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Tecnologia 5G: bando per progetti sperimentali. Domande entro il 19 maggio
Con un comunicato di ieri 20 marzo il MIMIT informa di nuove risorse per promuovere il miglioramento dei servizi attraverso l’adozione di nuove tecnologie quali:
- Blockchain,
- Intelligenza Artificiale,
- Internet delle cose (IoT),
- Edge computing
- e Tecnologie quantistiche,
attraverso centri di trasferimento tecnologico, noti come le "Case delle tecnologie emergenti" per far confluire le competenze delle università con le richieste del mercato.
In particolare si tratta del Programma di supporto alle tecnologie 5G attuato con Decreto MIMIT 21 novembre 2022 sul territorio nazionale con progetti di sperimentazione, in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 26 marzo 2019, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi realizzati attraverso le tecnologie emergenti, grazie all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).
Progetto Tecnologia 5G: agevolazioni per imprese con enti pubblici capofila
Gli interventi sono rivolti:
- agli Enti Pubblici, in qualità di capofila
- ma è indispensabile la partecipazione al di almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:
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- Università pubblica o privata e/o Ente e Centro di Ricerca pubblico o privato;
- Impresa, PMI e/o start up costituite, italiane o estere, con una sede operativa sul territorio italiano.
Attenzione al fatto che non potranno partecipare alla selezione gli aggiudicatari già beneficiari dei precedenti bandi di cui ai decreti 26 marzo 2019 e 17 ottobre 2022.
Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 di cui alla Delibera CIPESS n.9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.
Tecnologia 5G: domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previse nell’ Avviso pubblico del 17 marzo 2023 utilizzando il format “Domanda di partecipazione" e corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
- [email protected]
- entro le ore 12 del 19 maggio 2023.
Accedi qui per tutta la documentazione
Qualora la domanda dovesse risultare di peso considerevole da non permettere l’invio tramite PEC, può essere inviata:
- in formato cartaceo oppure su supporto digitale, tramite posta o corriere, all’indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione I Viale America 201, 00144 Roma
- consegnata a mano presso il Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusioni e Postali, Viale America 201 – Roma, Divisione I, quinto piano, stanza A537.
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PNRR e Ministero dell’ambiente: le istruzioni per comunicare via mail
Con un comunicato stampa il Ministero dell'ambiente comunica l'attivazione di una casella di posta elettronica preposta ai quesiti sul PNRR di sua competenza.
In particolare, il seguente indirizzo: [email protected] deve essere utilizzato per:
- la ricezione dei quesiti relativi alle misure PNRR per richieste di informazioni o di supporto,
- da parte di soggetti attuatori o beneficiari (come, ad esempio, amministrazioni pubbliche e imprese coinvolte, a vario titolo, nell’attuazione di un intervento PNRR).
Nell’e-mail occorrerà indicare ogni riferimento utile per la gestione del quesito.
Più precisamente, la e-mail dovrà necessariamente rispettare, a pena di irricevibilità, i seguenti requisiti:
- l’oggetto dovrà necessariamente contenere il riferimento alla misura PNRR, identificata mediante codice misura, numero investimento e denominazione (ad es: M2C2 I1.4, – Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare);
- il corpo dovrà necessariamente contenere:
- i dati per identificare il soggetto che presenta il quesito (ragione sociale e P.IVA/C.F.);
- se pertinente, lo specifico riferimento al progetto presentato o approvato, o alla domanda presentata, comprensivo del n. protocollo o del codice fornito dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda;
- il quesito con chiara esposizione della questione e, se pertinenti, specifici riferimenti ad articoli di legge, del bando, ecc.;
- eventuale riferimento a quesiti inviati in precedenza.
Attenzione al fatto che il soggetto che pone il quesito è consigliato che fornisca un recapito telefonico da poter utilizzare nel caso il Ministero abbia la necessità di interagire con il richiedente.
La casella postale dedicata ai quesiti PNRR deve essere utilizzata esclusivamente:
- dai Soggetti attuatori
- o Soggetti beneficiari di fondi PNRR
- o da coloro che hanno presentato o intendono rispondere a un Bando o Avviso PNRR.
