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Riforma dello sport: riepilogo delle novità
Viene pubblicato in GU n 144 del 22 giugno il Decreto legge n 75 con disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, che entra in vigore oggi 23 giugno.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, contiene anche misure sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche e in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo.
In proposito si segnala il Capo III del decreto con gli articoli dal n 33 al n 41 con tutte le misure sullo sport.
Di rilievo la novità sulle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche di cui all'art 33 che al comma 1 lett b) che prevede:
"Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."
Ricordiamo che il comunicato del governo datato 15 giugno specifica che in tema di sport il DL n 75/2023 introduce:
- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
- l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
- un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Sempre in materia di sport il comunicato stampa dell'8 giugno del Dipartimento dello Sport riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di decreto correttivo alla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio. Tra le novità vengono segnalate le seguenti:
- le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
- il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti;
- le norme specifiche per i giudici di gara, per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell’organismo sportivo;
- le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro;
- la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l’innalzamento a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;
- il sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;
- l’abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo; l’intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi inferiori fino a 85mila euro;
- la previsione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Concludendo ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio aveva approvato un decreto in esame preliminare che introduceva disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Leggi anche: Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti per un riepilogo dell'iter di questa riforma e dell'apporto dei Commercialisti.
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Credito Art bonus: chiarimenti sulle Fondazioni
Con Risposta a interpello n 357 del 20 giugno, le Entrate si occupano nuovamente del credito di imposta art bonus e nel dettaglio di erogazioni liberali destinate allo specifico sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili costituenti il patrimonio di una fondazione.
Viene precisato che possono usufruire dell’Art bonus coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per i lavori a sostegno dell'attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio di una Fondazione che rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura destinatari dei contributi agevolabili.
I dettagli dell'interpello:
- la Fondazione Istante è stata istituita nel 2004,
- il suo Statuto è stato approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 16 aprile 2018,
- la Fondazione è qualificata quale persona giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia statutaria e gestionale del quadro della legislazione vigente e, in particolare, nell'osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- la Fondazione, per il perseguimento dei propri fini statutari, programma sistematicamente interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione del proprio patrimonio, anche di rilevante entità economica e finanziaria e, più in generale, sviluppa la propria attività istituzionale, volta alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio, anche con la gestione museale dei propri siti e complessi monumentali e con la conservazione e gestione del rilevante patrimonio bibliotecario archivistico risalente nei secoli.
Ciò premesso, essa chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per chi effettua erogazioni liberali per il sostegno delle attività dalla stessa svolte, di fruire del credito d'imposta (cd. ''Art bonus'') di cui all'articolo 1, del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 e, in particolare, se:
- gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sui beni costituenti patrimonio della Fondazione rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione in parola;
- la Fondazione rientra tra gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la conseguente possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere la Fondazione, di fruire dell'Art bonus.
Le Entrate dopo un riepilogo delle regole dell'art bonus ricordano che, come precisato nella circolare 31 luglio 2014, n. 24/E, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di ''appartenenza pubblica'' (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che ha affermato che la Fondazione è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico.
L'ente, infatti, presenta i seguenti caratteri:
- risulta istituito per disposizione legislativa;
- è sottoposto al controllo della Corte dei Conti;
- è soggetto alla vigilanza di un comitato i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione
- inoltre, la fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica.
In ragione della ricorrenza in concreto delle richiamate caratteristiche e della finalità istituzionale dell'ente (valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio), la Fondazione rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all'articolo 101 d.lgs. n. 42 del 2004.
In conclusione sono ammesse all'Art bonus le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione
Sulla base del citato parere, si possono ritenere ammissibili all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi a sostegno dell'attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della Fondazione istante.
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Ravvedimento speciale e imposta intrattenimenti: chiarimenti delle Entrate
Con Risoluzione n 28 del 19 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Sinteticamente la risoluzione esclude l'istituto del ravvedimento speciale al caso di specie di una società che esercita attività di gestione di piste per minimoto, pitbike. kart e altri, in quanto esso è applicabile solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’Isi o l’imposta di Registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).
Vediamo i dettagli.
Nel marzo 2020 l'istante è stata sottoposta a controllo documentale parziale in materia di I.S.I. imposta sugli intrattenimenti, per anni dal 2015 al 2019.
Tale controllo si è concluso con l'emissione di un processo verbale in cui si rileva:
- il mancato versamento della I.S.I. sui corrispettivi per il noleggio
- nonché l'erronea applicazione dell'IVA ad aliquota 10% anziché ad aliquota 22%, sui corrispettivi incassati per l'attività di noleggio.
L'istante chiede se sia possibile accedere all'istituto del c.d. ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Le Entrate riassumono che in merito al ravvedimento speciale:
- sono escluse dall'istituto le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 del 2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 del medesimo articolo);
- sono definibili con il ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti;
- restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.
Restano quindi esclusi tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (''ISI''), privi di una simile dichiarazione, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario in base all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
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Modelli standard statuti Reti terzo settore: il ministero pubblica i primi 3
Il Ministero del lavoro pubblica i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell'art. 47 comma 5 del CTS, dei modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative, in particolare di associazioni di promozione sociale di seguito elencate, a uso degli enti a esse aderenti:
- Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
- Decreto direttoriale 108 del 15.06.2023 di approvazione
- Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS.
- CSI – Centro Sportivo Italiano
- Decreto direttoriale 106 del 12.06.2023 di approvazione
- Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa CSI – Centro Sportivo Italiano.
- AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport
- Decreto direttoriale 104 del 07.06.2023 di approvazione
- Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport.
Scarica qui tutti i Modelli standard di Statuto
Ricordiamo che con avviso pubblico n 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, indirizzato alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS, si forniscono le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.
