• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Variazione catastale da superbonus: lettere ADE in partenza

    Con il Provvedimento n 38133 del 7 febbraio le Entrate ha pubblicato le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

    In particolare si tratta delle regole per la comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi agevolati con superbonus in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

    E' notizia di queste ore che tutto è pronto e sarebbero in partenza oltre diecimila lettere e tutti gli immobili con rendita catastale pari a zero saranno sottoposti a verifiche incrociate sui nominativi di chi ha effettuato comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 2020. 

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'Agenzie delle Entrate invia una lettera, a chi non ha ancora provveduto ad aggiornare la rendita catastale del proprio immobile agevolato con Superbonus,  per comprenderne le motivazioni, ed intimare in caso, sia dovuto, a provvedere all'aggiornamento.

    In particolare, si da attuazione alle norme della legge di Bilancio dello scorso anno che consente alla amministrazione finanziaria, di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l’utilizzo della super agevolazione, non ha adeguato i valori presenti nelle mappe del Fisco.

    Durante l'ultima edizione di Telefisco 2025 tenutasi in febbraio, le Entrate,a voce del nuovo Direttore Vincenzo Carbone, hanno precisato che "L’obbligo di comunicare le variazioni nello stato degli immobili c’è sempre stato e l’invio delle lettere di compliance è solo uno strumento aggiuntivo rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti". 

    Lo stesso direttore ha provato a rasserenare gli animi specificando che le comunicazioni riguarderanno le ipotesi in cui l’immobile "si trovi ancora allo stato rustico oppure in corso di fabbricazione e sia stato magari chiesto l’incentivo del superbonus" ma anche "i casi in cui ci potrebbe essere una rendita rivalutata superiore a determinate percentuali", 

    Carbone ha concluso dicendo che il tutto sarà sempre in modo “colloquiale” in cui l’interesse dell’amministrazione finanziaria è rappresentare una situazione che a noi potrebbe risultare non coerente con gli investimenti effettuati. 

    Lettere di aggiornamento rendite catastali con superbonus: il Fisco pubblica le regole

    Con il Provvedimento n 38133 del 7 febbraio le entrate hanno stabilito che al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di aggiornamento.

    In particolare l'agenzia via PEC o con raccomandata invia una lettera con:

    • a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
    • b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
    • c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

    Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 31 del regio decreto legge 16 aprile 1939, n. 652, come richiamato dall’articolo 60 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre1949, n. 1142, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Variazione catastale: come si comunica alle Entrate

    Come precisato dalle Entrate sulla pagina preposta del proprio sito:

    • l'edificazione di nuovi immobili 
    • e la variazione nello stato di quelli già esistenti, connessa con mutazioni che implichino un riesame:
      • della originaria categoria, 
      • della classe,
      • e della consistenza dell’unità immobiliare variata,

    indipendentemente da quale sia l’esito finale di tale riesame, devono essere dichiarate in catasto.

    La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).

    Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. 

    In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

    Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite.

    In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.

    Occorre anche precisare che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:

    • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
    • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
    • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
    • manufatti isolati privi di copertura;
    • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
    • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
    • fabbricati in corso di costruzione-definizione;
    • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
    • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

    L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto (cfr. Quadro Generale delle Categorie – pdf).

    Si rimanda al sito delle Entrate per tutti gli ulteriori approfondimenti e per la scelta della modalità adatta al proprio caso specifico.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: il quadro CP per il concordato preventivo biennale

    Il Modello Redditi PF 2025 pubblicato in data 17 marzo dall'Agenzia delle Entrate, tra le principali novità reca l’inserimento di un quadro apposito per i contribuenti che hanno accettato la proposta di Concordato preventivo biennale, Quadro CP.

