• PRIMO PIANO

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto  per l'acquisto di sigilli doganali.

    In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma  6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.  141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna  il  contributo  dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli  forniti  dalla medesima ADM. 

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM  per  il  loro  acquisto,  quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato  del 30 per cento in relazione ai  costi  amministrativi  di  fornitura  e gestione dei medesimi sigilli.
    L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma  1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM. 

    L'ADM provvede all'attuazione dei compiti  di  cui  al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio  bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato. 

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Anticipi sui diritti d’autore: sono tassabili?

    Con la Risposta a interpello n 13 del 20 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali, vediamo i dettagli del caso di specie.

    Provvista anticipata all’autore di un’opera: va tassata?

    In sintesi nel caso di specie viene chiarito che la “provvista” di denaro erogata dalla società all’artista che le ha affidato l’amministrazione e l’incasso dei propri diritti d’autore, non assume rilevanza fiscale, perché è solo un’anticipazione di liquidità destinata a essere restituita

    I proventi generati dallo sfruttamento delle opere restano invece imponibili in capo all’autore, anche se vengono materialmente riscossi dalla società in qualità di mandatario.

    Il caso è quello di un un musicista professionista che sta per affidare a una società specializzata la gestione esclusiva dei propri diritti d’autore relativi alle opere musicali, presenti e future. 

    L’artista rimane titolare delle proprie opere, mentre la società svolge solo attività di amministrazione e incasso.

    Per il servizio, l’artista riconoscerà alla società un compenso calcolato come percentuale sui proventi futuri generati dallo sfruttamento economico delle opere (royalties, diritti Siae, introiti editoriali, eccetera).

    La società inoltre, per sostenere l’artista nell’attesa dei futuri incassi, dovrà mettergli a disposizione una “provvista” di denaro. 

    Si tratta di un’anticipazione temporanea, che il beneficiario dovrà restituire integralmente, in modo automatico, secondo gli accordi, perchè la società dell’incasso dei proventi futuri, tratterrà man mano le somme fino a recuperare l’intero importo anticipato.

    Il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento Irpef della provvista e sui proventi futuri derivanti dallo sfruttamento delle opere, qualificati come redditi di lavoro autonomo (ex articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir).

    L’Agenzia delle entrate conferma la correttezza del ragionamento del contribuente, ricordando che l’opera dell’ingegno nasce con la creazione e attribuisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttarla economicamente, e ribadisce che l’articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir, qualifica come redditi assimilati al lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera da parte del suo autore, e l’articolo 54‑octies dello stesso testo unico, che stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile, prevedendo una deduzione forfettaria delle spese.

    I compensi percepiti dall’autore, per lo sfruttamento della propria opera, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, mentre, se percepiti da un soggetto diverso dall’autore, assumono la natura di redditi diversi. Nella risposta n. 325/2023 ha precisato che, quando una società incassa proventi Siae per conto dell’artista, senza acquisire alcun diritto d’autore, la natura del reddito non cambia: la società riceve solo un flusso finanziario, mentre l’imponibilità resta in capo all’autore.

    La  qualificazione fiscale dei proventi non dipende dal soggetto che materialmente riceve il pagamento, ma dalla titolarità del diritto d’autore. 

    Se l’autore conserva la proprietà dei diritti, come in questo caso e la società agisce solo come mandatario all’incasso, i proventi mantengono la loro natura originaria.

    L’Agenzia afferma che la provvista non è imponibile, poiché non rappresenta un compenso ma un’anticipazione di liquidità soggetta a restituzione.

    I proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, invece, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo e devono essere tassati secondo il principio di cassa, anche se incassati dalla società in virtù del mandato, pertanto i sostituti d’imposta devono continuare ad applicare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento, come se le somme fossero corrisposte direttamente all’artista                   

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  • Bilancio

    Realizzo controllato: chiarimenti ADE sulle condizioni di applicabilità

    Con la Risposta a interpello n 9/2026 le Entrate replicano ad un quesito sulla applicazione dell'articolo 177 comma 2 del tuir.

    L'istante domandava se il citato articolo 177, comma 2, del TUIR «ricomprenda anche gli apporti a patrimonio netto non modificativi del capitale sociale, fermo restando che a seguito dell'apporto la società assegnataria deve acquisire, ai fini della neutralità o del realizzo controllato il controllo della società la cui partecipazione è stata oggetto di apporto»

    L'agenzia fornisce una risposta affermativa, ma vediamo il dettaglio del chiarimento.

    Realizzo controllato: chiarimenti ADE su quando è applicabile

    Secondo le Entrate si può avere il realizzo controllato anche senza aumento di capitale sociale.

    In dettaglio, l’imputazione della partecipazione interamente a riserva non preclude l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR

    Con la risposta a interpello n. 9/2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della possibilità di fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR nel caso in cui l’apporto delle partecipazioni sia imputato solamente a patrimonio della società conferitaria, senza incrementare il capitale sociale.

    L'assenza di aumento del capitale sociale e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente “non appaiono ostativi” all’applicazione della disciplina di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR, con la conseguenza che si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

    Sulla norma è intervenuto il chiarimento della circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR), con la quale è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ''regime a realizzo controllato'').

    In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

    Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ''valore normale'' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società
    conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (cd. '' neutralità indotta'').
    Le modifiche al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione illustrativa sono state introdotte dall'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ''delega fiscale''), che «prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ''realizzo controllato'').
    Come si evince sempre dalla richiamata Relazione illustrativa, le modifiche al citato comma 2 sono funzionali, da un lato, all'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma, e, da un altro lato, all'applicazione del regime in parola anche ai cc.dd. conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata (senza che ciò avvenga in virtù di un obbligo legale o di un
    vincolo statutario).
    In linea di principio, dunque, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscalein oggetto rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:

    • i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria
    • mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

    Per quanto qui di interesse, dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.

    Nel caso in esame, a fronte dell'Apporto prospettato, non si assiste ad alcun incremento del capitale sociale della società conferitaria ma solo a un aumento del suo patrimonio netto per effetto di un «apporto al patrimonio della società, senza corrispettivo alcuno e senza il sorgere di qualsivoglia obbligo di restituzione e/o destinazione in capo alla società stessa […]»

    Al riguardo, l'assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all'applicazione all'Apporto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR. Ciò in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.

    In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto come già sopra rilevato che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario 

    Nel caso in esame e nei termini sopra indicati, si ritiene che l'Apporto prospettato nell'istanza possa fruire del regime del realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2 di cui si è discusso.

  • Lavoro estero

    Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

    Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale. 

    Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria  nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.

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    Il caso in esame

    La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro. 

    Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.

     Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.

    La decisione dell’Agenzia

    Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero. 

    È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.

    Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali. 

    In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore. 

    L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera. 

    Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati

  • Senza categoria

    Aiuti di stato: termine per il recupero slitta di due anni

    Il Decreto Milleproroghe 2026 pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025 e ora giunto alla Camera per l'avvio dell'ites di conversione in legge, contiene tra le altre la proroga per gli atti di recupero degli aiuti di stato, vediamo i dettagli.

    Aiuti di stato: termine per il recupero slitta di due anni

    Viene prorogata di due anni la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato anche ai termini in scadenza nel 2026 e 2027. 

    In particolare, l’articolo 15 prevede la proroga di alcuni termini in materie di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Il comma 3 modifica l’articolo 3, comma 6, del Dl 215 del 2023 sostituendo le parole «31 dicembre 2025» con le parole «31 dicembre 2027».

    La disposizione in commento, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025).
    Ciò consente, come chiarisce la relazione illustrativa, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un’azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe.

  • Società tra professionisti

    Socio uscente di studio: imposta di registro sull’indennizzo

    Con la Risposta n 3 del 13 gennaio le Entrate si occupano di chiarire le modalità di calcolo dell'indennizzo spettante al socio uscente di studio associato notarile interpellante.

    Si tratta di una associazione tra professionisti costituita mediante scrittura privata autenticata debitamente registrata, soggettivamente modificata per scrittura privata autenticata debitamente registrata, fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve. I patti associativi riconoscono al professionista, al momento dello scioglimento del vincolo associativo, quale diritto particolare, un indennizzo a carico dell'associazione professionale, nell'ammontare da determinarsi in forma scritta da tutti gli associati, di comunce accordo.

    l'Istante intende conoscere il corretto trattamento dell'accordo in parola ai fini dell'imposta di registro. In particolare, chiede di conoscere se il predetto accordo possa essere registrato solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200., vediamo il chiarimento ADE.

    Imposta di registro indennizzo al socio uscente di uno studio associato

    La Risposta n. 3/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo tra uno studio professionale associato e un socio uscente per il riconoscimento di un indennizzo al momento del pensionamento.
    Il caso nasce da un’interpellanza presentata da uno studio notarile  costituito tra più professionisti, uno dei quali ha recentemente cessato l’attività per raggiunti limiti di età.

    I patti associativi dello studio prevedevano, in caso di pensionamento, la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi di comune accordo fra gli associati. 

    In mancanza della polizza assicurativa originariamente prevista a garanzia del pagamento, le parti hanno optato per un accordo formale tra le parti via PEC, senza stipula contrattuale scritta, con pagamento dilazionato in 60 rate mensili.

    Si chiede se tale accordo – perfezionato per corrispondenza e non avente forma scritta ad substantiam – debba essere registrato e quale imposta sia dovuta.

    Lo studio ritiene che l'accordo, non essendo relativo a beni immobili e perfezionato per corrispondenza, debba essere registrato solo in caso d’uso, con imposta in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa Parte II del d.P.R. 131/1986.

    L’Agenzia chiarisce che l’accordo patrimoniale tra l’associazione e il socio uscente non coincide con una delibera dell’ente, ma è un accordo bilaterale, frutto dell’incontro di volontà tra soggetti distinti. 

    Questo elemento distingue la fattispecie dal classico atto societario regolato dall’art. 4 della Tariffa Parte I del TUR.

    Secondo l’Amministrazione, il pagamento dell’indennizzo non è una semplice restituzione o assegnazione, bensì rientra negli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, del TUR.
    Conseguentemente, l’atto – se registrato – è soggetto ad imposta proporzionale del 3%.

    Poiché non è richiesta forma scritta a pena di nullità e l’accordo è perfezionato tramite scambio di corrispondenza PEC, l’Agenzia conferma che:

    • la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso (ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte II TUR);
    • in caso di registrazione volontaria, vale comunque l’aliquota proporzionale del 3%.

    Questo principio si applica anche in caso di registrazione volontaria dell’accordo, come chiarito ex art. 8 TUR.

    L’interpello 3/2026 rappresenta un precedente utile per la gestione fiscale delle uscite da studi associati, specie quando si riconoscono somme a titolo di indennizzo in assenza di una polizza preesistente.

    Dal punto di vista fiscale:

    • l’accordo non è esente da tassazione: se registrato, si applica l’aliquota del 3%.
    • la registrazione è necessaria solo in caso d’uso, se l’accordo è perfezionato per corrispondenza.
    • il trattamento ai fini delle imposte dirette è coerente con la tassazione separata per il percettore (art. 17 TUIR) e con la deducibilità per cassa per l’associazione.

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  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Radiati albo Commercialisti: chiarimenti sulla riammissione

    Con il Pronto Ordini dell'8 gennaio 2026 si replica al quesito con cui si chiede se i periodi di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all’Albo, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 139/2005. 

    Il CNDCEC ha ribadito che in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall’incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all’esito del procedimento disciplinare

    In sostanza, ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.
    In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l’ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale. 

    Il principio è stato recentemente ribadito anche nell’ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.

    Riammissione radiati albo Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC

    Viene precisato che l’art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato “ Riammissione dei radiati”, dispone che Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”. 

    Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.