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IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 recava novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare, prevedendo in sintesi che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.
Attenzione al fatto che la norma viene modificata dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale in vigore dal 23 maggio, vediamo i dettagli.
IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026
L’articolo 1, riformulato dal Senato, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.
Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.
L’articolo in esame propone l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile
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OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.
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Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero
Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero
All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabiliLa norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
a) codice fiscale;
b) partita IVA;
c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
d) domicilio fiscale.La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
Allegati:
materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati -
Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno
Il Governo in data 22 maggio ha approvato il DL n 89 in vigore dal 23 maggio (GU n 117/2026), altro decreto urgente per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.
I decreti d'urgenza sono stati tanti, il primo dei quali è stato il DL n 38 del 27 marzo.
Facciamo un riepilogo e vediamo fino a quando sono in vigore gli sconti sulle accise.
Sconti prezzo carburanti: proroga al 6 giugno
Il provvedimento del 22 maggio ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza:
- circa 5 centesimi al litro per la benzina
- 10 centesimi al litro per il gasolio.
Inoltre è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore dell'autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026.
Inoltre, è introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Infine è ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti.
Ricordiamo che è stato il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il primo a prevedere misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.
Successivamente ci sono stati altri provvedimenti che di volta in volta hanno rideterminato i prezzi per fare fronte all'amergenza delle guerre e al caro carburanti.
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Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..
La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.
Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.
Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine
La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.
Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi.
Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.
Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.
La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.
Per il giudice tributario:
- IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
- prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.
La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.
Secondo il ragionamento del giudice:
- notificare un atto oggi è quasi immediato;
- non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.
Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.
Il giudice richiamava infatti:
- il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
- la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
- vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.
Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.
Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.
La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.
Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.
Secondo la Corte:
- i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
- i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.
Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.
La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche.
Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.
La Corte sottolinea poi un principio importante:
- il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.
Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:
- l’interesse dello Stato alla riscossione;
- l’esigenza di certezza del contribuente.
Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.
La Corte osserva infatti che:
- accertamento tributario;
- prescrizione;
- decadenza;
- processo amministrativo;
- discarico delle cartelle
sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.
Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.
La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:
- riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
- conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
- chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.
Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.
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Bollette di utenze internet e tv da contestare? Risolvi senza il tribunale con conciliaweb
Bollette troppo alte, internet che non funziona, portabilità bloccata o costi addebitati dopo il recesso? In questi casi molti utenti non sanno che esiste una procedura gratuita e online per risolvere le controversie con gli operatori telefonici e i servizi pay TV senza fare causa.
Si chiama ConciliaWeb ed è la piattaforma dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che consente a consumatori e imprese di avviare una procedura ADR, cioè di risoluzione alternativa delle controversie.
Uno strumento sempre più utilizzato perché veloce, digitale e obbligatorio prima di rivolgersi al giudice.
Cos’è ConciliaWeb e quando si può usare
ConciliaWeb è il servizio online attraverso cui si gestiscono le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche:
- telefonia fissa e mobile
- internet e fibra
- pay TV
- servizi audiovisivi e streaming
La piattaforma permette di tentare una conciliazione senza avvocato e senza costi.
I casi più frequenti riguardano:
- bollette anomale
- addebiti non dovuti
- linea internet assente o malfunzionante
- ritardi nella portabilità del numero
- mancata restituzione del credito residuo
- fatturazione dopo il recesso
- modifiche unilaterali del contratto
Per i servizi telefonici e internet il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di fare causa.
Come funziona la procedura AGCOM
La procedura è interamente digitale e può essere gestita autonomamente dal consumatore.
I passaggi sono semplici:
- Accesso alla piattaforma. L’utente deve registrarsi sul portale AGCOM utilizzando:
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- SPID
- Carta d’Identità Elettronica (CIE)
- CNS
- credenziali eIDAS
- Invio dell’istanza. Si compila online la domanda indicando:
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- operatore coinvolto
- problema riscontrato
- richieste economiche o tecniche
- eventuali documenti e reclami
- Convocazione dell’udienza. Un conciliatore fissa l’udienza telematica e comunica data e ora alle parti.
- Udienza online. Utente e operatore si collegano da remoto per cercare un accordo.
- Accordo o definizione della controversia
- Se si raggiunge un accordo viene redatto un verbale con valore esecutivo.
- Se invece non c’è intesa, l’utente può chiedere all’AGCOM la definizione della controversia oppure rivolgersi al giudice.
Quanto dura e quanto costa
Uno dei vantaggi principali di ConciliaWeb è la rapidità.
La conciliazione si conclude normalmente entro:
- 30 giorni per il tentativo di conciliazione
- 180 giorni per la definizione della controversia
La procedura è completamente gratuita.
Non servono:
- contributo unificato
- spese legali obbligatorie
- costi di mediazione
Serve l’avvocato?
No, la procedura è stata progettata per essere utilizzata direttamente dagli utenti.
Chi vuole può comunque farsi assistere da:
- associazioni dei consumatori
- consulenti
- delegati
- avvocati
Ma non è obbligatorio.
Quando è possibile ottenere un rimborso
Attraverso ConciliaWeb si possono ottenere:
- storno delle fatture
- rimborsi
- indennizzi automatici
- riattivazione del servizio
- restituzione del credito residuo
In alcuni casi è anche possibile chiedere un provvedimento urgente per ottenere rapidamente il ripristino della linea o bloccare comportamenti scorretti dell’operatore.
Con l’aumento delle controversie legate a fibra, telefonia mobile e piattaforme streaming, le procedure ADR stanno diventando uno strumento fondamentale per i consumatori.
I vantaggi sono evidenti:
- tutto online
- tempi più rapidi rispetto a una causa
- nessun costo
- procedura semplice
- accordi con valore legale
Per questo motivo ConciliaWeb rappresenta oggi una delle principali tutele per chi ha problemi con operatori telefonici, internet e servizi audiovisivi.
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Tax credit cinema: domande dal 3 giugno
Il Ministero della Cultura comunica che è pubblicato il Decreto Direttoriale 1244, del 19 maggio 2026, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi – anno 2026” di cui all’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con il quale è prevista la data di apertura e chiusura della sessione e le ulteriori disposizioni applicative, ivi comprese le modalità relative all’ordine di lavorazione delle domande.
Tax credit cinema: domande dal 3 giugno
A decorrere dal 3 giugno è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:
- a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
- b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.
Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
Le domande possono essere inviate:
a) presentando la “richiesta definitiva in assenza di preventiva”, successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”;
b) presentando la “richiesta preventiva” non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale” e, in seguito, la “richiesta definitiva” successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”.Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l’impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell’approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall’impresa tramite la propria area riservata
della piattaforma DGCOL.
I crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
a) per il 70 per cento, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell’importo approvato.Tax crediti cinema: richiesta di assistenza
Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono disponibili:
- il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit;
- il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:
- consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
Si specifica che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.
Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.
Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra descritte.
L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.