• Determinazione del Reddito

    Il Decreto Fiscale è legge: le novità della conversione

    Il Decreto Fiscale 84 -2025 pubblicato in GU n 138/2025  ha terminato il suo iter di conversione . Il testo  della legge di conversione n. 108 2025 è apparso in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2025.

    Diverse le novità approvate con emendamento, e tra queste la conferma del ravvedimento speciale per il CPB 2025-2026 e maggiori tutele per gli accessi e le ispezioni da parte ella GdF.

    Ricordiamo che il DL già conteneva il differimento dei termini di versamento delle tasse delle partite IVA:

    • del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    Vediamo una sintesi dei contenuti piu rilevanti.

    Decreto fiscale: nuovo ravvedimento per il CPB

    Tra le novità il Decreto Fiscale convertito in Legge, contiene la riapertura del ravvedimento speciale con una nuova sanatoria fiscale per i contribuenti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

    Si consente di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata in base ai voti di affidabilità ottenuti per ciascun anno, se si aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

    Per beneficiare della sanatoria l’adesione al CPB dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025, mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato entro il 15 marzo 2026.

    Leggi anche: CPB, confermato il nuovo Ravvedimento speciale: i dettagli.

    Decreto Fiscale: maggiori tutele per gli accessi della GdF

    Relativamente agli accessi e ispezioni della Guardia di Finanza, vengono stabiliti nuovi criteri per le verifiche fiscali.

    In particolare si limitano i controlli tributari in aziende e studi professionali che dovranno essere motivati adeguatamente da Agenzia delle Entrate e Gdf.

    In caso di accesso, ispezione e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso dovranno essere "espressamente ed adeguatamente indicate e motivate" negli atti di autorizzazione e nei verbali, stabilisce la nuova norma

    Decreto Fiscale: i contenuti di prima approvazione

    Il primo testo prevedeva una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili

    Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

     Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede:

    • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
    • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

    Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

  • Studi di Settore

    Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione

    Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.

    Qui il testo coordinato della legge con il decreto

    Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.

    Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione

    Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.

    Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato  molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

    Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:

    • la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

    Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:

    • entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
    • o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.

    La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.

    Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)

    In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:

    • contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
    • ma anche i contribuenti che:
      • applicano il regime forfetario,
      • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
      • presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
      • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

    Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

    Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

    Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.

  • Agricoltura

    Coltivaitalia: risorse per rafforzare l’Agricoltura

    Con un comunicato del 24 luglio il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, presenta Coltivaitalia con cui si ntende porre le basi per un modello produttivo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico in Agricoltura: "Vogliamo mettere chi lavora la terra nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia, investendo in strumenti moderni e in una visione strategica di lungo periodo".
    Il Piano Coltivaitalia con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro, distribuito nel periodo 2026-2028, mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese.

    Coltivaitalia: strategia per la Sovranità alimentare con 900 milioni di euro

    Nella strategia per la sovranità alimentare, i fondi verrano ripartiti come segue:

    • fondo Sovranità alimentare: 300 milioni di euro per rafforzare la coltivazione di frumento, soia e altri settori strategici, ma deficitari.
    • allevamento Italia: 300 milioni di euro per l'allevamento italiano, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare la produzione di carne bovina nazionale e la linea vacca-vitello.
    • piano Olivicolo Nazionale: 300 milioni di euro per il reimpianto di oliveti con varietà resistenti e al ripristino della capacità produttiva delle aziende.

    Coltivaitalia: stabilizzazione dei Mercati con 10 milioni di euro

    Per garantire prezzi certi e stabilizzare i mercati, sono stanziati 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera per il frumento, che prevedono un credito d'imposta dal 20% al 40% a seconda della durata degli accordi (da 3 a 5 anni), con il prezzo stabilito per l'intera durata del contratto per mitigare le oscillazioni del mercato e assicurare al contempo un reddito stabile agli agricoltori.
    Inoltre previsti anche per il ricambio generazionale 150 milioni di euro con accesso al credito per giovani e donne.
    Al fine di favorire il ricambio generazionale e promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, il piano mette a disposizione 150 milioni di euro per facilitare l'accesso al credito per le imprenditrici e dei giovani  imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni.

