• IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: le novità del Decreto sui tributi locali

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

    Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

    In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: 

    • un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; 
    • l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
    • a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. 

    Dichiarazione e sanzioni IMU: le novità in arrivo nel Dlgs sui tributi locali

    Il Decreto approvato in via preliminare, e pertanto passibile di modifiche, prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco.

    In particolare, per l'IMU si vogliono semplificare gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico.

    In dettaglio l’articolo 26 in bozza inserisce una serie di semplificazioni, prendendo, innanzitutto, in considerazione il decreto MEF del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della stessa legge.

    Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, dato che ormai l’impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.

    Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi.

    Al fine di facilitare i contribuenti e l’attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all’IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale ed è stata prevista la trasmissione solo telematica della dichiarazione.

    E’ inoltre disposta l’integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

    In sintesi e in altre parole la dichiarazione IMU sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica.

    Secondo le norme attuali la denuncia IMU deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti ad agevolazioni, non conosciuti né conoscibili dai Comuni, con indicazione chiara nelle istruzioni alla dichiarazione dei casi in cui la presentazione è obbligatoria.

    Se il testo del decreto non dovesse essere cambiato, le richieste da parte dei Comuni che in molti casi concreti non riescono a procurarsi i dati e quindi chiedono, ai fini delle agevolazioni IMU, la presentazione di una dichiarazione, non saranno più ammissibili, poiché l’unico adempimento sarà per l’appunto quello ministeriale, le cui istruzioni alla compilazione diventeranno le sole regole da seguire.

    Al momento il testo del decreto conferma l’obbligo dichiarativo per le seguenti agevolazioni:

    • a) alloggi sociali;
    • b) unità immobiliare esente di proprietà di appartenenti alle forze armate e agli altri soggetti indicati nell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5, legge 160/2019;
    • c) immobili merce delle imprese costruttrici.

    Sanzioni IMU: le novità del Dlgs dei tributi locali

    Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:

    • Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
    • Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
    • Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

    Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

    Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.

  • Riforma fiscale

    Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni

    L’imposta sui redditi delle persone fisiche, nota come Irpef, a seguito della Riforma Fiscale, ha subito per il solo anno 2024 delle modifiche.

    Tali modifiche sono rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio che interviene sui relativi articoli del TUIR.

    In sostanza diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni, con aliquota al 23% fino a 28.000 euro di reddito. Le Entrate hanno pubblicato i Dichiarativi 2025 e le novità sull'Irpef sono state recepite nel:

    al fine di poter provvedere al pagamento secondo le novità:

    Su tutte le novità riguardanti l'Irpef 2025 le Entrate hanno anche pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio cui si rimanda per esempi e chiarimenti. Leggi qui

    Irpef 2025: nuove aliquote

    L'Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.

    Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell'Irpef sono così strutturati:

    • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
    • aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
    • aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro,

    La legge di bilancio 2025, prevede con l’articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento).

    Per le novità sull'acconto Irpef  2025 leggi anche Acconto Irpef 2025 su aliquote 2023: per chi

    Irpef lavoro dipendente 2025

    Modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

    Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Si precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

    Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

    • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
    • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

    In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

    Leggi anche: Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia dal 1° gennaio.

    Irpef residenti e non residenti

    Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti.

    Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit.

    L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.

    L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio, le detrazioni previste per tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, autonomo),  la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.

    Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori.

    Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.

    I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi).

    Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: rivalutazione dei terreni

    Il Modello 730/2025 per i dipendenti e i pensionati, va inviato entro il 30 settembre prossimo e a tal proposito le entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 68478/2025 con le specifiche tecniche per l'invio. Vediamo dove va indicata la rivalutazione dei terreni.

    Modello 730: dove e come indicare la rivalutazione dei terreni

    Il Quadro M del Modello 730/2025 contiene informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.

    Le istruzioni al modello specificano tra le novità che, quest'anno vi è stato un ampliamento della platea del 730 che può essere utilizzato anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali prima era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

    • redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
    • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).

    In particolare, nella terza sezione B del Quadro M occorre indicare altri dati (premi per assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, rivalutazione dei terreni e redditi derivanti da procedure di pignoramento.

    Qui vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

    Nei righi M76 e M77 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore: dei terreni edificabili,   dei terreni agricoli dei terreni oggetto di lottizzazione,  per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e per i quali l’imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024. 

    Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. 

    Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

    I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

    Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

    Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree va distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. 

    Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

    • nella colonna 1 (Valore rivalutato), il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima; 
    • nella colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta), l’imposta sostitutiva dovuta;
    •  nella colonna 3 (Imposta versata), l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
    • nella colonna 4 (Imposta da versare), l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
    • nella colonna 5 (Rateizzazione), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
    • nella colonna 6 (Versamento cumulativo), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: cause di incompatibilità con impiego pubblico

    Con un Pronto Ordini del 16 maggio il CNDCEC replica al seguente quesito: si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall’art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l’incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.