Non saranno prese in carico:
- e-mail che non contengano tutte le informazioni richieste;
- domande poste con modalità diverse a quelle indicate.
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Aliquota IVA per cessione di prodotti oftalmici monodose
Con Risposta a interpello n 257 del 20 marzo le Entrate chiariscono che un soggetto che commercializza un prodotto oftalmico in formato monodose può applicare l’aliquota Iva al 10% alle cessioni del bene.
Il chiarimento è stato fornito anche sulla base del parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e monopoli in cui viene precisato che il prodotto può essere classificato tra le sostanze utilizzate per cure mediche, alla voce 3004 della nomenclatura doganale, e quindi fra i beni agevolabili.La società istante svolge attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici.
Tra gli altri, commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, il ''prodotto oftalmico in formato monodose'' confezionato in un astuccio di cartone con 10 flaconcini monodose da 0,5 ml.
La Società chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare allegando il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
Le Entrate specificano che, la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA
Per il citato numero 114) sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le cessioni aventi a oggetto «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale».
La predetta norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata
In base alle dichiarazioni fornite dalla Società, ''il prodotto è indicato per il solo uso oftalmico, favorendo il ripristino delle naturali condizioni funzionali dell'occhio, lubrificandolo e formando un film protettivo. Inoltre, previene e attenua i fastidi caratteristici della sindrome dell'occhio secco''.
ADM afferma che:
- ''Poiché ''il Prodotto'' ha un contenuto, dichiarato nell'istanza di parte, di 2,5 g (quantità % Peso su Volume) di sodio ialuronato crosslinkato soluzione al 4% acido ialuronico , alla luce del recente orientamento unionale relativo ai prodotti oftalmici contenenti acido ialuronico,
- si può considerare tale bene come classificabile nell'ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale: ''Prodotti farmaceutici'' ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00: 'Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto''.
Alla luce di queste nuove considerazioni, il prodotto può essere classificato alla voce 3004, in quanto:
- è confezionato in dosi per la vendita al minuto,
- riporta in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali il prodotto deve essere utilizzato, le istruzioni per l'uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione,
- è utilizzato solo per un uso specifico, e presenta un principio attivo in concentrazione nota.
Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
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Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta
Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing.
La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali”
Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:
- «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…).
- La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».
Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione»
E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi».
Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario.
Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.
Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.
Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.
In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.
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Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento
Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.
Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero
Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:
- occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
- oppure scrivere a: [email protected]
A tali recapiti NON possono essere richieste informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti.
La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato.
È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo [email protected]
Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023
Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.
In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:
- requisiti di iscrizione,
- obblighi formativi,
- e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:
- A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale”
- e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale,
- nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"
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Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione
La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”.
La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”.
Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019.
Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale.
Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019.
Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.
Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma.
Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:
- non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019),
- ma anche quelli conferiti successivamente.
Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma.
Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
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Efficacia retroattiva cancellazione Ordine: chiarimenti
Con il pronto ordini n 33 del 16 marzo si forniscono chiarimenti sulla quota annuale dovuta all'Ordine in caso di chiusura della PIVA nel mese di dicembre ed eventuale spettanza della quota annuale per l'anno successivo.
In particolare, si chiede:
- se la domanda di cancellazione può essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione attività e
- se il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, possa deliberare un termine (ad es. 20 gennaio dell’anno successivo) entro cui l’iscritto che cessa l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente debba presentare domanda di cancellazione per non essere assoggettato al pagamento della quota annuale di iscrizione.
Il CNDCEC, con riguardo alle tematiche di carattere generale emergenti dal quesito, osserva che il contributo annuale di cui all’art. 12, comma 1, lett. p) dell’Ordinamento professionale è dovuto da tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.
Il pagamento della quota associativa all’Ordine è dunque dovuta per il solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.
L’obbligo di pagamento della quota non è in alcun modo legato al possesso di Partita IVA che, come è noto, non rientra tra i requisiti di iscrizione nell’albo (art. 36, D.Lgs 139/2005)
Nonostante l’utilizzo del nome ‘contributo’ la quota, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.
