-
730/2025: credito d’imposta per le mediazioni
Il Modello 730/2025 approvato dalle Entrate per dichiarare i redditi del periodo di imposta 2024 accoglie anche il credito di imposta mediazione.
Tale credito è commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.
Vediamo maggiori dettagli su cos'è e come indicarlo in dichiarazione.
Credito d’imposta mediazioni: cos’è e come indicarlo nel 730/2025
Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione.
Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di 600,00 euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di 2.400,00 euro.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione:
- deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito: www.giustizia.it
- entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante.
Il credito di imposta mediazioni va indicato nel Quadro G altri crediti nella sezione XIII Altri crediti di imposta.
In particolare occorre compilare il rigo G15 con il codice "16":

I crediti di imposta mediazione, non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia.
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
Per completezza si ricorda che l’assetto complessivo degli incentivi fiscali finalizzati a sostenere la definizione delle controversie attraverso sistemi di giustizia complementare è stato ampliato dal D.lgs. n. 149 del 2022 che, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 ha profondamente innovato la materia della mediazione civile e commerciale, apportando significative modifiche al D.lgs. n. 28 del 2010.
-
Novità su imposta di successioni e donazioni: commento ADE
Con la Circolare n 3 del 16 aprile le Entrate commentano le principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni intervenute a seguito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023).
Come evidenziato in premessa del documento ADE esse riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate all’interno del TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Inoltre le Entrate hanno commentato anche le seguenti norme:
- l’articolo 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104, recante «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»;
- l’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 872, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111».
Vediamo il chiarimento sulle liberalità indirette.
Donazioni indirette: il commento Ade nella Circolare n 3/2025
Il documento ADE commenta tra le novità introdotte dal decreto delegato, la modifica dell’articolo 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti) può essere effettuato «esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi».
Non è, quindi, più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato (sole o unitamente ad altre già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario) un incremento patrimoniale «superiore all’importo di 350 milioni di lire».
Il successivo comma 2 dell’articolo 56-bis stabilisce che, alle liberalità anzidette, si applichi l’aliquota dell’8 per cento, per la parte eccedente l’eventuale franchigia di cui all’articolo 56 del TUS.
La norma, inoltre, prevede espressamente che la registrazione delle liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del TUR; in tal caso, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie previste dall’articolo 56 del TUS.Disciplina del coacervo: commento ADE nella Circolare n 3/2025
La novella normativa interviene sull’articolo 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Si evidenzia, sul punto, che tale orientamento era già stato assunto dall’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con il suddettp documento di prassi è stato, inoltre, precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le “donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata”.
Con l’intervento normativo in esame è stato, poi, espressamente abrogato l’articolo 8, comma 439, del TUS, disciplinante l’istituto del c.d. “coacervo successorio”.Tale istituto era, tuttavia, da ritenersi già implicitamente abrogato, come chiarito dalla predetta circolare.
Sanzioni per la dichiarazione di successione: le modifiche
L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 87 del 2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:- all’articolo 50, comma 1, del TUS46, rubricato «Omissione della dichiarazione»:
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per cento);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120 per cento); si segnala che, con la risoluzione n. 2/E del2025, il relativo codice tributo “A150” è stato ridenominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”;
- all’articolo 51 del TUS47, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200 per cento);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’articolo 53 del TUS48, rubricato «Altre violazioni»:nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui
sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento); - nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
-
Intelligenza Artificiale e Lavoro: il Ministero chiede un parere sulle linee guida
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato la redazione delle Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel Mondo del Lavoro. Si tratta di un documento che vuole accompagnare imprese, consulenti del lavoro, lavoratori, enti di formazione e soggetti intermediari nell’adozione consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è favorire l’uso dell’IA per migliorare produttività, efficienza, benessere e sicurezza nei contesti lavorativi, tutelando al contempo la dignità della persona.
Dal 14 aprile 2025 è aperta una consultazione pubblica con la quale il ministero mette a disposizione la bozza attuale e chiede il contributo per completarla e migliorarla.
SCARICA QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI LINEE GUIDA
Consultazione pubblica per le linee guida IA nel lavoro
Come detto, per rendere il documento il più possibile completo e condiviso, il Ministero ha avviato una consultazione pubblica attraverso il portale ParteciPA.
Tutti gli stakeholder interessati – aziende, professionisti, enti e cittadini – possono inviare proposte, osservazioni e suggerimenti, anche di natura tecnica o normativa, sulla bozza del testo.
Dal punto di vista operativo gli interessati devono accedere al portale ParteciPA a questo LINK e inserire, previa registrazione con SPID, CNS o CIE, i propri dati , per poi rispondere a una serie di domande sulla bozza di linee guida.
E' possibile anche caricare un documento completo con il proprio contributo.
Il percorso partecipativo rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla definizione di regole chiare e utili, valorizzando il contributo diretto di chi opera ogni giorno nel mondo del lavoro.
Le indicazioni più rilevanti saranno recepite nel documento finale, con riconoscimento degli autori.
C’è tempo fino al 21 maggio 2025 per partecipare e contribuire alla costruzione di regole nell'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di un futuro del lavoro al contempo più innovativo, inclusivo e umano.
Il questionario sulla bozza Linee Guida IA
IL QUESTIONARIO DA COMPILARE è IL SEGUENTE
Anagrafica
(Title And Description)
Nome e Cognome
(Risposta breve)
Denominazione dell’Ente di appartenenza
(Risposta breve)
Ruolo/Posizione ricoperta all’interno dell’Ente
(Risposta breve)
Indirizzo e-mail
(Risposta breve)
Regione/Provincia di appartenenza
(Risposta breve)
Quali considerazioni generali sulle Linee guida?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni per migliorare struttura e leggibilità del testo?
(Risposta lunga)
Quali proposte per fornire strumenti operativi ad imprese e lavoratori per l’implementazione dell’IA?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto agli aspetti normativi e giuridici?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto al tema sicurezza e tutela dei diritti?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto al tema formazione e sviluppo delle competenze?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto al tema finanziamenti e incentivi?
(Risposta lunga)
Invia un contributo più ricco e strutturato
(Title And Description)
-
730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili
Le spese sostenute per una adozione a distanza possono essere detraibili al 26% nel Modello 730/2025.Le spese detraibili vanno indicate, ricordiamolo, nel Quadro E oneri e spese dove ai righi da E1 a E14 vanno indicate tali spese.Vediamo il chiarimento delle Entrate sul tema e le istruzione per il 730/2025.
730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili
L'Agenzia con una FAQ 2024 ancora valida, ricordava che la Circolare 95/2000 ha chiarito che, in generale, le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile.
Tuttavia, se le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, a determinate condizioni, possono rientrare tra le spese detraibili.
Viene chiarito che è possibile usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per adozioni a distanza.
Per richiedere l’agevolazione è necessario, però, che:
- le somme ricevute siano utilizzate dall’organizzazione non lucrativa nell’ambito della sua attività istituzionale,
- a favore di persone che versano in una condizione di bisogno,
- e che le stesse erogazioni siano state riportate nelle scritture contabili.
Attenziona al fatto che, la Onlus che percepisce l’erogazione dovrà certificare al contribuente la spettanza o meno della detrazione d’imposta.
Altra condizione per la detraibilità è che l’erogazione deve essere effettuata con:
- versamento bancario (o postale),
- o tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Infine viene evidenziato che in alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus (quindi anche le somme versate quale contributo per adozione a distanza) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Vediamo dove indicare tali spese.
730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili
Nel Quadro E alla Sezione I – (righi da E1 a E14) è possibile indicare le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta
- del 19 per cento (per esempio spese sanitarie)
- o del 26 per cento o del 30 per cento (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS)
- o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV)
- o del 90 per cento (premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione).

