• Agricoltura

    Accesso contratti di filiera settore forestale: domande dal 3 luglio

    Con avviso n. 0273348 del 26/05/2023 il MASAF comunica il differimento della data di avvio della presentazione della domanda di accesso al bando Contratti di filiera- settore forestale.
    La predetta domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire all' indirizzo PEC:

    • [email protected],
    • a decorrere dalle 10.00 del 3 luglio 2023. (La data di invio inizialmente prevista dal bando era il 1 giugno 2023),
    • attenzione al fatto che lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 17 luglio 2023.

    Ricordiamo che, con Decreto dell'Agricoltura del 31 gennaio pubblicato in GU n. 70 del 23 marzo si disciplinano criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR del settore forestale.

    Successivamente, in data 26 aprile è stato pubblicato il bando con le regole per presentare le domande di accesso ai contratti di cui si tratta, esso costrituisce decreto attuativo del decreto del 31 gennaio:

    Contratti di filiera settore forestale: soggetti ammissibili

    Per accordo di filiera si intende l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il  soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento. 

    Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che:

    • coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, 
    • con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:
      • a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione  dei  prodotti delle  foreste  e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di  produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione  e  commercializzazione del legno  e  dei  prodotti  da  esso  derivati,  con  spesa  massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
      • b) investimenti in infrastrutture connesse allo  sviluppo, alla modernizzazione  o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura  da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
      • c) investimenti per il trasferimento di  conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile  per  progetto  e  per beneficiario di 200.000 euro;
      • d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

    Contratto di filiera settore forestale: i proponenti e i beneficiari

    Come da Decreto sono soggetti proponenti:

    a) le  società cooperative  e  loro  consorzi, i  consorzi  di imprese,  le  organizzazioni  di  produttori  e  le associazioni di organizzazioni di produttori del settore  forestale  riconosciute  ai sensi della normativa vigente, che operano nel  settore  forestale  e dell'arboricoltura da legno;
    b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi della  normativa  vigente  che  operano  nel  settore forestale   e dell'arboricoltura da legno;
    c) gli enti pubblici;
    d) le società riconosciute ai  sensi  della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti  di arboricoltura da  legno, i soggetti  che  esercitano  l'attività di   gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del  legno  e dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da legno;
    e) le  imprese  commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla distribuzione,  purché almeno  il  51%  del  capitale sociale  sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

    f) le  associazioni temporanee di  impresa  tra  i soggetti beneficiari,  già costituite  all'atto  della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
    g) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda  di  accesso  alle agevolazioni;
    h) gli Accordi di foresta.

    Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera:

    • i silvicoltori privati,  
    • i comuni e  i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
      • a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori  privati,  i  comuni  e  i loro consorzi;
      • b) imprese PMI che operano  nel  settore  delle  utilizzazioni  e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
      • c) le organizzazioni  di  proprietari, i  produttori  e  le associazioni di organizzazioni di proprietari  e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
      • d) le società riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti  di arboricoltura da  legno, i soggetti  che  esercitano  l'attività di   gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del  legno  e dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da legno;  le  imprese   commerciali,   industriali   e   addette   alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del  capitale  sociale sia  posseduto  dai  proprietari   forestali   o   di impianti   di arboricoltura da legno.

    Agevolazioni Contratto di filiera settore forestale: le domande

    Viene specificato che, le agevolazioni del decreto in oggetto:

    • sono concesse nella forma del contributo in conto capitale,
    • con procedura a «sportello» fino all'esaurimento delle risorse stanziate,  
    • applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, 

    secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto in oggetto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione da emanarsi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito zone logistiche semplificate: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 25 del 24 maggio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

    Ricordiamo che esse godono di agevolazioni fiscali proprie e delle agevolazioni fiscali previste per le ZES.
    L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
    Il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 previste per le ZES Zone economiche semplificate

    Visto il rinvio operato dal predetto comma 64, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
    Il credito d'imposta di cui si tratta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello  F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle  entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in  compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito  internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di  cui trattasi, tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:

    • “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi

    Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. 

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

    Modello 730/2023: chi lo può presentare

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    •  pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
      retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
    • precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. 

    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

    Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
    all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate 
    (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
    Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
    Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

    Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Ristoro ai Comuni per minor gettito da canone unico patrimoniale invio dati entro il 30.06

    Con un comunicato del 22 maggio il Dipartimento delle finanze informa della ulteriore proroga per la trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
    In particolare, i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016che non hanno ancora trasmesso i dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) – possono ancora trasmetterli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, vale a dire entro il 20 giugno 2023.

    Scarica qui:

    Lo stesso comunicato delle Finanze ricorda che i dati in questione:

    • sono necessari per l’erogazione del ristoro del minor gettito del CUP registrato negli anni 2021 e 2022 (art. 17-ter del D. L. n. 183 del 2020);
    • devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il modello di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2022, (G.U. n. 148 del 27 giugno 2022), che si pubblica unitamente alle istruzioni. Il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]

    L'art 1 del DM 9 giugno 2022 specificava quanto segue:

    "In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno del 14 agosto 2019 e del decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi denominati CUP)."

  • Società tra professionisti

    Indicazione attività prevalente nello Statuto di una STP: chiarimenti del CNDCEC

    Con il Pronto ordini n 51 del 17 maggio il CNDCEC chiarisce cosa occorra indicare nello statuto di una STP in cui i soci sono tutti iscritti all'Albo Commercialisti ai fini della iscrizione presso l'Ordine.

    In particolare, un ordine professionale chiedeva al Consiglio quale tipo di dichiarazione si renda necessaria al fine di procedere con l’iscrizione di una STP composta da tre soci professionisti (iscritti ODCEC) avente il seguente oggetto sociale:

    • “ la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste  dall’art. 1 del D.lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e  qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” 

    e che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.
    Il Consiglio ricorda innanzitutto che l’art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
    L’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, precisa che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:

    • i) dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante; 
    • ii) di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

    Inoltre, l’art. 10, comma 8, legge n. 183/2011, dispone che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il compendio normativo di riferimento è completato dall’art. 1 D.M. n. 34 /2013 che precisa che:

    • la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
    • la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011.

    L’art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il  registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. 

    A tal riguardo, è doveroso precisare come i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

    Ciò posto, stante quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lett.  a), legge n. 183/2011 e dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP; pertanto non è consentita l’iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di STP multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale.

    Nel caso di specie sembrerebbe che la STP sia costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, allora, la STP dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, pur precisandosi che tale ultima attività possa essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano al contempo iscritti al registro  dei revisori legali.

    Infine, il CNDCEC ricorda che, come chiarito nel PO n. 161/2022 con riferimento alla  partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022 e, richiamando la specialità della professione forense  e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata  dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

    • i) l’esercizio della  professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;
    • ii) l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite  ex lege n.  183/2011.

    Ciononostante, è possibile, senza alcun dubbio, che l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto  dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita  ex lege n. 183/2011  senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

    In definitiva, l’Ordine di Verona dovrebbe richiedere di riformulare secondo le indicazioni fornite l’oggetto  della STP i cui soci professionisti sono iscritti unicamente all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialista dipendente PA: regole per iscriversi alla Sezione Speciale Albo

    Con il Pronto Ordini n 44 il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti sulle regole per l'iscrizione nella sezione speciale.

    Si replica ad un  quesito di un dottore commercialista, dipendente a tempo indeterminato e pieno di un ente pubblico che domanda quanto segue.

    Considerato che l’attività lavorativa esercitata è incompatibile con l’esercizio della professione e permetterebbe solo l’iscrizione nell’Elenco Speciale, l'Ordine competente per territorio chiedeva se si possa procedere alla iscrizione del professionista  in base ai criteri del domicilio professionale, da ravvisarsi nel territorio in cui ricade la sede lavorativa del richiedente, anziché in base alla residenza. 

    Si ricorda innanzitutto che in base all’art. 34, comma 8 D.Lgs. n. 138/2005 l’iscrizione nell’Elenco Speciale di coloro che non possono esercitare la professione è subordinata ad una specifica richiesta da parte dell’interessato. 

    Con la conseguenza che qualora il dottore commercialista che versi in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione non abbia richiesto di iscriversi nell’Elenco Speciale ma alla Sezione A dell’Albo, la richiesta di iscrizione dovrà essere rigettata indicando il motivo di incompatibilità come previsto dall’art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 139/2005. 

    Nel provvedimento di rigetto si potrà, altresì, comunicare allo stesso della possibilità di potersi iscrivere nell’Elenco Speciale presentando apposita domanda. 

    In linea generale, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale. 

    La caratteristica di “prevalenza” che il luogo di esercizio dell’attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale “domicilio professionale”, conduce a identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l’attività professionale viene effettivamente svolta in maniera principale. 

    Considerato che il domicilio professionale è strettamente connesso con l’esercizio effettivo dell’attività professionale del dottore commercialista, nel caso di oggetto del presente quesito non può configurarsi alcun domicilio professionale in quanto il richiedente non può esercitare alcuna attività professionale propria del dottore commercialista per motivi di incompatibilità derivanti dall’essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico. 

    Di conseguenza, l’unico criterio in base al quale potrà iscriversi nell’Elenco Speciale è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un’attività incompatibile con la professione. 

    Tale affermazione può subire delle deroghe nel caso di ipotesi di incompatibilità che non fossero assolute e che permettessero comunque lo svolgimento di alcune attività professionali (come ad es. i docenti universitari a tempo pieno che autorizzati possono svolgere alcune attività tipiche della professione). 

    In tali casi, infatti, potendo questi svolgere attività professionali e detenere così un domicilio professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale può essere richiesta anche in base al domicilio professionale.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up: domande per il Premio 2031 entro il 25.06

    Invitalia con un comunicato stampa del 12 maggio informa della possibilità di partecipare al Premio “2031" rivolta a start up innovative.

    In particolare, fino al 25 giugno è aperta la call dedicata a imprese e startup innovative per la partecipazione al bando con in palio premi fino a 50.000 euro in orinetamento e accompagnamento al fare impresa. Vediamo i dettagli.

    Premio 2031: che cos'è

    Premio 2031 è una competizione gratuita aperta a:

    • persone fisiche, 
    • team di progetto, 
    • startup e imprese già costituite, 

    che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale. 

    Suddiviso in due bandi, permette attraverso un’unica domanda di concorrere contemporaneamente a più percorsi.

    I partner del Premio hanno la possibilità di selezionare le startup finaliste del loro premio singolo

    Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici.

    Con oltre 100 partner partecipanti all'inziativa sono 55 i premi e milioni di euro di montepremi così suddivisi: 

    • 15 Premi Speciali messi in palio da corporate con 41 dai migliori Centri di Innovazione italiani,
    • il 2031 Startup Award.

    Il Premio 2031 consiste in:

    • assegnazione di un mentor specializzato da selezionare tra i partner del network Sistema Invitalia Startup, in base al settore o alla tecnologia della startup. Obiettivo: definire e implementare una strategia di go to market vincente.
    • guida e orientamento all’individuazione dell’incentivo, gestito da Invitalia, più idoneo al progetto d’investimento della startup
    • un percorso personalizzato di accompagnamento per presentare domanda di finanziamento; il servizio di accompagnamento fornisce un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa, aiuta il team a ragionare sulle singole scelte progettuali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, e le eventuali carenze o incoerenze da rivedere. Il servizio si svilupperà attraverso 3 incontri 1to1 con esperti dell’Agenzia.
    • Occasioni di business matching

    Premio 2031: presenta la domanda entro il 25 giugno

    Al fine di partecipare si indica il calendario dei termini e di svolgimento del premio:

    • Apertura del bando: 11 maggio 2023,
    • Termine per l’invio delle proposte: 25 giugno 2023 (entro la mezzanotte),
    • Premiazione network Centri di Innovazione Italian Tech Week – 27-28-29 settembre 2023,
    • Finale Premio 2031: Dicembre 2023,
    • Comunicazione ai non selezionati: Novembre 2023.

    Visita la sezione specifica del sito di Invitalia, soggetto gestore del Premio 2031 per tutti i dettagli per aderire.