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CPB: causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno contiene la conferma di novità sulle cause di esclusione per il CPB.
Prima dei dettagli si evidenzia che il 24 giugno è uscita la Circolare ADE n 9 con riepilogo e chiarimenti della misura agevolativa.
CPB: come cambiano le cause di cessazione ed esclusione
Con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo Correttivo del CPB si prevede:
- l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale,
- l'interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale.
Le due novità riguardano rispettivamente:
- l'introduzione di una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo;
- l'introduzione di due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone. In particolare, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato. La disposizione interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale prevista, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo che per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.
Si rimanda alla consultazione delle norme di legge.
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Diritto camerale 2025: la proroga del DL fiscale, per chi
Resta invariato il Diritto Camerale per le imprese per l'anno 2025 ha prescirverlo è stato il MIMIT con un nota del 18 dicembre 2024 aveva riepilogato tutte le regole e fissati i valori per il pagamento.
Il versamento del diritto camerale annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2025 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno.
Il DL Fiscale ha previsto alcune proroghe includendo per alcuni soggetti anche il pagamento del diritto che slitta al 21 luglio prossimo.
Attenzione al fatto che, per i soggetti non interessati dalla proroga, resta invariata la scadenza del 30 giugno 2025, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.
Diritto Camerale 2025: importi invariati
L'art 28 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all art'18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto decreto che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Ciò premesso si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE
importi 2025
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA
Sede
Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
* speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€ 44,00
€ 8,80
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
€ 100,00
€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA
Sede
Unità locale
* Società semplici non agricole
€ 100,00
€ 20,00
* Società semplici agricole
€ 50,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 20,00
* Soggetti iscritti al REA
€ 15,00
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO
* per ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 55,00
Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:Fasce e aliquote 2014
Scaglioni di fatturato
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)ALIQUOTE
da euro
a euro
0
100.000,00
€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00
250.000,00
0,015%
oltre 250.000,00
500.000,00
0,013%
oltre 500.000,00
1.000.000,00
0,010%
oltre 1.000.000,00
10.000.000,00
0,009%
oltre 10.000.000,00
35.000.000,00
0,005%
oltre 35.000.000,00
50.000.000,00
0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001%
(fino ad un massimo di €
40.000,00)Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n 19230 del 30 [n.d.r. 3] marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzioneDL Fiscale e diritto camerale 2025: la proroga, per chi
L’art. 13 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 noto come DL fiscale ha prorogato al 21 luglio la scadenza delle dichiarazioni dei redditi prevista per il 2025 al 30 giugno, al 21 luglio 2025.
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30 giugno 2025, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.
Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Attenzione al fatto che la proroga interessa quindi anche il diritto annuale della Camera di Commercio, e sarà possibile anche in questo caso, effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nei successivi 30 giorni ovvero entro il 20 agosto 2025.
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Esenzione redditi domenicali e agrari: istruzioni quadro RA e RO Reditti SP
Con una nuova FAQ del 25 giugno le Entrate forniscono istruzioni dettagliate per la compilazione Modello Redditi Sp 2025 in un caso particolare, quello dell’applicazione delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016).
Una società semplice agricola riveste la qualifica Iap attribuita da uno solo dei soci.
In particolare, la società domanda come compilare i quadri RA ed RO per attribuire al socio qualificato i redditi fondiari tenendo conto delle soglie di esenzione e al socio non iscritto alla previdenza agricola il reddito al lordo di tali soglie che dovrà essere ulteriormente rivalutato del 30 per cento.
Inoltre, chiede come vada compilata il modello Redditi Pf 2025 da parte del socio Iap.
Vediamo il chiarimento delle Entrate.
Modello Redditi SP: istruzioni per l’esenzione redditi domenicali e agrari
L’Agenzia premette che la società semplice, qualificata come Iap, non è iscritta alla previdenza agricola poiché l’iscrizione è un requisito attribuibile soltanto ai soci persone fisiche.
La società semplice è imprenditore agricolo professionale se lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e se almeno un socio risulta in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Successivamente fornisce istruzioni per compilare i quadri RA e RO del modello e come considerare i redditi dei soci tenendo contro delle soglie di esenzione.
