• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per utilizzare in F24 il credito di imposta spettante alle imprese che investono nelle ZLS o zone logistiche speciali.

    Leggi anche Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01.

    Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24

    L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60.
    In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento 

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • 7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.

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  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA sospeso in presenza di PVC

    Ieri si è tenuta una nuova edizione del convegno annuale Telefisco 2025, sulle principali tematiche fiscali e del lavoro, organizzato dal Sole24ore.

    Come di consueto, oltre ai rappresentanti del Governo e degli addetti ai lavori, al convegno è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in risposta ai quesiti degli esperti ma anche dei contribuenti.

    Relativamente alla sospensione dei rimborsi e delle compensazioni viene chiarito il perimetro dell'art 23 del Dlgs n 472/97.

    Vediamo i dettagli.

    Rimborsi sospesi anche in presenza di PVC

    Il citato articolo n 23 prevede che: nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido (1) vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi (2).  La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla (3) decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido (1) sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

    L’Agenzia delle Entrate ha appunto chiarito che la ragione di credito fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata altresì dal processo verbale di constatazione.

    L’Agenzia ha ricordato che la Circoaolre n 19/1993 ha chiarito che tra  i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l’irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento. 

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025

    Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.

    Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. 

    Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

    Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli

    Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
    I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.

    Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
    L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le  materie caratterizzanti la revisione legale:

    • Gestione del rischio e controllo interno, 
    • Principi di  revisione nazionali e internazionali, 
    • Disciplina della revisione legale, 
    • Deontologia professionale  e indipendenza,
    • Tecnica professionale della revisione

    rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
    Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.

    Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe

    Il CNDCEC ha presentato un documento di 40 pagine intitolato Proposte di disposizioni correttive e integrative, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dei decreti legislativi di attuazione della riforma tributaria con una richiesta al Vice Ministro Leo di diverse modifiche del Calendario fiscale 2025.

    Per quanto affermato dal Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio: “Dopo la prima fase di attuazione della riforma che ha già visto l’emanazione di ben 14 decreti attuativi riteniamo importante che si proceda con un’attività di perfezionamento delle norme. In questo contesto, con il consueto spirito propositivo, abbiamo elaborato proposte mirate, tra l’altro, ad un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e del calendario fiscale. In ambito IVA e di composizione negoziata della crisi di impresa, abbiamo elaborato una proposta che, conciliando l’obiettivo del risanamento dell’impresa con la necessità di evitare abusi, consenta all’imprenditore di essere esentato dall’annotazione delle note di variazione IVA ricevute dai creditori e al versamento della connessa imposta”.

    Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe

    Il Consiglio nazionale dei Commercialisti presenta con lauto anticipo, rispetto alle scadenze, un programma di modifica del del calendario fiscale 2025. 

    Il 4 febbario i Commercialisti hanno infatti presentato al Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, un documento contenente una serie di proposte che mirano al “perfezionamento” delle norme contenute nei 14 decreti attuativi della riforma fiscale fino ad ora emanati.

    Il Tesoriere del CNCDCE ha affiancato De Nuccio commentando che: “Le proposte hanno lo scopo di superare alcune criticità che sono già emerse e, al contempo, di migliorare la portata delle norme. Di rilievo è anche la proposta che mira ad escludere i curatori delle eredità giacenti dai soggetti tenuti al pagamento delle imposte nelle more dell’accettazione dell’eredità”. 

    Tra le principali richieste vi sono:

    • riallineare, come avvenuto nel 202, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale a quello per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La scadenza anticipata al 31 luglio, “rischia di congestionare l’attività degli studi professionali nel periodo di più intenso lavoro a discapito degli obiettivi che si pone l’istituto, proponendo l’allineamento della scadenza con quella per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
    • posticipare dal 31 marzo al 30 aprile la scadenza per la presentazione del Certificazioni Uniche dei professionisti
    • considerare il mese di agosto per intero come periodo per il quale è previsto il differimento dei termini di adempimenti fiscali e versamenti con adempimento entro il 16 settembre,
    • annualizzazione dei termini di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie che oggi è semestrale.

    Si rimanda al sito del CNDCEC dovè è possibile consultare la proposta completa di modifica del calendario fiscale 2025 presentata dai Commercialisti

  • Bilancio

    La semplificazione dei bilanci di liquidazione

    Dal punto di vista normativo l’obbligo di redazione dei bilanci di liquidazione discende dall’articolo 2490 del Codice civile.

    Le modalità di redazione di questi bilanci, invece, dal punto di vista civilistico, sono regolamentati dal principio contabile numero 5, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità.

    L’OIC recentemente ha apportato modifiche significative al principio contabile numero 5, in un’ottica di maggiore prudenza e maggiore semplicità.

    Il nuovo principio contabile è stato pubblicato in una versione attualmente in bozza e si aspetta la pubblicazione della versione definitiva.

    Il motivo per cui queste modifiche sono state necessarie è il fatto che la precedente versione del principio contabile spesso non trovava piena applicazione nella prassi contabile, a causa di una non trascurabile complessità e delle difficoltà ad applicare delle stime ai beni aziendali da liquidare basate sul valore di realizzo prospettico, un valore molto spesso difficile da determinare.

