• Riforme del Governo Meloni

    DDL Concorrenza: sintesi delle novità in arrivo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 20 aprile il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. 

    Dal comunicato stampa diffuso dallo stesso Governo, si evince la sintesi delle novità in arrivo, vediamole.

    Disegno di legge Mercato e concorrenza: cosa prevede

    Il testo approvato in data 20 aprile 2023 interviene, tra l’altro:

    • per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna);
    • si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

    Si interviene inoltre per:

    • attribuire all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
    • introdurre la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali;
    • stabilire che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione;
    • prevedere che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
    • semplificare le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
    • ampliare da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
    • infine si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.
  • Identità digitale

    Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole

    Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. 

    In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche  della piattaforma  di funzionamento dell'ANPR per  l'attribuzione a  ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3,  ultimo periodo, del CAD.

    Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.

     ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

    Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é

    L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta  identificazione del  cittadino  registrato  in  ANPR al  fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR  con le altre banche dati  delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
     L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
     L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

    • a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
    • b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
    • c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
    • d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a  cui è attribuito,
    • e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
    • f. non può essere riassegnato,
    • g.  garantisce l'associazione  immutabile  al  soggetto cui è attribuito;
    • h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità  tantomeno temporale;
    • i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
    • j. è possibile la ricostruzione del check digit;

    Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti  gli individui già registrati  in ANPR. 

    A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito  ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR. 

    Leggi anche: Certificati gratis on line: sul portale ANPR scopri quali per scoprire i servizi on line gratuiti sul sito ANPR.

  • Agricoltura

    Bando ISMEA investe: faq aggiornate al 17 aprile

    Con avviso del 17 aprile ISMEA informa della pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità e di un fascicolo di FAQ aggiornate con le principali risposte ai dubbi frequenti sulla misura ISMEA INVESTE.

    Ricordiamo che con Determinazione del Direttore generale n 1112 del 9 novembre 2022, ISMEA, in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 e successive modifiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:

    • A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG), di cui al Capo II del Decreto;
    • B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM), di cui al Capo III del Decreto

    SCARICA QUI IL BANDO con tutte le informazioni e la modulistica necessarie a presentare domanda.

    Riepilogo delle regole della misura.

    Bando ISMEA investe: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera 4.  c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Bando ISMEA investe: cosa finanzia

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.

    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: 

    • per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; 
    • a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. 

    In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%. 

    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui: 

    • non più di 5 anni di preammortamento 
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. 

    Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. 

    L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza. 

    I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati. 

    Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

    Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA.

     La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out). 

    Bando ISMEA investe: presenta la domanda fino al 31 marzo

    A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato  nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.

    Clicca qui per accedere http://strumenti.ismea.it
    La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023. 

    Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione  del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello  telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
    La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda  con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile  successivamente – dalla presente procedura. 

    A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione a valere sulla stessa misura o a  valere su entrambe le misure, verrà considerata esclusivamente l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto. 

    A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o i loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato, alla sottosezione di interesse, la domanda di ammissione, completa della  documentazione indicata nell’Allegato I al presente bando.

    La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale. 

  • Legge di Bilancio

    Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile

    Entro il 30 aprile avverrà l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiamo provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.

    In particolare, la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevedendo: 

    • differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale (Leggi anche Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03);
    • introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

    Sulla base di ciò la norma ha previsto:

    • il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 
    • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

    Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

    Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

    • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
    • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

     L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

    • capitale;
    • rimborso spese per procedure esecutive;
    • diritti di notifica.

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).

    Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine prorogato al 31 marzo), uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

    La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato appunto la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

    La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

    I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

    La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

  • Imposta di registro

    Locazione non residenti: le regole per la registrazione del contratto

    Con una FAQ del 14 aprile le entrate ribadiscono che è possibile registrare un contratto di locazione nel quale il locatario è persona fisica non residente e non munita di codice fiscale.

    In particolare, in tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. 

    Tale modello, tra l’altro, consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca”. 

    E anche gli eventuali adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga), dovranno essere effettuati tramite il modello 69.
    L’obbligo (previsto dall’art 6 primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l’indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.

