• Dichiarazione redditi Società di Capitali

    IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

    Le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 23 del 19 novembre sull'IME Investment management exemption.

    IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

    L’Agenzia delle entrate con circolare n 23 del 19 novembre fornisce il quadro diriferimento sulle disposizioni in tema di Investment management exemption (Ime) e fornisce le indicazioni agli uffici per garantire l’uniformità di indirizzo. 

    Ricordiamo che l'IME è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 255 legge n. 197/2022) con l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del Tuir.

    La novità prevede una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti.

    Con il Decreto MEF del 22 febbraio 2024 sono state stabilità le disposizioni attuative della norma, definendo:

    • i veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato,
    • i requisiti di indipendenza dei veicoli di investimento per applicare la presunzione legale introdotta dalla legge di Bilancio 2023
    • i requisiti di indipendenza che deve avere l’asset manager.

    Con la Circolare n 23 si analizzano le modalità di attuazione della disciplina Ime, tenendo conto anche delle linee guida contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, in attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, da applicare alla remunerazione relativa alle prestazioni di servizi infragruppo, funzionali alla gestione delle attività di investimento, rese da un soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, nel rispetto del principio di libera concorrenza (articolo 110, comma 7, del Tuir).

    Occorre evidenziare che una delle condizioni previste per beneficiare della presunzione legale è che tale remunerazione per l'attività svolta nel territorio dello Stato sia supportata da idonea documentazione. 

    La circolare in proposito ha chiarito che la documentazione predisposta dal contribuente si può considerare idonea quando consente all’Amministrazione finanziaria il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento.

    Infine si foniscono indicazioni pratiche per l’applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo e analizza il tema dell’idoneità della documentazione.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Personalità giuridica ETS: chiarimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Con Nota n. 15849/2024 con oggetto: Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da "intangible assets". il ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti da parte del Notaio.

    Personalità giuridica ETS: chirimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Il Minstero con la nota in oggetto replica ad un quesito su Enti che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica collegata all'iscrizione nel Runts, sulla base di documentazione contabile e peritale asseverata, accompagnano l'istanza "con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. ‘intangible assets' costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)". 

    Viene richiesto un parere circa l'idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell'esempio citato.

    La nota ricorda intanto che l'art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una "somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni", prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia "costituito da beni diversi dal denaro".

    La formulazione adottata dal legislatore, secondo l'opinione riportata in vari studi, escluderebbe:

    • "la possibilità di dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti" 
    •  "la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili
    • "la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria…così come il conferimento di crediti", considerato che proprio la definizione rinvenibile nell'art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali "cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo"

    Tali posizioni, derivanti da un'attenta lettura delle norme alla luce del quadro giuridico generale, secondo la nota ministeriale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. "bene comune" nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

    Du qui, viene richiamata l'importanza della responsabilità del notaio che, prima di presentare l'istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. 

    Sotto questo profilo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.

  • Accertamento e controlli

    Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

    Con il Provvedimento n. 419815 del 19.11 le Entrate pubblicano le regole per la consultazione dal 20 novembre all’interno del Cassetto fiscale degli avvisi bonari.

    E' bene evidenziare che anche i professionisti delegati potranno accedere alle nuove funzionalità di pagamento diretto online degli avvisi bonari tramite il cassetto fiscale.

    Leggi anche Cassetto fiscale: implementato dalla Riforma Fiscale

    Cassetto fiscale: dal 20.11 disponibili le comunicazioni sui controlli

    Il provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono, al contribuente e al suo professionista di fiducia, di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.
    Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti all’interno del Cassetto fiscale.

    La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64-bis del DLgs. 82/2005 (app IO).

    La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

    Infine, dal provvedimento si intuisce che sarà possibile solo il pagamento in unica soluzione: per la gestione di eventuali rateazioni (fino a 20 rate trimestrali ai sensi del Dpr 462/97) si dovrà seguire il percorso tradizionale. 

    Allegati:
  • Attualità

    Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre il servizio massivo ADE

    Con un avviso del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 novembre al 15 dicembre 2024 è disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali – Servizio Anagrafico Massivo SM1.02, vediamo chi riguarda e come accedervi.

    Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre

    Il servizio è rivolto a:

    • imprese bancarie e assicurative,
    • altri operatori finanziari, 
    • gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

    L'Agenzia delle Entrate, ia norma del D.L. n. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. 

    Attenzione al fatto che possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.

    Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID dove si accreditano gli enti. 

    In particolare, il SID permette, per gli enti caratterizzati da particolare complessità organizzativa e numerosità dei clienti, anche il colloquio automatizzato tra sistemi mediante scambio di file in modalità FTP su rete privata virtuale (VPN).

    Il Servizio Anagrafico Massivo permette di individuare il soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici.

    Con le interrogazioni, le informazioni anagrafiche e il codice fiscale restituiti dal servizio corrispondono alla situazione più aggiornata registrata in Anagrafe Tributaria per il soggetto in questione.

    Il servizio consente, per ogni richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.

    L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta. 

    I soggetti che effettuano la verifica per la prima volta, possono verificare un numero di codici fiscali pari al totale delle comunicazioni inviate per l’anno precedente. 

    Quelle che invece hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Semplificazioni bilanci PMI: consultazione OIC prolungata fino al 20.12

    L'OIC nell'ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti minori quali le PMI invita ad inviare i propri input entro il 20 dicembre (termine prorogato, dall'iniziale 20.11, con comunicato dell'OIC) 

    I soggetti interessati alla call possono essere, come dettagliato dallo stesso OIC:

    • prepares o imprese
    • professione contabile
    • auditors
    • useres o finanziatori

    Semplificazioni PMI: l’OIC avvia la richiesta di questionari entro il 20 novembre

    Il comunicato stampa datato 21 ottobre dell'organismo italiano di contabilità specifica che, nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder. 

    Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC e di particolare attualità se si considera che l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell’esercizio della delega vi sia anche quello di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”. 

    I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre – potranno essere utili all’OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l’OIC, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, “fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”. 

    All’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.

    La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto:

    un questionario per i preparers (le imprese), 

    uno per la professione contabile, 

    uno per gli auditor 

    e uno per gli user (i finanziatori).

    Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande: 

    • conoscitive, 
    • di carattere generale, 
    • sulle semplificazioni esistenti e
    •  sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.

    All’esito della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima. 

  • Appalti

    Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

    Con Risposta a interpello n 223 del 18 novembre le Entrate chiariscono quando una somma risarcitoria, corrisposta nell'ambito di un contratto di appalto NON è imponbile IVA.

    Nel caso di specie una società si aggiudicava in via definitiva l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma  di un ospedale.

    Le parti sottoscrivevano il contratto d'appalto soggetto alle previsioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d. P.R. n. 207 del 2010.
    L'Istante riferisce che nel corso dell'esecuzione contrattuale sopravvenivano circostanze impreviste ed imprevedibili che inducevano la Direzione lavori ad adottare provvedimenti di sospensione dei lavori e consegne parziali.

    L'aggiudicataria contestava la legittimità di tali sospensioni mediante l'iscrizione di alcune riserve nel registro di contabilità, con cui quantificava il danno ai sensi dell'articolo 160 del d. P.R. n. 207 del 2010.
    Sorgeva una controversia tra la stessa Istante e la società che sfociava nel procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale ed avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamentodi una somma.
    L'Istante si costituiva nel giudizio in questione contestando la complessiva debenza della somma.
    Nel corso del giudizio, le parti avviavano una verifica in contraddittorio dei danni patiti, a cui seguiva di comune accordo la quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore in ragione delle sospensioni dei lavori.
    L'Istante, chiedeva di sapere se la somma che corrisponderà alla società, che ritiene vada corrisposta a titolo di risarcimento del danno, debba essere considerata non rilevante a fini Iva, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Somma risarcitoria nel contratto di appalto: imponibilità IVA

    Le Entrate evidenziano che dalla individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere si ricava il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva, alle predette somme.
    In particolare, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.

    A tal proposito, con riferimento all'esame del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'Iva, l'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»

    L'articolo 15, comma 1, n. 1) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».
    Sulla base di tale ultima norma, quindi, viene prevista l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
    Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio, sulla base della predetta norma, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.

    Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'Istante, nella bozza di scrittura privata allegata, si fa presente che «nel corso della esecuzione del contratto si verificavano circostanze che determinavano l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori anche in ragione della necessità di predisporre una perizia di variante finalizzata alla integrazione del progetto per sopravvenute esigenze dell'(Istante), nonché dal fatto che l'(Istante) era tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie senza soluzione di continuità. Ciò determinava l'insorgere di rivendicazioni economiche ad opera della società aggiudicataria, con conseguente iscrizione di riserve nei registri di contabilità 

    Nel corso dell'esecuzione sopravveniva anche la pandemia da covid19, causa di forza maggiore questa che dapprima imponeva la sospensione obbligatoria dei lavori e, di seguito, creava problemi in ordine al regolare prosieguo degli stessi, di fatto acuendo le problematiche già insorte. Nella situazione di stasi operativa venutasi a determinare,
    la società con nota del (…) comunicava all'(Istante) la volontà di recedere dal contratto a termini dell'art. 159 co. 4 D.P.R. 207/2010 e dall'art. 7 co. 4 del contratto di appalto, ferme le riserve medio tempore iscritte e quella da ultimo scritta con tale nota».
    Il citato articolo 159, comma 4 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce che «qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti».

    Analogamente, l'articolo 7, comma 4 del contratto di appalto stipulato tra l'Istante e la società prevede che «qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione di lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo».
    Ciò premesso, come precisato nella bozza di scrittura privata, successivamente «l'appaltatrice notificava all'Istante atto di citazione avanti al Tribunale di (…), con cui domandava il risarcimento del danno, come da riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori in vigenza del contratto d'appalto e a seguito della comunicazione di scioglimento…».

    Pertanto, in ragione del procedimento giudiziario pendente, con la allegata bozza d'atto, le parti «intendono accertare la consistenza della concreta situazione giuridica venutasi a creare nel corso dell'esecuzione del contratto, a causa della sospensione dei lavori e del loro anomalo andamento, precisandone definitivamente il contenuto, l'essenza e gli effetti».

    Inoltre, con l'accordo si prevede che:

    • «L'Istante corrisponde alla società l'importo di complessivi € (…), a titolo di risarcimento danni, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 D.P.R. 207/2010, in relazione a tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato all'Istante in data (…) e per cui è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di (…), e conseguentemente riconosce come non fondata la domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio».
    • e che: «La società quindi, dichiara di accettare tale importo e di ritenerlo pienamente satisfattivo di tutto quanto domandato con l'atto di citazione e che '' L'(Istante) corrisponderà in un'unica soluzione l'importo di € (…) alla società mediante bonifico bancario sull'IBAN della Società entro (…) giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata».

    Tutto ciò premesso, l'agenzia nell'interpello ritiene che la somma che dovrà essere corrisposta dall'Istante all'appaltatore, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

    Infine, considerato che nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico dell'Istante, tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR, per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.

    Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura. 

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