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Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre
Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.
Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.
Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.
Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi
La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).
Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
L’accesso alla piattaforma informatica:- a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.
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CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE
L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.
Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:
- l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
- adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
- adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.
Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.
Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:
- b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
- b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.
Ora vediamo i chiarimenti.
Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?
La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.
Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.
Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?
La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.
La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.
Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?
Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera. -
Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre
Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.
In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.
Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online
A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Istanza rettifica dati catastali: modalità
Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative:
- a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
- b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).
Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio
Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a).
La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Allegati: -
Detraibilità IVA nella società in liquidazione
Con la Risposta n 251/2025 l'ade replica a dubbi sulla detraibilità IVA delle società in liquidazione.
In particolare, per l'agenzia durante la fase di liquidazione, una società può detrarre l’IVA su spese (es. legali, recupero crediti) se queste sono strumentali all’attività liquidatoria e non collegate a operazioni esenti pregresse.
Per le Entrate la detrazione:
- è ammessa se le spese servono a liquidare l’attivo/passivo, chiudere contenziosi o recuperare crediti;
- non è ammessa se lle spese riguardano attività precedenti esenti da IVA e non più rilevanti per la liquidazione.
Vediamo il caso di specie.
Detraibilità IVA nella società in liquidazione
ALFA S.r.l., società in liquidazione volontaria dal 2021, ha presentato un’interpello chiedendo se possa detrare l’IVA relativa a fatture ricevute da professionisti incaricati della gestione di contenziosi tributari e recupero crediti.
Si tratta di attività avviate dopo la cessazione dell’attività economica principale (esente ex art. 10 DPR 633/1972), e quindi pienamente riferite alla fase liquidatoria.
La questione centrale è se, anche in assenza di operazioni attive nella fase di liquidazione, le spese professionali legali possano rientrare tra le operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’Istante ha sostenuto la detraibilità, richiamandosi all’inerenza di tali costi rispetto alla gestione dell’attività di liquidazione.
L’Agenzia ha ricordato che la detrazione IVA è regolata dall’art. 19 del DPR 633/1972, coerente con l’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE.
Il principio guida è quello dell’inerenza: l’IVA è detraibile solo se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni soggette a imposta.
Importante anche il chiarimento che la liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa: rientra nella sua fase finale, e le operazioni in tale contesto possono ancora essere considerate economiche, se finalizzate al realizzo o alla sistemazione del patrimonio societario.
Nel caso di ALFA, le operazioni oggetto delle fatture (contenzioso tributario e recupero crediti) sono state considerate strumentali e funzionali all’attività liquidatoria.
In particolare, le spese legali erano legate alla definizione agevolata dei debiti e alla riconciliazione dei crediti residui: attività che rientrano tra gli scopi tipici della liquidazione volontaria.
Di conseguenza, la detrazione dell’IVA è stata riconosciuta, a condizione che sia dimostrabile il nesso diretto tra le prestazioni ricevute e lo svolgimento dell’attività di liquidazione.
La risposta dell’Agenzia non si discosta dalle aperture già emerse in alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio n. 12444/2011 e n. 9464/2018), in cui si affermava che la cessazione dell’attività esente riattiva il regime ordinario di detrazione in fase liquidatoria.
Tuttavia, la novità di questa risposta n. 251/2025 risiede nell'applicazione pratica di tali principi a un caso operativo concreto, con un chiaro orientamento interpretativo favorevole al contribuente.
Per i professionisti che assistono società in liquidazione, questo chiarimento rappresenta una conferma importante: se l’attività liquidatoria è svolta in modo documentato e le spese sono pertinenti, l’IVA può essere regolarmente detratta, anche in assenza di operazioni attive.
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Desktop telematico: che cos’è e come gestirlo
L'agenzia delle Entrate mette a disposizione tra i servizi del proprio sito istituzionale, il Desktop Telematico.
Il software “Desktop Telematico” è un «contenitore» il cui scopo è quello di accogliere al suo interno le varie applicazioni “stand alone” utilizzate nell’ambito dei servizi telematici per la predisposizione e la gestione dei file telematici.
Come evidenziato dalle istruzioni messe a disposizione dall'ADE, per scaricare il software è necessario collegarsi al sito dei “Servizi Telematici” ed
accedere alla sezione “Software” dell’area autenticata.
Attenzione al fatto che sarà cura dell’utente verificare che la connessione ad Internet sia sempre attiva durante le fasi di installazione del software “Desktop Telematico” e/o dei relativi aggiornamenti successivi.
Una volta effettuata l’installazione di una o più applicazioni di interesse all’interno del “Desktop Telematico”, le attivazioni successive dell’applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni in esso installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.In caso di presenza di variazioni software, pertanto, verrà effettuato il «download» degli eventuali aggiornamenti e l’installazione degli stessi solo in presenza di una connessione funzionante.
Desktop telematico: come installarlo
In dettaglio i passi da seguire per l'installazione del servizio Desktop Telematico sono i seguenti:
- scaricare il software relativo all’applicazione “Desktop Telematico” in base al sistema operativo presente sulla postazione di lavoro da utilizzare;
- effettuare l’installazione dell’applicazione “Desktop Telematico”;
- installare le ulteriori applicazioni di interesse;
- configurare l’applicazione “Desktop Telematico.
Attenzione al fatto che, una volta effettuata l'installazione iniziale dell'applicazione e di tutte le componenti software in essa integrate, le attivazioni successive dell'applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.
La funzione di auto-aggiornamento prevede che sia stata precedentemente attivata la connessione ad internet.In caso di presenza di variazioni software verrà effettuato il "download" degli eventuali aggiornamenti e l'installazione degli stessi.
Al termine sarà effettuato il riavvio dell'applicazione. Per ulteriori dettagli relativi alle funzionalità delle applicazioni in esso installate si rimanda alle funzioni di consultazione presenti all'interno del menù "Help" del Desktop Telematico.
La prima installazione comporta la necessità di scaricare dal sito web dei Servizi Telematici l'eseguibile dell'applicazione e di salvarlo sulla postazione di lavoro dedicata.
L'eseguibile viene reso disponibile per i seguenti ambienti operativi compatibili con la Java Virtual Machine versione 1.7 e superiori:- windows
- macintosh
- linux
A seguito dell'installazione viene creata un'icona per l’avvio dell'applicazione
Desktop telematico: multi utenza
La gestione "Multi-utenza" del Deskpot telematico consente di creare aree di lavoro distinte per ciascun utente.
Ogni applicazione installata all'interno del "Desktop Telematico" può usufruire di tale opzione.
L'accesso ad un'area di lavoro specifica viene gestito mediante l'inserimento di un "identificativo utente" e di una "password" liberamente scelti dall'utente in fase di primo accesso.L'applicazione consente all'utente di effettuare in maniera opportuna la configurazione della propria area di lavoro offrendo la possibilità di definire attraverso le funzioni "Impostazioni" e "Preferenze" del menù "File" alcune variabili specifiche dell'applicazione.
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Fondo Transizione industriale: nuovo sportello dal 17 settembre
Con decreto direttoriale MIMIT del 18 luglio, si attiva il nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.
Le risorse disponibili ammontano a circa 135 milioni, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (decreto direttoriale 23 dicembre 2024), a valere sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Tale importo potrà essere eventualmente incrementato con ulteriori risorse, anche di provenienza comunitaria.
Fondo Transizione industriale: riepilogo delle regole
Il MIMIT ricorda che gli investimenti oggetto di agevolazione devono prevedere costi ammissibili compresi tra 3 e 20 milioni di euro e riguardare interventi finalizzati a:
- efficientamento energetico,
- produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo,
- riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica.
L’intensità dell’aiuto sarà modulata in funzione della natura e della localizzazione dell’investimento, oltre che della tipologia dei costi.
Sono previste due riserve specifiche in favore dei progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (il 40% delle risorse stanziate) e delle imprese energivore (il 50% delle risorse stanziate).
Ai fini dell’ammissibilità, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica in forma di perizia asseverata, redatta secondo lo schema disponibile sul sito di Invitalia e potrà essere predisposta da:
- geologi,
- ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento;
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo.
Al momento della presentazione della domanda, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Attenzione al fatto che a differenza del precedente bando, non è più concessa la possibilità di richiedere l’attivazione nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Ucraina, regime ormai prossimo alla scadenza (31/12/2025).
Al termine dell'attività istruttoria, e tenuto conto delle risorse disponibili, Invitalia redigerà una graduatoria entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.
La graduatoria indicherà le domande ammissibili e finanziabili, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, nonché le domande non ammissibili
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730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
La detrazione dedicata ai lavoratori dipendenti riguarda chi si trasferisce in un’altra località per motivi di lavoro.
In questi casi può capitare di dover prendere in affitto una nuova casa in altro comune e il legislatore ha previsto un’apposita agevolazione, che consiste in una detrazione forfetaria specificamente dedicata ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e che siano titolari di un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale.
Il beneficio si applica per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza e spetta anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
Ai fini della detrazione per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro, utilizzando il Modello 730, l’agevolazione va indicata al rigo E72.

Attenzione al fatto che la detrazione forfetaria va rapportata al numero di giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed è pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Si evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo rientrano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- la quota di agevolazione Ace
- le mance dei lavoratori dipendenti impiegati in strutture ricettive, bar e ristoranti, sottoposte alla specifica imposta sostitutiva
- e, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture
Ricordiamo che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le disposizioni per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Detrazione per il trasferimento per lavoro: condizioni per averla nel 730
La detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro comune spetta a condizioni che:
- il contribuente che si è trasferito deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente,
- deve essere titolare di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale.
Relativamente al primo requisito, il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Sono invece esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione spetta anche nel caso di trasferimento della residenza all’estero e nell’anno del trasferimento il contribuente avrà diritto alla detrazione in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia.
Per le annualità successive potenzialmente agevolabili, se non risulta più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare della detrazione, dal momento che le detrazioni per canoni di locazione dell’articolo 16 del Tuir non rientrano tra le detrazioni che possono diminuire l'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti.
Per quanto riguarda il secondo requisito,occore evidenziare che il contratto di locazione può essere di qualunque tipo, purché adibito a un’unità immobiliare da considerare abitazione principale.
Infine, per il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, essa deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione e:
- il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri
- e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.
I due elementi devono essere rispettati contestualmente.