    Istruttore direttivo contabile è incompatibile con la professione di Commercialista?

    Il CNDCEC  in riferimento alla fattispecie evidenziata ricorda che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Si evidenzia che: 

    1. ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente;
    2. tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. V, 09.09.2024, n. 7497; Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 12837);
    3. ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego;
    4. l’art. 1, co. 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell’attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;

    Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time ≤50%, l’esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

    L’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, assume quindi natura di pubblico impiego.

    In via generale, tale incarico risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. 

    Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente.

    Viena anche precisato che resta fermo l’obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Pertanto, l’incarico di cui trattasi è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Con il Provvedimento n 225451 del 20 maggio, le Entrate dispongono che, data l’impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, si applica l’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. 

    Ricordiamo che a causa del blocco il Commercialisti avevano inviato una richiesta urgenti di proroga degli adempimenti in scadenza il 16 maggio con appunto applicazione del suddetto articolo.

    Ricordiamo che il blocco ha riguardato anche la Dichiarazioni Precompilate, in proposito leggi:  730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio.

    Successivamente, SOGEI con comunicato stampa confermava l'accaduto.

    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Le Entrate nel provvedimento non hanno indicato esplicitamente la data entro cui dovranno effettuarsi i pagamenti scaduti ma evidenziano che la pubblicazione del provvedimento sul sito ADE sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale e pertanto il termine entro cui pagare decorre dal giorno 20 maggio.

    Applicandosi l'art 1 del DL n 498/1961 che recita “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3” i pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 30 maggio prossimo.

  • Senza categoria

    Investimenti 4.0: fondi esauriti in un giorno di domande

    Il MIMIT pubblica il Decreto 31 marzo con le regole operative per le domande per la misura transizione 4.0 per le PMI del sud con domande dal 20 maggio.

    Ricordiamo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicava il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili.

    L’iniziativa ha una dotazione di oltre 300 milioni e si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

    Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi.  Il soggetto gestore è Invitalia.

    Attenzione per esaurimento dei fondi nella stessa giornata di apertura dell'invio delle domande, il MIMIT con decreto ha disposto la chiusura sportello dal 21 maggio.

    Investimenti sostenibili 4.0: i beneficiari

    Il decreto prevede che le agevolazioni sono rivolte alle PMI:

    • regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
    • non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
    • operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
    • hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate del SUD quali: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

    Investimenti sostenibili 4.0: gli investimenti ammissibili

    Il decreto promuove investimenti finalizzati a:

    • efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
    • transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
    • sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.

    I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.

    Relativamente al sostegno viene stabilito che le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:

    • Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
    • Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.

    Attenzione al fatto che una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.

    Per la misura sono previste anche le seguenti condizioni: le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:

    • mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
    • garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
    • evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.

    e il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.

    Transizione 4.0: domande di aiuti alle PMI dal 20 maggio

    Con il Decreto 31 marzo il MIMIT ha pubblicato le regole per richiedere dal sito del soggetto gestore Invitalia, l'agevolazione di cui si tratta.

    Attenzione al fatto che l’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 30 aprile 2025;
    • invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 20 maggio 2025.

    Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 22 novembre 2024, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

    Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione, quelle presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

    Qualora le risorse residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

    L’accesso alla procedura informatica:

    • prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
    • è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. È possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

    Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell’ambito della stessa procedura informatica, dall’Agenzia Invitalia.

  • Senza categoria

    Distacchi di personale: le Entrate fanno il punto

    Con la Circolare n 5 del 16 maggio le Entrate commentano le novità sui distacchi di personale.

    Ricordiamo innanzitutto che, sul tema, era già stato pubblicato l'interpello n 38/2025 con alcuni chiarimenti e ricordiamo inoltre che il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, c.d. “decreto Salva-infrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. ha introdotto l’articolo 16-ter, avente ad oggetto il «Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».

    La Circolare chiarisce che il comma 1 dell’articolo 16-ter del Salva-infrazioni, a seguito del quale non sono più esclusi da Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del mero rimborso dei costi, copre tutti i casi in cui i sottostanti contratti abbiano data di stipula o di rinnovo pari o successiva al 1° gennaio 2025. 

    Per i contratti precedenti, intendendo come tali anche quelli stipulati o rinnovati tra il 15 novembre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del Salva-infrazioni, e il 31 dicembre 2024 vi è una apposita disciplina.

