• Riforma fiscale

    Redditi di natura Finanziaria: come cambierà la tassazione dopo la Riforma Fiscale

    Il disegno di Legge delega della Riforma Fiscale prevede,  per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria,  di superare l’attuale divisione tra Redditi diversi e Redditi di Capitale, facendoli confluire in un’unica categoria Reddituale da tassare per cassa, attraverso la dichiarazione dei redditi con possibilità di compensare utili e perdite. 

    Verra’ tuttavia prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con esonero della dichiarazione, soprattutto con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati. 

    Attualmente i redditi di natura finanziaria sono divisi in due categorie: 

    • redditi di capitale (articolo 44 TUIR, ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi) 
    • redditi diversi (art. 67 TUIR, tra cui plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti). 

    Queste due categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro: 

    i redditi di capitale sono tassati “al lordo” (senza riconoscimento né di spese né di perdite), mentre i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati “al netto” (con riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze). 

    In linea generale, l’imposizione su tali redditi è sottratta all’ordinario sistema Irpef per aliquote e scaglioni, con sottoposizione e forme di imposizione sostitutiva. 

    Attualmente i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne alcune ipotesi esenti o agevolate. 

    La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi: 

    • il regime della dichiarazione
    • quello del risparmio amministrato
    •  e quello del risparmio gestito. 

    La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nella determinazione dell’imponibile e nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità). 

    I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza (maturazione) nel caso del risparmio gestito. 

    Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.

    La legge di Riforma intende mantenere invariata la tassazione dei redditi derivanti da titoli di stato ed equiparati ,sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%.

    Sugli altri redditi di natura finanziaria si intende mantenere l'applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione. 

    La previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente sarà opzionale in quanto verrà mantenuta la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi.

  • Agricoltura

    Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese

    Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:

    • consumatore finale,
    • ristoranti, mense e collettività simili.

    Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute. 

    La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:

    • una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta, 
    • una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta. 

    In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.

    Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese

    La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti: 

    • a) la denominazione di vendita
    • b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
    • c) l’informazione sulla categoria di olio 
    • d) la quantità netta 
    • e) il termine minimo di conservazione 
    • g) le condizioni particolari di conservazione 
    • h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
    • i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale 
    • m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11) 
    • n) la sede dello stabilimento di confezionamento 
    • o) l’etichettatura ambientale.

    In merito all'olio destinato al consumatore finale:

    1. l’«olio extra vergine di oliva»,
    2. l’«olio di oliva vergine»,
    3. l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
    4. l’«olio di sansa di oliva» 

    essi devono essere presentati al consumatore finale:

    • in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri
    • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione 
    • e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.

    Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.

    In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:

    • per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
    • non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
    • per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
    • qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».

    Riepilogando:

    • per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
      • etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 
    • per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere: 
      • etichettati conformemente alla normativa vigente 
      • di capacità massima 5 litri 
      • forniti di tappo antirabbocco 
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 

    Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.

    Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.

  • Senza categoria

    Operatori in valute virtuali: gli importi per iscriversi all’OAM

    Con un comunicato stampa del 26 giugno l'OAM Organismo Agenti e Mediatori, informa del fatto che va a regime il sistema contributivo per gli operatori in valute virtuali che devono iscriversi all’apposito Registro.

    Con la Circolare n 41 che aggiorna un documento precedente, che fissava il contributo una tantum, l’OAM ha determinato il contributo annuale da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e risultanti dal numero dei clienti comunicati al Registro.

    Viene specificato che, il contributo si articola:

    • in una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto 
    • e in una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento. 

    Attenzione al fatto che, i contributi (rata della quota fissa e quota variabile) dovranno quindi essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente.

    Viene inoltre precisato che in caso di istanza di cancellazione dal Registro, il contributo è comunque dovuto per il trimestre di iscrizione di presentazione della istanza stessa.

    In caso di mancato pagamento nei termini previsti l’Organismo può avviare una procedura di cancellazione dell’iscritto.

    Contributo annuale quota fissa

    Persone fisiche 200,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 50,00 Euro ciascuna)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 1.500,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 375,00 Euro ciascuna)

     

    Contributo annuale quota variabile

    Persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 50,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

    Il versamento dei contributi, dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT65I0200805181000106398041

    Si precisa che la Circolare di cui si tratta contiene le disposizioni inerenti:

    • alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM,
    • nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

    Ricordiamo brevemente che, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo. 

    L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17- bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

    Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, a far data dall’avvio dello stesso, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.

    La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Leggi anche Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regoleper ulteriori approfondimenti.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande entro il 6 luglio

    Fino alle ore 24 del giorno 6 luglio sarà possibile presentare le domande per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del 15 giugno è attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda.

    Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.

    Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. 

    La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.

    Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari

    Viene specificato che, possono accedere al contributo:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, 
    • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui  all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
    • e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
    • esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare

    Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di  credito d'imposta,  nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno  2022,  al netto  dell'imposta  sul valore  aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle  attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo

    L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:  

    • identificazione dell'impresa, 
    • indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, 
    • somme spese dall'impresa, 
    • indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.

    La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

    Il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1. 

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  • Agricoltura

    Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%

    Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.

    Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.

    L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.

    Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere  stato incaricato della stipula di  «un  atto di costituzione di  diritto  di superficie  a termine e conseguenti  servitù» definitivo, facendo seguito ad  un contratto  preliminare  tra  le  medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in  relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad  esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili  agevolazioni,  ai fini  dell'imposta di  registro si applica l'aliquota ordinaria del 9  per cento, in luogo di quella del 15 per  cento, prevista nel caso in  cui il trasferimento abbia ad  oggetto  terreni  agricoli e  relative pertinenze a  favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale,  secondo  quanto previsto  dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

    Al  riguardo, l'Istante  rileva  che,  alla luce  della  citata  sentenza, la  costituzione  di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà  (a  seguito  della  rinuncia  ad  esercitare  il  suo  pieno  potere  di  disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale  fine ultimo quello di  mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice  civile. 

    In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.

    A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto». 

    Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:

    • ­ «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; ­ imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; ­ imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00» 

    Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche  in caso di costituzione di  un diritto di  superficie su  terreni agricoli non agevolabili in  base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai  fini  dell'imposta  di registro, resi con la  citata  circolare  n. 18/E  del  2013.  

    Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte  ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna. 

    Per  quanto  concerne la  base imponibile, si  rileva che ai  sensi  dell'articolo  43,  lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi  di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto. 

    Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato  dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma  1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per  valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2). 

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati:
  • Agricoltura

    Imprese agricole alluvionate: domande dal 3.07 al MIA di ISMEA

    ATTENZIONE con un comunicato ISMEA informa che per esaurimento fondi il portale è stato chiuso lo stesso giorno in cui sono partite le domande ossia in data 3 luglio.

    Con un comunicato del 26 giugno ISMEA informava che dalle ore 12.00 di lunedì 3 luglio sarà possibile presentare le domande per il Prestito MIA (Misura Intervento Alluvione), il nuovo intervento di ISMEA finalizzato ad assicurare alle imprese agricole e della pesca, colpite dai recenti eventi alluvionali, la liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo. Possono accedere alla misura le PMI agricole e della pesca con sede legale o operativa o con superfici aziendali nei territori individuati dal decreto legge 1° giugno 2023, n.61. 

    Il Prestito MIA è erogato a tasso zero: oggetto di rimborso sarà quindi la sola quota capitale mentre gli oneri finanziari saranno azzerati mediante la concessione di un contributo in de minimis.

    La durata è fissata in cinque anni e il rimborso ha luogo mediante il pagamento di 12 rate trimestrali a partire dal 27° mese dall'erogazione.

    Il prestito MIA è assistito da cambiale agraria e correlato al 50% del fatturato 2022 della PMI, con un limite massimo di 30 mila euro per singola impresa. 

    La domanda potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato:

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 15 milioni di euro. I contratti di prestito, attivabili anche a distanza, dovranno essere firmati entro il 30 novembre 2023.

    Come specificato precedentemente dall'ISMEA il prestito è riservato: 

    • alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, e 2.
    • alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi d e ll'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Si specifica che al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.

    Scarica qui il prospetto con tutte le regole per richiedere il prestito.

    Le misure ISMEA per gli agricoltori alluvionati

    Ricordiamo che con un comunicato del 24 maggio ISMEA informava delle misure disposte a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia.

    Per le imprese titolari di finanziamenti in essere con ISMEA:

    1. sospensione dei pagamenti delle rate con scadenza 2023 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza;
    2. sospensione dei termini concessi per la realizzazione dei piani aziendali per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data termine di chiusura del piano;
    3. sospensione dei termini concessi per la realizzazione degli investimenti finanziati per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;
    4. sospensione dei termini concessi per la richiesta degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;
    5. sospensione di tutte le attività di non-performing e quelle di attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza.

    Le sospensioni approvate operano automaticamente

    Viene specificato che, relativamente alle rate di ammortamento la sospensione riguarda sia la quota capitale che la quota interessi

    Le modalità di rinvio saranno determinate nel corso del corrente esercizio finanziario, neutralizzando comunque al momento l'applicazione di interessi di sospensione per il 2023.

    Leggi: Decreto Alluvione Emilia: tutti gli aiuti alle imprese in vigore dal 2 giugno con tutte le misure del governo.