• Accesso al credito per le PMI

    Transazioni commerciali: tasso per ritardato pagamento

    Pubblicato in GU n 63 del 17 marzo il comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

    Il tasso di riferimento è così determinato: 

    • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    Pertanto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo. n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e) del  comma  1 dell'art. 1 del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 il tasso di riferimento e' pari al 3,15 per cento. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno

    Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.

    In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.

    Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.

    La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

    Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

    Ora la possibilità slitta al 3 giugno.

    Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.

    Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.

    Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.

    Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello 

    Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.

    Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno

    Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5  del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge  17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per  coloro che aderiscono, il versamento  puo'  essere  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere  entro  il  suddetto  termine  e  le  successive entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre  2026.  

    A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima,  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo  5,  comma  11, del  citato decreto-legge,  calcolati  al  tasso   legale.   Restano   ferme   le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  7  a  12 dell'articolo  5  del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

    Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.

  • Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: l’attestazione di conformità non necessariamente su orginale

    Il Vice Ministro Leo durante l'apertura dell'anno giudiziario, in data 12 marzo, ha anticipato un chiarimento molto atteso per il Contenzioso Tributario. 

    Il tema è stato oggetto di una norma contenuta nel Correttivo approvato il 13 marzo dal CdM.

    In particolare, relativamente all’attestazione di conformità dei documenti inseriti nel fascicolo processualeva fatta sul documento analogico che viene presentato al professionista e quindi non necessariamente l’originale”. 

    Il chiarimento riguarda la corretta interpretazione del nuovo art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 220/2023 che prevede che "Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale”. 

    Attestazione conformità nel contenzioso tributario: novità in arrivo

    L'artiolo 11 del Decreto Legislativo in bozza riguarda appunto Disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario.

    Con tale intervento si persegue l’obiettivo di razionalizzare e semplificare alcune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della delega fiscale, assicurando una migliore e più efficace affermazione dei principi e dei criteri direttivi dell’azione di riforma di cui alla legge n. 111/2023 Riforma Fiscale.

    Il comma 1 contiene misure correttive in materia di contenzioso tributario, dirette a realizzare compiutamente il principio fissato all’art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 111/2023, riguardante la completa digitalizzazione del processo tributario telematico.

    In particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo delegato n. 220/2023.

    L’intervento proposto è finalizzato a confermare l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.

    Sul tema vi è stata polemica a seguito dell’interpretazione restrittiva fornita dagli Uffici del MEF, che avevano parlato della necessità di attestare la conformità all’originale di qualsiasi documento depositato.

    In realtà, l’attestazione di conformità andrà fornita in relazione al documento che il professionista riceve dal cliente, a prescindere dal fatto che si tratti della copia originale.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2025: il quadro T per le cripto attività

    Pubblicati Modello e istruzioni per il 730/2025 da utilizzare per l'invio entro il 30 settembre prossimo della dichiarazione dei redditi anno di imposta 2024.

    Tra le novità viene evidenziato che vi è un ampliamento della platea degli utilizzatori infatti è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

    • redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
    • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);

    Vediamo le novità del quadro T per le cripto attività.

    730/2025: il quadro T per le cripto attività

    Il Modello 730/2025 redditi 2024 reca la novità del Quadro T, diviso per sezioni divise da T1 a T117.

    Il Quadro T denominato Plusvalenze di natura finanziaria contiene le informazioni relative a:

    • plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20 per cento e/o del 26 per cento,
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività del 26%,
    • minusvalenze non compensate nell’anno, partecipazioni rivalutate.

    Come precisato dalle istruzioni questo quadro va compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del Tuir, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir.

    Il Quadro T è diviso in nove sezioni:

    • nella sezione I sono riportate le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%, 
    • nella sezione II sono riportate le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%, 
    • nella sezione III sono riportate le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificata, 
    • nella sezione IV sono riportate le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliare esteri 
    • nella sezione V sono riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto attività,
    • nella sezione VII sono riportate le minusvalenze non compensate nell'anno
    • nella sezione VIII è riportato il riepilogo importi a credito 
    • nella sezione IX sono riportate le partecipazioni rivalutate

  • Identità digitale

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: come eleggerlo dal 12.03

    Con un comunicato stampa del 12 marzo le Entrate informano di un nuovo servizio web per eleggere domicilio digitale per ricevere le comunicazioni dal Fisco.

    I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni attraverso il nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza. 

    La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024.

    Vediamo chi riguarda e come fare con le istruzioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: chi può richiederlo

    Possono eleggere il domicilio digitale speciale:

    • le persone fisiche, 
    • i professionisti 
    • e gli enti di diritto privato

    che non sono tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell’amministrazione digitale”). 

    Come specificato nel provvedimento ade dello scorso 7 ottobre 2024 ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri. 

    Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all’Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad).

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: per quali

    In base alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati.

    Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate Riscossione.

    Domicilio digitale per comunicazioni dal Fisco: il servizio web per richiederlo

    La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

    Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. 

    Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

  • Fatturazione elettronica

    Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 111204 del 7 marzo con la definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 

    In particolare, gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici, secondo quanto previsto dalla Riforma Fiscale.

    Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE

    Il Dlgs n 1/2024 all'art 24 ha previsto che sia possibile utilizzare in alternativa ai registratori telematici e alla procedura web delle Entrate mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. 

    A tal proposito con il provvedimento in esame le Entrate hanno anche pubblicato le specifiche tecniche di riferimento.

    Viene stabilito che le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle specifiche tecniche ad esso allegate. 

    Le Soluzioni Software possono essere attivate esclusivamente da un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche.

    L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore l’approvazione dell’Agenzia 

    Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate. 

    Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

    Secondo le regole ADE il processo di rilevazione dei corrispettivi sarà basato sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti:

    • il modulo fiscale 1 (MF1) un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware tipo il PC o altro similare,
    • il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

    Per tutti i dettagli si rimanda alle specifiche tecniche 1.0 allegate al provvedimento in oggetto.

  • Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Divorzio fittizio: attenzione alla prova dei post sul social

    La Cassazione con sentenza n 8259/2025 depositata il 28 febbraio scorso specifica che commenti e immagini postati su Facebook possono assumere valore confessorio e quindi rendere fittizio il divorzio. 

    Vediamo il caso di specie.

    Divorzio fittizio: attenzione ai post sul social che sono una prova

    Nel caso di specie marito e moglie erano imputati e poi condannati dal Tribunale di Torino in quanto dapprima promuovevano un procedimento di separazione personale continuando però a convivere more uxorio, prevedendo, tra le condizioni della separazione:

    • l'impegno del marito a trasferire alla moglie, la quota del 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento a favore della stessa e successivamente ricorrevano per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in realtà continuando a convivere more uxorio;
    • l'intestazione di un'autovettura Porsche Cayenne alla madre dell'imputata, essendo l'autovettura in realtà di proprietà del genero;
    • la corresponsione da parte del marito di una somma in contanti nell'ambito della compravendita di un’altra autovettura, acquistata a nome della moglie.

    A quest'ultimo veniva notificato con avviso di accertamento, poco prima delle operazioni fraudolente, un debito verso l'erario di quasi 500.000 euro.

    La Procura rinveniva su Facebook una serie di elementi atti a comprovare la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio, nonché degli atti dispositivi.

    Così, per dimostrare la persistenza della comunione di vita e di interessi (evidentemente incompatibili con l’intervenuto accordo di separazione), sono stati correttamente ritenuti particolarmente significativi sia un post pubblicato dal marito, con il quale, dopo aver definito "ex moglie" la persona ritratta in foto, ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed all’estero, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.

    La Procura si era avvalsa anche di servizi di appostamento effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso l'abitazione della moglie, nonché presso l'abitazione dove l'imputato aveva formalmente trasferito la sua residenza.

    Dagli appostamento era emerso che il marito frequentasse assiduamente, anche durante le ore notturne, la prima abitazione, formalmente di proprietà della (ex) moglie mentre quest'ultima non avesse mai dimorato nel secondo immobile.

    La Cassazione ha richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per cui, “ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva”.

    Va ricordato che il Fisco può agire in sede civile con l’azione revocatoria o con l’azione di simulazione, azioni giudiziarie volte a rendere inefficace la separazione simulata.

    L'esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti del trasferimento immobiliare operato in sede di separazione consensuale è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza, sul presupposto che l’accordo integra comunque un atto negoziale, frutto di libera determinazione dei coniugi, rispetto al quale il provvedimento di omologazione è mera condizione sospensiva di efficacia: l’azione va quindi a colpire non la separazione in sé, ma solamente la disposizione lesiva delle aspettative dei creditori, a nulla rilevando che essa sia considerata inscindibile rispetto al complesso delle altre condizioni dell’accordo di separazione.

    Con la sentenza n. 26127 del 7/10/2024 la Cassazione ha esteso la possibilità di ottenere la revoca dei trasferimenti patrimoniali pregiudizievoli anche a quelli contenuti in accordi assunti nell’ambito di una separazione giudiziale e recepiti nella sentenza che ne abbia definito il procedimento, a seguito della rassegnazione di conclusioni congiunte da parte dei coniugi, “anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.