    Ricordiamo che questo aspetto era stato già chiarito dalla Risoluzione n 5 dl 14 febbraio con la quale le Entrate replicano ad una serie di quesiti con richieste di chiarimento sulla registrazione di un contratto di locazione nel caso di:

    • soggetto non residente
    • non munito di codice fiscale.

    Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale

    L’articolo 6, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 605/73. 

    Inoltre, il secondo comma del citato articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:

    • a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero; 
    • b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. 

    Pertanto, si precisa che nella richiesta di registrazione del contratto di locazione, per il caso segnalato non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.

    La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69, scaricabile dal sito internet della stessa Agenzia, anziché tramite il modello RLI.

    Nel dettaglio, il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca. 

    Viena precisato inoltre che, anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione quali risoluzione, cessione e proroga dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione. 

    Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale: come pagare le imposte

    In merito al pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato:

    1. tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 e seguendo le istruzioni ivi impartite,
    2. oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione. 

    Le eventuali imposte dovute per le annualità successive alla prima e per gli adempimenti successivi alla registrazione dovranno essere versate tramite modello F24, secondo le istruzioni della stessa risoluzione n. 14/E del 2014. 

    Le modalità sopra indicate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili. 

    Anche in tali casi il versamento delle imposte dovute per la registrazione deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020 e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

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    Competitività capitali: estesa classificazione PMI emittenti azioni

    Approvato in data 11 aprile durante il Consiglio dei Ministri n 28 il DDL per la competitività dei capitali.

    In particolare, si prevedono Interventi a sostegno della competitività dei capitali e come specificato dal comunicato stampa diffuso dallo stesso governo nella serata di ieri, il testo costituisce una riforma organica volta a incentivare la quotazione delle società e diffondere l’azionariato della Borsa italiana, anche al fine di sostenere le imprese che puntano a crescere e ad aumentare la propria competitività mediante il ricorso al mercato dei capitali.

    DDL competitività dei capitali: cosa prevede

    Con il disegno di legge:

    • si semplifica le procedure di ammissione alla negoziazione,
    • si riducono gli oneri a carico delle aziende che intendono quotarsi 
    • si estende la classificazione di “piccole e medie imprese” emittenti azioni quotate, innalzando il tetto della capitalizzazione massima da 500 milioni a un miliardo di euro.

    Inoltre, lo stesso DDL riforma la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi e modifica le regole in tema di responsabilità del collocatore e di offerta fuori sede.

    Per quanto riguarda la redazione del bilancio si prevede la facoltà, per le società aventi azioni su sistemi multilaterali di negoziazione, di adottare i principi contabili internazionali

    Per facilitare la partecipazione degli investitori istituzionali nei mercati regolamentati è estesa la qualifica di investitore professionale di diritto privato anche agli enti previdenziali privati e privatizzati. 

    Si estende anche la possibilità di accedere allo strumento “Patrimonio rilancio”, costituito da Cassa Depositi e Prestiti, alle società nate da fusioni o scissioni ma con bilanci certificati e alle imprese che non abbiamo subito sanzioni o sentenze di condanna.

    Infine, sono introdotte norme innovative in materia di svolgimento delle assemblee di società per azioni quotate, di esercizio dei diritti di voto plurimo e di flottante.

    Si attende la bozza del testo approvato

  • Lavoro Dipendente

    Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio

    E' previsto il risarcimento per gli eredi  dei lavoratori deceduti per Covid  per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto  con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.

    Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile,  anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro,  per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta  nel marzo 2020. 

    Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia,    ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.

    Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata  la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia  che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione. 

    Nella decisione del giudice  basata in larga parte  sul  parere del tecnico  si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.

    La decisione del tribunale tiene conto peraltro  della prassi INAIL stessa  L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020  la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020)  in cui si afferma che  "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti  di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da  nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli  operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare  specifico.(…)   A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre  attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via  esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office,  alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno  degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto  infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per  gli operatori sanitari.

    ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha  statuito l'obbligo di garantire agli eredi  della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.