• Risparmio energetico

    Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre

    Dal prossimo 25 dicembre è possibile richiedere il conto termico 3.0 secondo le nuove regole. Scarica qui il documento del GSE.

    In proposito è stato pubblicato in GU n 224 del 26 settembre il Decreto 7 agosto del MASE Ministero dell'ambiente con le regole per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da fonti rinnovabili, noto come Conto termico 3.0.

    Con le regole in oggetto si modificano le precedenti sul Conto termico 2.0 disciplinate dal DM 16 febbraio 2016 che restano in vigore fino alla data del 24 dicembre.

    Il decreto prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle Pa e 500 per i privati.

    Il nuovo decreto:

    • semplifica l’accesso al meccanismo, 
    • amplia la platea dei beneficiari, 
    • aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

    Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. 

    Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato. 

    Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

    In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

    Il nuovo decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

    Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.

    Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, ha aggiornato in data 19 dicembre il portale informatico per la presentazione delle richieste.

    Conto termico 3.0: che cos’è

    Il Decreto 7 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

    La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
    La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.

    Il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore ma ai sensi dell’art. 31 entrerà in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia il 25 dicembre 2025.

    Inoltre ai sensi dell’art. 30 comma 1 le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.

    Quindi per i prossimi tre mesi le domande di accesso agli incentivi continuano a funzionare secondo le regole del cosiddetto conto termico 2.0.

    In sintesi è bene evidenziare che sia per le amministrazioni pubbliche, sia per i soggetti privati, sono incentivati tanto gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici come ad esempio:

    • isolamento dell’involucro, 
    • finestre comprese;
    • sistemi di illuminazione; 
    • building automation;
    •  ricarica di veicoli elettrici; 
    • impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) 

    quanto gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili quali ad esempio:

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 
    • installazione di impianti solari termici)

    Attenzione al fatto che per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

    Gli enti del Terzo Settore sono assimilati a pubbliche amministrazioni e quindi entrambe le macrocategorie di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici

    Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:

    • a) le amministrazioni pubbliche;
    • b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.

    Attenzione al fatto che ai fini del decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla

    lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.

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    Conto termico 3.0: spese ammissibili

    Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

    • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale  installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
    • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
    • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
    • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
    • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
    • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
    • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
    • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi

    Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
    In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
    Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

    Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
    L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

    • a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
    • b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
      • i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
      • di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
      • ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
      • iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
      • iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

    Lo stesso gestore GSE ha riportato una pratica tabella di riepilogo con le regole per la domanda di incentivo:

    Soggetti ammessi per modalità di accesso

    Soggetto ammesso Accesso diretto per prenotazione
    Pubbliche amministrazioni si si
    Enti del Terzo settore non economici si si
    Enti del Terzo settore economici si anticipato da valutazione preliminare si
    Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no
    Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no

    Fonte GSE

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    Conto termico 3.0: le misure per le imprese

    Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. 

    Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

    Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

    • a. nome e dimensioni dell'impresa;
    • b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
    • c. ubicazione del progetto;
    • d. elenco dei costi del progetto;
    • e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.

    Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

    L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.

    Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

    • 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
    • 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
    • 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

    Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:

    • a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
    • b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
  • Enti no-profit

    Decreto Terzo settore: in vigore dal 13 dicembre

    Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi  d'impresa,  sport  e imposta sul valore aggiunto. 

    Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.

    In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati. 

    Leggi anche IVA terzo settore: proroga al 2036             

    Attenzione sul terzo settore è uscita in consultazione la Circolare ADE con i primi chiarimenti sulla discipliana che dal 1° gennaio vedrà tante novità susseguisi, leggi qui.

    Commercialità terzo settore: cosa contine il Decreto

    Tra le novità di questo decreto, oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l'introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts. 

    In particolare, l’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate. 

    Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale

    Attenzione però al fatto che la plusvalenza subisce una sorta di congelamento, e infatti, nel caso in cui i beni vengano successivamente ceduti, destinati a usi diversi o perduti, il beneficio viene meno e la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito. 

    Il decreto, al verificarsi di tali condizioni, consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro anni, purché i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre esercizi. 

    Di seguito la norma in dettaglio.

    In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

    L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

    La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

    a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;

    b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

    Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

    Terzo settore e regime forfettario

    L'articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

    del decreto approvato, in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, al  comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.

    La disposizione in commento prevede che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

    In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario prevista dall’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146 del 2021. 

    La citata disposizione prevede che, nell’attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023). 

    Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

    In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. 

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

  • Legge di Bilancio

    Legge di bilancio 2026: le principali misure e alcune delle novità emendative

    Il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026, notoriamente Legge di Bilancio per l'anno 2026 prosegue il suo il suo iter di approvazione

    Approvata con il voto di fiducia in Senato ora passa alla Camera.

    Si tratta di una manovra con circa 22 miliari di euro e alcune novità dell'ultimo minuto.

    Ricordiamo che il testo ufficiale del Disegno di Legge di Bilancio 2026 trasmesso il 22 ottobre 2025 ha subito un importante lavorio e il 15 dicembre il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un ulteriore pacchetto di novità:

    • conferma per i bonus ZES e per il credito d'imposta Transizione 5.0 per le domande già presentate;
    • iperammortamento ad ampio raggio fino al 2028;
    • interventi sulla previdenza complementare 
    • riprogrammazione delle risorse per il Ponte sullo Stretto.

    tra gli ultimi emendamenti si prevede di introdurre:

    Il testo della legge non è ancora definitivo pertanto, si attendono conferme.

    Legge di Bilancio 2026: irpef

    Una delle certezze della manovra è la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.

    La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

    Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
    Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
    della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
    b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

    Aliquote IRPEF 2025

    Scaglioni di reddito

    23 per cento

    Fino a 28.000 euro

    35 per cento

    Da 28.001 a 50.000 euro

    43 per cento

    Da 50.001 euro

    Legge di bilancio 2026: rottamazione quinquies

    Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:

    • riservato a specifiche categorie di contribuenti,
    • limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
    • affiancato da un saldo e stralcio parziale

    Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. 

    Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. 

    La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. 

    Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.

    Legg anchei: Rottamazione quinquies: tutte le regole per richiederla

    Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie

    Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE. 

    Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro. 

    Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

    Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
    Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. 

    Inoltre viene previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

    Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.

    Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese

    Tra le ultime novità spunta la ritenuta universale tra le imprese all'1%, norma che vuole combattere l'evasione fiscale per piva e professionisti.

    Leggi qui per approfondimento: Ritenuta universale all'1%: spunta in legge di bilancio 2026             

    Inoltre, tra le altre novità, si prevede un iperammortamento ossia ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.La maggiorazione green non è stata confermata.

    Saranno presenti nel triennio il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

    È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax. 

    Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.

    Inoltre per le Banche confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni. 

    Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA). 

    Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata, viene infine mdificata l'aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.

    Si attendono ulteriori novità emendative nel percorso di approvazione definitiva in Parlamento.

  • Società di capitali e di persone

    Tassazione dividendi: soglia al 5% per l’esclusione

    Nel DDL di bilancio 2026 approvato in Senato con la fiducia ora passa alla Camera.

    Tra le norme discusse e oggetto di molti lavori emendativi vi è quella sulla tassazione dei dividendi

    In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.

    Ora la norma definitiva prevede una sostanziale modifica, vediamo l'articolo definitivo.

    Tassazione dividendi società: le novità 2026

    L’articolo 18, modificato in sede referente, reca delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
    Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

    Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
    Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: tutte le regole per richiederla

    La Legge di Bilancio 2026 in dirittura d'arrivo contiene anche le regole per aderire alla Rottamazione quinquies.

    Prima di vedere come funzionerà è bene evidenziare che nella fase emendativa della legge di bilancio sono stati effettuari alcuni ritocchi alle regole approvate in ottobre. 

    In particolare, con l’emendamento alla manovra approvato al Senato in commissione Bilancio, gli interessi da dilazione vengono ridotti dal 4% al 3 per cento, il resto dell’impianto è confermato.

    Rottamazione quinquies: tutte le regole

    La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

    • dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, 
    • derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
    • o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
    • possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
    • versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

    Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

    • a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
    • b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; 
    • c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

    Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    Rottamazione quinquies: come aderire

    Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione  rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal norma ancora bozza.. 

    Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. 

    Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 

    L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. 

    Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare  si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

    Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

    Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

    A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    • g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

    Rottamazione quinquies: le novità annunciate da Leo

    Occore anche evidenziare, in conclusione che il Viceministro Leo in un convegno tenutosi recentemente a Napoli ha annuncaito le novità sulla definizione agevolata numero cinque.

    In particolare, le rettifiche emendative all'attuale norma su riportata dovrebbero prevedere:

    • riduzione degli interessi dagli attuali 4% al 3% rendendo la definizione agevolata del prossimo anno più vantaggiosa;
    • l'estensione dei benefici della nuova sanatoria anche a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione quater. 

    I contribuenti in regola con i pagamenti delle rate della rottamazione quater potrebbero essere ammessi al passaggio alla rottamazione quinquies beneficiando quindi di un piano di rateizzazione più lungo e con un maggior numero di rate, ossia passando da 18 a 54 rate
    Alla luce di queste novità diventa di particolare rilevanza la data del 30 novembre, entro cui è necessario versare l’importo dovuto per la decima rata della rottamazione quinquies, che ricordiamolo con tutte le festività e le tolleranze andrà versata entro il 9 dicembre prossimo.

    Leggi anche Rottamazione quater: scadenza il 30 novembre con tolleranza fino al 9.12..

  • Enti no-profit

    ONLUS: cessazione dell’Anagrafe Unica dal 1° gennaio

    Il Ministero del Lavoro con un comunicato del 16 dicembre 2025 informa del fatto che a partire dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate sarà soppressa
    Attenzione al fatto che le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. 
    Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

    Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026

    Il Ministero fa sapereanche che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

    Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.

    Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.