• PRIMO PIANO

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività sostanziale

    Il Decreto MEF dell'11 ottobre attuativo di quando previsto dall'art 35 del Dlgs n 209/2023 (Riforma fiscale) sulla global minimum tax viene pubblicato in GU n 249 del 23 ottobre.

    In particolare, l'art 35 comma 2 prevede che il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese

    Il primo periodo non si applica se l’impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l’esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.

    Il decreto di cui si tratta appunto disciplina la riduzione in base alla attività economica sostanziale.

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività effettiva

    Il decreto 11 ottobre del MEF reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della Global minimum tax disciplinata all’articolo 35 del Decreto Legislativo. 

    Il Decreto è composto da 8 articoli:

    • art 1 Definizioni
    • art 2 Riduzione del reddito per attività economica sostanziale
    • art 3 Riduzioni per spese salariali
    • art 4 Pagamenti basati su azioni
    • art 5 Riduzione per Immobilizzazioni Materiali
    • art 6 Leasing
    • art 7 Stabile organizzazione
    • art 8 Entità trasparente

    Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale. 

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione
    • e i salari dei dipendenti.

    Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all’esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. 

    Per effetto dell’esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l’imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese. 

    Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolidi che sono assoggettate ad un’imposizione effettiva inferiore all’aliquota minima d’imposta.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025

    Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.

    La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.

    La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.

    Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025

    Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:

    • prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
    • autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.

    Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

    Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. 

    Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. 

    In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
    Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
    Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; 
    • ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
    • iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

    Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.

  • Riforma fiscale

    CPB Forfettari: reddito al lordo dei contributi

    Entro il 31 ottobre, termine di invio della dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023, occorre aderire, se si vuole, al CPB per il forfettari.

    Ricordiamo che il CPB è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Le regole attuative del CPB dei forfettari sono state fissate con il Decreto 15 luglio 2024 e rettificate con il Correttivo di agosto Decreto n 108/2024.

    Vediamo ora i chiarimenti forniti con FAQ dalle Entrate del 17 ottobre.

    CPB dei forfettari: al lordo dei contributi

    La Faq 7, pubblicata dall’agenzia delle Entrate il 17 ottobre ha chiarito che il reddito dei forfettari è da considerarsi al lordo dei contributi.

    Viene evidenziato che l’articolo 28 del Dlgs 13/2024 dispone che per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il reddito di impresa o di lavoro autonomo oggetto di concordato è quello determinato a norma del comma 64 della legge 190/2014, ovvero quello ottenuto applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato 4 della legge del 2014 e differenziato in base al codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. 

    Il reddito minimo concordato deve essere pari a 2.000 euro e "resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori" previsto dallo stesso comma 64 della legge sui forfettari. 

    Questa norma dispone che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato forfettariamente e che l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.

    Il quesito domandava se il reddito dovesse essere considerato al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori e l'ADE ha chiarito che il reddito è da considerarsi lordo, quindi da questo ammontare potranno essere dedotti i contributi  pagati nell’anno di imposizione e solo a condizione che siano obbligatori).

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Con Risposta a interpello n 208 del 23 ottobre le Entrate hanno chiarito la Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b– bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Nel caso di specie, l'immobile in questione è stato acquisito in parte per successione (50%) e in parte per compravendita (50%) e in particolare l'istate:

    • è proprietaria di un immobile acquisito, per il 50%, a seguito della compravendita effettuata dal coniuge nel 19XX in regime di comunione legale dei beni e, per il restante 50%, tramite successione al coniuge defunto nel 20XX, che non è stato adibito ad abitazione principale;
    • sulle parti comuni dell'edificio condominiale sono stati eseguiti interventi, terminati il XX dicembre 2023, ammessi alla detrazione del 110% delle spese sostenute (cd. Superbonus) disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente alla quale è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito ai sensi del successivo articolo 121.

    Data l'intenzione di cedere l'immobile nel 2024, l'Istante chiede:

    1. se si determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b­bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se gli interventi agevolabili sono stati effettuati esclusivamente sull'edificio condominiale;
    2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, come deve essere determinata la plusvalenza imponibile, considerato che il 50% dell'immobile è stato acquisito per successione. 

    La plusvalenza è imponibile solo per la quota relativa alla parte acquisita a titolo oneroso (50%), mentre la parte acquisita per successione è esente da tassazione.

    Con  la  circolare  13  giugno  2024,  n.  13/E  sono  state  impartite  le  istruzioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi ed è stato evidenziato che,  ai  fini  dell'emersione  della  plusvalenza  imponibile,  non  rileva, tra  l'altro,  «la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b­bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso». 

    Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di dieci anni, ivi compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici.

    Nella richiamata circolare n. 13/E del 2024, è stato, inoltre, evidenziato che: «Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'ambito applicativo della lettera b­bis) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione» […]».

    In  particolare,  va  assoggettato  a  tassazione  il  50  per  cento  della  plusvalenza determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra: ­ 

    • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta, 
    • e ­ il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato. Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall'Istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita. 

    Resta  ferma  la  possibilità  di  applicare,  in  luogo  dell'ordinario  regime d'imposizione,  l'imposta  sostitutiva  del  26 per  cento,  secondo  le  modalità  previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della legge di bilancio 2024).

  • Cooperative e Consorzi

    Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio

    Con decreto 8 agosto del MIMIT pubblicato in GU n 245 del 18 ottobre si aggiornano i limiti dell'attivo di bilancio delle Cooperative.

