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Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile
Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO delle impresa è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
Unioncamere ha diffuso le istruzioni per procedere online alla rettifica del proprio codice qualora necessario.Prima dei dettagli e istruzioni su come modificare il proprio codice online, ricordiamo che con la Risoluzione n 24/2025 le Entrate hanno recentemente fornito istruzioni sulla novità, leggi anche: Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate
Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile
Unioncamere evidenzia che grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
Attenzione al fatto che, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, si può modificarlo con quello più adatto alla propria attività.
A tal fine vi è un servizio disponibile online per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.
In particolare dal 15 aprile 2025 è possibile effettuare la rettifica gratuitamente, accedi qui.Come evidenziato dal comunicato delle Camere di Commercio, il servizio aggiornerà i dati sulla Visura Registro Imprese.
Per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria, è necessario inviare l’apposito modello fiscale, attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
E' possibile effettuare la rettifica online una sola volta e per procedere possono accedere al portale:- titolare o Legale Rappresentante dell’impresa con SPID, CIE o CNS per completare la richiesta,
- delegato con SPID, CIE o CNS per predisporre la richiesta e falla firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Leggi anche: Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile con tutte le regole ISTAT.
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IVA collirio: quando spetta l’aliquota al 10%
Con Risposta a interpello n 88 del 4 aprile si chiarisce l'ambito di applicazione della aliquota IVA per dispositivi medici e in particolare per una società istante che dichiara di svolgere l'attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici.
Tra gli altri, essa commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, un collirio dispositivo medico confezionato in un flaconcino da 10 ml.
Il Contribuente chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare e allega e a tal fine il parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
IVA collirio: cquando spetta l’aliquota al 10%
La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista, dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, per i «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale»
Allegati:
Come già chiarito, questa norma non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata (tra le molte risposte a interpelli pubblicate, cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022, n. 257 del 17 marzo 2023).
Il Contribuente ha prodotto il necessario parere di accertamento tecnico, rilasciato da ADM in cui si afferma di ritenere, «Sulla base di quanto dichiarato e dell'istruttoria svolta, …. che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito della voce 3004 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 3004 90 00: ''Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto; altri''. ».
Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. -
Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024
Pubblicato in GU n 85 dell'11 aprile il Decreto 13 febbraio con l'esenzione Ires per enti e associazioni.
In dettaglio per l'anno d'imposta 2024, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del decreto.
Gli Enti e le Associazioni culturali senza fini di lucro che, per il periodo d’imposta 2024, beneficeranno dell’esenzione dall’Ires grazie al loro impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali delle comunità locali, sono in tutto 139.
Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024
Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dalla legge Finanziaria del 2007 all'articolo 1, comma 185, (legge n. 296/2006)
I soggetti interessati possono presentare ogni anno un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, utilizzando il software “IstanzaBenefici_Associazioni” disponibile sul sito delle Entrate sia direttamente che attraverso intermediari abilitati dal 20 luglio al 20 settembre.
Scarica qui Modello e istruzioni.
Accolta la domanda gli enti usufruiscono:
- dell’esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
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Redditi SC: il quadro RS e le società di comodo
Le Entrate hanno pubblicato il Modello Redditi SC 2025 per la dichiarazione dei redditi delle società relativamente al periodo di imposta 2024.
Tra le novità vi è il'aggiornamento del prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS, per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Redditi SC: il quadro RS e le società di comodo
Nel Quadro RS che deve essere compilato dalle società di capitali per la verifica delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994) quest'anno c'è stato un aggiornamento determinato dalla Riforma Fiscale e in particolare dall'articolo 20 del Dlgs n 192/2024.
In particolare viene modificato il prospetto “Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”.

L'art 20 di cui si tratta recita come segue: Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'0,50 per cento;»; 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
- b) al comma 3: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»; 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».
Come si può riscontrare dal prospetto, le % del quadro RS sono state aggiornate alla novità.
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Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto novità sull'ires.
In particolare, una norma agevolativa, prevede per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati una aliquota ires ridotta.
L'aliquota Ires è ordinaziarmente al 24% ma con la disposizione introdotta dal 1° gennaio si riconosce per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata del 20 per cento in luogo di quella ordinaria. Si prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.
L'8 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF, clicca qui per scaricare il testo del decreto.
Per approfondire leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.
Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici
Nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all’IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- b) destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione
- d) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Vengono individuati i casi di decadenza dall’agevolazione:
- a) distribuzione della predetta quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Si prevede l’esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici:
- qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
- gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.
Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.
Infine, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame.
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Adempimento anomalie IVA: in arrivo lettere per il 2022
Con Provvedimento n. 176284 dell'11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha disposto le regole per le comunicazioni relative alle anomalie derivanti dal confronto fra i dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA riferita al 2022 e quelli delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente.
Le comunicazioni saranno messe a disposizione dei contribuenti nel domicilio digitale comunicato all'ADE e inserite nel “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Adempimento spontaneo IVA: in arrivo lettere per il 2022
Il documento evidenzia che l'agenzia verifica la correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il contribuente potrà consultare:
- a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
(Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione); - ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8,
VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
- c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
nature:- i. attive imponibili;
- ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
- e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
- f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Nella comunicazione inviata dall'Entrate vi sarà
- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- d) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- e) codice atto;
- f) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
- i. imponibili;
- ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972 (ricevute);
- g) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- h) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- i) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.1
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Responsabilità dei Sindaci: in vigore dal 12 aprile il tetto massimo
In GU n 73 del 28 marzo la Legge n 35/2025 con le modifiche all'art 2407 sulla responsabilità dei sindaci delle società di capitali.
I Commercialisti, alla approvazione della novità hanno espresso grande soddisfazione per una norma fortemente voluta dal CNDCEC e dal Presidente De Nuccio.
Tetto per Responsabilità dei Sindaci: norma approvata
Il testo del nuovo art. 2407 c.c. in vigore dal 12 aprile prossimo recita come segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno"Pertanto d'ora in avanti i sindaci risponderanno, in solido con gli amministratori, solo entro un limite stabilito in base al compenso secondo le tre fasce.
L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, inserisce un termine di prescrizione certo, pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
Il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio ha parlato di traguardo storico "perché finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione, ma questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale"
Anche ANC Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso soddisfazione tramite il suo Presidente Marco Cuchel.