• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05

    Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.

    Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.

    Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.

    Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021. 

    Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole

    Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:

    • soggetti beneficiari,
    • tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime 
    • nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.

    Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.

    Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:

    a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;

    b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici; 

    c) incremento dell’efficienza energetica; 

    d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR; 

    e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:

    • sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica; 
    • il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;

    f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali); 

    g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).

    h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.

    Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:

    1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 

    2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda; 

    3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

    4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto; 

    5) invio della domanda;

    6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)

    LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:

    • strutture alberghiere, 
    • agriturismi, 
    • servizi termali, 
    • strutture ricettive all’aria aperta 
    • per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
    • per la relativa riqualificazione e accessibilità

    Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24

    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elenco esperti crisi d’impresa: come iscriversi entro il 15 giugno

    Nella serata di ieri 31 maggio il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n 74 con le regole per iscriversi all'elenco degli esperti di cui all'art 13 comma 3 del Dlgs 14/2019 tenuto dalle CCII.

    Nel dettaglio si tratta del Regolamento con modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili che sostituisce il precedente datato 27 ottobre 2021 relativo all'elenco esperti crisi di impresa.

    Elenco esperti CCII: come iscriversi entro il 15 giugno

    La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno all'ordine territoriale competente. (Scarica il fac simile del CNDCEC)

    Essa è corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ed in particolare:

    • l’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo;
    • almeno 2 esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
    • l’autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo; 
    • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; 
    • il consenso dell’interessato al trattamento dei dati.
    • scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui al Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

    Elenco esperti CCII: attività istruttoria degli ordini territoriali

    Si precisa che il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e svolge attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.

    L'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la completezza della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.
     Successivamente, entro 30 giorni dalla domanda esprime esito positivo o negativo dell’attività di verifica.

    In caso positivo, delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA dandone comunicazione agli iscritti.

    Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.

    L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione, nonché l’intervenuta cancellazione dall’Albo per la conseguente cancellazione anche dall’elenco.

    La scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell’iscritto.
     Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.

    Elenco esperti CCII: formazione

    Il regolamento reca le regole per la formazione obbligatoria per un totale di 55 ore ai fini dell’iscrizione nell’elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.

    Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).
    Viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, e viene chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono presentare la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite dallo stesso regolamento.

    Il soggetto che ha richiesto l’accreditamento è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale emerge, tra l’altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell’art. 8.
    Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    STP che vende software: come verificare incompatibilità con l’iscrizione all’Ordine

    Con il Pronto ordini n. 21/2023 il CNDCEC replica ad un quesito proposta da un ordine provinciale in merito ad una STP Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale che vende software nell'ambito della consulenza in area privacy asserendo che la eventuale incompatibilità va verificata dallo statuto. Vediamo i dettagli.

    L’Ordine istante faceva presente che una STP iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale ha chiesto di verificare la sussistenza o meno dell’incompatibilità professionale nel caso in cui, nell’ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management (che parrebbero rientrare tra le attività di competenza del dottore commercialista, pur essendo materie di diritto  dell’informatica e protezione dei dati personali e governance IT), la stessa Stp svolgesse anche, tra le altre (meglio specificate nel quesito) l’attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata, strumenti software sia propri che di terzi (in qualità di sub licenziatario).
    Detta attività commerciale, che si esplicita quindi nella fornitura di c.d. “Servizi innovativi” (in sostanza  software) sarebbe comunque strumentale allo svolgimento dell’attività professionale e accessoria in quanto avrebbe un’incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della Stp.

    L’ordine istante ritiene che, qualora l’attività di consulenza in materia di ambito privacy rientrasse, come sembrerebbe, nella più ampia attività di consulenza che il dottore commercialista può svolgere, la commercializzazione dei software ai clienti, pur essendo attività commerciale, sarebbe comunque da considerare strumentale e accessoria allo svolgimento dell’attività professionale e pertanto, rispettando comunque i limiti quantitativi previsti nel quesito, non incompatibile ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139.
    L’Ordine chiede al Consiglio Nazionale un parere al riguardo.
    Premesso che non viene allegata copia dello statuto della STP, ma unicamente il quesito proposto dove vengono riportate sommarie informazioni circa la compagine societaria e l’attività esercitata dalla STP, il CNDCEC replica quanto segue.
    Da quanto è dato apprendere dal quesito formulato dalla stessa STP, la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di Commercialista (che dovrebbe rappresentare, dunque, l’attività individuata come prevalente). 