In particolare, per quanto riguarda il quadro RA, precisa che nelle istruzioni al modello viene chiarito che nell’ipotesi in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dalla norma agevolativa non riguardi tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’ulteriore rivalutazione è pari a zero.

Tuttavia, considerato che per gli altri componenti della compagine i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a quest’ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

La faq specifica, inoltre, che è corretto riconoscere al socio con qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP.
Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 quadro RH del modello Redditi PF 2025.
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CPB: modello per invio autonomo
Con il Provvedimento n. 172928 del 9 aprile le Entrate pubblicano le regole per l'invio del Modello CPB.
In particolare, tale modello è autonomo rispetto alla dichiarazione dei soggetti ISA, scarica anche le istruzioni per la compilazione.
Il girono 24 aprile viene pubblicato anche il Provvedimento n 195422 con le regole per adesione e revoca al CPB.
Il 24 giugno sono pubblicate ulteriori istruzioni delle Entrate con la Circolare n 9 che conferma tra l'altro la proroga per l'adesione entro il 30 settembre.
Modello CPB: invio autonomo rispetto alla dichiarazione
Il modello CPB è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il modello direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
Da evidenziare che le specifiche tecniche per l'invio del Modello CPB 2025-2026 sono pubblicate con il provvedimento n 195422/2025 delle Entrate.

In pratica il Modello CPB contiene il quadro P degli ISA che rispetto allo scorso hanno è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.
Il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, allegato al modello Redditi, mentre quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato.
Il decreto correttivo ha concesso più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio al 30 settembre.
Sempre relativamente al Correttivo sul CPB bisgona rilevare anche le modifiche apportate dal Correttivo approvato dal Governo lo scorso 13 marzo (ora in conversione ni legge) che tra le altre norme ha previsto l'esclusione dal CPB per i soggetti forfettari.
Infine rispoetto alla versione del quadro P dello scorso anno vi sono tre righi dove riportare:
- il codice ISA;
- il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
- la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

La Circolare n 9 del 24 giugno evidenzia che nel caso di adesione autonoma, il contribuente potrà inviare il modello Cpb insieme al solo frontespizio della dichiarazione Redditi 2025, utilizzando lo stesso canale telematico della dichiarazione annuale, entro il termine stabilito per l’adesione indicato in precedenza (30 settembre).
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IVA remunerazione farmacie: chiarimenti ADE
Con la Consulenza giuridica n 5 del 20 giugno le Entrate hanno evidenziato che il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2024, anche se articolato e costruito in funzione della sostenibilità del Ssn e del supporto alle farmacie a basso reddito, rimane nell’ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva.
Viene evidenziato che integrano il corrispettivo percepito per la fornitura dei farmaci e ne rappresentano la base imponibile, da assoggettare a tassazione con l’aliquota agevolata del 10%, sia le quote fisse e variabili, sia le maggiorazioni per determinate tipologie di farmacie.
Vediamo maggiori dettagli del chiarimento ADE.
IVA remunerazione farmacie: chiarimenti ADE
L’Agenzia delle entrate ha replicato ad un’Associazione che intende applicare in maniera corretta, omogenea e uniforme, il sistema calcolo della nuova remunerazione spettante alle farmacie per il rimborso dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
Innanzitutto, l'ade specifica che ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 1 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che un’operazione imponibile richiede la compresenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.
In particolare, il presupposto oggettivo, disciplinato dall’articolo 2 dello stesso decreto, ricomprende tra le operazioni imponibili le cessioni a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento.
A livello unionale, l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva trova fondamento negli articoli 2 e 73 della direttiva Iva, la 2006/112/Ce, interpretati anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Affinchè un’operazione possa essere ritenuta imponibile, è necessario che sussista un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, in cui il corrispettivo rappresenta la contropartita effettiva del servizio prestato.
In assenza di tale sinallagma, l’operazione risulta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo.
Secondo l’articolo 73 della direttiva, la determinazione della base imponibile è costituita da tutto ciò che rappresenta il corrispettivo percepito dal cedente o prestatore, includendo anche le sovvenzioni legate al prezzo.
