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    Semplificazioni bilanci PMI: consultazione OIC prolungata fino al 20.12

    L'OIC nell'ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti minori quali le PMI invita ad inviare i propri input entro il 20 dicembre (termine prorogato, dall'iniziale 20.11, con comunicato dell'OIC) 

    I soggetti interessati alla call possono essere, come dettagliato dallo stesso OIC:

    • prepares o imprese
    • professione contabile
    • auditors
    • useres o finanziatori

    Semplificazioni PMI: l’OIC avvia la richiesta di questionari entro il 20 novembre

    Il comunicato stampa datato 21 ottobre dell'organismo italiano di contabilità specifica che, nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder. 

    Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC e di particolare attualità se si considera che l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell’esercizio della delega vi sia anche quello di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”. 

    I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre – potranno essere utili all’OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l’OIC, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, “fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”. 

    All’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.

    La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto:

    un questionario per i preparers (le imprese), 

    uno per la professione contabile, 

    uno per gli auditor 

    e uno per gli user (i finanziatori).

    Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande: 

    • conoscitive, 
    • di carattere generale, 
    • sulle semplificazioni esistenti e
    •  sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.

    All’esito della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima. 

  • Appalti

    Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

    Con Risposta a interpello n 223 del 18 novembre le Entrate chiariscono quando una somma risarcitoria, corrisposta nell'ambito di un contratto di appalto NON è imponbile IVA.

    Nel caso di specie una società si aggiudicava in via definitiva l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma  di un ospedale.

    Le parti sottoscrivevano il contratto d'appalto soggetto alle previsioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d. P.R. n. 207 del 2010.
    L'Istante riferisce che nel corso dell'esecuzione contrattuale sopravvenivano circostanze impreviste ed imprevedibili che inducevano la Direzione lavori ad adottare provvedimenti di sospensione dei lavori e consegne parziali.

    L'aggiudicataria contestava la legittimità di tali sospensioni mediante l'iscrizione di alcune riserve nel registro di contabilità, con cui quantificava il danno ai sensi dell'articolo 160 del d. P.R. n. 207 del 2010.
    Sorgeva una controversia tra la stessa Istante e la società che sfociava nel procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale ed avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamentodi una somma.
    L'Istante si costituiva nel giudizio in questione contestando la complessiva debenza della somma.
    Nel corso del giudizio, le parti avviavano una verifica in contraddittorio dei danni patiti, a cui seguiva di comune accordo la quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore in ragione delle sospensioni dei lavori.
    L'Istante, chiedeva di sapere se la somma che corrisponderà alla società, che ritiene vada corrisposta a titolo di risarcimento del danno, debba essere considerata non rilevante a fini Iva, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Somma risarcitoria nel contratto di appalto: imponibilità IVA

    Le Entrate evidenziano che dalla individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere si ricava il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva, alle predette somme.
    In particolare, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.

    A tal proposito, con riferimento all'esame del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'Iva, l'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»

    L'articolo 15, comma 1, n. 1) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».
    Sulla base di tale ultima norma, quindi, viene prevista l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
    Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio, sulla base della predetta norma, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.

    Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'Istante, nella bozza di scrittura privata allegata, si fa presente che «nel corso della esecuzione del contratto si verificavano circostanze che determinavano l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori anche in ragione della necessità di predisporre una perizia di variante finalizzata alla integrazione del progetto per sopravvenute esigenze dell'(Istante), nonché dal fatto che l'(Istante) era tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie senza soluzione di continuità. Ciò determinava l'insorgere di rivendicazioni economiche ad opera della società aggiudicataria, con conseguente iscrizione di riserve nei registri di contabilità 

    Nel corso dell'esecuzione sopravveniva anche la pandemia da covid19, causa di forza maggiore questa che dapprima imponeva la sospensione obbligatoria dei lavori e, di seguito, creava problemi in ordine al regolare prosieguo degli stessi, di fatto acuendo le problematiche già insorte. Nella situazione di stasi operativa venutasi a determinare,
    la società con nota del (…) comunicava all'(Istante) la volontà di recedere dal contratto a termini dell'art. 159 co. 4 D.P.R. 207/2010 e dall'art. 7 co. 4 del contratto di appalto, ferme le riserve medio tempore iscritte e quella da ultimo scritta con tale nota».
    Il citato articolo 159, comma 4 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce che «qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti».

    Analogamente, l'articolo 7, comma 4 del contratto di appalto stipulato tra l'Istante e la società prevede che «qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione di lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo».
    Ciò premesso, come precisato nella bozza di scrittura privata, successivamente «l'appaltatrice notificava all'Istante atto di citazione avanti al Tribunale di (…), con cui domandava il risarcimento del danno, come da riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori in vigenza del contratto d'appalto e a seguito della comunicazione di scioglimento…».

    Pertanto, in ragione del procedimento giudiziario pendente, con la allegata bozza d'atto, le parti «intendono accertare la consistenza della concreta situazione giuridica venutasi a creare nel corso dell'esecuzione del contratto, a causa della sospensione dei lavori e del loro anomalo andamento, precisandone definitivamente il contenuto, l'essenza e gli effetti».

    Inoltre, con l'accordo si prevede che:

    • «L'Istante corrisponde alla società l'importo di complessivi € (…), a titolo di risarcimento danni, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 D.P.R. 207/2010, in relazione a tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato all'Istante in data (…) e per cui è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di (…), e conseguentemente riconosce come non fondata la domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio».
    • e che: «La società quindi, dichiara di accettare tale importo e di ritenerlo pienamente satisfattivo di tutto quanto domandato con l'atto di citazione e che '' L'(Istante) corrisponderà in un'unica soluzione l'importo di € (…) alla società mediante bonifico bancario sull'IBAN della Società entro (…) giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata».

    Tutto ciò premesso, l'agenzia nell'interpello ritiene che la somma che dovrà essere corrisposta dall'Istante all'appaltatore, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

    Infine, considerato che nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico dell'Istante, tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR, per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.

    Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura. 

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024 ha statuito che nel caso in cui un notaio, in sede di registrazione di un atto da lui ricevuto, NON versi le imposte dovute, l’Agenzia delle entrate, al fine del soddisfacimento del proprio credito, può rivolgersi anche alle parti contraenti, nonostante queste ultime abbiano già consegnato la relativa provvista al notaio intervenuto in atto. 

    Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti

    Una SRL a socio unico, propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale aveva respinto l'appello che rigettava l'impugnazione dell'l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla contribuente, ai sensi dell'art. 57

    D.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare nonostante essa avesse già versato, per intero, la somma dovuta nelle mani del notaio rogante il quale, tuttavia, se ne era indebitamente appropriato senza versarle all'Erario.

    Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 , comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986 , in combinato disposto con l'art. 3 bis, comma 3, D.Lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 Cost. 

    Si assume che erroneamente il giudice d'appello aveva affermato la responsabilità solidale della società contribuente nonostante il comportamento penalmente illecito del notaio che si era indebitamente appropriato delle somme al medesimo consegnate per il versamento delle imposte indirette, non considerando che, a seguito della introduzione della procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, l'unico soggetto tenuto all'assolvimento del tributo è il notaio al quale le parti contraenti forniscono la necessaria provvista. 

    Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod. civ., sicché il contribuente che ha versato al notaio l'importo dovuto in relazione all'atto stipulato si libera dell'obbligo tributario mentre, in tale sistema, il notaio è più un mero corresponsabile dell'imposta, ma l'unico referente dell'Erario. 

    Si lamenta che la tesi dei giudici di appello finisce per determinare, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il contribuente sarebbe obbligato a versare somme al notaio rimanendo esposto al rischio di dover nuovamente pagare l'imposta, mentre il notaio godrebbe di una garanzia preventiva, potendo subordinare il rogito al previo deposito della provvista, e di una garanzia successiva in forza del privilegio speciale sugli immobili e della tutela monitoria speciale ex art. 633 , n. 3 cod. proc. civ. Infine, l'applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;

    La Cassazione ha rigettato il ricorso per le ragioni specificate:

    • la questione prospettata dalla società ricorrente ha costituito oggetto di specifica disamina da parte della Corte la quale ha affermato che "il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione"

     A fondamento di tale conclusione la Cassazione ha osservato che la modalità di registrazione telematica dell'atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (M.U.I.) prevista dalla legge, costituisce un'applicazione meramente strumentale della fase di registrazione dell'atto e della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, la quale tuttavia non modifica la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte, non essendo stato modificato l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 il quale stabilisce che il notaio obbligato, in via solidale, al pagamento dell'imposta di registro unitamente alle parti contraenti. 

    Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnato al notaio rigante dalla legge al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva ma che non esclude che egli rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo che costituisce espressione di capacità contributiva.

    Pertanto, in mancanza di una norma derogatrice che in modo espresso sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti nelle mani del notaio, questi continua a configurarsi come responsabile d'imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge per rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti del rapporto contrattuale, in capo alle quali soltanto l'ordinamento riconduce un'espressione di capacità contributiva a nulla rilevando l'eventuale illecito penale posto in essere dall'ufficiale rogante.

    La cassazione ha inoltre affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agliartt. 3e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 , primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. 

    Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv. 608751 – 01);

    Non sussistono per la Cassazione ragioni per discostarsi dalle indicazioni su indicate sicché in ragione della conformità a diritto della pronunzia impugnata il ricorso deve essere rigettato

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus acquisto carta imprese editrici: domande dal 19 novembre

    Pubblicata la Circolare n 2/2024 del Dipartimento per l'Editoria con le regole per il bonus acquisto carta imprese editrici. Prima di dettagliare ricordiamo che l’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.

    La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, pronunciandosi sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.

    Con la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 si disciplinano le modalità attuative del suddetto credito d'imposta.

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: i beneficiari

    Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti: 

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
      • 58.13 (edizione di quotidiani)
      • 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: spese ammesse

    Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 , e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati sopracitati, deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata, rispettivamente, nei medesimi anni, per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: domande dal 19 dicembre 2024

    Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di cui al punto 7. entro i seguenti termini: 

    • per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024;
    • per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.

    La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” – “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.

    Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.

    Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.

    La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.

    FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea

    La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese. 

    Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).

    La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).

    Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.

    Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.

    Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:

    • grandi imprese;
    • PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
    • regolamentato dell'UE; e
    • imprese madri di grandi gruppi.

    Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.

    Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente. 

    Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di

    imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.

    La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa

    La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».

    Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.

  • Riforme del Governo Meloni

    Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni

    Convertito in Legge n 166-2024  il Dl Infrazioni pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il cui articolo 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

    Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027

    Il Governo in questi mesi ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.

    I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:

    • l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono  la  conclusione  della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo,  alla pendenza  di  un contenzioso  o  a  difficolta'   oggettive   legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente,  con atto  motivato,  puo'  differire  il  termine   di   scadenza   delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente necessario  alla conclusione della procedura  e,  comunque,  non  oltre  il  31  marzo 2028.»;  
    • l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
    • la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
    • l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. 

    Concessioni balneari: novità per i bandi di gara e gli indennizzi

    Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel  bando di  gara  sono indicati: 

    • a)  l'oggetto e  la finalità della concessione, con specificazione  dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere  di  difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale  e  impiantistico necessari per il nuovo affidamento; 
    • b) il valore degli  eventuali  investimenti  non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9; 
    • c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5; 
    • d) la misura del canone; 
    • e) il valore dell'indennizzo di  cui  al  comma  9,  nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso; 
    • f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a  garanzia  del  pagamento  del  canone  e  degli  altri obblighi gravanti sul concessionario; 
    • g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli  94  e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    • h)  i  requisiti   di   capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla  concessione  oggetto  di affidamento e che agevolano  la  partecipazione  delle  microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; 
    • i) le modalità e il termine, non inferiore  a  trenta  giorni, per la presentazione delle domande; 
    • l) il contenuto della domanda e la relativa  documentazione  da allegare,  ivi  compreso  il  piano  economico-finanziario   atto   a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; 
    • m) le modalità di svolgimento del  sopralluogo  presso  l'area demaniale oggetto di affidamento; 
    • n) le modalità e i termini di svolgimento della  procedura  di affidamento; 
    • o) i criteri di aggiudicazione; 
    • p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente  le relative condizioni; 
    • q)  i motivi dell'eventuale   mancata   suddivisione   della concessione in lotti e l'eventuale  numero  massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente. 

    La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni  e non è superiore ai venti anni ed è pari  al  tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa  remunerazione  degli  investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario. 

    Ai fini della valutazione delle  offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità: 

    • a) l'importo offerto rispetto  all'importo  minimo  di  cui  al comma 4, lettera e); 
    • b) la qualità e  le condizioni  del  servizio  offerto  agli utenti, anche  in  relazione  al  programma  di  interventi  indicati dall'offerente, con particolare riferimento a  quelli  finalizzati  a migliorare l'accessibilità e  la  fruibilità  dell'area demaniale,
    • anche da parte delle persone con disabilità nonche'  l'offerta  di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; 
    • c) la qualità degli impianti, dei manufatti e  di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
    • architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; 
    • d)  l'offerta  di  servizi   integrati   che   valorizzino   le specificità culturali,  folkloristiche  ed enogastronomiche   del
    • territorio; 
    • e) l'incremento e  la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa; 
    • f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di  sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente  e  di  salvaguardia  del
    • patrimonio culturale; 
    • g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente  o  totalitaria, per  le  attività oggetto  della  concessione,  personale  di  età inferiore a trentasei anni; 
    • h)  l'esperienza  tecnica  e  professionale  dell'offerente  in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte
    • in regime di concessione; 
    • i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti,  ha  utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se e per il proprio nucleo familiare; 
    • l) al fine di garantire la massima  partecipazione,  il  numero delle  concessioni  di  cui è già titolare,  in  via  diretta  o
    • indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di  riferimento dell'ente concedente; 
    • m) il numero di  lavoratori  del  concessionario  uscente,  che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per  sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna  ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione. 

    In caso di rilascio della concessione a  favore di  un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare  al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo  49  del  codice  della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,  delle  opere  non

    amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario. 

    In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo concessionario,   il concessionario   uscente   ha   diritto    al riconoscimento  di  un  indennizzo  a   carico   del   concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati  al  termine della concessione,  ivi compresi gli investimenti  effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente  dichiarati  dalle   autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi  di  legge,  al  netto  di  ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata,  nonché pari  a  quanto  necessario  per  garantire  al concessionario  uscente  un'equa remunerazione  sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di  criteri previsti  con  decreto del  Ministro  delle infrastrutture  e   dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il  valore  degli  investimenti effettuati e non ammortizzati e  di  quanto  necessario  a  garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione  del bando di gara,  rilasciata in  forma  asseverata  e  con  esplicita dichiarazione  di  responsabilità da  parte  di  un  professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi  indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili. 

    Le spese della perizia  di  cui  al  secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione  a  favore  di   un   nuovo   concessionario,  il perfezionamento  del  nuovo  rapporto  concessorio   e'   subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da  parte  del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per  cento.  

    Il  mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di  decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

    La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del  presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di  affidamento di cui ai commi 1 e 2.