Una volta maturato l’obbligo contributivo pertanto, anche in caso di cancellazione in corso d’anno il Consiglio ha dunque il diritto ad esigere la quota per intero.
Tuttavia, attribuendo l’ordinamento professionale una potestà impositiva all’Ordine, il Consiglio ha facoltà di individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali eventualmente calcolare, in misura ridotta rispetto all’intero, la quota dovuta dal professionista che si cancella in corso d’anno.
Quanto alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, come avuto modo di chiarire in precedenti riposte, si osserva che normalmente questi operano a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento, in questo caso dalla data di adozione della delibera.
Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, l’amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione
Di conseguenza, conclude il CNDCEC, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.
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Fisco più semplice e snello: ambizioni della riforma fiscale
In data 15 marzo il Governo ha approvato il DDL fiscale con norme volte a razionalizzare e semplificare il sistema tributario.
Fisco più semplice e snello: le ambizioni della riforma fiscale
Con l'art 16 rubricato "Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti" si prevedono una serie di semplificazioni, volte a snellire il rapporto tra Fisco e contribuenti.
In particolare, per ridurre gli oneri amministrativi associati agli obblighi fiscali, il Governo favorisce l’adempimento spontaneo e la c.d. tax compliance creando un sistema più efficiente e trasparente.
A tal fine, la norma promuove l’utilizzo di nuove tecnologie che consentano di addivenire ad un significativo alleggerimento degli obblighi fiscali a carico della collettività.
Si mira al superamento dell’attuale sistema di riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali che avviene, ad oggi, attraverso i c.d. indici sintetici di affidabilità (ISA) introdotti per la prima volta con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Inoltre, in considerazione della moltitudine di adempimenti tributari vigenti durante l’anno, si prospetta un’opportuna razionalizzazione dei termini dichiarativi e di versamento.
Pertanto, si presterà particolare attenzione a quelli scadenti nel mese di agosto, in modo da non gravare i contribuenti di un carico eccessivo di obblighi fiscali durante il periodo estivo.
Sempre in tale ottica, si prevede che lievi irregolarità, ovvero errori di limitata entità commessi dai contribuenti, non comportino l’automatica decadenza dal godimento dei benefici fiscali.
Ulteriore passo fondamentale verso un sistema fiscale più trasparente, equo e accessibile a tutti andrà ricercato nella semplificazione della documentazione necessaria all’assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Governo dovrà mettere i contribuenti nelle condizioni di avere sempre a disposizione e con congruo anticipo, rispetto all’adempimento al quale si riferiscono, tutta la modulistica necessaria per adempiere agli obblighi fiscali in modo corretto e tempestivo, senza dover cercare formulari o modelli in un sistema disorganizzato e complesso.
Con decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. "decreto semplificazioni") è stata introdotta, per la prima volta, la dichiarazione dei redditi precompilata.
L’esperienza, estesa nel 2023 anche alle partite Iva, ha rappresentato, in questi anni, un’importante opportunità di semplificazione degli adempimenti degli obblighi fiscali.
In tale ottica il legislatore delega il Governo a estendere l’utilizzo della precompilata attraverso l’attuazione di premi e incentivi che motivino i contribuenti all’utilizzo di tale fondamentale strumento di compliance.
Tale opportunità dovrà essere perseguita soprattutto nei confronti di soggetti con minore attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici, migliorando l’accesso ai servizi telematici.
Al fine di sollevare i contribuenti da richieste di controllo che potrebbero risultare eccessivamente gravose, si introduce, quale misura di alleggerimento degli oneri fiscali, la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno degli invii di comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La disposizione estende la sospensione in discorso anche alle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie.
Inoltre, si attribuisce al Governo il compito di estendere la disciplina della sospensione feriale alle risposte alle istanze di interpello rese dall’Agenzia delle entrate, allo scopo di uniformare, sotto tale profilo, la disciplina in materia di interpello a quella in materia di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Tenuto conto della differenza attualmente esistente tra tassi debitori e creditori e della disomogeneità della disciplina in materia di interessi, si delega il Governo a individuare principi e criteri direttivi che ne consentano l’armonizzazione.
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