• Imposta di registro

    Testo Unico imposta di registro e altri tributi indiretti pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Nella Gazzetta Ufficiale del 12.08.2025 n. 186 è stato pubblicato il Dlgs n. 123 del 1° agosto 2025 con i contenuti del Testo Unico sul Registro e altri tributi indiretti, precedentemente approvato dal CdM del 22 luglio.

    Ricordiamo che il Vice Ministro Leo all'atto della prima approvazione aveva dichiarato: "Con questo provvedimento proseguiamo con coerenza nell’attuazione della riforma fiscale: ad oggi contiamo 15 decreti legislativi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. A questi si sommano i quattro testi unici già in Gazzetta Ufficiale, più quello di oggi. Nei prossimi mesi ci concentreremo su interventi ulteriori che riguarderanno le imposte dirette e la fiscalità internazionale, per continuare a costruire un sistema più moderno, equo e competitivo, al passo con le aspettative degli Italiani e con le sfide dei nostri tempi”.

    Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Testo Unico imposta di registro: struttura del decreto legislativo

    Il nuovo Testo Unico si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti: 

    1. parte I con gli articoli 1-70 che disciplina l’imposta di registro; 
    2. parte II con gli articoli 71-86 che disciplina le imposte ipotecaria e catastale; 
    3. parte III con gli articoli 87-138 che disciplina l’imposta di successione e donazione; 
    4. parte IV con gli articoli 139-168 che disciplina l’imposta di bollo e l’imposta di bollo su valori scudati (articolo 19 dl 201/2011) oltre a l’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere; 
    5. parte V con gli articoli 169-202 che contiene le norme che dispongono agevolazioni o regimi sostitutivi;
    6. parte VI con gli articoli 203-205 che contiene l’elenco delle norme abrogate e la norma che indica la data di entrata in vigore.

    Infine, il testo unico consta di quattro allegati:

    • allegato 1 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti non soggetti a obbligo di registrazione; 
    • allegato 2 che contiene la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali; 
    • allegato 3 che contiene la tariffa parte prima. la tariffa parte seconda e la tabella degli atti esenti da bollo; 
    • allegato 4 che reca il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di successione e donazione.

    Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

    Il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva stituendo, abrogandoli quasi interamente: 

    • testo unico dell’imposta di registro, contenuto nel Dpr 131/1986; 
    • testo unico dell’imposta di successione e donazione, contenuto nel Dlgs 346/1990;
    • testo unico dell’imposta ipotecaria e catastale, contenuto nel Dlgs 347/1990; 
    • legge sull’imposta di bollo, recata dal Dpr 642/1972.

    Si segnala che il nuovo testo unico riproduce tutta la normativa attualmente vigente modificandola solamente in quei punti in cui i testi legislativi si sono resi obsoleti e quindi oggetto di risistemazione formale.

    Con questo criterio la normativa attuale relativa alle imposte indirette diverse dall’Iva è stata trasfusa senza modificarne la formulazione, ad eccezione per le ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento con altre disposizioni dell’ordinamento.

    Ne è esempio il coordinamento attuato con l’introduzione nella tariffa parte prima dell’imposta di registro, dopo la normativa di agevolazione per l’acquisto della prima casa, della disciplina sul credito d’imposta in caso di acquisto di un’altra abitazione in connessione con la vendita di una abitazione precedentemente acquistata con la medesima agevolazione prima casa.

  • Reverse Charge

    Reverse charge nel settore logistica: nuovo modello di comunicazione opzione

    Con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio in materia di reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi rese a imprese che operano nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.

    Il modello, corredato dalle relative istruzioni, recepisce le disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 59 e 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificati dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ed è utilizzabile già dal 30 luglio 2025.

    Scarica il Modello con le relative istruzioni di compilazione.


    Ambito di applicazione e finalità

    Il nuovo modello riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di:

    • appalto e subappalto;
    • affidamento a soggetti consorziati;
    • rapporti negoziali equivalenti.

    Il regime transitorio prevede che il pagamento dell’IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale di quest’ultimo. L’opzione:

    • può essere esercitata anche nei rapporti tra subappaltatori, indipendentemente dalla scelta effettuata nel rapporto tra committente e primo appaltatore;
    • ha durata triennale a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione;
    • può riguardare uno o più contratti tra le stesse parti, indicati in moduli separati all’interno della stessa comunicazione.

    Modalità di presentazione

    La trasmissione del modello avviene esclusivamente in via telematica:

    • direttamente dal committente;
    • oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998.

    Per la compilazione e l’invio è necessario utilizzare il software gratuito “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    L’intermediario deve rilasciare al committente:

    • copia della comunicazione trasmessa;
    • ricevuta telematica attestante l’avvenuto invio, che costituisce prova di presentazione.

    Contenuto del modello

    Il modello si compone di sezioni dedicate a:

    1. Dati del committente e dell’eventuale rappresentante firmatario;
    2. Dati del prestatore;
    3. Dati del contratto, comprese:
      • qualificazione del prestatore (esecutore diretto, consorzio, subappaltante, ecc.);
      • date di stipula, inizio e fine contratto;
      • valore annuale o descrizione dell’oggetto;
    4. Subappaltatori o imprese consorziate coinvolti;
    5. Luoghi di esecuzione del contratto.

    È prevista inoltre la possibilità di presentare una comunicazione correttiva, ma senza modificare opzioni già esercitate: si possono soltanto rettificare dati errati relativi a tali opzioni.

    Consultazione e versamento dell’imposta

    Il prestatore e il committente possono consultare i dati della comunicazione accedendo al Cassetto fiscale nella propria area riservata, anche tramite intermediario delegato. Il versamento dell’IVA, effettuato dal committente, dovrà avvenire:

    • senza compensazione;
    • entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura;
    • con modello F24 utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le istruzioni  fornite con risoluzione del 28.07.2025 n. 47.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 29 agosto 2026

    L’orizzonte temporale per il completamento della riforma fiscale avviata nel 2023 viene ufficialmente esteso.

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato 9 agosto, della legge n. 120 dell’8 agosto 2025, sono state introdotte modifiche mirate alla legge n. 111/2023, che aveva conferito la delega per la revisione complessiva del sistema tributario.

    Il provvedimento, composto da un unico articolo, interviene su cinque punti centrali della legge delega, con lo scopo di rimodulare scadenze, definire con maggiore precisione gli ambiti di intervento e aggiornare i criteri direttivi, così da armonizzare l’attuazione della riforma con il calendario, particolarmente complesso, previsto per il riordino del fisco.

    In particolare, si estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, posticipando di fatto la scadenza al 29 agosto 2026 (in luogo del 29 agosto 2025).

    Contestualmente, la scadenza per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi o integrativi è posticipata al 29 agosto 2028, restando comunque invariata la previsione di una proroga automatica di 90 giorni qualora i pareri parlamentari vengano espressi in ritardo.

    Di seguito si propone un’analisi delle modifiche introdotte, organizzata in base alle previsioni dell’articolo 1 della legge delega.

    Riforma Fiscale: più tempo per l’adozione dei decreti attuativi

    Come anticipato, il testo proroga dal 29 agosto 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 29 agosto 2028.

    Inoltre, viene rivisto uno dei principi di delega, prevedendo la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi.

    È confermata, inoltre, la facoltà di introdurre un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    Infine, viene inserito un nuovo principio di delega che affida al legislatore delegato il compito di:

    • uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, per quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
    • disciplinare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché le competenze decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, la dispensa dal servizio e il trasferimento d’ufficio.

    Riforma fiscale: testi unici rinviati al 2026

    Nella versione originaria dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era incaricato di emanare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa tributaria, seguendo le procedure indicate dall’articolo 1 della stessa legge.

    Con la modifica introdotta dalla lettera e), il termine viene esteso di un anno, ovvero la predisposizione dei testi unici fiscali slitta infatti al 31 dicembre 2026.

    L’intervento si inserisce nel quadro della più ampia proroga dei termini di delega prevista dalla lettera a), garantendo coerenza tra le diverse scadenze dell’attuazione della riforma.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Società cancellata dal Registro Imprese: al liquidatore poteri per 5 anni

    La Cassazione n 10429/2025 ha trattato il caso di una società cancellata dal registro imprese, fornendo chiarimenti sui poteri del liquidatore anche dopo la cancellazione.

    In sintesi, il principio affermato dalla Suprema Corte specifica che il liquidatore, nonostante l’ente non sia più giuridicamente esistente, conserva tutti i poteri di rappresentanza sul piano sostanziale e processuale per i successivi cinque anni.

    Vediamo il caso di specie.

    Cancellazione società: la normativa vigente

    L'Amministrazione finanziaria recuperava spese di sponsorizzazione nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese con atto impositivo notificato al liquidatore e agli ex soci, in virtù della disposizione derogatoria di cui all’articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014, a norma della quale, ai soli fini degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi “cinque anni” dalla richiesta di cancellazione medesima.

    I giudici tributari annullavano l’atto di accertamento in quanto ritenuto notificato a società “estinta” in persona del liquidatore, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva. 

    Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, nei confronti del liquidatore sarebbe invocabile soltanto la responsabilità ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, dovendo l’atto impositivo emesso nei confronti della società essere rivolto ai soci, che succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società ma non estinti.

    L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, valorizzando il dettato della norma speciale e sostenendo una “perpetuatio” dei poteri del liquidatore.

