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Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta
Pubblicato in GU n 120 del 26 maggio il Decreto 1° aprile del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e quindi trenta giorni a partire dal 26 maggio, sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalita' di trasmissione e data, di invio che non puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione del provvedimento, a partire dalla quale e' effettuata la comunicazione.Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta
In dettaglio il Decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese sostenute nell'anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
Il credito di imposta concesso e' pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
Il requisito dell'eta' anagrafica ddeve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenuteCredito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
- a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.
Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
E' altresi' richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.
L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. -
Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: le regole
Il 16 giugno scade il pagamento della prima o unica rata dell'IMU 2025.
A tal proposito occorre sapere che, tra altri, esiste un caso specifico di esenzione dall'imposta per i soggetti proprietari di un immobile occupato abusivamente e a certe condizioni, vediamole.
Esenzione IMU 2025 immobili occupati: come ottenerla
Gli immobili non disponibili, per i quali è stata presentata la denuncia, sono esonerati dal versamento dell'IMU.
Per ottenerla però, stando alle regole del Modello IMU/IMPGI 2024, l'ultimo disponibile, è necessario l'invio dell'apposita dichiarazione.
L’esenzione IMU 2025 spetta anche nel caso di immobili occupati, per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.
Per ottenere l'esenzione è necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione che va inviata entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24 aprile 2024 ossia: “La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019.”
Relativamente a questa casistica occorre ricordare che la Legge di Bilancio del 2022 (art. 1, comma 81, legge 197/2022) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili che non sono né utilizzabili né disponibili per i proprietari, a condizione che sia stata formalizzata una denuncia presso le autorità giudiziarie per i reati specificati negli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, per
- violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale);
- invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale);
- occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata l' azione giudiziaria penale.
Inoltre chi ha trovato la sua proprietà occupata abusivamente può richiedere il rimborso dell'IMU pagata in passato in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2024.
Esenzione IMU 2025 immobili occupati abusivamente: la pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per non aver escluso dall'IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva.
La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione a causa di una violazione dei principi di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.
La Corte ha riconosciuto che, in queste situazioni, non si può considerare il proprietario in grado di sfruttare economicamente l'immobile e quindi non deve essere soggetto a tassazione su una proprietà effettivamente non fruibile.
La sentenza ha esteso retroattivamente l'applicabilità delle norme introdotte dal 2023.
Pertanto, chi ha pagato l'Imu sugli immobili occupati abusivamente, può presentare una richiesta di rimborso per l'IMU pagata ingiustamente.
La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento, come specificato dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006. Questo significa che quest'anno i proprietari possono richiedere il rimborso per gli IMU pagati dal 2019 in poi.
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Modello Redditi PF 2025: le novità del frontespizio
Il frontespizio del modello Redditi PF 2025, la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2025, presenta alcune interessanti novità.
Proprio all’inizio della dichiarazione, nella sezione “Tipo di dichiarazione” sono state aggiunte due nuove caselle, relative a due diverse fattispecie:
- “Comunicazione CPB”;
- “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”.

Comunicazione CPB
Le partite IVA, ditte individuali o lavoratori autonomi, esercenti personalmente le attività ma non aderenti al regime forfettario, come noto, possono accedere al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026.
Quest’anno l’adesione al CPB sarà possibile contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA del contribuente interessato, oppure separatamente, con modalità autonoma.
La casella “Comunicazione CPB” va valorizzata dal contribuente in caso di invio autonomo della comunicazione di adesione al CPB; con maggiore precisione, qui andranno inseriti i numeri:
- in caso di Adesione al CPB;
- In caso di Revoca dell’adesione al CPB.
Secondo quanto indicato sulle istruzioni del modello Redditi PF 2025, in caso di invio autonomo della dichiarazione di adesione o di revoca del CPB, dopo aver valorizzato la casella di cui sopra, sul frontespizio dovranno essere inseriti soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici del contribuente, al firmatario della dichiarazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.
La compilazione di ulteriori campi risulta priva di effetti.
Va precisato che la comunicazione di adesione o di revoca dell’adesione al CPB va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro i termini previsti per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto”.
Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025
Come noto, il modello 730 del 2025 ha incorporato al suo interno la possibilità di utilizzare direttamente il modello dichiarativo semplificato per dichiarare quelle tipologie reddituali per le quali, fino all’anno prima, era necessario trasmettere i quadri mancanti tramite il modello Redditi PF.
In conseguenza di questa novità, il modello Redditi PF 2025 prevede la nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”, all’interno del frontespizio, da valorizzare nel caso in cui il contribuente si trovi a dover correggere la dichiarazione precedentemente trasmessa dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, con la quale erano stati compilati:
- il rigo C16, del quadro C, relativo alla “Tassazione agevolata mance”;
- il quadro W “Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”;
- il quadro M ““Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”;
- il quadro T “Plusvalenze di natura finanziaria”.
Nel caso in cui il contribuente voglia correggere quanto trasmesso precedente con il modello 730 del 2025, questi dovrà valorizzare la casella con uno dei seguenti codici numerici:
- “se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
- “se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
- “se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”.
Si ricorda che i professioni abilitati e i CAF, incaricati della trasmissione del modello 730, hanno l’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni inserite, in base ai documenti forniti dal contribuente, e apporre così il visto di conformità.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “in caso di errata apposizione del visto di conformità nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo 8925 per il versamento della somma dovuta”.
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Check-in da remoto:il TAR si esprime
Con la Circolare del 18 novembre 2024 del Capo della Polizia Pisani si specificava che la identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive non rispetta i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge.
Ora arriva la pronuncia datata maggio 2025 del TAR, che segna il punto, vediamo i prossimi step.
Check in da remoto: non è legittimo per il Ministero
Il documento ministeriale indirizzato a tutte le Prefetture, richiamava l’illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell’appartamento all’ingresso dello stabile.
Secondo quanto chiarito nel documento essi contravvengono all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).
I gestori delle strutture sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti direttamente, secondo le modalità indicate nel decreto del ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, come modificato il 16 settembre 2021.
La Circolare evidenziava quanto segue:
- la trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata ovvero tramite keybox,
- scavalca l’identificazione personale della clientela e non viene garantita la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore.
La Circolare ricordava anche i tempi entro i quali i gestori delle strutture turistiche devono trasmettere i dati degli ospiti alle strutture:
- entro le sei ore successive all’arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore,
- entro le 24 ore successive all’arrivo, per soggiorni più lunghi
precisando che ciò al fine di evitare che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi negli esercizi ricettivi.
Infine la Circolare faceva riferimento anche all’HomeExchange, la pratica di scambio casa, e precisa che anche i dati di chi subentra nell’alloggio scambiato vanno comunicato in Questura con la modalità fisica e si conclude con la raccomandazione ai Prefetti per diffondere sul territorio le novità.
L'Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) precisava che: crediamo che i locker per le strade siano da eliminare e ben venga ogni controllo contro forme di abusivismo lesive di tutta la categoria. Tuttavia, riteniamo che il ministero dell’Interno non sia a conoscenza del fatto che i software utilizzati da molti gestori professionali usino tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico e codici Otp del tutto analoghe allo Spid, agli accessi agli autonoleggi e ai conti correnti bancari.
E concludeva evidenziando che introdurre il riconoscimento fisico solo per gli affitti brevi sarebbe discriminante.
Ora il TAR segna il passo, vediamo la pronuncia di maggio 2025.
Locazioni e Checkin da remoto: la prununcia del TAR
Il TAR annulla l’identificazione de visu, con la Sentenza n 10210/2025 il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione associazioni ricettività extralberghiera.
La circolare ministeriale del 18 novembre scorso è stata oggetto del contendere in quanto erano state ritenute non conformi alle norme di pubblica sicurezza le procedure di check in da remoto degli ospiti delle strutture ricettive.
Dopo gli incontri tra parti e Ministero, era emersa la disponibilità del ministero a diffondere una nuova circolare, con cui sancire la possibilità di identificare de visu gli ospiti anche da remoto.
La Fare federazione della ricettività extraalberghiera, chiedeva l’annullamento della sentenza a partire dal fatto che il testo è in conflitto con la riforma dell’articolo 109 operata nel 2011, che aveva eliminato la scheda compilata e/o firmata dall’ospite, dal capofamiglia o dal capo gruppo in caso di strutture extralberghiere, prevedendo solo l’obbligatoria comunicazione al portale Alloggiati web delle questure.
Inoltre secondo la FARE, la circolare del 2024 non è idonea a raggiungere il suo obiettivo dichiarato, poiché l’identificazione de visu di per sé non elide il rischio che l’alloggiato, dopo l’identificazione, consegni le chiavi dell’immobile a un altro soggetto non identificato. Si crea inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie come chi noleggia autoveicoli.
Il TAR del Lazio è intervenuto annullando la circolare ministeriale ritenendo che il testo non abbia valore puramente interpretativo dell’articolo 109, ma stabilisca un nuovo obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive.
Il nuovo obbligo non tiene conto delle modifiche del 2011 e non raggiunge l’obiettivo di tutela della sicurezza collettiva ed è nullo per "violazione del principio di proporzionalità" e "per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria".
Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia ha dichairato: "Al ministero avevamo proposto sin da subito di “modernizzare” la circolare del novembre 2024, prevedendo il controllo dei documenti anche a distanza, attraverso le tecnologie in uso. Poiché questa impostazione era stata sostanzialmente condivisa nelle riunioni al Viminale alle quali abbiamo partecipato, ci aspettiamo che la sentenza del Tar non venga impugnata e che, implicitamente o esplicitamente, si confermi l’ammissibilità della verifica tramite video".
Celani, presidente di Aigab (associazione di property manager), specifica che "Siamo già in contatto con il Governo per mettere a disposizione il nostro know how al fine di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie di riconoscimento da remoto utilizzate".
Si attendono ora le prossime mosse del Ministero.
Allegati: -
Bilanci d’esercizio: dal CNDCEC la relazione del collegio sindacale
La stagione Bilanci 2025 bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024 è nel vivo.
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 con tutte le istruzioni utili alle società interessate dall'adempimento del deposito del bilancio, in proposito leggi anche: Campagna bilanci 2025: il calendario e le novità
Il 27 maggio il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito una nota per informare della disponibilità di un nuovo documento, “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della società capogruppo”, vediamo il dettaglio.
Approvazione Bilanci d’esercizio: dal CNDCEC la relazione del collegio sindacale
Realizzato nell’ambito dell’area “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” del CNDCEC, il documento, che rappresenta un ulteriore modello di relazione che si aggiunge a quelli già pubblicati lo scorso marzo, persegue i seguenti obiettivi:
- supportare l’attività degli iscritti all’Albo che rivestono l’importante e delicato ruolo di sindaci nelle società di capitali poste al vertice di gruppi di imprese, così come individuati dalla normativa vigente; dall’altro,
- promuovere una più ampia consapevolezza sulla rilevanza del controllo esercitato da un organo terzo e indipendente quale è il Collegio sindacale.
I Consiglieri Ancarani e Masini hanno commentato in proposito: “Nella consapevolezza delle accresciute responsabilità che gravano sull’organo di controllo a seguito dell’entrata in vigore dei più recenti provvedimenti normativi si ritiene opportuno perseguire standard elevati di qualità e competenza professionale tra gli iscritti, anche attraverso la diffusione di documenti aggiornati e ragionati, coerenti con il quadro normativo vigente e le best practice di riferimento”.
Questi strumenti, sottolinea il CNDCEC, vanno adattati alle specifiche caratteristiche della singola realtà aziendale, ma costituiscono un ausilio concreto per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei sindaci ai fini del consolidamento del ruolo del Collegio sindacale quale presidio essenziale di legalità, trasparenza e sostenibilità nell’ambito dei gruppi societari.
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730/2025: come detrarre le spese d’istruzione dei figli
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2025 per i dipendenti e pensionati. Nelle spese detraibili rientrano anche quelle di istruzione sostenute per far studiare i figli all'università. Vediamo dove indicarle nel 730 e quanto ammonta la detraizone.
730/2025: come detrarre le spese universitarie
Nel Modello 730/2025 nel Quadro E oneri e spese vanno indicate anche le spese di istruzione per i figli.
In particolare nei righi da E8 e E10 tra le altre spese è possibile indicare anche di istruzinoe e le spese universitarie.

Per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:
- di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
- di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri
occorre indicare nel codice spese il codice "13".
Attenzione al fatto che, le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Nella sezione dei dichiarativi dell'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, viene pubblicato un prospetto informativo che evidenzia che le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente e per l’anno d’imposta 2024, gli importi sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1924 del 20 dicembre 2024 (G.U. – Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2025).
A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.
Attenzione al fatto che per il Modolle Redditi PF 2025 le medesime spese vanno indicate nei righi da RP8 a RP13.
730/2025: come detrarre le spese scolastiche
Invece, per le altre spese di istruzione, occorre indicare il codice "12" sempre nei righi da E8 a E10 del Quadro E del modello 730 per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali
Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:- le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola
- le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
- le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto.
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Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate chiariscono la novità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE
L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».
Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.
L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».L'Istante ritiene debbano essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 20192021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma in oggetto circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).
Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e svolgente «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».
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