• Studi di Settore

    ISA 2025: novità per STP società tra professionisti

    L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.

    Scarica qui la Guida 2025.

    Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.

    Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.

    Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). 

    Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.

    Potrebbe interessarti anche: CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP.

    ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti

    In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.

    Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa: 

    • DK02U (Attività degli studi di ingegneria), 
    • DK04U (Attività degli studi legali), 
    • DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), 
    • DK18U (Attività degli studi di architettura), 
    • DK22U (Servizi veterinari).

    vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa. 

    In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p). 

    Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.

    Allegati:
  • Bilancio

    Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere

    Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 per il deposito dei bilanci delle società.

    In particolare, tra le istruzioni vi sono anche quelle per le società benefit. Prima dei dettagli ricordiamo che le società benefit sono state inserite nel nostro ordinamento dal 2016 con la Legge di Stabilità.

    Le società benefit esercitano attività economica allo scopo di suddividere gli utili ma anche per finalità di beneficio comune.

    Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere

    Il termine di presentazione del bilancio delle società benefit è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.

    Per il deposito occorre corrispondere i seguenti importi:

    • diritti di segreteria € 62,40;
    • imposta di bollo € 65,00.

    Unionacamere ricorda che le Società Benefit depositano il bilancio di esercizio secondo le disposizioni delle società per azioni. Le “Società Benefit”, introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss. della legge 208/2015, sono società di capitali o cooperative che “nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”

    Le finalità della Società Benefit sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. 

    Si ricorda che un’impresa già esistente può diventare una Società Benefit, tramite l'inserimento nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune.

    La Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “Società benefit” oppure l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale  nominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

    Tali società sono tenute a redigere e ad allegare al bilancio una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune che include:

    • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
    • la valutazione dell'impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dalla legge 208/2015 nell’allegato 4 e che comprende le aree di valutazione identificate nel successivo allegato 5;
    • una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

    La relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune sopra descritta deve essere allegata in formato PDF/A attribuendole codice documento R09.

    Se l’azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica 2025: comunicazioni entro il 30 maggio

    Entro il 30 maggio è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.

    In proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio con le regole per la comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica e anche per la successiva comunicazione integrativa.

    Sul credito ZES Agricoltura leggi: Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025             

    Facciamo il punto sugli adempimenti.

    Comunicazione ZES Unica: regole e modelli

    Il 31 marzo si è aperta la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025, finestra che si concluderà il prossimo 30 maggio 2025, successivamente sarà necessaria la dichiarazione integrativa come di seguito specificato.

    Ricordiamo che gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.

    Con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio viene approvato il Modello di comunicazione con le relative istruzioni

    Viene specificato che gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
    Attenzione al fatto che con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematichedirettamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Come per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato.

    L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.

    Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 18 novembre

    A pena di decadenza dall’agevolazione le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025. 

    Nella comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile. 

    Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: elenco ammessi

    Con il Provvedimento 5 maggio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria viene pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus investimenti pubblicitari per l'anno 2024.

    L'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus di cui si tratta che consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 

    A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle  modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Scarica qui modello e istruzioni.

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole

    Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:

    • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
    • o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    In particolare:

    • dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
    • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta

    Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:

    • le imprese o i lavoratori autonomi,
    • e gli enti non commerciali,

    che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

    Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: modalità di fruizione

    Si prevede che per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, e del relativo elenco allegato, sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it. 

    Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi, verificata dall’Amministrazione, che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, per le categorie di operatori economici ivi previste – il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Allegati:
  • La casa

    Agevolazione prima casa: decorrenza del nuovo termine di due anni

    Con la Risposta a interpello n 127 del 5 maggio le Entrate chiariscono ancora il perimetro della agevolazione prima casa relativamente al nuovo termine di rivendita dell'immobile agevolato pre–posseduto (ex articolo 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2024, n.207).

    Agevolazione prima casa: decorrenza del nuovo termine di due anni

    L'Istante è proprietario di un'abitazione acquistata nel 2018 con le agevolazioni ''prima casa''. In data 25 gennaio 2024 egli ha acquistato, nello stesso comune, un'altra abitazione, avvalendosi della agevolazione in esame e impegnandosi ad alienare entro un anno l'immobile agevolato preposseduto.
    L'Istante evidenzia che "a causa di ritardi da parte della banca dell'acquirente, non è riuscito a vendere entro il 25 gennaio 2025, ma nel frattempo è intervenuto il comma 116 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che ha trasformato l'alienazione infrannuale in alienazione infrabiennale".