    Per i comportamenti pregressi, infatti, il comma 2 del predetto articolo 16-ter prevede una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, e con esclusione delle operazioni già oggetto di contestazione per mezzo di atti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024, fa salvo il trattamento applicato dal contribuente alle operazioni di distacco:

    • assoggettate all’Iva, conformemente a quanto stabilito nella sentenza C-94/19,
    • considerate fuori dal campo di applicazione dell’imposta, per effetto della previgente disposizione.

    Vediamo in sintesi gli altri chiarimenti ADE.

    IVA operazioni distacco o prestito di personale: istruzioni ADE

    Con il decreto-legge n. 131/2024 “Salva-infrazioni” convertito in Legge n. 166/2024 è stata introdotta una importante novità sul trattamento ai fini Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale.

    L’intervento normativo ha modificato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, che stabiliva che non dovevano ritenersi rilevanti ai fini dell’Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del solo rimborso dei relativi costi, ossia quelli generalmente realizzati dagli operatori. 

    Tale norma, sottoposta al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza relativa alla causa C-94/19 era stata ritenuta incompatibile con la disciplina Iva unionale, sul presupposto che, in presenza del reciproco condizionamento tra il distacco e l’importo versato dalla distaccataria a favore della distaccante, non fosse legittimo includere l’operazione tra quelle da considerare fuori campo Iva.

    Proprio al fine di conformarsi al pronunciamento della Corte Ue, l’articolo 16-ter del Salva-infrazioni ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, facendo rientrare di fatto nel campo di applicazione dell’imposta, al ricorrere degli ordinari presupposti Iva, tutti i distacchi di personale effettuati verso corrispettivo, anche laddove l’ammontare di quest’ultimo sia pari al rimborso dei costi del personale distaccato.

    La Circolare in oggetto fornisce istruzioni operative circa la verifica dei requisiti Iva: soggettivo, oggettivo e territoriale con riferimento ai distacchi di personale e ad altre forme di messa disposizione dei dipendenti, quali la codatorialità e l’avvalimento.

    Le Entrate hanno chiarito che il presupposto soggettivo si verifica quando il datore di lavoro esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto soggetto passivo ai fini dell’Iva. 

    Fanno eccezione, ai sensi all’articolo 70-quinquies, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), le operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo Iva, in quanto tali fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

    Invece, in merito agli enti non commerciali, che esercitano anche attività commerciale, il presupposto soggettivo si verifica sempre quando il personale distaccato sia afferente all’attività d’impresa esercitata.

    Non si verifica, al contrario, nel caso in cui il distacco, oltre a riguardare il personale originariamente impiegato nell’attività istituzionale, sia anche effettuato senza un’organizzazione in forma d’impresa.

    Relativamente al requisito oggettivo, esso  sussiste quando il distacco e il corrispettivo si condizionano reciprocamente, vale a dire l’uno è effettuato solo a condizione che lo sia anche l’altro, e viceversa.

    Ciò si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi del personale distaccato.

    La base imponibile Iva è sempre costituita dall’intero corrispettivo, anche se coincida con il mero rimborso dei costi del personale distaccato. 

    Ciò è appunto, che ai fiscali, distingue, i distacchi di personale dalla somministrazione di manodopera a termine, per la quale continua ad applicarsi la specifica disposizione dell' articolo 26-bis, legge n. 196/1997 che esclude dal computo della base imponibile Iva i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali del personale somministrato.

    Relativamente alla territorialità, l’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato se resa a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia, qualunque sia lo Stato di stabilimento del prestatore/distaccante. 

    Codatorialità e avvalimento: cosa chiarisce la Circolare ADE n 5/2025

    Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche ed effetti giuridici diversi rispetto ai distacchi di personale.

    Le imprese codatrici sono tutte “corresponsabili” del trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo nei confronti del personale dipendente, con la conseguenza che il pagamento per intero effettuato da una impresa referente legittima la stessa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici. 

    Se l’ammontare di tali oneri sia addebitato pro-quota dall’impresa referente alle altre imprese codatrici, in funzione dell’utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, senza alcuna remunerazione aggiuntiva, il pagamento di tali addebiti costituisce mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva.

    Occorre fare una distinzione tra l'avvalimento di personale previsto dall’articolo 104 del codice dei contratti pubblici e quanto, solitamente stabilito ex lege, che consente a una pubblica amministrazione di “avvalersi” degli uffici di un’altra pubblica amministrazione.

    Nel primo caso, la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale sopra richiamati.

    Diversamente, per l’avvalimento tra pubbliche amministrazioni, il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto qualora il soggetto avvalso sia una società “in house”. 

    Sul requisito oggettivo, occorre invece verificare se la norma istitutiva o i relativi protocolli d’intesa prevedano l’erogazione di risorse finanziarie in favore del soggetto avvalso, e se tale erogazione costituisca il corrispettivo dell’avvalimento, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/2013.