    Dalla stessa fonte è possibile trarre l’informazione che la STP può anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio.
    Sembrerebbe consentito alla STP compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se e in quanto finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.

    È doveroso precisare che in forza delle previsioni della legge n. 183/2011 l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.
    Con il corollario che è precluso l’inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio dell’attività professionale come individuata nell’art. 1 del d.lgs. n. 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.
    Tutto ciò, specifica il CNDCEC comporta a livello pratico, di verificare che l’attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si risolva in vera e propria attività commerciale, riducendo la STP in una vera e propria società di servizi che offra sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi; prodotti che, nell’insieme considerati, non possono identificarsi con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della STP, determinando, per l’effetto, l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale ( ex art. 2238 c.c.).

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti

    Con un comunicato del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa degli emendamenti proposti sulla Riforma dello sport.

    Al momento non è disponibile il relativo testo emendativo, ma il comunicato specifica l'impegno dei Commercialisti nel monitorare i progressi e le evoluzioni della Riforma del Terzo e della Riforma dello Sport, così da ricercare soluzioni tecniche ed operative in grado di supportare al meglio l’attività degli iscritti e, contestualmente, degli enti che operano in tali ambiti.

    Attenzione ieri 31 maggio il CdM ha approvato in via preliminare nuovi correttivi, in proposito leggi: Riforma dello sport: il Governo approva nuovi correttivi.

    Tornando al contributo dei commercialisti, durante la partecipazione al recente convegno “Riforma dello Sport e del Terzo settore. Novità e criticità alla vigilia dell’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021”, organizzato da Terzjus presso il Salone d’Onore del CONI, si sono aperti dibattiti per scambiare opinioni e riflettere su una Riforma che, seppur entrata parzialmente in vigore, potrebbe ancora subire dei cambiamenti.

    Ricordiamo che la gran parte del decreto legislativo n. 36 del febbraio 2021 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023, a seguito del differimento, rispetto all’antecedente data del 1° gennaio 2023, disposto dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022), convertito poi con modifiche dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

    Il comunicato del consiglio Nazionale ricorda inoltre che sono numerose le novità anche per i professionisti, in particolare con riferimento al mondo del lavoro sportivo. 

    Con il fine di correggere le previsioni che potrebbero risultare di difficile applicazione per gli enti sportivi dilettantistici, il CNDCEC, Terzjus e il Consiglio nazionale del Notariato, hanno preparato un pacchetto di proposte emendative, affinché il legislatore possa prendere atto dei miglioramenti che potrebbero realizzarsi con un limitato intervento normativo.

    Riforma dello sport: riepilogo dell'iter di riforma

    In data 2 novembre 2022 veniva pubblicato in GU n 256 il Dlgs n.163 recante Disposizioni integrative e  correttive del decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge  8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

    Il decreto legislativo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”.

    Si evidenzia che per la prima volta, si introducono: 

    1. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dilettantistico 
    2. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore professionistico.

    Viena prevista l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico.

    Tra le altre novità si evidenzia inoltre:

    • l'art 6 con novità in tema di tesseramento sportivo. Si prevede, in particolare che, all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il tesseramento è l'atto formale con il quale la  persona  fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata  a  svolgere  attività sportiva con  una  associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
    • con l'art. 24 rubricato Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio  2021  n. 36 si prevede che «I compensi  di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo  non  costituiscono  base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti  compensi superi il limite di  euro  15.000,00,  esso  concorre  a  formare  il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»

    Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio aveva approvato il pacchetto delle semplificazioni per il lavoro sportivo. Successivamente è arrivata l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Il via libera definitivo è stato raggiunto il 28 settembre 2022.

    Come evidenziato dal comunicato stampa di luglio 2022 le novità di rilievo possono riassumersi come segue:

    • Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
    • Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
    • Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
    • Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
    • Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
    • Definita la figura del volontario sportivo
    • Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni
    • Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo
    • Anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo
    Allegati:
  • Redditi di impresa

    Registro imprese: nuove specifiche tecniche per le domande dal 20 giugno

    Il MIMIT ha pubblicato un decreto direttoriale datato 19 maggio che introduce modifiche per un aggiornamento delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

    Il decreto con l'allegato sono stati pubblicati in GU n 126 del 31 maggio 2023

    Con l'art 1 del decreto in oggetto sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 12 aprile 2023, elencate nell'allegato A al presente decreto. 

    Attenzione al fatto che, le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 20 giugno 2023. 

    La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione www.mimit.gov.it ed è in pubblicazione in GU.

    Le modifiche si sono rese necessarie considerate le seguenti necessità:

    • adeguare i riferimenti normativi dei procedimenti e delle cariche ricoperte dai soggetti individuati nell’ambito della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (ex D.L. 118/2021) in seguito alle modifiche introdotte dal d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) all’interno della tabella ATF e della tabella CAM; 
    • consentire l’iscrizione nel registro delle imprese, su istanza di parte, della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società ai sensi dell’art. 120-bis e della domanda di accesso alla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 del d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) all’interno della tabella ATF; 
    • adeguare il Modulo CF e predisporre nuove tabelle per l’iscrizione nel registro delle imprese alle nuove procedure previste al d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) e dei relativi provvedimenti codificati comunicati dalle Cancellerie dei Tribunali agli Uffici del registro delle imprese; 
    • aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio; 
    • aggiornare la tabella dei Comuni (tabella COM) con le modifiche intervenute al CAP dei Comuni di Cotignola (RA) e Fusignano (AT), alla denominazione dei Comuni di Calliano Monferrato (AT), Casorzo Monferrato (AT), Montagna sulla strada del vino (BZ) e dell’istituzione per fusione del nuovo Comune di Moransengo-Tonengo (AT);
    • aggiornamento della tabella contenente i codici EUID attribuiti dai registri imprese dei Paesi Membri dell’UE alle imprese transfrontaliere iscritte in un registro unionale (tabella TER);
    • adeguare l’elenco attività di interesse generale che possono essere svolte dalle imprese sociali tra quelle previste dall’art. 2 comma 1 del d.Lgs 112/2017 all’interno della tabella AS1; 
    • consentire l’iscrizione nel registro delle imprese del certificato preliminare, della nota informativa e dell’attestazione di legalità nell’ambito delle operazioni (trasformazioni, fusioni e scissioni) tra società transfrontaliere introdotti dal d.Lgs 19/2023 in attuazione delle Direttiva (UE) 2019/2121 all’interno della tabella ATF;
    Allegati:
  • Cooperative e Consorzi

    Società cooperative: dal 1 giugno nuove sanzioni per irregolarità accertate dal revisore

    Dal 1 giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal MIMIT con DM n 587/2021.

    In particolare, con il DM di cui si tratta sono state disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto agli enti cooperativi che non ottemperino :

    • alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero 
    • agli obblighi previsti dall'articolo 2545- 2 octies del codice civile, ai sensi dell’art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come risultante a seguito della novella operata dall’art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

    Si prevede che il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che l’ente, assoggettato a ispezione o revisione, 

    • non ha provveduto, a seguito di diffida all’eliminazione delle irregolarità sanabili senza giustificato motivo,
    • ovvero che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile,

    contesta immediatamente la violazione al legale rappresentante, ovvero alla persona da questi delegata a presiedere alla verifica ispettiva, mediante compilazione, consegna e sottoscrizione del modulo di contestazione, allegato al  decreto, e lo trasmette, entro 3 giorni, alla competente Divisione della Direzione generale. 

    Qualora il legale rappresentante ovvero il delegato, rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, lo stesso è trasmesso tramite posta all’indirizzo di posta certificata dell’ente; nell’impossibilità di provvedere con tale modalità, si procede tramite lettera raccomandata. 

    La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all’ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall’articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. 

    Attenzione al fatto che si prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione prevista per la violazione commessa se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione. 

    Inoltre, la competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta

    Si prevede comunque che in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 

    Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla

    Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:

    • alla segnalazione certificata di inizio attività,
    • o alla richiesta di permesso di costruire, 

    al momento della presentazione allo sportello unico competente. 

    La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo. 

    In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. 

    Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.

    L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso  di  idonea  polizza  assicurativa,  il  quale  ha provveduto a  predisporre  e  sottoscrivere  digitalmente la documentazione richiesta  dalle  norme  edilizie  vigenti,  trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. 

    Evidenzia, tuttavia, che alla «[…] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.»

    Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[…] al SUE del Comune  competente della documentazione sismica  …[ndr  ­  risulta]…asseverata  ed  inviata al  Genio Civile con  firma digitale  prima dell'inizio  dei  lavori»,  chiede  se,  la  citata  omissione  possa  essere  assimilata  «ad  una  violazione  meramente  formale,  che  non  pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%» 

    L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. 

    La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

    La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
    Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
    Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori ­ come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:

    • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
    • a condizione che:
      • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
      • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
      • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

    Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis suindicata. 

    Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
     

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