    Le novità in tema di bilancio di liquidazione

    Il nuovo bilancio di liquidazione, come disegnato dalla nuova versione del principio contabile OIC 5, prevede un significato cambiamento nell’impostazione di base: il nuovo bilancio di liquidazione assume l’obiettivo di fornire una rendicontazione dell’andamento della procedura di liquidazione, e non più una stima prospettica dei beni aziendali.

    Tale nuovo obiettivo fa sì che il criterio di valutazione al valore di realizzo prospettico, di incerta determinazione, precedentemente adoperato, lascia il passo a criteri di valutazione più semplici, più prudenti, oltre che più facilmente determinabili e applicabili:

    • le poste dell’attivo, come immobilizzazioni (materiali e immateriali), rimanenze, partecipazioni, titoli, eccetera, sono valutate al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato;
    • i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;
    • le poste del passivo, indipendentemente dalla natura commerciale o finanziaria del debito, sono stimate al valore di presumibile estinzione;
    • ai fondi rischi e oneri sono adesso iscrivibili solo passività caratterizzate dai requisiti della certezza e dell’attendibilità, in quanto accantonamenti per oneri relativi a un’obbligazione non evitabile dalla società.

    Proprio in relazione ai fondi per rischi e oneri, va segnalato che, con il nuovo principio contabile OIC 5, va in soffitta il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, il quale indicava l’ammontare complessivo dei costi che la società riteneva di dover sostenere durante il periodo di liquidazione, al netto dei proventi che stimava di conseguire.

    Tale fondo assumeva significato nel momento in cui il bilancio di liquidazione doveva costituire una rappresentazione prospettica del risultato della liquidazione, mentre perde di significato nel momento in cui lo stesso bilancio assume il più semplice ed efficace compito di rendicontare il processo liquidatorio, fino a quel momento effettuato.

    Anche per questo quindi, il nuovo bilancio di liquidazione, oltre ad essere più semplice e facilmente redigibile, è anche più prudente e attendibile.

    A tale fine il principio contabile OIC 5 prevede specifici schemi per il bilancio di per i periodi della liquidazione, dove la classificazione delle voci avviene per natura, senza distinzione tra ciò che era immobilizzato e ciò che era circolante, dato che, nel contesto di un processo di dismissione dei beni aziendali, questa distinzione perde di significato.

    Tra le voci di bilancio, al Conto economico, si segnalano delle specifiche voci destinate a raccogliere i componenti di reddito, positivi e negativi, derivanti dalla dismissione delle attività:

    • A6: Proventi della procedura liquidatoria;
    • B15: Oneri della procedura liquidatoria.

    Queste voci, rappresentative del risultato fino a quel momento raggiunto, sostituiscono il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, rappresentativo del risultato che si stimava si sarebbe raggiunto, in coerenza con la nuova impostazione del bilancio di liquidazione.

    Va precisato che le microimprese potranno continuare a utilizzare gli ordinari schemi di bilancio anche in sede di liquidazione, in alternativa a quelli specifici proposti dall’OIC per la procedura.

  • Senza categoria

    Sostitutiva al 15% prestazioni aggiuntive medici: quando non spetta

    Con la Consulenza Giuridica n 2  del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.

    L'Agenzia risponde ad una Associazione che chiede di sapere se tale articolo possa essere applicato anche ai compensi erogati alle prestazione svolte per la sanità privata accreditata.

    Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive medici: chiarimenti

    L'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.

    Il comma 1 prevede che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità triennio 2019 2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi  dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento».

    Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, l'articolo 7, comma 1, del decreto richiama i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 del 23 gennaio 2024, il quale prevede che «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:

    • ridurre le liste di attesa;
    • acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
    • in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).

    L'agenzia evidenzia che come chiarito nell'interpello pubblicato il 17 dicembre 2024, n. 264, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto richiamano esplicitamente i contratti collettivi nazionali interessati dalla misura, vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 20192021.

    L'articolo 1, comma 1, del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, dispone che «il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021».

    A norma del richiamato articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 agosto 2021, il comparto della contrattazione collettiva della Sanità ricomprende le «Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».

    Le medesime considerazioni valgono per il CCNL dell'Area Sanità relativo al personale dirigente.

    La norma, dunque, circoscrive l'applicazione dell'agevolazione a quelle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale.

    Alla luce di quanto premesso, si ritiene che l'imposta sostitutiva in commento non possa essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i citati contratti collettivi.

  • Versamenti delle Imposte

    Plusvalenza da cessione di palladio: tassazione al 26%

    Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

    L'associazione istante chiede se  nel novero dei  metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del Testo unico delle imposte sui redditi rientri, oltre all'oro, all'argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di ''metalli preziosi'' utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell'annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

    L'agenzia fornisce risposta affermativa.

    Plusvalenza da cessione di metalli preziosi: vi rientra anche il palladio

    L'articolo  67,  comma  1, lettera  c­ter), del Tuir, stabilisce che «le  plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c­bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente». 

    L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla  richiamata lettera c ­ter,  del  comma  1, dell'articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 percento»

    Le Entrate chiariscono che il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ''metalli preziosi'' il platino, il palladio, l'oro e l'argento. 

    Inoltre, la ''Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi'', entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento» 

    Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell'ambito oggettivo della lettera c ­ter), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, all'oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione ''metalli preziosi'' di cui alla citata disposizione.

    Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del Tuir, da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.