• Riforma dello Sport

    Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11

    Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per  la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.

    Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.

    Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS

    Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale. 

    L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo. 

    Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.

    Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.

    I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.

    Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT

    Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:

    • gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
    • riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

    Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale. 

    Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.

    Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.

    Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi. 

    Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024. 

    Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.

    Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11

    La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it. 

    Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:

    • [email protected],
    • entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023, 
    • pena l’inammissibilità della domanda.

    Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica

    Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.

  • Ipotecaria e catastali

    Ispezione ipotecaria on line: novità dal 2 ottobre

    Con un comunicato stampa del 2 ottobre l'agenzia delle entrate informa che è attivo il servizio della ispezioni ipotecarie online anche per i documenti cartacei. 

    Ricordiamo innanzitutto che l'ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare delle Entrate. Essa può avvenire recandosi presso gli uffici oppure con la consultazione on line. (Per un riepilogo delle regole del servizio on line leggiIspezione ipotecaria telematica: che cos'è?).

    Con il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. Vediamo i dettagli.

    Ispezione ipotecaria on line: anche per i documenti cartacei dal 2 ottobre

    Dal 2 ottobre è possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari.

    Viene specificato che la novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale quali per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.

    Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca:

    • per soggetto (persona fisica o non fisica) 
    • o per documento

    ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister). 

    Ispezione ipotecaria on line per i documenti cartacei: come funziona

    In particolare, sono disponibili online: 

    • i titoli conservati in formato cartaceo, 
    • le note di trascrizione, di iscrizione
    • e le domande di annotazione non digitalizzate
    • e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.

    Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno

    Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.

    L’ufficio dopo aver ricevuto la richiesta preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi. 

    Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.

    Potrebbe interessarti anche: Catasto on line: le planimetrie consultabili anche dai delegati di studio con il modello per la delega al collaboratore di studio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11

    Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.

    Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività; 

    Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.

    Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

    La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.

    L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.

    Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.

    L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.

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  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Energia con Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi.

    Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica si prevede quanto segue.

    Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024, accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

    • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui all'articolo  3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in conformità a  quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima. 

    Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la presentazione, da parte  delle  imprese  ovvero delle  associazioni  di  categoria interessate,  della proposta  di ammissione  del  settore  o  del sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. 

    Le imprese di cui ai commi 1  e  2 sono soggette ai  seguenti contributi a copertura degli oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a), nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b), nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c), nella misura del minor valore:
      • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa.

    L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

    L'ENEA  effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma  8, collaborando, anche  mediante  lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici –  GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8. 

    Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA). 

    In  caso  di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi medesimi  e  può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo  stesso. 

  • La casa

    Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12

    Il Governo ha approvato il Decreto proroghe con diverse misure di differimento di termini fiscali.

    Tra questi con l'art 4 rubricato Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione del testo in bozza si prevedono novità per i mutui casa dei giovani.

    In particolare, viene prevista la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

    Il decreto amplia il termine, scaduto il 30 giugno, per la presentazione delle domande, novellando quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis che aveva previsto il possibile innalzamento della garanzia pubblica prevista dal Fondo all’80% per tutti coloro che con un Isee non superiore a 40.000 euro annui, richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, compresi oneri accessori, e che rientrano nelle categorie prioritarie.

    In proposito leggi anche Mutui prima casa: proroga al 30 giugno delle garanzie del Fondo statale.

    Garanzia mutui giovani: proroga al 31.12.2023

    Ricordiamo che la misura agevolativa interessa le seguenti categorie prioritari:

    • giovani coppie coniugate o conviventi che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, 
    • i conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari,
    • i giovani under 36.
  • Identità digitale

    Poli innovazione digitale: via alle domande dal 5 ottobre

    Con avviso datato 29 settembre il MIMIT informa di novità per i Poli innovazione digitale – Selezione nuove strutture

    In particolare, con il decreto del 24 agosto sono stati stanziati 42 ML per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione sul campo. I nuovi poli rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto da:

    ed erogheranno servizi di 

    • first assesment digitale 
    • orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese.

    Poli innovazione digitale: beneficiari

    La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale.

    E' bene sottolineare che l'iniziativa è realizzata nell’ambito dell'investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”del PNRR.

    Poli innovazione digitale: presenta la domanda dal 5 ottobre

    Con Decreto Direttoriale del 27 settembre sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto.

    In particolare, presentano domanda esclusivamente: 

    • Enti Pubblici e soggetti privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale e che abbiano competenze comprovate nelle attività di orientamento, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Transizione 4.0,

    Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 5 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, all’indirizzo PEC:

     Infine il MIMIT rendo noto che gli interessati possono prenotare la partecipazione ad un webinar.

     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno: corretta compilazione del Modello CIM23

    Con una faq datata 28 settembre le Entrate replicano ad una impresa che intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni Modello CIM23:

    • la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES, di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017;
    • la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.

    Nella situazione descritta, viene domandato come debba essere compilato il campo 10 (N. progressivo progetto), del rigo A2 del quadro A e visto che le comunicazioni si riferiscono a crediti d’imposta diversi, si domanda inoltre se sia corretto indicare il valore 1 in entrambe le comunicazioni.

    Le Entrate chiariscono che, ciascun progetto d’investimento, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

    Ti consigliamo anche: Bonus Mezzogiorno 2023: domande dall'8 giugno   

    Di seguito i dettagli della risposta delle Entrate sulla corretta compilazione del Modello CIM 23.

    Modello CIM23: corretta compilazione in caso di invio di due modelli

    Nel caso di specie prospettato, le entrate specificano che nel caso rappresentato dal contribuente, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato:

    • nella prima comunicazione va indicato il valore 1
    • nella seconda comunicazione va indicato il valore 2.

    Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

    Credito d'imposta Mezzogiorno: il modello CIM23

    Ricordiamo intanto che, il modello CIM23 può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).

    Il modello va utilizzato anche dai soggetti che, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, intendono accedere:

    • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (di seguito, credito d’imposta ZES);
    • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (di seguito, credito d’imposta ZLS).

    Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale. 

    Per gli investimenti nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi DPCM istitutivi, rispettivamente, della zona economica speciale e della zona logistica semplificata ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai DPCM istitutivi per gli investimenti che ricadono nelle aree interessate dalle modifiche stesse.

    L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità omeno del credito d’imposta.

    Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione diversamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestantela fruibilità del credito d’imposta. 

    Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, an-che tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.

    Credito d'imposta Mezzogiorno e il modello CIM23: presentazione

    La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni dei beni agevolati, esclusivamente con modalità telematiche:

    • direttamente dal beneficiario;
    • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
    • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).