• Attualità

    Passaporto presso Poste: tutte le regole per richiederlo

    Il passaporto può essere rinnovato o richiesto anche negli uffici postali. 

    Secondo gli accordi (stipulati in data 28 febbraio 2024) tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane il servizio, partito inizialmente in via sperimentale nel piccolo comune di San Pietro in Casale (Bo) è estato esteso a molti altri comuni del territorio Italiano.

    Con il Decreto 3 luglio 2024 rubricato “Determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postalisono stati definiti gli importi da corrispondere.

    Tale onere, inizialmente fissato in euro 14,20 IVA inclusa, ora viene rideterminato con Decreto del 21 maggio 2025 come segue:

    Il costo del servizio a carico  del richiedente  per  ricevere  il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,88 (nove/88). 

    L'importo  dovrà essere versato  in  denaro  contante  all'operatore  postale addetto alla consegna. 

    Oltre al costo su indicato infatti ai fini del rilascio del passaporto devono essere considerati il pagamento degli oneri dovuti per legge:

    • il bollettino per il passaporto ordinario 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto attraverso un bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico" e 
    • una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie.

    per un totale di 130,20 euro.

    Passaporto presso Poste: come fare

    Il servizio di rinnovo e rilascio passaporti presso Poste è attivo in molti comuni italiani.

    Per verificare se è presente nel proprio comune cliccare qui. 

    Il servizio per il rilascio del passaporto prevede che per richiederlo si debba consegnare all’operatore dell’ufficio postale:

    • un documento di identità valido, 
    • il codice fiscale, 
    • due fotografie una delle quali autenticata, 
    • e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.

    Invece per il rinnovo del passaporto sarà necessario consegnare all'ufficio postale:

    • oltre ai documenti su indicati,
    • anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. 

    Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), ritirando il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento in caso di rinnovo, e invierà poi tutta la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

    Ricordiamo che il servizio di cui si tratta rientra nel progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Mimit con Poste Italiane nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, che tra le altre iniziative prevede la creazione di “sportelli unici” di prossimità nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale.

    Con l’avvenuta stipula di Convenzioni di servizio con l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono attivi presso gli Uffici Polis i servizi relativi al rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, dei certificati previdenziali e di alcuni servizi giudiziari. 

    I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self-service.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, ossia l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere cambia forma.

    Le nuove disposizioni arrivano con due Decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax crediti consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. 

    Esso spetta a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
    Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

    Il bonus è regolato dalla Legge Cinema o legge n 220/2016 e numerosi decreti ministeriali hanno completato la disciplina, demandando a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

    • a) il Decreto Direttoriale n 2540 del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale
    • b) il Decreto Direttoriale n 2541 del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale.

    Entrambi gli atti delineano in modo specifico le procedure di accesso per le imprese al fine dell'ottenimento del credito di imposta.

    Vediamo le principali novità che essi hanno apportato alla disciplina:

    • viene previsto l’obbligo di un conto corrente dedicatoda parte dei beneficiari degli incentivi. Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste a consuntivo, sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
    • la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente e in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate;
    • rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Tra gli allegati da fornire dai richiedenti vi sarà l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: 
      • i. l’assenza di sub contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”;
      •  ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfr articolo 2 di entrambi i decreti)
    • per il tax credit internazionale arriva l’obbligo di consegna della copia dell’opera.

    Attenzione al fatto che il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi, consultare il sito di riferimento, clicca qui, per ulteriori novità.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numeri di conto corrente

    Con l’Ordinanza n. 15021/2025 la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari: l’assenza dei numeri di conto corrente negli avvisi di accertamento non ne inficia la validità, qualora il contribuente abbia ricevuto informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.

    Il fatto.

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numenri di conto corrente

    Il caso di specie prende avvio da un invito delle Entrate ad una ditta individuale in relazione agli anni di imposta del 2008 e 2009.

    Si notificava un invito con cui si richiedeva di giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita in relazione a sedici conti correnti relativi a cinque istituti bancari.

    Dopo il contraddittorio venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali si contestavano maggiori ricavi non dichiarati per diversi milioni di euro, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.

    Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi per mancata indicazione dei numeri di conto corrente. 

    La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia impugnava la sentenza di appello ricorrendo in Cassazione.

    La Cassazione con l'Ordinanza n 15021/2025 evidenziava che l’assenza dei numeri di conto corrente non è sufficiente a rendere nullo l’accertamento, se il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.

    L'Agenzia infatti aveva fornito oltre mille pagine di documentazione, con indicazione degli istituti bancari, delle partite Iva e degli importi contestati e durante il contraddittorio, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.

    La Casssazione con una consolidata giurisprudenza ha chiarito che non si può confondere il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della pretesa tributaria.