    La Suprema Corte ha accolto le ragioni del Fisco innanzitutto ribadendo la natura sostanziale della disposizione speciale di sopravvivenza della società e quindi la portata “non retroattiva” della norma.   Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014. 

    Cancellazione società: la decisione della Cassazione

    Appurata la vigenza della disposizione, la Suprema corte ha precisato che la norma “non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo, ma il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”. 

    Per la Cassazione “egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso”. 

    Viene invece precisato che “sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.

    La Corte aveva già evidenziato che il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell’atto impositivo ove questa si collochi entro il segmento temporale del quinquennio, è e rimane la società e per essa l’ex liquidatore.

    Pertanto secondo la Corte il liquidatore è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, per i cinque anni successivi alla cancellazione. 

    Decorso detto termine, può dirsi riespanso il fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

  • Contabilità e Bilancio PMI

    Affitto di ramo d’azienda e ammortamenti: quando spettano al concedente per la Cassazione

    La Cassazione con l’ordinanza n 19653/2025 si  è pronunciata in merito al trattamento fiscale, nell’ambito del reddito d’impresa, delle quote di ammortamento dei beni dell’azienda concessa in affitto.

    In sintesi viene fornito un importante chiarimento per distinguere la casistica da quella delle spese di manutenzione, vediamo i dettagli del caso di specie e della pronuncia della suprema corte.

    Ammortamento beni d’azienda concessi in affitto

    Una società a responsabilità limitata svolge attività di acquisizione e messa a disposizione di beni immobili strumentali, in particolare centri commerciali e cinematografi, attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda

    Tali beni, dislocati in diverse Regioni italiane, vengono ceduti in gestione operativa agli affittuari, con clausole contrattuali specifiche.

    L’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali operata dalla società concedente, sostenendo che, in base all’art. 102, comma 8 del TUIR, il diritto spettasse agli affittuari. 

    Secondo l’Amministrazione, i contratti prevedevano il riaccredito delle spese di manutenzione ordinaria agli affittuari, rendendoli di fatto responsabili della conservazione dell’efficienza del ramo d’azienda.

    La norma fiscale in questione stabilisce che le quote di ammortamento dei beni compresi nell’azienda affittata sono deducibili da chi è tenuto a mantenerne l’efficienza

    Tale obbligo ricade di consueto sull’affittuario, come previsto anche dall’art. 2561 del Codice civile, che attribuisce all’affittuario la gestione e la conservazione del compendio aziendale.

    Nel caso analizzato, i contratti di affitto derogavano espressamente agli articoli del codice civile, stabilendo che fosse la società concedente a doversi occupare della conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti.

    Tuttavia, altre clausole prevedevano il riaddebito agli affittuari di alcune spese di manutenzione ordinaria, generando incertezza sull’attribuzione del diritto alla deduzione.

    La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione favorevole alla società, già espressa in primo grado, ritenendo che la deducibilità delle quote di ammortamento fosse legittimamente esercitata dal concedente. I giudici hanno riconosciuto la validità della deroga contrattuale all’art. 2561 c.c., attribuendo l’obbligo di conservazione al concedente.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza dell’obbligo contrattuale di mantenimento in efficienza del compendio aziendale in capo all’affittuario, la deducibilità degli ammortamenti resta in capo al concedente

    La decisione della CTR è stata ritenuta corretta anche nella distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e spese per la conservazione dell’efficienza dell’intera organizzazione.

    Il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento si fonda sul rischio di deperimento economico del bene, che normalmente grava sull’affittuario. Tuttavia, nel caso in cui tale rischio sia contrattualmente attribuito al concedente, non si verifica la traslazione del diritto alla deduzione, che rimane in capo al soggetto che sopporta l’onere.

    La Cassazione ha sottolineato che è necessario distinguere tra:

    • spese per il mantenimento dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, poste a carico del concedente in virtù della deroga contrattuale;
    • spese di manutenzione ordinaria e servizi generali (pulizia, vigilanza, antincendio, gestione neve, ecc.), poste a carico degli affittuari, che non implicano trasferimento dell’obbligo di conservazione.

    La presenza di clausole di riaddebito non è, di per sé, sufficiente per attribuire agli affittuari il diritto alla deduzione degli ammortamenti.

    La Corte di Cassazione ha conseguentemente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

  • Reverse Charge

    Reverse charge della logistica anche per le Agenzie per il Lavoro

    Torniamo a occuparci del Decreto Fiscale, il Decreto Legge 84 del 17 giugno 2025 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

    Il DL è stato convertito il giorno 1 agosto 2025 dalla Legge 108, per cui adesso ha assunto forma definitiva.

    Tra gli interventi che hanno trovato trattazione nel DL e qualche modifica in sede di conversione c’è l’articolo 9 che tratta di reverse charge.

    Cosa prevede il DL 84/2025 convertito

    L’articolo 9 prevede la soppressione delle condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge in diversi settori della logistica.

    In conseguenza di ciò avviene un ampliamento della platea delle operazioni soggette a reverse charge nei settori: 

    • del trasporto, 
    • della movimentazione merci e 
    • della logistica,

    in quanto non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera, presso la sede del committente e utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

    Essendo una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA, la modifica normativa diverrà operativa solo dopo l’autorizzazione dell’Unione Europea.

    Anche le ApL soggette a reverse charge

    In conseguenza dell’eliminazione del “prevalente utilizzo di manodopera e beni del committente”, la disciplina del reverse charge nel settore della logistica è stato esteso anche agli appalti di trasporto più semplici.

    Il comma 1 dell’articolo 9 prevede espressamente che anche “le parole: «ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono soppresse” dal comma 6, lettera a-quinquies), dell'articolo 17 del DPR 633/1972.
    In conseguenza di ciò la legge di conversione ha rimosso l’esclusione delle ApL dalla nuova disciplina: le Agenzie per il Lavoro rientrano quindi a tutti gli effetti nel perimetro del reverse charge e nel regime temporaneo opzionale, a condizione che il destinatario del servizio non applichi lo split payment.

    Dato che l’applicazione del nuovo regime di reverse charge richiede l’autorizzazione dell’Unione Europea, fino a quando questa non verrà concessa, il regime assume forma solo opzionale.

    L’opzione può essere esercitata attraverso la trasmissione telematica del modello approvato il 28 luglio 2025 dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento numero 309107/2025,  a partire dal giorno 30 luglio scorso.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi è autorizzato

    Un Ordine territoriale chiedeva al CNDCEC un chiarimento in merito alla possibilità, per i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo dei Commercialisti, di redigere atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata.

    Il quesito nasceva dal fatto che nel P.O. n. 156/2015 si affermava che solo gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti potessero redigere atti di cessione di quote di S.r.l. 

    Tuttavia, con la modifica dell’art. 31 della legge 340/2000, introdotta dalla legge 191/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023), anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo possono ora presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA, escluse le attività riservate ai notai. 

    L’Ordine in questione chiedeva se, a seguito di questa modifica, anche i professionisti della sezione B possano ora redigere atti di cessione di quote di S.r.l., attività finora loro preclusa. Vediamo cosa chiarisce il Consiglio Nazionale.

    Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi può redigerli

    Il CNDCEC premette che il servizio di risposta ai quesiti  è  finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. 

    Pertanto, in riferimento alla fattispecie  evidenziata, si forniscono alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella  valutazione del caso concreto.
     In merito a quanto richiesto, si rende necessaria una ricostruzione completa della fattispecie.  

    Con l’art. 36, co. 1- bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133, è stata approvata una nuova procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. 

    La norma citata dispone che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale,  nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed  è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la  sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2-  quater, della legge 24 novembre  2000, n. 340. 

    In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

    Procedura alternativa

    Ai fini di una completa esposizione della fattispecie va ricordato che, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2470 c.c., il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione. 

    La disposizione, dunque, ha introdotto una procedura alternativa non in sostituzione di quella al tempo già vigente, ma che si è affiancata ad essa, offrendo agli operatori un’ulteriore opportunità, in coerenza con gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.

    Ampliamento della platea di abilitati

    In virtù del richiamo al testo allora vigente dell'art. 31, co. 2- quater della l. 24 novembre 2000, n. 340, la norma in commento individuava negli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” i soggetti idonei al rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito, da ciò evincendosi la volontà del legislatore di contemperare l'esigenza di semplificazione sopra richiamata con la necessita di garantire la tutela del pubblico interesse, rappresentato nella specie dell'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, co. 1, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, tale competenza doveva ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A “Commercialisti” dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    Per tale motivo anche il P.O. 156/2015, richiamato nel quesito, confermava la predetta impostazione.

    La modifica dell’art. 31, co. 2- quater della legge n. 340/2000, introdotta dall’art. 8-ter della legge n. 191/2023 (di conversione del d.l. 145/2023), ha effettivamente ampliato la platea dei soggetti abilitati alla presentazione telematica di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA. 

    La norma in esame stabilisce infatti che “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

    Il successivo comma 2- quinquies della l. n. 340/2000 aggiunge che gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

    Alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno eliminato il richiamo all’art. 78, co. 1, d.lgs. 139/2005, a cui era necessariamente ricollegata la lettura restrittiva con riferimento ai destinatari della disposizione di cui all’art. 36, co. 1- bis, d.l. n. 112/2008, deve ritenersi che il ruolo di intermediario nella procedura di deposito degli atti di cessione di quote di S.r.l. possa essere assunto anche dagli iscritti nella sezione B dell’Albo.