    Tanto premesso chiede di confermare che i «rogiti stipulati nel 2024 per i quali il termine annuale non sia scaduto al 31 dicembre 2024 rientrano nella nuova ''alienazione infrabiennale''».

    Le Entrate ricordano che l'agevolazione ''prima casa'' è disciplinata dalla Nota II bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Leggi anche Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole             

    Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il citato articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2025 non prevede che l'estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l'immobile preposseduto.
    Nel caso di specie considerato che, secondo quanto dichiarato dall'Istante, il secondo acquisto dell'abitazione con l'agevolazione ''prima casa'' è avvenuto in data 25 gennaio 2024 e, dunque, al momento dell'entrata in vigore della
    citata modifica normativa introdotta, il termine per rivendere l'immobile agevolato pre posseduto era ancora in corso, si ritiene applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile.
    In sostanza, l'Istante, in virtù dell'intervento normativo in esame, avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l'abitazione agevolata preposseduta, senza decadere dai benefici ''prima casa'' fruiti sul nuovo acquisto.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole

    Nella Legge di bilancio 2025 è stata inserita una novità per per l'agevolazione prima casa.

    Vediamo in cosa consiste questa agevolazione, a chi spetta e come ottenerla.

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    Agevolazione prima casa 2025: che cos’è

    L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione a determinate condizioni.

    In particolare:

    • chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
    • chi acquista da un’impresa con vendita soggetta a Iva,  dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

    In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro. 

    Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.

    Agevolazione prima casa 2025: per quali immobili spetta

    Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

    • A/2 (abitazioni di tipo civile)
    • A/3 (abitazioni di tipo economico)
    • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
    • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
    • A/6 (abitazione di tipo rurale)
    • A/7 (abitazioni in villini)
    • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

    Attenzione al fatto che le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. 

    E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione "prima casa".

    L’ agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

    • A/1 ( abitazioni di tipo signorile),
    • A/8 (abitazioni in ville)
    •  e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

    Agevolazione prima casa 2025: le novità appena introdotte

    Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine è stato di un anno).

    Questa novità è appena stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

    Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.

    Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

    • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
    • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
    • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.

  • Bilancio

    Deposito Bilancio 2025: istruzioni per la tassonomia XBRL

    I bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 andranno depositati, come ogni anno tenendo conto delle istruzioni di Unioncamere che ha pubblicato le regole aggiornate per provvedere nella Guida Unioncamere 2025.

    In generale, ricordiamo che scopo del manuale è facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

    Ricordiamo inoltre che, la guida Unioncamere contiene le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei documenti sociali.

    Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, da effettuarsi al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).

    Deposito bilancio 2024 campagna 2025: manca tassonomia aggiornata

    Il D.Lgs n. 139/2015 (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205), che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 compreso.

    Ai fini della redazione del bilancio, si è dovuto tener conto anche della definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati. 

    La tassonomia 2018-11-04 è l’evoluzione della tassonomia 2017-07-06

    La guida Unioncamere evidenzia che la tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:

    A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

    • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
    • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

    Nella guida Unioncamere specifica che nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare i prospetti contabili e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, come descritto al punto “2.2.2 Deposito del bilancio in doppio formato (XBRL e PDF/A)”.

    Si ricorda che le tassonomie XBRL, riportando in un unico file tutto il bilancio, comprensivo anche di Nota Integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno invece rappresentati, a video o a stampa, più volte nelle sezioni opportune.

    In questo modo si evitano le incongruenze dovute all’inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del bilancio.

    Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (art.3 D.P.C.M. 10 dicembre 2008).

    Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:

    ● Stato Patrimoniale,

    ● Conto Economico,

    ● Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).

    La Nota Integrativa del consolidato deve essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

    Attenzione al fatto che sono esclusi dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL i seguenti soggetti:

    • le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF (si veda paragrafo 1.6);
    • le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali1. Tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato;
    • le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
    • le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
    • le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti.

    Si rimanda alla Guida Deposito Bilanci 2025 per ulteriori dettagli e approfondimenti.

    Deposito bilancio 2024 campagna 2025: come si procede

    La guida Unioncamere ogni anno ricorda anche come occorre procedere per espletare l'importante adempimento e nella guida viene specificato che, per la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:   

    • “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico.  Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.   
    • “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. (Una lista, non è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni mercato).