    Si tratta di un articolo unico che sinteticamente prevede l'aggiornamento dei limiti che costituiscono i massimi applicabili alle società cooperative: 

    • del capitale per i soci persone fisiche,
    • del valore nominale dell’azione,
    • e per l’applicabilità delle norme della Srl. 

    Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio

    Con l'art unico del decreto 8 ottobre in GU del 18 ottobre 2024 si prevede che i limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e  2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le  famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
    Per l'effetto:

    • a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro 1.438.000;
    • b) il valore massimo dell'azione di  cui  all'art.  2525,  primo comma, del codice civile e' elevato ad euro 719;
    • c) il limite massimo del  valore  della  partecipazione  di  cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e  elevato  ad  euro 143.800.

    L'aggiornamento è previsto con periodicità triennale appunto sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che non era mai stato effettuato.

    Il valore dell’attivo di bilancio previsto all’articolo 2519, comma 2 del Codice civile consente alle cooperative di minore dimensione di applicare le norme della società a responsabilità limitata in luogo di quelle della società per azioni. 

    Il limite previsto dall’articolo 2525, comma 2, del Codice civile è ammontare massimo di capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore.

  • Locazione immobili 2024

    Codice CIN affitti brevi: regole per richiederlo entro il 1° gennaio

    Il 3 settembre il ministero del turismo ha pubblicato in GU l'avviso di piena operatività del BDRS il portale dove richiedere il CIN per le locazioni brevi e turistiche.

    In particolare, il Ministero specifica che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

    Per i numeri utili e assistenza leggi: CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza

    ATTENZIONE in data 22 ottobre arriva la proroga al 1° gennaio 2025 leggi qui per approfondire.

    CIN affitti brevi: il decreto con le regole

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto del 6 giugno con Disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. 

    Viene precisato che la BDSR stabilisce parametri omogenei e processi standardizzati a livello nazionale e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale.

    CIN affitti brevi: richiesta sulla piattaforma BDSR

    Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:

    • la pubblicazione degli annunci,
    • e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

    Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

    Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in due fasi: 

    1. una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità (terminata il 1° settembre e si attende il relativo comunicato in GU),
    2. e una fase a regime.

    La sperimentazione della piattaforma, iniziata con la Puglia a partire dal 3 giugno 2024, è conclusa.

    La fase di avvio sperimentale nelle Regioni interessate ha consentito ai cittadini di adeguarsi agli obblighi correlati al CIN previsti dall’apposita disciplina, riportata all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023. 

    Le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ogni caso, saranno applicabili solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

    E' bene evidenziare che oltre al CIN nazione per affitti brevi vi è parallelamente una Banca dati europea che da poco è stata regolamenta con l'approvazione di un provvedimento UE. In proposto leggi: Banca dati UE affitti brevi: come si coordina col CIN

    CIN affitti brevi e turistici: che cos'è

    La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 pubblicata in GU n 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, ha previsto novità sul codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche.

    Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

    • locazioni turistiche,
    • locazioni brevi,
    • attività turistico ricettive.

    Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

    Al ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

    La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

    Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

    Viene precisato che l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
    Attenzione al fatto che, è prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

    Affitti brevi e turistici: istanza del locatore per il CIN

    Ai fini dell'attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
     La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

    I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.
     Si prevedono inoltre degli obblighi quali:

    • l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
    • la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

    L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

    CIN Affitti brevi: sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone

    La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. 

    Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata, attraverso gli organi di polizia locale, provvede alle funzioni di controllo, verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative.
    In particolare, il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 

    La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. 

    Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.

    Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA.

    Quest’ultima è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
     In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

    Inotlre, con il fine di contrastare l’evasione nel settore, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.
    Infine si prevede che per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

    Leggi anche: 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione Credito ZES: entro il 2 dicembre

    Scade lunedì 2 dicembre il termine per l'invio della Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno,

    Ricordiamo che il Decreto Collegato Fiscale pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre ha previsto novità anche per il Credito d'imposta ZES.

    Ad occuparsi della modifica è stoto l'art 8 del DL che in sintesi prevede che le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

    Attenzione al fatto che con un provvedimento dell’Agenzia sarà determinato l’importo massimo del bonus fruibile in relazione agli ulteriori investimenti realizzati.

    Riepiloghiamo tutte le regole per adempiere.

    Comunicazione Credito ZES: invio entro il 2 dicembre

    Il DL n 155/2024 modifica ancora la procedura per fruire dell’agevolazione con la previsione dell'art 8.

    In particolare, intervenendo sull’art 1 del DL n 113/2024 convertito noto come DL “Omnibus, modifica ancora la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno (art 16 del DL n 124/2023), prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione iniziale.

    Ricordiamo che per fruire dell’agevolazione i soggetti che hanno già presentato la comunicazione (che scadeva il 12 luglio scorso) devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

    Il necessario modello con le istruzioni è stato pubblicato dall'ADE con il provvedimento n 350036 /2024. In proposito leggi: Credito ZES Unica: nuovo modello per comunicazione integrativa.

    Occorre evidenziare che le prime istruzioni al modello in questione (che verosimilmente verranno modificate) prevedevano che rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:

    • aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
    • modificare la dimensione impresa,
    • aumentare il numero progetti,
    • aumentare il numero strutture produttive,
    • modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati,
    • modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati,
    • modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
    • aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi B11-B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

    Con le previsioni dell'art 8 invece si prevede che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024.