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Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile
Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.
L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024.
In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.
Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.
Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024
La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.
Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna.
In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.
Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:
- perdite fiscali riportabili,
- interessi passivi indeducibili,
- eccedenza ACE.
L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.
L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:
- il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
- il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.
L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.
Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione.
In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:
- l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
- la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
- un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.
L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto.
La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”
Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.
Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.
Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.
Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.
Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:
- le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
- siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
- si voglia superare il limite quantitativo previsto.
In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.
La relazione giurata diventa così un documento chiave:
- attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
- legittima il riporto delle perdite eccedenti,
- costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.
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Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com’è tassato
Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature […] strumentali per la propria attività professionale […]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 […] secondo il coefficiente di ammortamento […] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti […] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.
Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:
- tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
- ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.
In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.
Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione
L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.
Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.
Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.
Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.
In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:
- determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
- tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
- ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.
Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.
La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:
- contributi pubblici ricevuti da professionisti;
- differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
- l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.
"Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.
Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."
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Minori ed eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi anche senza inventario
Con la Risposta n 275 del 3 novembre le Entrate hanno chiarito cosa fare nel caso in cui l'erede sia un soggetto minore che è obbligato alla dichiarazione dei redditi del de cuius.
Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi fiscali in caso di successione ereditaria da parte di un minore.
In particolare, l’istante rappresenta il caso del figlio minorenne, designato erede della signora deceduta nel marzo 2025.
Il minore è stato autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma, al momento dell’istanza, l’inventario non era stato ancora redatto, da qui il dubbio: il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta anche se la procedura di inventario non è conclusa?
L’istanza si sofferma sul valore giuridico dell’autorizzazione all’accettazione con beneficio d’inventario e sull’impatto fiscale di una situazione ancora "in sospeso".
L’istante ritiene che, in assenza di inventario, non sia chiaro se il minore sia da considerarsi erede a tutti gli effetti, e se quindi scatti l’obbligo di presentare la dichiarazione 730/2025 per i redditi percepiti dalla defunta nel 2024
Quando il minore acquisisce la qualifica di erede: cosa fare
L’Agenzia con la risposta a interpello in oggetto chiarisce un punto centrale: il minore acquisisce la qualifica di erede nel momento in cui viene presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche prima della redazione dell’inventario stesso.
Questo orientamento si fonda sull’art. 484 del codice civile e sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 31310/2024, che ribadisce come la redazione dell’inventario incida solo sul regime di responsabilità per i debiti ereditari, ma non sull’attribuzione della qualifica di erede. "La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rende il minore erede anche in assenza dell'inventario" – Cass. SS.UU. 31310/2024
Una volta assunta la qualifica di erede, il minore (tramite il genitore o rappresentante) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto entro i termini previsti. Per i deceduti entro il 30 giugno 2025, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di versare le imposte entro il 31 dicembre 2025, beneficiando della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/1973.
L’Agenzia specifica che l’obbligo grava direttamente sugli eredi e che non sono previste esenzioni o sospensioni automatiche per i minori, salva la possibilità, futura, di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge.
Il punto chiave della risposta n. 275/2025 risiede nella novità interpretativa: l'Agenzia recepisce pienamente l’orientamento della Suprema Corte e stabilisce che l'inventario non è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore. Di conseguenza, tutti gli obblighi fiscali decorrono da quel momento, incluso quello di presentare la dichiarazione del de cuius.
Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo e rende più definito l’inquadramento fiscale delle successioni con minori.
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Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali.
Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).
Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.
Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.
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Rimborsi IVA 2025-2027: i tempi di attesa chiariti in question time
Con Question Time si replica sui tempi de erogazione del rimborso IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, con il documento I 'Onorevole interrogante rileva come l'Agenzia delle entrate – nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO) 2025-2027 — individui, tra gli obiettivi strategici, la riduzione dei tempi di lavorazione dei rimborsi fiscali impegnandosi ad accelerarne il pagamento ai contribuenti e garantendo, al contempo, certezza e tempestività.
Tanto premesso, e alla luce delle novità introdotte con la riforma della riscossione di cui al d.lgs. n. 110 del 2024, l'Interrogante chiede di conoscere quali siano attualmente i tempi medi di rimborso, suddivisi per tipologia di imposta, anche valutando la possibilità di introdurre un sistema nazionale di tracciabilità digitale dei rimborsi fiscali, tale da consentire ai contribuenti e agli intermediari di monitorare in tempo reale lo stato della propria pratica.Rimborsi IVA: i tempi di attesa chiariti in question time
Viene replicato che, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, il tema dell 'accelerazione del pagamento dei rimborsi fiscali ai contribuenti è stato valorizzato nella negoziazione delle Convenzioni con l'Agenzia delle entrate.
In particolare, nella Convenzione 2024-2026, nell'ambito dell'Area Strategica Servizi, è stato inserito l'obiettivo "Assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti"'.
Per misurare il grado di raggiungimento di tale obiettivo, sono stati previsti i seguenti indicatori:
- "Tempo medio di erogazione dei rimborsi IVA al netto delle sospensioni", indicatore istituzionale, che nell 'anno2024 ha raggiunto un risultato di 74 giorni, migliorando i tempi previsti in fase di programmazione (75 gg.);
- "Percentuale di rimborsi IVA ordinari lavorati/magazzino" e "Percentuale dei rimborsi IVA prioritari lavorati/magazzino" che nell'anno 2024 hanno registrato, a consuntivo, rispettivamente, un risultato del 96,70% (target 93%) e del 98, 14% (target 95%);
- Percentuale dei rimborsi relativi alle imposte dirette lavorati/magazzino che, nel 2024, ha superato il valore atteso, con un risultato del 98,23%, a fronte del 93% inserito in Convenzione.