    Vediamo i dettagli sulla compilazione

    Redditi PF 2025: il quadro CP per il CPB

    Il quadro CP del modello redditi PF  2025 si compone di cinque sezioni: 

    • la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito

    • le sezioni II e III che riguardano la generalità dei contribuenti che hanno aderito alla proposta per apportare le rettifiche al reddito concordato. Dal reddito concordato sono escluse alcune componenti che devono essere sommate o sottratte al reddito concordato ai sensi degli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024. 
    • la sezione IV con il solo rigo CP10 è relativa al reddito effettivo che va comunque dichiarato. In questo rigo occorre indicare il reddito calcolato nei quadri ordinari, cioè RF, RG, RE ed RH:
    • la sezione V che va compilata per indicare eventuali cause di cessazione o decadenza, le quali comportano la perdita del regime di concordato. 

    Le istruzioni evidenziano che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. 

    L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

    Si precisa che qualora il contribuente, nell’anno d’imposta 2023, abbia adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del decreto CPB, produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro. 

    In tal caso, infatti, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario, ma non cessa dal CPB e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) mentre indica il reddito concordato nel presente quadro, applicando allo stesso le aliquote progressive IRPEF, (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nonché, in presenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, (compilando a tal fine la sezione I)

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: tassazione agevolata delle mance

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 144763/2025 con il Modello 730/2025 e istruzioni.

    Nella sezione VII del Modello al Rigo C16, vanno indicate le mance ricevute dai lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

    Vediamo tutte le istruzioni.

    Modello 730/2025: tassazione agevolata delle mance

    La sezione VII del Quadro C del Modello 730/2025 va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

    Il Rigo C16  può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

    Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

    Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

    In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

    Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

    • a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
    • b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

    Attenzione al fatto che l’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

    Il rigo C16 va compilato come segue:

    • Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.
    • Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.
    • Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.
    • Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.
    • Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):
      • Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

    È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Organi di controllo imprese: regole per gli aiuti di Stato

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1 ° gennaio ha previsto una norma di prima approvazione e poi modificata sulla figura del Revisore del MEF, presente nelle imprese che ricevono aiuti di Stato.

    Con la prima approvazione in Cdm del DDL di Bilancio risultava che con l'originario articolo 112 si volesse introdurre l'obbligo di revisori del MEF nelle aziende.

    La norma ha generato diverse polemiche riscuotendo il dissenso dei Sindacati e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti che hanno chiesto di espungere la previsione normativa.

    Con un emendamento approvato in data 17 dicembre 2024 la norma è stata rimodulata in modo sostanziale.

    Vediamo la norma e soprattutto le anticipazioni sui contenuti del DPCM in arrivo con le regole attuative.

    Obblighi Organi di controllo per gli aiuti: regole in arrivo

    L'art 112 della prima bozza di Legge di bilancio 2025 prevedeva di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. 

    A tale previsione si sono opposti i Commercialisti che in audizione in Commissioni Bilancio di Camera e Senato, hanno espresso, a nome del CNDCEC, grandi perplessità sulla norma, che produce una “limitazione sia della libera iniziativa d’impresa, sia dei poteri dell’assemblea dei soci”.

    Il Presidente De Nuccio commentava che: “La richiesta di abrogare l’articolo 112 risiede nei forti dubbi di legittimità costituzionale della norma e della sua compatibilità con le libertà fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea. Oltre a tali profili, di per sé già dirimenti, la norma appare ulteriormente incomprensibile tenuto conto dell’attuale quadro normativo che già riserva a professionisti qualificati, tra cui i commercialisti, l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ogni altra deriva normativa appare dirigistica e lesiva dell’affidabilità e della professionalità di chi già oggi svolge egregiamente la fondamentale attività di controllo legale”.

    Il 17 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento all’art. 112 del provvedimento, alla cui versione finale si è arrivati dopo diverse riformulazioni

    Si tratta dell'attuale comma 857, inserito dalla Camera, che dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

    In sintesi, in base a questa novità non ci sarà più l’obbligo di inserire all’interno dell’organo di controllo un rappresentante del MEF ma spetterà ai sindaci a monitorare l’utilizzo dei contributi, inviando poi ogni anno una relazione al Ministero dell’Economia. 