    Coltivaitalia: terre ai giovani, terre abbandonate e silenti

    Nell'ambito di Coltivaitalia, ISMEA metterà a bando 8.417 ettari che potranno essere assegnati in comodato d'uso gratuito per 10 anni a persone tra i 18 e i 41 anni, con la possibilità di riscatto al 50% del valore iniziale al termine del contratto.
    I comuni mapperanno le terre abbandonate o silenti e potranno metterli a disposizione, in concessione o affitto, per ridurre la parcellizzazione fondiaria e restituire i terreni alla coltivazione. In questo modo si potrà aumentare la produzione agricola, garantire il contrasto allo spopolamento delle aree interne e contrastare il dissesto idrogeologico.

    Coltivaitalia: ricerca e innovazione

    Per la ricerca e innovazione 13, 5 milioni di euro per  rafforzare ricerca e digitalizzazione. Il CREA assumerà 45 nuove unità di personale dedicate alla ricerca. Verranno supportate le aziende agricole sperimentali del Crea e degli istituti agrari con investimenti in agromeccanica di precisione, intelligenza artificiale, sensoristica all'avanguardia e meccatronica.
    Agea si trasformerà in AGEAIT – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Innovazione e Tecnologia – per valorizzare il patrimonio informativo del SIAN e guidare l'innovazione nel settore agricolo e della pesca.
    Il disegno di legge prevede un pacchetto di semplificazione amministrativa volto a ridurre i tempi burocratici e ad agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In quest'ottica, le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali, garantendo una attuazione più rapida ed efficiente degli interventi.

    Coltivaitalia: sostegno alle imprese colpite da epizoozie

    Il disegno di legge introduce una misura concreta a favore della sostenibilità economica delle imprese agricole colpite da epizoozie nel corso del 2025. Tali imprese potranno beneficiare di una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati alla concessione del credito.
    Per accedere alla sospensione, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti una delle seguenti condizioni riferite al confronto con l'anno precedente:

    • una riduzione del volume d'affari di almeno il 20%;
    • una diminuzione della produzione di almeno il 30%.

    Nel caso di cooperative agricole, vale anche – come condizione – la riduzione di almeno il 20% delle quantità conferite, o della produzione primaria, sull'anno precedente.

  • Start up e Crowdfunding

    Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI

    Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.

    In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.

    Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative 

    Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio

    Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
    Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.

    Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro. 

    Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
    Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE. 

    Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
    ‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione. 

    Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
    L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
    A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. 

    Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:

    • a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
    • b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:

    • a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
    • b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
    • c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
    • d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
    • e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”

    Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985. 

    D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.

    Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”. 

    Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.

    A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione

    speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.

    Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA: tutte le regole da conoscere

    L'agenzia delle Entrate informa della pubblicazione della nuova guida per gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Argomenti principali del tool delle Entrate, aggiornato a luglio, sono:

    • come si applicano gli indici, 
    • le cause di esclusione, 
    • in cosa consistono i criteri di premialità, 
    • termini e modalità di presentaizone del relativo Modello ISA per la comunicazione dei dati. 

    Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono uno strumento attraverso il quale viene fornito ai professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale, introdotti con il Dl n. 50/2017 e in nsostituzione degli studi di settore, al fine di una premialità legata a certi parametri.

    ISA: tutte le regole da conoscere

    L'agenzia evidenzia che l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:

    • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
    • rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.

    La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

    • indicatori elementari di affidabilità,
    •  indicatori elementari di anomalia.

    La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.

    Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.

    Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali

    La guida ADE è suddivisa in sette capitoli con i seguenti approfondimenti:

    • i capitoli I e II si focalizzano sulle peculiarità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale come strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia;
    • il capitolo III si incentra sui vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più “virtuosi”, sulla base del punteggio Isa conseguito. Inoltre, viene posto l’accento su come migliorare il punteggio di affidabilità per accedere ai benefici fiscali;
    • Il capitolo IV presenta la modulistica e le regole generali di compilazione tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2025;  
    • il capitolo V è dedicato al software” Il Tuo ISA CPB” che permette Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario;    
    • il capitolo VI è dedicato al CPB e infine l'ultimo capito ai riferimenti normativi e di prassi.

    CPB e ISA: riepilogo delle regole

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.

    L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

    • invio congiunto al modello ISA(relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
    • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    Attenzione al fatto che per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il software fornito dall’Agenzia:

    •  accedere alla sezione "Compila" e selezionare il “modello ISA-CPB
    • inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l’adesione alla proposta selezionando la casella "Accettazione”.

    Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:

    • per l’invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su "Invia”, selezionare “Modello ISA-CPB”, scegliere la posizione e successivamente cliccare su “Trasferisci”
    • per l’invio autonomo, occorre cliccare su “Invia”, selezionare “Modello CPB”, scegliere la posizione e completare l’operazione cliccando su “Trasferisci”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia

    Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.

    Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.

    In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.

    Si resta in attesa del testo definitivo della norma.

  • Redditi Diversi

    Concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili: la tassazione

    L’articolo 1, comma 1-bis, del Dl Fiscale in fase di converisone in legge, inserito nel corso dell’esame alla Camera in sede referente, reca un’interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.
    In particolare, costituisce reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR il corrispettivo
    derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso.
     

    Se invece, il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b- bis) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.

    Redditi da concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili

    L’articolo 1, comma 1-bis, reca una disposizione di interpretazione autentica, ex articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, concernente la qualificazione, ai fini IRPEF, dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.
    La relazione illustrativa ha chiarito che la norma in commento ha efficacia interpretativa e si applica anche alle fattispecie pregresse, nel rispetto dei
    principi generali.
    Più precisamente, si qualificano come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, esclusivamente i redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento sul bene immobile, laddove il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul medesimo bene. 

    In tal caso, i redditi sono imponibili, ai fini IRPEF, come redditi diversi.
    Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, sono redditi diversi i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
    Con riferimento ai criteri di determinazione del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, TUIR, si considera la differenza tra l'ammontare
    percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
     

    In propoisito vi legga anche la risposta a interpello n. 129 del 2025.
    Diversamente, qualora il soggetto disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene immobile, l’eventuale reddito imponibile rientra
    nella fattispecie di cui alla lettera b), del citato articolo 67 comma 1, come plusvalenza, 
    ove ricorrano le condizioni temporali ivi previste (vale a dire
    se la cessione, a titolo oneroso, avviene entro 5 anni dall’acquisto o costruzione).
    Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
    acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo
    intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. 

    In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
    Con riferimento ai criteri di determinazione della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 68 del TUIR, si considera la differenza tra i corrispettivi percepiti nel
    periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

    In caso di acquisto per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
    Si ricorda che, in via generale, l’articolo 67 del TUIR rubricato “redditi diversi”) definisce un elenco di fattispecie reddituali qualificabili, ai fini IRPEF, come redditi diversi laddove non costituiscano redditi di capitali o non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società di persone commerciali, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

    Con specifico riferimento ai redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili, tale fattispecie ha formato oggetto di dubbi interpretativi circa il corretto inquadramento nell’ambito della categoria dei redditi imponibili, ai fini IRPEF, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, oppure ai sensi della lettera b), comma 1, del medesimo articolo 67 del TUIR come plusvalenze.
    Ciò in considerazione delle modifiche introdotte, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, lettere a) e b) della legge n. 213 del 2023),
    all’articolo 9, comma 5 ed all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, nei termini che seguono:

    • ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia diversamente previsto dal TUIR o da altre disposizioni normative, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (nuovo articolo 9, comma 5, del TUIR);
    •  la disciplina dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica all’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù), in analogia alla concessione in usufrutto.