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Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024
Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:
- la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
- nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013
Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024
Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.
La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2024;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2024.
Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.
Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti
Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre:
- di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali;
- di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022:
- Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00
- Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
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Spese trasporto pubblico nella Precompilata: tutte le FAQ delle Entrate
Il 2 novembre, sul sito dell’Agenzia delle entrate, vengono pubblicate una serie di FAQ in risposta ai dubbi più diffusi riguardanti:
- le comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
- le modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che con il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre le Entrate hanno pubblicato le regole per la comunicazione di tali dati relativi ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.
Sinteticamente, i dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno e le comunicazioni sono effettuate in via:
- facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
- obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Per maggiori dettagli leggi: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata.
Comunicazione dati spese trasporto pubblico locale: le FAQ delle Entrate
Le Entrate precisano che le risposte ai dubbi frequenti sono già contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre ma ha ugualmente dettagliato, con le FAQ del 2 novembre, le risposte a specifiche domande.
Ecco una sintesi:
- il gestore deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto del bonus trasporti di cui lo stesso ha usufruito, e non il valore teorico del titolo;
- nel caso in cui la vendita dei titoli di viaggio avvenga tramite terzi, quali tabaccai, edicole, ecc., si prevede l’esonero dalla comunicazione nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite procedure che non consentano la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti. In tale caso l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento e non è tenuto a effettuare la comunicazione;
- i costi per l’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico sono detraibili soltanto se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera). In caso contrario non devono essere comunicati, perché inutili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in merito alla ripartizione della spesa tra i genitori in caso di figlio minore, dopo aver ricordato che il gestore del servizio comunica i codici fiscali del titolare dell’abbonamento e di chi effettua il pagamento, si precisa che l’Agenzia delle entrate applica la detrazione secondo i dati in suo possesso. Se non sono rispondenti alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.
- sul corretto comportamento da adottare in caso pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.
- per gli abbonamenti dei transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile si precisa che devono essere trasmessi, ai fini della detrazione, soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
- in caso di errata indicazione, nella trasmissione telematica dei dati, del nominativo del titolare dell’abbonamento non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata, è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.
- il contribuente può esprimere il proprio rifiuto all’invio dei dati riguardanti l’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’Anagrafe tributaria, in tal caso l’Agenzia conferma che tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.
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Bonus Librerie: domande entro l’8.11
La Direzione Generale e Diritti d'autore comunica la proroga del Bonus librerie per l'annualità 2022.
Nel dettaglio, con un comunicato viene specificato che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2023 e fino al nuovo termine di scadenza dell'8 novembre 2023 alle ore 13:00, esclusivamente mediante questo portale: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Si avvisa inoltre che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).Lo scorso 31 agosto la Direzione generale biblioteche, fissava la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.
Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ATTENZIONE il termine di invio delle domande è stato prorogato al giorno 11 novembre 2023.
Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a [email protected]
Tax credit librerie: i beneficiari
In generale, possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Inoltre, gli esercenti devono:
- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- aver sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:
- 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Tax credit librerie: come si calcola
La determinazione del credito di imposta è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018.
Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.
Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.
Parametri per il calcolo del credito di imposta
Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
- 1. imposta municipale unica – IMU;
- 2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- 3. tassa sui rifiuti – TARI;
- 4. imposta sulla pubblicità;
- 5. tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- 6. spese per locazione, al netto IVA;
- 7. spese per mutuo;
- 8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.Leggi anche: Tax credit librerie 2018: in Gazzetta il decreto che dà il via all'agevolazione
Allegati: -
Ferrobonus: domande di agevolazione entro il 10.11 per il trasporto intermodale
Con avviso del 24 ottobre il MIT ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale del 21 ottobre recante le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al contributo Ferrobonus anno 2023-2024.
In particolare, si tratta di un programma di incentivazione del trasporto ferroviario intermodale merci con il quale si intende decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto merci su gomma, per cui sono stati stanziati 22 milioni di euro per l’anno in corso.
Il programma riproduce il meccanismo del precedente regime ferrobonus, concluso nel mese di agosto 2022.Trasporto intermodale: che cos'é
Dal documento Terminology on combined transport della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti il trasporto intermodale viene individuato come: "Il movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo".
Ferrobonus 2023/2026: beneficiari
Potranno presentare la domanda per il Ferrobonus:
- gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che acquistano treni direttamente o per conto della loro clientela. In quest’ultimo caso gli operatori del trasporto multimodale saranno tenuti a ribaltare il 50% del contributo ricevuto a favore dei clienti.