Nell'ottica di favorire la semplificazione dei rapporti con i contribuenti, il Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSB) ha previsto l'accelerazione dei tempi di rimborso dei crediti IVA, secondo la seguente tempistica:
- 5% entro il quarto trimestre del 2025;
- 10% entro il quarto trimestre
- del 2027;
- 15% entro il quarto trimestre del 2029.
Pertanto, nella Convenzione 2025-2027 è stato previsto un indicatore strategico di performance che impegna l'Agenzia a una consistente accelerazione dei tempi medi relativi ai rimborsi IVA, fissando il target a 70 giorni per il 2025 e per il 2026 e a 67 giorni per il 2027.
Al 31 maggio 2025 1'indicatore ha registrato un tempo medio di 66 giorni, a fronte dei 70 concordati in Convenzione.
I dati di monitoraggio al 30 settembre 2025, con le proiezioni di preconsuntivo riferiti al 31 dicembre 2025, non sono ancora disponibili e saranno trasmessi dall 'Agenzia al Ministero entro il 3 1 ottobre 2025.
Le informazioni sinora assunte in via informale confermano il raggiungimento del target.
In particolare, l'Agenzia delle entrate ha confermato che i dati relativi ai tempi medi di erogazione dei rimborsi IVA alla data del 30 settembre 2025 risultano pari a 67 giorni.
Per quanto riguarda, invece, la tracciabilità digitale dei rimborsi fiscali, l' Agenzia fa presente che ègià prevista la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento di una richiesta di rimborso.
I contribuenti interessati possono accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (tramite SPID, Carta Nazionale Servizi o Carta d'Identità Elettronica) e seguire il seguente percorso: "Tutti i servizi — Cassetto Fiscale — Consultazioni — Rimborsi".
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Contributo impianti natatori ADS e SSD: domande entro il 26 novembre
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 16 ottobre informa del fatto che a far data dalle ore 12 del 27 ottobre 2025 è possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (articolo 3 del Decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2025)
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo impianti natatori: via alle domande dal 27 ottobre
Dal 27 ottobre 2025 è fino al 26 novembre sarà possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.
Attenzione al fatto che, i beneficiari doveono presentare le domande all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Le domande presentate saranno poi sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.
I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel dpcm 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.
Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia, devono risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM.
Le sopra citate ASD e SSD devono comunque effettuare l’accesso sulla piattaforma; una volta accedute, avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell’amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell’anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell’eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l’IBAN su cui ricevere il contributo.
Attenzione al fatto che, qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell’IBAN, andrà compilata una nuova domanda.
Le ASD e SSD che non hanno beneficiato nelle annualità passate del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025.
Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.
Per info è possibile scrivere a:
- [email protected],
- mentre per richieste di carattere amministrativo è possibile scrivere a: [email protected].
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Società non iscritta al Vies: applica il reverse charge su ft tedesche
Il VIES è un acronimo che indica Vat Information Exchange System ossia, un sistema di scambio tra i paesi membri dell'Unione Europea per monitorare le operazioni.
In particolare, l’iscrizione al VIES è necessaria per chi intenda effettuare operazioni di vendita o acquisto con soggetti residenti in altri Paesi UE senza dover applicare l’IVA nazionale.
Società non iscritta al Vies: applica il reverse charge su ft tedesche
Il VIES è regolato dall'’articolo 35 del DPR n. 633/72 che identifica l’obbligo di iscrizione per le operazioni intracomunitarie è stato introdotto dall’articolo 27 del D.L. n. 78/10.
Solo dopo aver effettuato l’iscrizione è possibile compiere operazioni intracomunitarie, con la possibilità di revocare l’iscrizione in qualsiasi momento, oppure nel caso in cui non vi siano operazioni per un periodo prolungato.
Il vantaggio della iscrizione al VIES è quello di evitare la doppia imposizione e consente appunto di effettuare operazioni senza applicare l’IVA, la quale sarà poi versata dal destinatario nel suo Paese.
In generale, l’archivio VIES è stato istituito per evitare frodi legate all’IVA, consentendo una verifica immediata della validità delle Partite IVA dei soggetti coinvolti.
Sono obbligati ad iscriversi al VIES tutti i titolari di partita IVA che intendono emettere fatture o effettuare acquisti con soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea.
Possono iscriversi tutti i “soggetti IVA che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione“.
Chi non è iscritto al VIES e decide di effettuare operazioni intracomunitarie, sarà tenuto a applicare l’IVA italiana sui beni o servizi forniti.
Vediamo un caso specifico di una saocietà che ha un fornitore tedesco e non iscritta al VIES.
Essa ha acquistato nel 2025 delle merci dal suddetto fornitore che ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale.
La società vorrebbe registrare la fattura sorge il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l'importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva.
La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro.
In tale situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull'importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca tenendo conto che:
- l'operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al reverse charge in Italia,
- la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea
- la società deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando:
- il codice N3.6 Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti
- la relativa causale TD18 Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 dpr n 633/72