    Infatti, ad avviso della Corte il primo serve a spiegare perché si procede all’accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.

    Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di appello.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio producendo gli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili.

    Relativamente all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso sia effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.

    Cpncludendo la legittimità di un accertamento non si misura solo sulla forma, ma sulla sostanza delle informazioni fornite.

  • Bilancio

    Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025

    La circolare n. 16 del 3 luglio 2025, pubblicata da Assonime, torna a fare il punto sulla disciplina della correzione degli errori contabili con effetti fiscali, analizzando in particolare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63/2025.
    In pratica si vuole chiarire le regole applicative vigenti e sollecitare un intervento normativo di sistematizzazione.

    Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025

    Nel commentare il contesto normativo (art. 83 TUIR, DL 73/2022) e la prassi recente, la circolare affronta in modo sistematico i seguenti quesiti interpretativi ancora aperti:

    1. a quali tipologie di errore contabile si applica la disciplina: solo errori di competenza o anche quelli di qualificazione e quantificazione?
    2. è sufficiente che sia revisionato il solo bilancio in cui avviene la correzione serve anche la revisione del bilancio dell’anno in cui l’errore è stato commesso? 
    3. qual è l’effetto della correzione contabile sulle sanzioni per infedele dichiarazione?  Le esclude automaticamente?
    4. come va trattata fiscalmente la posta correttiva: va ricondotta alle condizioni dell’anno dell’errore o dell’anno della correzione?
    5. entro quale termine deve essere approvato il bilancio corretto per evitare rilievi fiscali: vale il termine per la dichiarazione dei redditi?

    La risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto in cui un’impresa ha:

    • spesato erroneamente un bene strumentale come costo d’esercizio (anno N1),
    • corretto l’errore a patrimonio netto nell’anno successivo (N2),
    • redatto un bilancio N2 revisionato.

    L’Agenzia ha stabilito che:

    • la revisione è richiesta solo per l’anno della correzione (N2);
    • la correzione esclude le sanzioni per infedeltà dichiarativa;
    • la disciplina si applica anche ad errori di classificazione del componente reddituale.

     Ma la circolare Assonime fa un passo ulteriore, proponendo:

    • estensione ufficiale della disciplina a tutti gli errori contabili, non solo quelli di competenza o classificazione;
    • applicazione fiscale semplice e diretta nell’anno della correzione (N2), senza ricostruzioni ex post;
    • scadenze certe: il bilancio revisionato con la correzione deve essere approvato entro la scadenza della dichiarazione (o entro i 90 giorni di tolleranza della dichiarazione tardiva).

    La circolare Assonime valorizza i chiarimenti dell’Agenzia, ma segnala che senza un intervento normativo chiaro, restano zone grigie pericolose, specie:

    • nei casi di errori "non di competenza";
    • nella gestione delle quote deducibili (es. ammortamenti);
    • nella tempistica di approvazione del bilancio corretto.

    Concludendo, se davvero si vuole semplificare il sistema, va rafforzata normativamente l’idea di competenza fiscale allargata, legata al bilancio revisionato e non a ricostruzioni retroattive.

  • Dichiarazione IVA

    Adempimento spontaneo dichiarazione IVA 2025: regole ADE

    Con il Provvedimento n 280268 del 3 luglio le Entrate pubblicano le regole per le le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2024, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro.

    Adempimento spontaneo dichiarazione IVA: regole ADE

    L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2024 l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

    Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).

    Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione
    contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.
    L’Agenzia delle entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e per
    consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata.

    Adempimento spontaneo dichiarazione IVA: contenuto della comunicazione

    I dati della comunicazione inviata dall'Ade ai fini del successivo adempimento spontaneo inviati sono:

    • a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
    • c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2024;
    • d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
    • e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    • f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5 del provvedimento di cui si tratta.

    I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2024 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

    Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.

  • Società tra professionisti

    Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi

    L'agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024

    Il quesito si sofferma su:

    • interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
    • trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
    • natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.

    La replica ADE in sintesi chiarisce:

    1. gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
    2. i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
    3. il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.

    1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo

    L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
    L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025. 

    La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
    Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.

    Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito

    L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
    L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.

    In particolare:

    • la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
    • la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
    • le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.

    Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi

    Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile

    Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. 

    In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
    Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di "tutti i valori percepiti in relazione all’attività", anche se non derivanti da prestazioni rese.
    La tassazione segue il principio di cassa:

    il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;

    il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.

    Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06

    Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.

    Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che 

    entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024. 

    Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.

    Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno

    La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile. 

    Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

    Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.

    Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.

    Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
    Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.

    In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".

    In esso andrà inserito il valore presente:

    • nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
    • nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

    Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.

    Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.

    In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).

    Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

    In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

    Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.

    Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.