In particolare, l'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
- a dimostrare per il periodo di almeno un anno decorrente errata di entrata in vigore del regolamento un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
- a incrementare per un periodo di 12 mesi consecutivi successivi al periodo di cui sopra il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
- a mantenere nei 12 mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana pari almeno alla media su indicata.
All'impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione di treni*chilometri effettuati nei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Ai fini della qualificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un Interporto.
Ferrobonus 2023/2026: presenta domanda
L'avviso del MIT specifica che, le domande per l’ammissione agli incentivi dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica:
- [email protected]
- tutta la documentazione relativa al Ferrobonus 2023-24 è disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/documentazione/ferrobonus
Ricordiamo infine che, il Decreto Ministeriale n 134/2023 pubblicato nella G.U., Serie generale – n. 234 del 06.10.2023 vreca il regolamento per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Allegati: -
Voucher consulenza innovazione: pubblicato l’elenco degli esperti
Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale del 19 ottobre con la definizione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza per il voucher innovazione
In particolare, è definito l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e formato, secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 13 giugno 2023, sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate secondo le modalità indicate dallo stesso decreto.
Attenzione al fatto che, l’elenco è consultabile per non più di quaranta (40) giorni sulla piattaforma raggiungibile dalla sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di agevolazioni e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma secondo le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto direttoriale 13 giugno 2023.
Il Ministero, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo, può provvedere alla riapertura dei termini di iscrizione all’elenco. Il Ministero si riserva, altresì, di modificare il suddetto elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti nel caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 5 del decreto direttoriale 13 giugno 2023.
L’elenco è costituito e valido per le sole finalità di sostegno delle imprese, previste dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.Leggi anche Voucher innovazione PMI: via alle domande.
Voucher consulenza innovazione: le regole per iscriversi all'elenco esperti
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 29 agosto erano stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco MIMIT dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.
Le domande potevano essere inviate, accedendo alla procedura informatica, entro le ore 17.00 del 5 ottobre 2023.
Viene precisato che i manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito a novembre 2019, erano tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili per lo sportello in essere, a presentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023 ed entro il termine fissato per le ore 17.00 del 5 ottobre 2023.
Le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza,, i cui termini sono stati prorogati con decreto del 29 agosto sono stati definiti dal decreto direttoriale 13 giugno 2023.
Le domande potevano essere inviate, accedendo alla procedura informatica https://padigitale.invitalia.it/, a partire dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 e fino alle ore 17.00 del 5 ottobre 2023.
Voucher consulenza innovazione: che cos'è
La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Viene prevista una dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro.
Voucher consulenza innovazione: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:
- qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.
Voucher consulenza innovazione: spese agevolabili
Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.
La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie individuate tra le seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation
L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:
- Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
- Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
- Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro
Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ impresa, delle domande di ammissione al contributo.
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Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.
Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il Decreto Attuativo MIMIT per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.
Leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre
Titolari effettivi: il si Assofiduciaria per trust espressi
In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.
In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:
- "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.".
Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.".
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Fondo Bando Brevetti+: risorse esaurite al 25.10
Con un comunicato del 25 ottobre, il MIMIT informa del fatto che le risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro, a causa dell’elevato numero (n.519) di domande presentate tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, Invitalia.
In data 4 agosto sono stati pubblicati sul sito del MIMIT i bandi per misure agevolative per le imprese oramia note quali: Brevetti +; Disegni +; Marchi +. il cui soggetto gestore è Invitalia.
Prima di approfondiere la misura "Brevetti+" per la quale le domande di agevolazione partono dal prossimo ottobre, ricordiamo che si tratta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:
- la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche,
- la valorizzazione di idee e progetti.
Inoltre per queste misure, nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese con la specifica che sono stati messi a disposizione rispettivamente:
Bando 2023 Brevetti+: obiettivi
Viene pubblicato sul sito del MIMIT in data 4 agosto il bando brevetti + 2023 con avgevolazioni per le PMI in ambito brevetti.
In particolare, con il bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Bando 2023 Brevetti+: beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
- b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi
- Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013;
- b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Bando 2023 Brevetti+: presenta la domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.ù
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 24 ottobre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima.
Bando 2023 Brevetti+: spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
- A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept):
- i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
- ii. progettazione produttiva,
- iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
- iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- v. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- vi. test di produzione; vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
- B. Organizzazione e sviluppo:
- i. organizzazione dei processi produttivi;
- ii. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- iii. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
- C. Trasferimento tecnologico:
- i. predisposizione accordi di segretezza;
- ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- iii. Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.