltà a reperirli, “sarebbe comunque utile acquisirli tramite la CU al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS”.
Sarà il sostituto d’imposta, in base alla disponibilità dei dati, a decuidere se indicarli o meno nella Certificazione Unica.
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Sospensione Agevolazioni prima casa: il 31.10 ripartono i termini
Domani 31 ottobre riprendono a decorrere i termini per l'agevolazione prima casa, a meno di ulteriori proroghe che in passato, è bene sottolinearlo, sono arrivate anche dopo la scadenza.
Prima di dettagliare cosa riguardano, riepiloghiamo le sospensioni e le proroghe avvicendatesi nel tempo.
Agevolazione prima casa: le sospensioni
L'art 24 del DL n 23/2020 aveva disposto la sospensione dei termini in materia di prima casa dal 23.02.2020 al 31.12.2020; successivamente con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale era stato spostato al 31.12.2021.
L'art 3 comma 5 septies del DL n 228/2022 lo aveva ulteriormente modificato spostandolo al 31.03.2022 ed infine, una norma contenuta nell’art 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n.14, con norma apposita ha ulteriormente sospeso i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
La sospensione complessiva è durata quindi tre anni, otto mesi e nove giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.
Ricordiamo ora che cosa riguardava.
Sospensioni Agevolazioni prima casa
L’articolo 3, comma 10-quinquies del DL N 228/2022, ha sospeso i termini previsti per:
- l’utilizzo dell’aliquota agevolata fissata ai fini dell'imposta di registro per l’acquisto della prima casa,
- nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.
La disposizione, ha sospeso i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per:
- gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso,
- e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
La norma stabilisce che:
- per usufruire del beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
- in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte;
- l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
- l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.
Pertanto, a seguito della sospensione:
- il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182)
- il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;
- allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.
Vedremo se arriverà una ulteriore proroga delle sospensioni.
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Imposta di bollo fatture elettroniche: aggiornamento dall’Agenzia
L'agenzia delle Entrate il 26 ottobre pubblica un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche.
Scarica qui la versione aggiornata.
Nel dettaglio si pubblicano "le precisazioni sull’utilizzo degli identificativi da indicare nel modello F24, per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre".
Quindi per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre i codici tributo da riportare sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.
Ricordiamo infatti che, in merito alla imposta di bollo sulle e-fatture il 2023 ha segnato una importante novità.
infatti che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo.
Come specificato dalla norma le novità sono vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023.
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Bollo e-fatture: semplificazioni dal 1 gennaio 2023
La legge n. 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni.
In particolare:
- se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre;
- se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.
Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro.
Ne consegue che:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre,
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Pagamento bollo e-fatture: calendario 2023 aggiornato
Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014
Periodo di riferimento
Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2023
31 maggio 2023 (*) (**)
2° trimestre 2023
30 settembre 2023 (**)
3° trimestre 2023
30 novembre 2023
4° trimestre 2023
28 febbraio 2024
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24
La guida viene aggiornata, nel paragrafo dedicato al versamento dell’imposta, dove si spiega che sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo del Bollo dovuto per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre).
Il pagamento viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dovuta.
Attenzione al fatto che, nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
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Tassazione criptovalute: indicazioni operative delle Entrate
Con Circolare n 30 del 27 ottobre le Entrate chiariscono dettagli sulla tassazione delle Cripto-attività.
Come sottolineato anche dal comunicato stampa della stessa agenzia, il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.
Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).
Cripto-attività: cosa sono e come si tassano
La Circolare sottolinea che, sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.
Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
La circolare in oggetto sottolinea che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio.
Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.
Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.
Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.
Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%.
Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.
Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.
Leggi anche: Imposta cripto valute: proroga dal 30 giugno al 30 settembre per ulteriori dettagli.
Per completezza ricordiamo che la circolare di cui si tratta deriva dalla chiusura della consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento predisposto, dall’Agenzia, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultimo bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle cripto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023).
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Bonus Librerie: domande entro l’8.11
La Direzione Generale e Diritti d'autore comunica la proroga del Bonus librerie per l'annualità 2022.
Nel dettaglio, con un comunicato viene specificato che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2023 e fino al nuovo termine di scadenza dell'8 novembre 2023 alle ore 13:00, esclusivamente mediante questo portale: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Si avvisa inoltre che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).Lo scorso 31 agosto la Direzione generale biblioteche, fissava la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.
Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ATTENZIONE il termine di invio delle domande è stato prorogato al giorno 11 novembre 2023.
Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a [email protected]
Tax credit librerie: i beneficiari
In generale, possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Inoltre, gli esercenti devono:
- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- aver sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:
- 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Tax credit librerie: come si calcola
La determinazione del credito di imposta è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018.
Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.
Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.
Parametri per il calcolo del credito di imposta
Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
- 1. imposta municipale unica – IMU;
- 2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- 3. tassa sui rifiuti – TARI;
- 4. imposta sulla pubblicità;
- 5. tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- 6. spese per locazione, al netto IVA;
- 7. spese per mutuo;
- 8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.Leggi anche: Tax credit librerie 2018: in Gazzetta il decreto che dà il via all'agevolazione
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Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito
Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.
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