Viene specificato come, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e poi procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS. Sinteticamente l'avviso specifica che, le istanze di approvazione dei modelli standard:
- compilate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile qui (Istanza di approvazione),
- devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
- e corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf).
- vanno trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected]
L'avviso in oggetto specifica che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.
Alla luce della richiamata disposizione, l'avviso in oggetto destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale e conseguente riduzione dei termini di iscrizione al RUNTS.
Gli enti interessati possono pertanto sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i modelli standard di statuto, di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore.
Si specifica infine che i modelli standard di statuto, approvati con decreto direttoriale, saranno pubblicati all’interno della sezione “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese” del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui al citato articolo 47, comma 5 del Codice.
- Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
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ACE e sostitutiva Siiq: i codici tributo dalle Entrate per versare dopo i controlli
Con Risoluzione n 29 del 20 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Si tratta in particolare dei codici tributo per versare una quota e non il totale della somma dovuta in relazione:
- al credito d’imposta Ace e all’imposta sostitutiva sui redditi e Irap relativa alle Siiq,
- emersa in seguito ai controlli automatici effettuati dall’Amministrazione finanziaria (articolo 36-bis Dpr n. 600/1973).
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo
Ti consigliamo Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo con le regole di funzionamento dell'ACE ordinaria e innovativa.
Per le regole operative dei codici tributo si rimanda alla lettura della risoluzione 29/2023 in oggetto
Allegati: -
Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso
Con Risposta a interpello n 350 del 19 maggio 2023 le Entrate chiariscono un caso di riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, con versamento in eccesso e sinteticamente affermano che non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva poiché nel caso di specie sono scaduti i termini.
Vediamo come recuperare i maggiori importi versati.
L'Istante chiede di conoscere la corretta procedura da seguire per emendare una dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (di seguito anche "d.P.R. n. 642/72") che il contribuente riscontri non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio.
In particolare, chiede di conoscere come vada operativamente gestito il caso in cui la correzione dell'errore determini un maggior credito/minor debito in capo al contribuente e quale sia la corretta procedura per recuperare quanto indebitamente versato.
Le entrate ricordano che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).
In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.
A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva.
La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.
Ciò premesso, la soluzione ai quesiti posti dall'Istante impone di definire chiaramente i confini e i termini della possibilità di presentare una "dichiarazione sostitutiva", come esposto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, richiamate dallo stesso Istante.
Occorre preliminarmente precisare che, come evidenziato diversamente da quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo allegate al Provvedimento del 17 dicembre 2015, quelle attualmente in vigore, emanate con Provvedimento del 25 settembre 2019, non prevedono un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva.
Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con "cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata", "sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata" senza precisare, come invece effettuato nelle precedenti versioni del modello, che la stessa deve essere presentata "prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva".
Pur riconoscendo la portata generale della disciplina sul ravvedimento operoso (articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – legge di stabilità 2015), che opera nello specifico ambito sanzionatorio, comportando un affievolimento delle misure punitive applicabili a fronte delle violazioni amministrative tributarie, e pur condividendo che per effetto di tale disciplina si deve ritenere applicabile, anche ai fini dell'imposta di bollo assolta virtualmente, la possibilità di correggere errori o omissioni che hanno determinato un minore debito d'imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine di decadenza dell'azione accertativa (cfr. al riguardo quanto chiarito nella Circolare 16/E del 14 aprile 2015 a proposito dell'omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio), tuttavia il richiamo alla suddetta normativa non appare conferente nell'ipotesi in cui il contribuente intenda correggere, con il medesimo strumento, eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.
La disciplina della dichiarazione integrativa a "favore", contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nella formulazione vigente a seguito dell'emanazione dell'articolo 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è infatti applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini
- (i) delle imposte sui redditi,
- (ii) dell'imposta regionale sulle attività produttive,
- (iii) dei sostituti d'imposta e
- (iv) dell'imposta sul valore aggiunto.
La predetta elencazione riveste carattere tassativo.
Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dall'istante per l'annualità 2021, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022.
Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del d.P.R. n. 642/72, richiamate dall'Istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame nel presente interpello (in senso conforme si veda quanto chiarito nella Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014).
Allegati: -
Bonus attività fisica adattata: come indicarlo in dichiarazione dei redditi
Il bonus per attività fisica adattata è un credito di imposta destinato a coloro che nel 2022 hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021.
Per attività fisica adattata si intendono esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.
Si specifica che, l’attività può essere esercitata:
- singolarmente o anche in gruppo,
- sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze,
- in strutture di natura non sanitaria,
- per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
Il bonus può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi e nella percentuale fissata con provvedimento delle Entrate (In merito leggi anche Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante).
Con la Circolare ADE n 14 del 19 giugno è stato chiarito che per tale bonus i documenti da controllore e conservare sono i seguenti:
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e lo svolgimento dell’AFA, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
- Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento e l’importo pagato,
- Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022 e ricevuta di accettazione.
Vediamo come indicare le spese nel Modello 730/2023 e nel Modello Redditi PF 2023.
730/2023: come indicare il bonus attività fisica adattata
Tra le novità di quest'anno nel modello 730 vi è appunto il il credito d’imposta attività fisica adattata.
Il credito è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte ed è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate per le spese del 2022.
Il credito di imposta va indicato nel QUADRO G sezione crediti di imposta e in particolare nella sezione XIII "altri crediti" indicando il codice "12"
Attenzione al fatto che la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta.
Redditi PF 2023: come indicare il bonus attività fisica adattata
Tra le novità nel modello redditi PF di quest'anno vi è appunto il credito d’imposta attività fisica adattata.
Il credito è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte ed è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate per le spese del 2022.
Il credito di imposta va indicato nel QUADRO CR sezione crediti di imposta e in particolare nella sezione XII "altri crediti" indicando il codice "12"