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730/2025: contributo erogato dal Comune per riduzione canone
Le Entrate nell'ambito della Risposta a interpello n 91/2025 hanno fornito un utile chiarimento per il modello 730/2025.
In particolare si tratta del contributo erogato dal Comune previsto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, che va tassato con cedolare secca a condizione che il contratto di locazione principale rispetti i requisiti previsti dalla norma di riferimento.
L'Istante ha stipulato un contratto di ''locazione concordato'' di un immobile in comproprietà con i figli e, a seguito della deliberazione regionale intenderebbe richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione, erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone di locazione.
L'Istante dichiara che per poter fruire dell'erogazione di tale contributo è richiesta la riduzione del canone di locazione di almeno il 20 per cento rispetto all'attuale corrisposto dal conduttore «tramite una scrittura privata tra le parti e apposita modulistica RLI di registrazione dell'atto presso l'Agenzia dell'Entrate»L'Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cd. cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, chiede se tale
regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.
In caso di risposta affermativa chiede quali siano le modalità di compilazione del modello 730 per poter applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10 per centoVediamo la replica ADE e i dettagli e le istruzioni per compilare il Modello 730/2025.
730/2025: contributo erogato dal Comune per riduzione canone
Le Entrate hanno specificato che in diversi documenti di prassi è stato precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonioLe Entrate evidenziano che in linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione
Nel caso di specie, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, sulla base della citata delibera della Giunta Regionale, a fronte della riduzione del
canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell'articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.
In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
In tale ipotesi, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel modello 730 (sezione I del quadro B), barrando la casella di colonna 11 ''Cedolare secca'' e inserendo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, nella colonna 2 ''utilizzo'' il codice 8.
Più precisamente, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente sarà tenuto a compilare un solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ''Canone di locazione'' con l'importo calcolato come descritto.
Allegati: -
Redditi PF: quadro RD e la tassazione forfettaria dei redditi da produziione di vegetali
I contribuenti che utilizzano il Modello Redditi PF 2025 devono seguire le regole fissate con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche il Modello e relative istuzioni per la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2024.
Vediamo, per il settore allevamento, chi compila il Quadro RD e quali sono le novità di quest'anno.
Redditi PF e il Quadro RD
Nel rigo RD1 del Quadro RD va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il Quadro RD Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegerali e da altr attività agricole è composto da cinque sezioni:
- Sezioni I allevamento animali,
- Sezione II produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art 32 comma 2 lett. b) del TUIR,
- Sezione IIA Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR,
- Sezione III attività agricole connesse,
- Sezione IV determinazione del reddito.
Tra le novità, nel Quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II e II-A).
La Sezione III, invece, deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 56-bis del TUIR, nonché i redditi derivanti dall’attività di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, determinati secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Nella sezione III vanno dichiarati anche:
- i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.
- i redditi derivanti dalla produzione e cessione di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) del TUIR, oltre il limite ivi indicato (art. 56-bis, comma 3-ter, del TUIR)
- i redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui all’ art. 1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12
marzo 2019). - i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514 dell’art. 1 della legge 160 del 2019, per la quale l’art. 1, comma 513, della citata legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo.
Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa (di cui all’art. 55 del TUIR), da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro.
Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, secondo le indicazioni ivi riportate.
Attenzione al fatto che il quadro RD non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.
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Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e APS
Il 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore.
Ieri 22 luglio il Governo ha approvato un Decreto Legislativo in via preliminare che interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.
Vediamo l'articolo per il regime forfettario per ODV e APS
Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e ASP
Con l'articolo 2 del Dlgs rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale si prevede che all’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 6 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
All’articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»Come specificato dallo stesso Leo in conferenza stampa: "altre semplificazioni le abbiamo introdotte per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, abbiamo elevato il tetto della esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA da 65 mila a 85 mila euro, oltre a semplificazioni per quanto attiene agli adempimenti, quindi la certificazione dei corrispettivi, la tenuta dei registratori di cassa: questi soggetti possono farne a meno”. Sono poi previste misure per gli enti sportivi e “si è dato un chiarimento per quanto attiene al tetto entro il quale si può fruire del meccanismo agevolativo della 398 del 91 a 400 mila euro”.
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Terzo settore: nuovo decreto con le plusvalenze figurative
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Come recita il comunicato stampa del Governo, in vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.
Di rilievo la norma che interviene in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali.
Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.
Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Terzo settore: corrette le criticità della riforma
L'articolo 79-bis Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata prevede quanto segue.
In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito
imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:- a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
- b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.»
E' utile evidenziare quanto ieri in conferenza stampa ha specificato il vice ministro Leo: “le tematiche affrontate riguardano il passaggio dalle attività commerciali alle attività non commerciali delle aree del Terzo settore – mi riferisco in particolare alle associazioni e agli enti religiosi, alle associazioni sportive, agli enti non commerciali. Per evitare l’emersione di plusvalenze che potrebbero generarsi nel momento in cui si passa da una disciplina commerciale per entrare in una disciplina non commerciale, abbiamo previsto che questi eventuali plusvalori afferenti a tutti gli asset che vanno a finire nel compendio non commerciale restino in sospensione di imposta, fermo restando che nel momento in cui questi asset verranno dismessi, si genereranno plusvalenze tassabili. (…)"
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CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le nuove regole operative e l’avviso pubblico aggiornato per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il MASE ha specificato che le nuove disposizioni recepiscono le più recenti modifiche normative e introducono, tra le principali novità, l’estensione della platea dei beneficiari:
- potranno ora accedere agli incentivi anche gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti rispetto al precedente limite di 5.000 abitanti.
Il MASE ha configurato una cornice normativa più chiara e accessibile agli operatori del settore.
Vediamo chi può presentare la domanda.
CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Con il DD del 17 luglio si approva l’avviso pubblico che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande per i contributi alle CER.
La procedura a sportello sarà attiva dalle ore 15:00 del 21 luglio 2025 alle ore 18:00 del 30 novembre 2025.
Come sopra evidenziato potranno presentare le domande anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5.000 e i 50.000 abitanti.
Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Come da Allegato del 17 luglio aggiornato, l’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
- viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
- ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
- xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.
Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:
- o la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
- o la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell’aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l’avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.
Attenzione, prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.
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Prospetto Spese sanitarie Sistema TS: vale ai fini della detrazione
Le Entrate con una FAQ del 17 luglio confermano quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, relativamente alla detrainilità delle spese sanitarie.
Ricordiamo che il MEF con la risposta n 5-04219 del 9 luglio replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF specificando che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.
Vediamo i dettagli e la conferma ADE.
Prospetto Spese sanitarie sistema TS: conferma MEF e ADE per utilizzo nel Redditi PF
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, richiama la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'interrogante fa presente come nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche 2025 sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.
Tanto premesso, chiede di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta anzitutto che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Tale principio, come rilevato dall'Onorevole interrogante, trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.
Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare.
Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.
Tanto premesso, per una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa sul sito dell'Agenzia arrivata in data 17 luglio scorso "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria. -
Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Viene approvato un emendamento al DL fiscale (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.
In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.
L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.
Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.
Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.
Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:
- offrano gratuitamente i servizi,
- oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
- comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.
La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.
Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.
Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.
Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.
In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:
- con cadenza annuale,
- consultando le rappresentanze sportive del territorio,
- e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.
Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021.