• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari

    Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

    Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    Sport bonus 2023: la prima finestra

    Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.

    Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).

    Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il  13 settembre 2023 tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito, carte di credito e prepagate, 
    • assegni bancari e circolari 

    e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN,  a mezzo posta elettronica a: [email protected] inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.

    Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

    Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.

    Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

    Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614)  ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:

    • i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
    • ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
    • il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), 
    • mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

    Sport bonus 2023: come richiederlo

    Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: 

    All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

    Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:

  • Enti no-profit

    5×1000 Onlus: pubblicato elenco dei ritardatari 2023

    Pubblicato l'elenco delle ONULS iscritte tardivamente all'elenco del 5×1000 del 2023.

    Ricordiamo che gli enti non iscritti entro i termini dell'11 aprile all'elenco delle ONLUS ai fini della ripartizione del 5×1000, potevano provvedere entro il 2 ottobre, pagando una sanzione. 

    Leggi qui l'elenco aggiornato.

    Invece dal giorno 10 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco permanente aggiornato delle Onlus accreditate alla ripartizione del 5×1000 per il 2023. L'elenco sostituisce il precedente. 

    Il Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    Le organizzazioni iscritte all’Anagrafe, ma non presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, potevano presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate dall' 8 marzo a martedì 11 aprile.

    C'era tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche con presentazione di domanda in via telematica per quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si erano iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

    Ed entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.

    Onlus e ASD: domanda per il 5xmille 2023 riepilogo delle regole

    L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. 

    In particolare:

    1. per  l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia (Scarica qui il modello)
    2. mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (Scarica qui il modello).

    Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché:

    • presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato), 
    • versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115).

    I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).

    Viene specificato che gli elenchi provvisori degli enti iscritti sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023. 

    Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

    La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti viene pubblicata entro il 10 maggio 2023. (Clicca qui per l'elenco permanente).

    Onlus e ASD: calendario 5xmille 2023

    • Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2023,
    • Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2023,
    • Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2023,
    • Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2023,
    • Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2023.

    5xmille 2023: domande altri enti

    Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti:

    • gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
    • gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca, 
    • gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute. 

    Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche).

  • Operazioni Straordinarie

    Stabili organizzazioni italiane: trattamento fiscale della cessione del ramo d’azienda

    Con Risposta a interpello n 438 del 28 settembre le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale della cessione di un ramo di azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri.

    Sinteticamente, le entrate chiariscono che, l'operazione è:

    • territorialmente rilevante ai fini IVA
    • effettuata tra due soggetti passivi IVA stabiliti in Italia
    • si applica l'imposta di registro per il principio di alternatività IVA/registro.

    Stabili organizzazioni italiane e cessione ramo d'azienda: il caso di specie

    La stabile organizzazione italiana di una società estera, facente parte del gruppo multinazionale Beta, è stata costituita a settembre 2022 anche al fine di rendere concreta l'operazione di seguito descritta.
    L'Istante rappresenta che: 

    • il gruppo Beta e il gruppo Gamma firmano un accordo di cessione d'azienda per il trasferimento dell'attività di Gamma Bank, da implementare in varie fasi;
    • è pianificato il trasferimento dell'attuale attività B2B europea di Gamma Bank a Beta, in sette Paesi dell'Unione Europea, inclusa l'Italia;
    • a livello italiano, è previsto il trasferimento dell'intera attività della stabile organizzazione italiana di Gamma Bank (di seguito, ''Gamma Italia'', ''Cedente'' o ''Venditore'') a due branch italiane, all'uopo costituite, del Gruppo Beta, cioè l'Istante e Beta Europe, ognuna delle quali acquisisce un autonomo e differente ramo d'azienda; dopo questo trasferimento, Gamma Bank manterrà la sua stabile organizzazione in Italia per avviare una nuova attività bancaria, fermo restando che nell'immediato non potrà svolgere alcuna attività perché ''svuotata'' del suo patrimonio.

    La Branch afferma la sua intenzione di proseguire l'attività acquisita,precedentemente svolta dal Venditore,  disponendo della medesima struttura organizzativa. Ciò premesso, la Stabile Organizzazione chiede:

    • 1. di conoscere la territorialità IVA della prospettata cessione, ossia di confermare che detta operazione è territorialmente rilevante in Italia;
    •  2. in caso di risposta positiva alla domanda precedente, di confermare l'applicazione del regime di neutralità IVA di cui agli articoli 2, terzo comma, lett. b), e 3, quarto comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'') e la conseguente applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 3% (in assenza di cessione di beni immobiliari).

    Stabili organizzazioni italiane: trattamento fiscale cessione ramo d'azienda

    Le entrate ricordano che numerosi  documenti  di  prassi  chiariscono  infatti  che  la  nozione  di  azienda  rilevante ai  fini fiscali  coincide  con  quella  prevista  dalla  disciplina  civilistica  di  cui  all'articolo  2555  del  codice  civile che  qualifica l'azienda  come  «il  complesso  dei  beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», da intendersi dunque ''quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti   giuridico ­economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i  singoli beni che compongono l'azienda stessa''.

    Concepita l'azienda o il ramo d'azienda in questi termini, ossia come complesso organico di beni, rapporti e diritti, unitariamente  considerati, la territorialità IVA del suo trasferimento non può,  come sostenuto dall'Istante, essere disciplinata dalle disposizioni relative alle prestazioni di  servizi, essendo il  ramo d'azienda ''composto principalmente da beni immateriali''. 

    Nel fare questa affermazione la Stabile Organizzazione istante trascura che ''...affinché non siano ravvisabili profili elusivi, (n.d.r. è necessario) che la descritta operazione non  sia, di fatto, volta  alla mera  cessione dei  beni della stabile organizzazione in Italia della società conferente alla stabile organizzazione in Italia della società conferitaria, attraverso il formale conferimento d'azienda, al solo scopo di  usufruire delregime di neutralità fiscale, ma al contrario si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività da parte del soggetto passivo conferitario'' (cfr. tra le altre, risposta n. 633 del 2020). 

    Si fa altresì presente che l'articolo 2, terzo comma, del Decreto IVA elenca una serie di operazioni che, pur avendo tutti i requisiti per essere ''Cessioni di beni'', non sono considerate tali in virtù di norme ad hoc che le escludono dal campo di applicazione  dell'IVA. 

    I trasferimenti, anche mediante conferimento, di aziende e rami d'azienda sono fuori campo IVA a seguito dell'esercizio da parte dell'Italia dell'opzione di cui all'articolo 19 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 il cui scopo è ''consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell'IVA versata a monte'' (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre 2003, C­497/01 e 10 novembre 2011, C­444/10, nonché, tra le tante, risposta n. 536 del 2021). 

    Parimenti il successivo articolo 3, comma 4, del Decreto IVA individua una serie di prestazioni di  servizi che, nonostante il ricorrere di tutti i  requisiti, non  sono  considerate tali: ai fini qui d'interesse, per il secondo comma, n. 5) del medesimo articolo  3,  la  cessione  di  un  contratto  è  una  prestazione  di  servizi  che diventa fuori campo IVA quando ha per oggetto un contratto di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 del Decreto IVA, che già esclude da IVA questi contratti. 

    Nel caso di specie, la bozza di contratto allegata replica di fatto quanto sinora chiarito.

    Pertanto, se l'universitas di beni, materiali e immateriali, rapporti giuridici, diritti  e dipendenti, goodwill/badwill cui fa  riferimento la citata bozza configura un'azienda o ramo d'azienda nei termini sino a ora chiariti, si ritiene che detto trasferimento, ove rispettoso anche della normativa di settore, sia da considerarsi:

    • 1. territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7­bis del Decreto IVA in quanto l'azienda/ramo d'azienda ­ stando a quanto riferito dalla Stabile Organizzazione ­ è ivi localizzata; 
    • 2. effettuato tra due soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. Per l'articolo 7, primo comma, lett. d) del Decreto IVA, infatti, è un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato «…una stabile organizzazione (n.d.r. ivi localizzata) … di soggetto domiciliato o residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute»; 
    • 3. fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. b)  del  Decreto  IVA, conformemente all'articolo 19 della Direttiva IVA, cui consegue l'attrazione di tale fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di ''alternatività'' IVA/registro recato dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

    Pertanto,  con  riguardo  alla territorialità  dell'imposta in  esame,  sono  soggetti  a  registrazione in  Italia anche  gli atti formati all'estero che abbiano ad  oggetto aziende  esistenti nel territorio dello Stato. 

    Dunque, all'atto di cessione d'azienda l'imposta di registro trova applicazione in  misura proporzionale secondo le aliquote previste in considerazione della natura dei beni  che compongono il compendio aziendale (ad esempio al 9% in relazione agli immobili,  al  3% in  relazione  ai  crediti,  etc…,  compreso l'avviamento),  purché  siano individuati corrispettivi distinti. In assenza  di  beni immobili,  non trovano applicazione le imposte ipotecaria e  catastale. 

    Allegati:
  • Identità digitale

    Poli innovazione digitale: via alle domande dal 5 ottobre

    Con avviso datato 29 settembre il MIMIT informa di novità per i Poli innovazione digitale – Selezione nuove strutture

    In particolare, con il decreto del 24 agosto sono stati stanziati 42 ML per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione sul campo. I nuovi poli rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto da:

    ed erogheranno servizi di 

    • first assesment digitale 
    • orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese.

    Poli innovazione digitale: beneficiari

    La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale.

    E' bene sottolineare che l'iniziativa è realizzata nell’ambito dell'investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”del PNRR.

    Poli innovazione digitale: presenta la domanda dal 5 ottobre

    Con Decreto Direttoriale del 27 settembre sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto.

    In particolare, presentano domanda esclusivamente: 

    • Enti Pubblici e soggetti privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale e che abbiano competenze comprovate nelle attività di orientamento, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Transizione 4.0,

    Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 5 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, all’indirizzo PEC:

     Infine il MIMIT rendo noto che gli interessati possono prenotare la partecipazione ad un webinar.

     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Energia con Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi.

    Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica si prevede quanto segue.

    Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024, accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

    • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui all'articolo  3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in conformità a  quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima. 

    Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la presentazione, da parte  delle  imprese  ovvero delle  associazioni  di  categoria interessate,  della proposta  di ammissione  del  settore  o  del sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. 

    Le imprese di cui ai commi 1  e  2 sono soggette ai  seguenti contributi a copertura degli oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a), nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b), nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c), nella misura del minor valore:
      • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa.

    L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

    L'ENEA  effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma  8, collaborando, anche  mediante  lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici –  GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8. 

    Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA). 

    In  caso  di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi medesimi  e  può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo  stesso. 

  • La casa

    Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12

    Il Governo ha approvato il Decreto proroghe con diverse misure di differimento di termini fiscali.

    Tra questi con l'art 4 rubricato Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione del testo in bozza si prevedono novità per i mutui casa dei giovani.

    In particolare, viene prevista la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

    Il decreto amplia il termine, scaduto il 30 giugno, per la presentazione delle domande, novellando quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis che aveva previsto il possibile innalzamento della garanzia pubblica prevista dal Fondo all’80% per tutti coloro che con un Isee non superiore a 40.000 euro annui, richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, compresi oneri accessori, e che rientrano nelle categorie prioritarie.

    In proposito leggi anche Mutui prima casa: proroga al 30 giugno delle garanzie del Fondo statale.

    Garanzia mutui giovani: proroga al 31.12.2023

    Ricordiamo che la misura agevolativa interessa le seguenti categorie prioritari:

    • giovani coppie coniugate o conviventi che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, 
    • i conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari,
    • i giovani under 36.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno: corretta compilazione del Modello CIM23

    Con una faq datata 28 settembre le Entrate replicano ad una impresa che intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni Modello CIM23:

    • la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES, di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017;
    • la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.

    Nella situazione descritta, viene domandato come debba essere compilato il campo 10 (N. progressivo progetto), del rigo A2 del quadro A e visto che le comunicazioni si riferiscono a crediti d’imposta diversi, si domanda inoltre se sia corretto indicare il valore 1 in entrambe le comunicazioni.

    Le Entrate chiariscono che, ciascun progetto d’investimento, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

    Ti consigliamo anche: Bonus Mezzogiorno 2023: domande dall'8 giugno   

    Di seguito i dettagli della risposta delle Entrate sulla corretta compilazione del Modello CIM 23.

    Modello CIM23: corretta compilazione in caso di invio di due modelli

    Nel caso di specie prospettato, le entrate specificano che nel caso rappresentato dal contribuente, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato:

    • nella prima comunicazione va indicato il valore 1
    • nella seconda comunicazione va indicato il valore 2.

    Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

    Credito d'imposta Mezzogiorno: il modello CIM23

    Ricordiamo intanto che, il modello CIM23 può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).

    Il modello va utilizzato anche dai soggetti che, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, intendono accedere:

    • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (di seguito, credito d’imposta ZES);
    • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (di seguito, credito d’imposta ZLS).

    Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale. 

    Per gli investimenti nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi DPCM istitutivi, rispettivamente, della zona economica speciale e della zona logistica semplificata ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai DPCM istitutivi per gli investimenti che ricadono nelle aree interessate dalle modifiche stesse.

    L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità omeno del credito d’imposta.

    Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione diversamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestantela fruibilità del credito d’imposta. 

    Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, an-che tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.

    Credito d'imposta Mezzogiorno e il modello CIM23: presentazione

    La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni dei beni agevolati, esclusivamente con modalità telematiche:

    • direttamente dal beneficiario;
    • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
    • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).