Tale impostazione trova riscontro nell’articolo 13 del decreto Iva, che conferma la centralità del corrispettivo contrattualmente pattuito come base imponibile, comprensiva di oneri, spese e integrazioni.
Inoltre viene evidenzito che l’articolo 114, Tabella A, parte III, del decreto Iva, prevede l’applicazione dell’imposta ridotta al 10% per i medicinali pronti all’uso umano e veterinario, incluse le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione obbligatori per le farmacie secondo farmacopea ufficiale.
La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 225 a 227, legge n. 213/2023) ha riformato, con decorrenza dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie in convenzione con il Ssn, introducendo quote fisse e variabili.
Nello specifico ha stabilito un sistema di remunerazione composto da:
- quota variabile del 6% sul prezzo al pubblico al netto dell’Iva,
- quote fisse differenti a seconda del prezzo del farmaco,
- quota aggiuntiva per ogni confezione di farmaco inserito nelle liste di trasparenza.
Le quote così definite costituiscono il corrispettivo spettante alla farmacia per la cessione del farmaco al Servizio sanitario nazionale.
Essendo tali somme che affluiscono integralmente alla farmacia cedente, rappresentano l’ammontare complessivo su cui applicare l’Iva, da considerarsi nella misura ridotta del 10%, ai sensi della normativa vigente.
Infine, la legge di bilancio 2024 riconosce quote fisse aggiuntive alle farmacie con fatturato Ssn contenuto entro determinate soglie, tali quote, anche se determinate in base alle caratteristiche soggettive della farmacia incidono direttamente sul corrispettivo percepito per la cessione dei farmaci e sono anch’esse imponibili, in quanto integrano il corrispettivo spettante alla farmacia e beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
Allegati: -
Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando
Con la Risoluzione n 42 del 12 giugno vengono forniti chiarimenti rispetto all'esenzione IVA della chirurgia estetica.
Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando
Con la Risoluzione n 42/2025 viene chiarito il perimetro della esenzione IVA per la “chirurgia estetica”
Essa, in sintesi, è esente se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento.
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, sulla esenzione Iva prevista per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.
L'articolo 10, comma 18, del decreto Iva prevede l'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza.
Il principio trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE, che stabilisce l'esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di giustizia Ue ha chiarito che per usufruire dell’agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione e con la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha precisato che:
- beneficiano della esenzione solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute:
- gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell'esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario, quelli con finalità terapeutica devono essere comprovati per godere del regime di esenzione.
La Circolare n. 4/2005 aveva dato il via libera, a determinate condizioni, all’applicazione dell’articolo 18 per gli interventi di chirurgia estetica, in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona.
Con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/202, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione prevista dall’articolo 18.
Tale norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica.
Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell’articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.
Tali nuove regole sono in vigore dal 17 dicembre 2023 e non prima.
La Risoluzione in oggetto ha precisato che l’attività dei medici anestesisti nell'ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da Iva indipendentemente dalla finalità dell’operazione in quanto l’anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
Infine l’Agenzia ritiene, salvo diversa valutazione del ministero della Salute, che l'attestazione necessaria alla esenzione possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione nel rispetto di due condizioni:
- il documento deve collegare la patologia del paziente alla prestazione estetica
- l'attestazione deve essere rilasciata prima dell'intervento.
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Bonus colonnine domestiche: arrivano i pagamenti
Il MIMIT ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale il decreto direttoriale 11 giugno 2025 per la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
Si precisa che, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nell'Allegato A sono stati emendati da tutti i riferimenti ai soggetti beneficiari.
Ricordiamo inoltre che nel mese di aprile era stato riaperto lo sportello per ulteriori domande e che le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.
Bonus colonnine privati 2024: che cos’è
Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.
Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
- a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.
Bonus colonnine domestiche: lo sportello 2025
Per la presentazione della domanda è necessario:
- accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line
- Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"
- Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Scarica qui il fac simile di domanda.
Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.
Tali spese possono comprendere:
- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.
Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.
Consultando l'Allegato A al DD del giorno 11 giungo si può leggere chi ora riceverà il contributo.
Allegati: