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730/2025 detrazione auto disabili con permuta dell’usato
E' nel vivo la campagna dei dichiarativi 2025:
Vediamo come comportasi per la detrazione delle spese per un veicolo di disabile dove, c'è stata rivendita del veicolo usato e aquisto di veicolo nuovo.
A tal proposito le Entrate in data 7 febbraio scorso con la Risoluzione n 11 del 7 febbraio hanno in sintesi chiarito che nel prezzo del veicolo nuovo si può sommare il valore del veicolo usato consegnato in permuta al concessionario.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: il caso
L'Istante dichiarava di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, e dichiarava anche che, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo pagato con bonifico bancario.
Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.Vediamo la replica delle entrate.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: chiarimenti ADE
Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto).Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi di pagamento tracciaibli ossia:
- «versamento bancario o postale
- ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»,
- ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».
Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.
Le Entrate hanno chiarito che poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Inoltre, l'ade ritiene che il requisitio di tracciabilità sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ''valore'' compensato).
Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del veicolo usato.
Allegati: -
Colonnine di ricarica con corrispettivi: confermato dal Correttivo
Approvato, in data 4 giugno, il il Dlgs Correttivo definitivo con norme su adempimenti fiscali e processo tributario, ora atteso in GU.
Vediamo cosa contiene la norma sulle colonninne di ricarica per i veicoli elettrici alla luce del fatto che dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento
Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo
Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili.
In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.
Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:
- a) lettori di carte di pagamento;
- b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento;
- c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.
Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente.
La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.
In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti.
Inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 3).
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Redditi PF 2025: il campo dichiarazione rettificativa per il 730
Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2025 anno di imposta 2024 da presentare in modalità telematica dal 30 aprile al 31 ottobre prossimo.
Il modello, tra le altre novità, contiene nel Frontespizio Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025.
Si tratta di un nuovo campo per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.
Redditi PF 2025: la Dichiarazione rettificativa per il 730
Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente una nuova casella.
Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2025.

Tale caselle deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.
In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella:- “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza)
- oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:
- codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Attenzione al fatto che in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.
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Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.
Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.
Leggi anche Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo
Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.
Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti
La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024
La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.
In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
- il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.
Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo.
Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.
Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni
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Le cause di esclusione ISA 2025 per l’anno d’imposta 2024
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli anni passati, quelli caratterizzati dall’emergenza sanitaria, sono stati disposti numerosi casi di esclusione straordinari, che ormai si possono considerare superati, come la fase pandemica.
Le cause di esclusione ISA
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2025 e dei modelli Redditi 2025 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2024 che, fondamentalmente, sono quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2025 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2025, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- codice 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione.
- codice 3 – ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- codice 5 – contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; l’esposizione del codice, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- codice 6 – “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”. Devono in ogni caso compilare e trasmettere (anche se non si applica) il modello ISA i contribuenti che esercitano in forma di impresa delle seguenti attività:
- attività degli studi di ingegneria (modello DK02U);
- attività degli studi legali (modello DK04U);
- servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (modello DK05U);
- attività degli studi di architettura (modello DK18U);
- servizi veterinari (modello DK22U).
- codice 7 – “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- codice 8 – “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 9 – “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 10 – imprese sociali, di cui al Decreto Legislativo numero 112/2017.
- codice 11 – “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- codice 12 – “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- codice 13 – corporazioni dei piloti di porto.
- codice 14 – soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
Le istruzioni del modello Redditi SC 2025 precisano anche che “i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025”.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
Il codice di esclusione 4 esclude dall’applicazione degli ISA quei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2025 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività.
Può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici, nel caso in cui:
- ci sono stati danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (lo stato deve essere attestato da perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile);
- ci sono stati danni così rilevanti alle scorte di magazzino da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo (la condizione deve essere certificabile da perizia tecnica);
- il contribuente che non ha potuto accedere ai locali aziendali in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto (indipendentemente dai danni subiti);
- il contribuente che ha subito la sospensione dell’attività (o una riduzione significativa), in conseguenza del fatto di avere come principale o l’unico cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Prospetto multiattività
Il codice di esclusione 7 esclude dall’applicazione del modello ISA i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, quando i ricavi dichiarati dalle attività diverse dalla prevalente superano il 30% del totale dei ricavi.
Questi contribuenti, anche se non applicano l’ISA, sono comunque obbligati alla compilazione del modello, compreso del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la compilazione del prospetto multiattività, questa si configura nell’indicazione analitica dell’ammontare dei ricavi, riconducibili:
- all’attività prevalente, sul rigo 1;
- all’attività secondaria, sul rigo 2;
- alle attività soggette ad aggio fisso, sul rigo3;
- alle altre attività, sul rigo 4.
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Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021
Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente
Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.I dati di cui si tratta sono:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.
Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.
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Plusvalenze da criptovalute: FAQ delle Entrate
Con Risposta a interpello n 135 del 14 maggio le Entrate replicano ad una PMI innovativa iscritta al registro OAM che pone quesiti sulla tassazione delle plusavalenza.
La Pmi gestisce per i clienti attraverso un’apposita infrastruttura di scambio, prodotti e servizi relativi alle criptoattività e vuole dare la possibilità ai clienti di poter scegliere il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi da criptoattività e pone cinque specifici quesiti, come deve calcolare la plusvalenza se:
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet di sua proprietà;
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange;
- il cliente revochi l'opzione per il regime del risparmio amministrato;
- la società riceva depositi in criptovalute provenienti da altri wallet (self custodial o presso altri exchange) intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.
Dalle risposte delle entrate si evinche che gli operatori crypto che adottano il regime del risparmio amministrato devono:
- Documentare rigorosamente ogni operazione non interna alla piattaforma;
- Richiedere e conservare documentazione fiscale adeguata sui wallet e sul costo delle criptovalute;
- Applicare il metodo del costo medio ponderato per il calcolo della base imponibile;
- In caso di revoca del regime, rilasciare certificazioni puntuali sul carico fiscale e le minusvalenze.
Vediamo dei dettagli dei quesiti e delle risposte ADE.
Trasferimento verso self custodial wallet o altri exchange
Venieva domandato se il trasferimento delle cripto-attività verso un wallet personale o esterno genera una plusvalenza.
Le Entrate hanno replicato di sì se manca documentazione oggettiva.
L’operazione è fiscalmente irrilevante solo se il cliente dimostra con documenti formali (rilasciati dall'exchange o simili) di essere effettivo titolare del wallet.Una semplice autodichiarazione non basta. La norma a cui prestare attenzione e l'articolo 6, comma 6, d.lgs. n. 461/1997.
Revoca del regime amministrato delle cripto
Veniva domandato se la revoca dell’opzione per il regime del risparmio amministrato determina un evento tassabile.
Le Entrate replicano di no, in quanto non si genera alcuna plusvalenza automatica.
Tuttavia, l’intermediario ha l’obbligo di:- Operare da sostituto d’imposta fino al 31 dicembre;
- Comunicare i valori di carico al contribuente;
- Certificare eventuali minusvalenze.
Sulle minusvalenze veniva domandato se le minusvalenze pregresse possono essere utilizzate in caso di revoca
Le entrate replicano di sì, sono compensabili entro quattro anni, sia in dichiarazione che in rapporti intestati allo stesso soggetto.
Ricezione di cripto da altri wallet
Nel caso si ricevano depositi da altri wallet intestati ai clienti stessi o a terzi, si segue la disciplina ordinaria (articolo 6 del Dlgs 461/1997): se gli intermediari con opzione per il regime del risparmio amministrato non sono in possesso dei dati per l’applicazione della sostitutiva, il contribuente è tenuto a consegnare la relativa documentazione. È esclusa una dichiarazione sostitutiva del contribuente, e pertanto, nel caso in cui il contribuente non consegni documenti l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.
Costo di acquisto delle cripto
Le Entrate evidenziano che la Circolare n 30/2023 ha chiarito che "gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a cripto-attività aventi la medesima denominazione" in linea con la disciplina di altri strumenti finanziari, quando i titoli o gli altri valori mobiliari della stessa specie ed aventi eguali caratteristiche, siano stati acquistati in date successive e a prezzi diversi. Allora, si assume come costo o valore di acquisto quello medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria.