• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande

    Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giungo reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.

    Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse

    Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:

    • 10 milioni per il contributo alle edicole;
    •  3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
    •  4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
    • 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

    Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

    Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.

    Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.

    Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste

    Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
    L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
    L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici

    Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
    2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione

    Il DPCm al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
    Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
    individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.

    L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
    L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione

    In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita
    non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
    L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    E-fatture prestazioni sanitarie: il Correttivo elimina l’obbligo

    Il Decreto Legislativo n 81 detto Decreto Correttivo è in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità rispetto alla prima bozza esso reca la norma sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.

    Come in molti ricordano l'obbligo per gli operatori del settore sanitario, più volte prorogato, è slittato al 2026 come da Decreto Milleproroghe

    La Legge n 15/2025 di conversione del DL n 202/2024 aveva infatti previsto un ulteriore allungamento dei termini, ora vediamo ora cosa prevede il Decreto Correttivo pubblicato sulla GU n 134 del 12 giugno.

    E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo definitivamente eliminato

    Il DL n 202/2024 convertito in legge conteneva l'ulteriore allungamento del termine di entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    In dettaglio durante l'iter diconversione in legge, il Milleproroghe aveva ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 (data di proroga introdotta in dicembre) a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Ricordiamo che l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS Tessera Sanitaria. 

    I soggetti interessati dalla norma sono:

    • le strutture sanitarie pubbliche,
    • istituti di ricovero,
    • medici, farmacisti, veterinari e altri,

    come normati dall'art 3 comma 3 del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

    Per avere un quadro generale del susseguirsi delle norme su questa tematicha leggi anche: E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025aggiornata alla prima approvazione del Milleproroghe 2025.

    Il Decreto Correttivo, di cui si tratta, pubblicato in GU n 134 del 12 giugno con l'art 2, prevede la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.

    Il Garante della Privacy aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò malgrado, il Dlgs Correttivo sancisce definitivamente la fatturazione “non elettronica”. per le prestazioni sanitarie.

  • Senza categoria

    Sistema tessera sanitaria: cadenza annuale dal 2025

    Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno tra le novità, prevede la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.

    Dopo il parere delle Commissioni di Camera e Senato sono diverse le considerazioni che hanno portato a modifiche del testo originario.

    Vediamo in particoalre, tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, l'art 5 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

    In proposito leggi anche: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Sistema tessera sanitaria: cambia il calendario dal 2025

    La norma innova l’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Occore evidenziare che la Relazione illustrativa al Decreto Correttivo definitivo evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione di cui alla lettera a) della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati in quanto, per ragioni di maggiore flessibilità, sarebbe preferibile mantenere l’attuale previsione che rimanda a un decreto, in luogo di una scadenza a data fissa stabilita con norma primaria. 

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere

    L'imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. 

    Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    L’IMU deve essere versata in due rate:

    • la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
    • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
    • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

    Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

    • modello F24;
    • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
    • mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

    Leggi anche:

    IMU 2025: base imponibile e aliquote

    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

    La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

    • Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:        
    Gruppo categoria catastale Moltiplicatore
    A (tranne A10) 160
    A10 80
    B 140
    C/1 55
    C/2, C/6 e C/7 160
    C/3, C/4 e C/5 140
    D e D/5 65; 80
    • Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
      • zona territoriale di ubicazione;
      • indice di edificabilità;
      •  destinazione d'uso consentita;
      • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
      • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

    • Terreni agricoli: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 

    Per quanto riguarda le aliquote IMU la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro certi margini.

    A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.

    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella MEF.        

    Acconto IMU 2025: in cassa entro il 16 giugno

    Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell'acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
    Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.
    Attenzione al fatto che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

    Elenchi MEF Delibere aliquote IMU 2025

    Il MEF in data 9 giugno ha pubblicato gli elenchi generali per Regione – Anno 2025

    L'elenco dei Comuni presenti in archivio, compresso, è disponibile nel formato CSV (campi delimitati dal carattere separatore ";"). 

    CSV 2025   Delibere aliquote

    CSV 2025   Regolamenti 

    Raccolta dei testi degli atti per regione

    1 –

    Abruzzo [2.9MB]

    2 –

    Basilicata [1.3MB]

    3 –

    Calabria [2.91MB]

    4 –

    Campania [6.24MB]

    5 –

    Emilia-Romagna [33.76MB]

    6 –

    Friuli-Venezia Giulia [0B]

    7 –

    Lazio [6.81MB]

    8 –

    Liguria [13.28MB]

    9 –

    Lombardia [70.98MB]

    10 –

    Marche [3.93MB]

    11 –

    Molise [4.9MB]

    12 –

    Piemonte [23.01MB]

    13 –

    Puglia [10.91MB]

    14 –

    Sardegna [5.72MB]

    15 –

    Sicilia [8.1MB]

    16 –

    Toscana [18.02MB]

    17 –

    Trentino-Alto Adige [83.97MB]

    18 –

    Umbria [7.07MB]

    19 –

    Valle d'Aosta [1.29MB]

    20 –

    Veneto [21.68MB]

  • Certificazione Unica

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.

    Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

    In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
    b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
    All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».

  • Studi di Settore

    Tasse partite IVA: approvato il rinvio a luglio, il calendario completo

    Il Decreto Fiscale annunciato a maggio, approvato dal CdM del 12 giugno, prevede tra l'altro anche il rinvio del pagamento delle tasse al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Tasse partite IVA: approvato il rinvio a luglio, il calendario completo

    Il Dl contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse delle PIVA.

    Il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo, intervenuto in conferenza stampa dopo il Cdm del 12 giugno, ha commentato il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

    In particolare il decreto contiene la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

    Attenzione al fatto che i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

    • entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
    • o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.

    Attenzione al fatto che la relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.

    Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)

  • Determinazione del Reddito

    Decreto Fiscale: le novità approvate

    Il Decreto Fiscale approvato il 12 giugno, oltre alle misure annunciate in maggio che di seguito verranno riassunte contiene anche la solita proroga del versamento dell'irpef.

    In particolare, come specificato dal comunicato stampa del Governo viene previsto che per il 2025, vengono differiti i termini di versamento:

    • del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    Leggi qui maggiori dettagli.

    Decreto fiscale: chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

    Il testo prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili

    Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Decreto Fiscale: chiarimenti sulla determinazione del reddito d’impresa

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

    Decreto Fiscale: chiarimenti su IVA e terzo settore

    Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede:

    • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
    • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

    Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.