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Imposta di bollo libri sociali informatici: il pagamento entro il 30 aprile
Scade il 30 aprile 2023 il pagamento della imposta di bollo sui libri sociali del 2022 (parliamo di libro giornale e libro inventari) per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare. Poichè il giorno 30 aprile cade di domenica il termine ultimo per il pagamento slitta al 2 maggio.
In particolare, l'art..6 del DMEF del 17 giugno 2014, dispone che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, debba essere assolta l’Imposta di bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, relativi all’esercizio precedente.
Attenzione al fatto che la scadenza del 2 maggio non riguarda coloro che tengono i registri in modalità cartacea.
L'imposta è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014" Il pagamento è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
L'importo dell’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 6 del Dm 17 gennaio 2014, comma 3, che rimanda all'art 16 della tariffa allegata al Dpr 642/1972) è pari a:
- 16 euro per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (Spa, Srl, Sapa e Società consortili a responsabilità limitata);
- 32 euro per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, incluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.
Il mancato versamento l’imposta di bollo entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta, con possibilità, in caso di violazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
La sanzione va versata inserendo nel modello F24 con il codice tributo 2502, gli interessi vanno indicati con codice tributo 2503.
Imposta di bollo per tenuta libri sociali: cartacei o informatici
Ricordiamo in linea generale che, come anche chiarito dalle Entrate con Risposta a interpello n 346 del 2021 è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n 64 del 1° agosto 2002) è alternativamente assolta: –
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato "Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (cfr. ris. n. 174/E del 31 ottobre 2001).
Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali, sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto », il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che «L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»
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Osservatorio crisi d’impresa: De Nuccio consigliere. Avvio dei lavori
Con un comunicato pubblicato in data 21 aprile il CNDCEC informa della prima riunione dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa tenutasi presso il Ministero della Giustizia.
In particolare, nell’Osservatorio, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero, è stato nominato come componente anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.
L'Osservatorio è stato istituito con Decreto della Giustizia del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n 4 del 5 gennaio 2023 a tutela delll’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’ar- ticolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:
- a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale fo- rense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
g) un membro designato da confartigianato-imprese;
h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Ai sensi dell'art 2 del decreto l’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osserva torio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi mo nitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.In occasione del primo incontro dell'Osservatorio, il Presidente De Nuccio ha dichiarato che: “L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore. L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni – a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.
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Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza
Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.
Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale in seguito all'istanza di autotutela presentata dalla Società veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate […] era definito con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La Società opponeva tale cartella di pagamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio 2023 (all. n. 7).».
Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito:
1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»;
Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che:
a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».
Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.
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Bilanci previsione Comuni: in arrivo la proroga al 30 maggio
Con una nota l'IFEL Fondazione ANCI, informa del fatto che, nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali di oggi, 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno.
Attenzione al fatto che la proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.
Per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.
Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.
L'IFEL nella nota sottoliena che la proroga riguarda esclusivamente i termini dei bilanci di previsione e quelli collegati, e restano fissati al 30 aprile quelli relativi all’approvazione del rendiconto 2022, in base all’art. 227 del TUEL, cadendo il termine del 30 aprile in un giorno festivo, esso deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023.
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Liti pendenti: chiarimenti ADE sulla conciliazione “fuori udienza”
Con la Circolare n 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212).
La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso.
In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.
Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).
Le Entrate con la circolare forniscono cenni sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con:
- un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo
- e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni
le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.
La Circoalre specifica che il comma 206 prevede la possibilità di definire la controversia sottoscrivendo un accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito: “articolo 48”).
L’articolo 48 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e per il quale sono state fornite indicazioni con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015.
La norma dispone, al comma 1, che «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia».
Nella richiamata circolare n. 38/E del 2015, par. 1.11.2, si è precisato che si tratta di una «proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito» che ciascuna delle parti è legittimata a depositare in giudizio, di primo o di secondo grado, ai fini della definizione della controversia.
È stato, altresì, chiarito che «La nuova disposizione non fissa un termine per il deposito dell'accordo di conciliazione, che invece la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo grado. Ciononostante, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.».
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 48, se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.
Il comma 4 dell’articolo 48, infine, dispone che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento»
Ai sensi del successivo articolo 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al quaranta, oppure al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.
L’accordo raggiunto, avente efficacia novativa del precedente rapporto, può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2185 , e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore.
Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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Comitato consultivo controllo qualità revisione: integrato di 3 membri
Con determina n. 80957 del 20/4/2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli della qualità, costituito con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023.
Ricordiamo che si tratta di componenti integrati con procedura disciplinata con avviso del 6 aprile con il quale il MEF informava del fatto che "ravvisata la necessità di integrare il Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione, al fine di ampliarne la rappresentatività rispetto alla platea dei soggetti iscritti al registro e tenuto conto dell’urgenza, il Ministero dell’economia e delle finanze intende nominare fino a tre ulteriori componenti tra esperti in possesso di comprovata esperienza in materia di revisione legale".
Con Determina del 17 febbraio il MEF ha nominato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione.
Il Comitato consultivo, composto da 15 membri, è finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità.
Fino al 30 giugno il Comitato avrà l’obiettivo di proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
In particolare, la determina specifica che al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:
- a) Analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio;
- b) Proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze e la Determina precisa che le comunicazioni ufficiali afferenti ai lavori del Comitato sono effettuate attraverso l’indirizzo: [email protected].
Allo stesso indirizzo sono inviati i contributi dei componenti del Comitato stesso.
Ricordiamo che a norma dell'art 20 del DLgs n 39/2010 sono sottoposti a verifica da parte del MEF gli iscritti nel Registro dei revisori che svolgono incarichi di revisione legale.
Il comma 1 dell'art 20 specifica che "Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile sono soggetti a controllo della qualità".
Il controllo riguarda anche i membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale.
La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all'art 1.
Il controllo di qualità si baserà sull'esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione:
- della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
- della quantità e qualità delle risorse impiegate;
- dei corrispettivi della revisione;
- del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.
Al termine delle verifiche il controllore dovrà redigere una relazione con gli esiti delle stesse con eventuali raccomandazioni su azioni da compiere e termini entro i quali adempiere, In caso di inosservanza il MEF irroga le sanzioni previste (art 24 del DLgs n 39/2010)
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Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione
La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale.
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.
ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
La domanda di adesione potrà essere presentata:
On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si
- Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.
Rottamazione ruoli fino a mille euro
La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.