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CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le nuove regole operative e l’avviso pubblico aggiornato per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il MASE ha specificato che le nuove disposizioni recepiscono le più recenti modifiche normative e introducono, tra le principali novità, l’estensione della platea dei beneficiari:
- potranno ora accedere agli incentivi anche gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti rispetto al precedente limite di 5.000 abitanti.
Il MASE ha configurato una cornice normativa più chiara e accessibile agli operatori del settore.
Vediamo chi può presentare la domanda.
CER: dal 21 luglio via alle domande dei contributi in conto capitale
Con il DD del 17 luglio si approva l’avviso pubblico che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande per i contributi alle CER.
La procedura a sportello sarà attiva dalle ore 15:00 del 21 luglio 2025 alle ore 18:00 del 30 novembre 2025.
Come sopra evidenziato potranno presentare le domande anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5.000 e i 50.000 abitanti.
Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Come da Allegato del 17 luglio aggiornato, l’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
- viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
- ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
- xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.
Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:
- o la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
- o la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell’aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l’avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.
Attenzione, prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.
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Regime opzionale TCF: regole dal MEF
Pubblicato in GU n 164 del 17 lluglio il Decreto 9 luglio MEF per il TCF Tax Control Framework opzionale.
In particolare, il Decreto reca modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
Ricordiamo che il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo della legge delega per la riforma fiscale ha apportato consistenti modifiche al regime dell’adempimento collaborativo, istituito dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, «al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale».
Il regime è destinato a soggetti in possesso di determinati requisiti, afferenti a particolari soglie di ricavi o ad altre condizioni, che si dotano di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero di agire in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha introdotto nell’articolato del decreto legislativo n. 128 del 2015, l’articolo 7-bis, rubricato «Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», col quale si prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Alla predisposizione di tale sistema, come illustrato nel comma 2 dell’articolo 7-bis, le cui disposizioni sono state modificate e rese ancora più favorevoli dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell’interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 7-bis e del regime opzionale di adozione del sistema di controllo fiscale, il comma 3 dell’articolo 7-bis demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle specifiche modalità di applicazione, ora pubblicato in data 9 luglio.Vediamo i principali contenuti.
Per tutte le regole di adesione leggi anche: Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione
Regime opzionale TCF: regole dal MEF
Il Decreto 9 luglio per il TCF Tax Control Framework è un ulteriore passo verso l’obiettivo di diffondere la cultura della cooperative compliance a tutti i livelli.
Ricordiamo che i soggetti che possono entrare nel regime in base ai requisiti dimensionali sono attualmente i soggetti con volume d’affari o ricavi pari a 750 milioni di euro, limite che si abbassa a 500 milioni a decorrere dal 2026 e poi addirittura a 100 milioni a decorrere dal 2028.
L'articolo 7-bis del Dlgs 128/15 su citato ha previsto un regime opzionale, per quei soggetti che si possono definire minori.
Le disposizioni attuative di tale regime opzionale erano previste dal comma 3 in base a un decreto dell’Economia, ora pubblicato.
Si evidenziia che l’esercizio dell’opzione per il TCF prevede il possesso della seguente documentazione:
- documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
- strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
- documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in base all’articolo 4, comma 1-bis, del Dlgs 128/2015 redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 4 comma 1-ter del medesimo decreto legislativo.
Esercitando l’opzione il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti in coerenza con le linee guida previste dall’articolo 4, comma 1-quater.
Attenzione al fatto che se nel periodo di vigenza dell’opzione si verificheranno modifiche organizzative tali da richiedere un aggiornamento di tale sistema, andrà prodotta una nuova certificazione aggiornata.
L’opzione viene comunicata telematicamente alle Entrate con un apposito modello approvato delle Entrate stesse. L’opzione si considera valida se è allegata tutta la documentazione in precedenza illustrata.
Il Tcf opzionale garantisce al contribuente gli effetti premiali dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la comunicazione.
E' bene evidenziare che l’opzione esercitata è irrevocabile e il regime opzionale ha una durata di due periodi d’imposta, tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta al termine, salvo revoca espressa da parte del contribuente.
Per tutte le altre regole si rimanda al decreto 9 luglio.
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Tasso transazioni commerciali luglio-dicembre 2025
Il MEF con un comunicato pubblicato in GU del 14 luglio ha reso noto il tasso di riferimento per le transazioni commerciali.
In particolare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2025 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali è pari al 2,15%.
In tal modo è stato fissato il saggio degli interessi da applicare a favore:
- del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
- del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 5 del Dlgs n 231/2002 gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.
Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Il tasso di riferimento è così determinato:
- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
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730/2025: le spese funebri
Il Modello 730 e il Modello Redditi PF 2025 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.
In particolare, le spese funebri vanno indicate:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF
Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.
Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2025
Per le spese funebri, in dichiarzione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero acerte condizioni:- analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,
- tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Detrazione spese funibri: limiti 2025
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro
240.000. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025
Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
Unica.Detraibilità spese funebri 2025: la documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento -
Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.
Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.
Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente.
Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:
- mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
- assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
- violazioni formali e sostanziali delle regole associative.
L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.
Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave:
- il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.
La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.
Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”
Tra queste attività rientrano:
- il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
- l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
- la tenuta regolare della contabilità,
- la conservazione e messa a disposizione della documentazione
In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.
Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.
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Modello Redditi PF 2025: il Quadro DI e l’integrativa
Il Modello Redditi PF 2025 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa.
Esso è composto dai righi da DI1 A DI20, vediamo come si compila.
Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF
Il Quadro DI è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2021 relativa al 2020 presentata nel 2024).

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:
- in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi
2021, indicare 2020); - in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
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Autotutela per atti sanzionatori: le novità del Correttivo
Il Governo, nel Cdm di ieri 14 luglio, ha approvato in via preliminare, un Decreto Correttivo al Dlgs su Ires e Irpef. che inizia il suo iter legislativo.
Come evidenziato dal comunicato stampa del Governo il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità.
Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini.
In particolare, per l'istituto dell’autotutela obbligatoria si chiarisce che sia esteso anche agli atti sanzionatori, specificando quindi un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.
Per le altre modifiche restano però alcuni dubbi e si confida nel testo definitivo del decreto.
Autotuela per atti sanzionatori e altre modifiche del Correttivo
Con l’introduzione dell’autotutela obbligatoria ai sensi dell'articolo 10-quater della legge 212/2000 l’amministrazione procede in certe occasioni, all’annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione o alla rinuncia all’imposizione, senza l'istanza di parte. Il correttivo specifica che tale annullamento riguarda anche gli atti sanzionatori.
Inoltre, relativamente alla consultazione semplificata l’articolo 10-nonies della legge 212/2000 prevede per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni l’accesso a una banca dati ai fini di una soluzione al quesito esposto dal contribuente.
Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.
Con il correttivo si prevede che l’interpello è inammissibile anche se la banca dati non informa il contribuente sulla possibilità di presentazione dell’interpello a meno che non si dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta non fornisca una soluzione univoca al quesito.
Infine, si restringono i tempi del confronto preventivo nel caso in cui il contribuente chieda l’accesso agli atti.
La norma attuale, l'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, dispone che al contribuente, una volta comunicato lo schema di atto, viene data la possibilità di presentare controdeduzioni o di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.Il decreto recepisce il fatto che al contribuente deve essere data possibilità di accesso agli atti e dalla data di accesso devono decorrere i 60 giorni per presentare le controdeduzioni/osservazioni.
Sorge comunque il dubbio sul fatto che i giorni dovrebbero decorrere da quanto i documenti vengono resi disponibili ai fini delle controdeduzioni.