• IMU e IVIE

    Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore il 1° gennaio, tra le norme contiene la definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali.  In particolare si tratta anche della rottamazione per IMU e TARI.

    IFEL IFondazione ANCI ha pubblicato in data 27 gennaio le prime istruzioni in merito.

    Per scaricare il fac simile di regolamento attuativo per gli enti locali leggi anche Rottamazione tributi locali: fac-simile di regolamento

    Girogetti in una intervista di qualche giorno fa esortava i Comuni ad aderire ed approfittare della occasione: "I Comuni hanno l'autonomia per decidere se fare o non fare, applicare o non applicare. Io penso che lo spirito della rottamazione valga anche per tutta la realtà comunale. L'auspicio – è anche per andare rapidamente allo smaltimento di quell'immenso magazzino di crediti accertati che sono lì da decenni e continua a implementare. La soluzione in via transattiva con i contribuenti potrebbe aprire una stagione nuova. È lo spirito con cui la Lega ha introdotto questa misura". 

    Nel question time del 3 febbraio viene chiarito che Imu, Tari e multe locali possono essere rottamate autonomamente dalla sanatoria erariale

    Di seguito il riepilgo delle regole e il chiarimento del question time.

    Rottamazione tributi enti locali: norma in sintesi

    La disposizione, in Legge di Bilancio 2026, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali 

    Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. 

    Inoltre, si fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata.

    Si disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. 

    Si estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

    Si abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

    In sintesi, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    Si precisa inoltre che rimane ferma per gli enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della 

    Dopo la partenza della Rottamazione cinque per le cartelle, leggi anche: Rottamazione quinquies: via alle domande molti contribuenti attendono le iniziative degli enti locali per possibili eventuali agevolate.

    In proposito in data 27 gennaio l'IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento che affronta i temi salienti di questo nuovo strumento e uno schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

    L'IFEL precisa molti aspetti dei tributi inclusi nella definizione agevolata e evidenzia quanto segue.

    Rottamazione IMU e TARI: IFEL spiega il perimetro

    Il comma 102 della legge di bilancio 2026 prevede che gli enti territoriali “possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interes si o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.
    Per quanto riguarda i Comuni la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, soggetto, come accennato, al parere dell’organo di revisione.
    La normativa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la “quota capitale”, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, legge n 289 del 2002, che prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo non versato.
    Il comma 105 precisa che “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”.
    Il comma 109 prevede che “le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale ”.
    La normativa pertanto consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. In questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68913, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
    In generale, per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico, quali il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione, sia di diritto privato, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione, il Comune può rinunciare ai soli interessi. 

    Discorso a parte per il CUP, per il quale è comunque prevista dall’art. 1, comma 821, legge n. 160 del 2019, l’applicazione di una sanzione.
    Inoltre, sempre con riferimento al CUP non si ritiene riducibile o disapplicabile l’indennità prevista dalla lettera g) del medesimo comma 821,
    in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all’applicazione di un’autonoma sanzione, pari all’importo dell’indennità ed elevabile fino al doppio.
    Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”.
    La disposizione autorizza quindi forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente.

    Nel caso di entrate tributarie il vantaggio in questo caso sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso. 

    Tale forma di definizione agevolata appare sicuramente efficace con riferimento alla TARI, mentre crea incertezze per quanto attiene all’IMU, in ragione sia della non predeterminazione dell’importo dovuto, sia della presenza della quota di competenza statale, nel caso di immobili del gruppo catastale “D”. 

    Tale forma di definizione agevolata si concretizza, infatti, con un versamento spontaneo, che il Comune potrebbe non essere in grado di
    comunicare preventivamente, mentre la quota statale deve essere versata direttamente all’erario. Ma su quest’ultimo punto occorre richiamare la rigida posizione del Dipartimento delle finanze in merito al divieto per i Comuni di esercitare la propria potestà regolamentare con riferimento alla quota statale che porta a ritenere che il Comune possa disporre forme di definizione agevolata dell’IMU solo con riferimento alla quota comunale. 

    Si deve in proposito precisare che, ovviamente, rimane ferma la possibilità di definire l’IMU statale pretesa con un accertamento comunale, in quanto in tale ipotesi il gettito resta sempre di esclusiva competenza comunale.
    Oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente, anche con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall’ente.

    Si rimanda alla nota per tutti gli altri chiarimenti.

    Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

    La Rottamazione per i Comuni e gli altri enti locali per introdurre l'agevolazione su Imu, Tari, multe e tariffe di loro competenza sono parallele alla rottamazione quinquies.

    Il 3 febbraio il MEF in risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera lo ha ribadito.

    L’obiettivo del legislatore è quello di lasciare piena autonomia agli enti territoriali.

    Si vuole:

    • da un lato dare la possibilità alle amministrazioni locali di scegliere tempi e modalità applicative delle proprie rottamazioni, che possono ridurre o azzerare sanzioni e interessi senza però intaccare la quota capitale, esattamente come succede per le rottamazioni erariali. 
    • dall'altro gli enti che hanno affidato le proprie entrate all’agenzia delle Entrate Riscossione non potranno chiederle di gestire le pratiche per le definizioni agevolate deliberate a livello locale.

    Viene specificato che:"Gli enti territoriali sono liberi di definire, entro i limiti stabiliti dalla legge, le procedure e i termini per la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali di propria competenza"

    L’eventuiale collegamento alla rottamazione statale è disciplinato in un comma separato ossia il n 104 della legge 199/2025, e rappresenta "un caso residuale di definizione che può essere attivato solo nell’ipotesi in cui il legislatore ha disposto la definizione per le entrate erariali e questa coinvolga le entrate degli enti territoriali gestite da Ader". 

    Le rottamazioni locali sono autonome rispetto a quelle erariali e possono:

    • riguardare tutte le entrate di competenza dell’ente,
    • essere disciplinate con regolamento in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza per i bilanci di previsione (quest’anno al momento è al 28 febbraio).

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    IVA, LIPE e registri: la precompilata 2026

    Con il Provvedimento n 42054 del 3 febbraio le Entrate pubblicano le regole per la precompilata IVA 2026.

    In particolare, il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023, n. 11806 del 19 gennaio 2024 e n. 21477 del 28 gennaio 2025 è esteso alle operazioni effettuate nel 2026.

    Precompilata IVA 2026: regole per quest’anno

    L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA “Lipe” e, a partire dal 1° gennaio 2022, della dichiarazione annuale IVA.
    Riepilogando:

    • con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati;
    • con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione;
    • con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Nel corso del 2024, per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo;
    • con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 21477 del 28 gennaio 2025 è stato prolungato il periodo sperimentale anche al 2025 per testare la stessa funzione di scarico automatico anche con riguardo alla dichiarazione IVA precompilata riferita all’anno d’imposta 2024.

    Con il provvedimento n 42054 del 3 febbraio, il periodo sperimentale viene esteso al periodo d’imposta 2026, al fine di stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA (registri IVA, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa.

    Le specifiche tecniche di elaborazione dei registri IVA precompilati, di cui all’allegato B del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, sono aggiornate al fine di eliminare i riferimenti a tipi

    documenti non più utilizzati nel tracciato di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 maggio 2015, n. 127.

    Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Nel corso del 2026 saranno effettuate le opportune verifiche in merito alla possibilità, a partire dal periodo d’imposta 2027, di ampliare la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

     La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una importante norma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità per il 2026

    L’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    Pertanto è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

  • Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: tolto l’obbligo di conservazione

    Il CdM del 29 gennaio ha approvato il Decreto PNRR con tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS.

    Vediamo la norma in oggetto e come cambierà.

    Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e  semplificazioni.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione

    Il comunicato stampa del Governo spiega in sintesi che si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).

    L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione. 

    La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

    In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

    L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 

    Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse

    La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.

  • Identità digitale

    Omocodia: stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Viene pubblicata dalle Entrate la guida per Omocodia, il caso di identico codice fiscale per due soggetti diversi. 

    Ricordiamo che il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati. 

    Capita però, seppure raramente, il caso che per coincidenza di dati anagrafici di due cittadini, essi risultino con lo stesso codice fiscale base. 

    In tale caso la Pubblica amministrazione, ma anche gli enti privati, non possono identificare univocamente il soggetto con cui stanno avendo rapporti, l'agenzia ha pubblicato una guida che spiega come viene garantita l’univocità dell’identificazione.

    Omocodia: come gestire lo stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Se due cittadini utilizzano lo stesso codice fiscale può crearsi confusione negli atti e nelle dichiarazioni trasmesse, poiché non è possibile per l’Amministrazione distinguere correttamente chi sta interagendo. 

    In tale caso è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un ufficio dell’Agenzia delle entrate qualora si riscontrino dati non corretti nel proprio cassetto fiscale.

    L’Agenzia, dopo aver constatato l’effettiva esistenza di un’omocodia, attribuisce a ciascun cittadino un nuovo codice fiscale univoco. 

    A tal fine cnvoca i cittadini per consegnare il nuovo codice e verificare insieme la correttezza delle informazioni registrate in Anagrafe tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale: 

    • dichiarazioni, 
    • atti del registro, 
    • partite Iva, 
    • storici domicili fiscali, v
    • ersamenti, ecc

    L’ufficio riallinea quindi dichiarazioni e atti ai nuovi codici, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.

    Il vademecum ADE illustra in modo chiaro le conseguenze dell’utilizzo di un codice fiscale duplicato, le procedure che l’Agenzia mette in atto per risolvere l’anomalia e le modalità di comunicazione e consegna del nuovo codice ai cittadini interessati.

    In caso di sospetta omocodia, viene rilasciato un codice provvisorio composto da sole cifre numeriche, valido a tutti gli effetti fino all’assegnazione del definitivo.

    I casi di omocodia, infatti, sono molto rari e di solito si verificano quando uno dei cittadini non ha ottenuto il codice fiscale direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma lo ha calcolato autonomamente utilizzando applicazioni terze, facilmente rintracciabili in rete.

    Viene spiegato come  funziona l’eventuale rilascio di un codice provvisorio in attesa della definizione definitiva. 

  • Dichiarazione IVA

    IVA base 2026: chi la presenta

    Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

    Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
    dell’Imposta sul valore aggiunto:

    • Modello IVA/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
      • dati personali;
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • Modello IVA BASE/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Modello Iva base 2026: chi può utilizzarlo

    Il modello Iva base è un modello semplificato che può essere utilizzato solo da certi contribuenti.

    In particolare, dai titolari di partita Iva che:

    • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, 
    • non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
    • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
    • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
    • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
    • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

    Negli altri casi deve essere presentato il modello Iva tradizionale.

    l modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio e da un modulo, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
    I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
    Attenzione al fatto che le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2026.

    Ricordiamo che il Modello IVA 2026, anno di imposta 2025 va presentato dal 1° febbraio al 30 aprile in modalità telematica.

  • Bilancio

    Bilancio anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI

    Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.

    Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:

    • dimensioni aziendali, 
    • natura dell’attività dell’impresa, 
    • valutazione dei rischi di revisione, 
    • nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. 

    Bilanci anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI

    Assirevi ha pubblicato nella sezione “Check list” del proprio sito, le liste di controllo per i bilanci 2025 riferite alle società di capitali.

    Comne specificato nella introduzione, la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio sono applicabili alle società che si attengono alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.

    Come specifica lo stesso documento, le liste di controllo pubblicate sono state predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check list da utilizzare opportunamente adattate nello svolgimento dell'attività di revisione. 

    Tali liste benché rappresentino un'utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme di principi contabili e in alcune circostanze, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti tutte le fattispecie.

    Le checklist dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole alle peculiarità dell'incarico tenendo conto:

    • delle dimensioni aziendali 
    • della natura dell'attività dell'impresa
    • e della valutazione del rischio di revisione 
    • nonché eventuali modifiche normative regolamentari e dei principi contabili di riferimento intervenute. 

    La rielaborazione adattamento ed utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che ne assumono ogni responsabilità.

    ASSIREVI non garantisce la completezza l'aggiornamento e l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati ne l'assenza di errori ne esattezza imprecisioni delle liste stesse e dei suoi contenuti

    Assirevi ha pubblicato i documenti sul proprio sito, clicca qui per scaricarle.