    In proposito le associazioni di categoria e il CNDCEC hanno espresso soddisfazione per la modifica richiesta a gran voce.

    Organi di controllo imprese: regole per gli aiuti di Stato

    Dalle indiscrezioni si apprende che è in arrivo il DPCM con le regole attuative del perimetro di azione dei revisori nelle aziende.

    Il testo del provvedimento dovtrebbe prevedere che:

    • si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
      • a) hanno dato luogo a erogazioni di somme di denaro destinate alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con irrilevanza delle erogazioni di contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati agli enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
      • b) sono di importo pari o superiore ad un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50 per cento del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
    • l’erogazione dei contributi assume rilievo ove percepita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025 e resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo.
    • i soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell’attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore delle quali risultano essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entità significativa, come definiti
    • i collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, assicurano, nell’ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo provvedono a inviare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati al Ministero dell’economia e delle finanze, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Con direttiva dello stesso Ministero sono stabilite le modalità per la trasmissione in via telematica della relazione.
    • ove non già esistenti, gli organi di controllo sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.

    Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo era stato concesso è valutata ai fini dell’eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributo riversamento crediti R&S: slitta anche il decreto attuativo?

    Il MIMIT avrebbe dovuto emanare entro 2 marzo, il decreto attuativo del contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. 

    E' quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 entrata i vigore il 1° gennaio.

    Con il Decreto 25/2025 pubblicato in GU del 14 marzo si sono riaperti i termini per il riversamento dei crediti, si presume pertanto che il decreto del contributo di cui si tratta slitterà di conseguenza.

    Riepiloghiamo intanto cosa ha introtto la legge di bilancio.

    Riversamento credito R&S: cosa ha previsto la Legge di bilancio 2025

    Ai sensi del comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, (Leggi anche Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugnoè riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.

    Il riversamento è stato riaperto quindi si attendono notizie anche di questo contributo introdotto dal 1° gennaio e di cui si attendeva entro il 2 marzo il decreto attuativo.

    Il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:

    • l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo; 
    • l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.

    Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini.

    Ai sensi del comma 459, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso, riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo conclusosi in ottobre (e ora riaperto), sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quindi entro il 2 marzo.

    Il comma 460 istituisce a tal fine nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di:

    • 60 milioni di euro per l’anno 2025, 
    • 50 milioni di euro per l’anno 2026, 
    • 80 milioni di euro per l’anno 2027 
    • 60 milioni di euro per l’anno 2028.

    Si attendono conferme per la misura.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari

    Pubblicate tutte le regole per il Modello 730/2025 che quest'anno prevede diverse novità.

    Scarica qui il Modello e le istruzioni per presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei redditi.

    Tra le novità figura il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P., vediamo il dettaglio.

    Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari

    Nel Modello 730/2025, per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

    In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

    L'agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

    I redditi dominicali e agrari vanno indicati nel Quadro A del 730/2025:

    Essi possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
    I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
    Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
    Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti:

    • Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.
    • Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”. In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
      In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
    • Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
      • ‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;
      • ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
      • ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
      • ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
      • ‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
      • ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
      • ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
      • ‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
      • ‘11’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del
        regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10. Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
    • Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno).
    • Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
    • Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
    • Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici: 
      • ‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
      • ‘3’ terreno in conduzione associata;
      • ‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);
      • ‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2, al codice 4. Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
    • Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
      Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
    • Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto
      si riferisce all’intero periodo d’imposta.
    • Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
      • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
      • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
      • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
        Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella “Continuazione”e la casella “Coltivatore diretto o IAP”; quest’ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
        Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
    • Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l’attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.

  • Imposta di registro

    Registro, catasto e bollo: istruzioni ADE per le novità

    Il 14 marzo le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 2/2025 sull'imposta di registro, catasto e bollo a seguiro della Riforma Fiscale che ha introdotto diverse novità e semplificazioni.

    Si tratta di un commento ai Decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024 che hanno lo scopo di:

    • introdurre, come criterio generale e salvo specifiche fattispecie, il sistema dell’autoliquidazione in materia di imposta di registro;
    • ottimizzare la coerenza della disciplina dei tributi investiti dalla novella, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura
      dell’imposta applicabile;
    • semplificare la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    • ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    • rivedere, in un’ottica di semplificazione, le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, introducendo il principio della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, qualora sia agevolmente identificabile.

    Autoliquidazione imposta di registro: novità

    In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio. 

    In attuazione dei principi sanciti dall’articolo 10, lettera b), della legge delega per la riforma fiscale, la nuova versione del comma 16 del citato articolo 41 prevede che la liquidazione dell’imposta di registro, anziché essere
     effettuata dall’Ufficio
    , così come disposto dalla precedente formulazione, competa direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all’articolo 59 e seguenti del TUR.
    Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in merito all’autoliquidazione dell’imposta dovuta nei casi in cui è prevista la presentazione per via telematica del modello unico informatico.
    Nell’articolo 41 del TUR è, inoltre, introdotto il comma 2-bis che, coerentemente con il nuovo sistema di autoliquidazione dell’imposta, disciplina le modalità con le quali gli Uffici controllano la regolarità della predetta liquidazione, autonomamente effettuata dal contribuente.

    Secondo quanto previsto dal nuovo comma, gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall’atto (in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del TUR), anche avvalendosi di procedure automatizzate. 

    Qualora, in esito ai predetti controlli, emerga la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio notifica a quest’ultimo un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione di cui all’articolo 1310 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. 

    Attenzione al fatto che il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
    Al fine di evitare dubbi interpretativi, il citato comma 2-bis, inoltre, esclude dalla predetta procedura di controllo gli atti per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-ter12 del d.lgs. n. 463 del 1997 – ossia gli atti in relazione ai quali si procede con la presentazione per via telematica del modello unico informatico e l’autoliquidazione dei relativi tributi – che restano pertanto assoggettati alle procedure di controllo ivi previste.
    La lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto delegato modifica l’articolo 42, comma 1, del TUR, con la finalità di allineare la nozione di imposta principale rispetto al neo introdotto sistema di autoliquidazione del tributo. 

    In particolare, è definita principale «l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione».

    Cessione d’azienda: come si paga l’impoosta di registro

    Con la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto delegato è stato riformulato il comma 416 dell’articolo 2317 del TUR, prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa «si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1».
    Come si evince dalla relazione illustrativa, la finalità del suddetto intervento normativo è quella di stabilire espressamente le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di un’azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica (i.e., quella più elevata tra le diverse aliquote previste per i singoli beni e diritti inclusi nel compendio aziendale) 

    La novella in commento conferma che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
    È stato, inoltre, stabilito che, qualora la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo abbia a oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per le cessioni di crediti
    In merito alla valorizzazione delle passività, con il medesimo comma 4 dell’articolo 23 in commento si conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si  effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.

    La novella dispone, inoltre, che l’Ufficio controlli la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell’articolo 23 del TUR.

     L’ultimo periodo della previsione in commento stabilisce, inoltre, che, in  assenza di una espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell’articolo 23, con la conseguenza che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.

    L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto delegato interviene  modificando l’articolo 51, commi 2 e 4, del TUR.  In ragione di tale intervento normativo, pertanto, ai sensi del comma 2, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei

     beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 724 della parte prima della Tariffa e nell’articolo 11-bis della Tabella. 

    Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.

    Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 51, comma 4, del TUR, si rileva che l’Ufficio controlla il valore di cui al comma 126, tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e «procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto».

    Imposta di bollo: come si paga

    Viene razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. 

    In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

    Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.

    Per tutte le altre novità si rimanda alla consultazione della Circolare n 2/2025.