In particolare, nei righi da E8 a E10 Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

-
Interessi su mutui per acquisto terreni da destinare a diritti di superficie: deducibilità
Con Risposta a interpello n 110 del 16 aprile le Entrate hanno replicato ad una società che acquista terreni per impianti solari.
Essa acquista terreni con mutui ipotecari per poi concederli a terzi con contratto ventennale di diritto di superficie.
I soggetti terzi vi installeranno impianti solari.
Le Entrate replicano al quesito specificando che l'articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007 prevede la piena deducibilità degli interessi passivi su tali mutui a condizione che gli immobili siano destinati alla locazione e che il finanziamento sia garantito da ipoteca. Vediamo il dettaglio dell'interpello.
Interessi su mutui per acquisto terreni da destinare a diritti di superficie: deducibilità
Una Srl chiede sull’interpretazione dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007, riguardo alla deducibilità fiscale degli interessi passivi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su terreni destinati alla creazione di diritti di superficie (Dds).
La società ha firmato dei contratti preliminari per l’acquisto di terreni con mutuo ipotecario sui terreni e comporteranno interessi passivi.
I diritti di superficie avranno una durata ventennale e saranno concessi a terzi, dietro pagamento di un canone periodico, per installare pannelli fotovoltaici.La società specifica di aver scelto i Dds per garantire una tutela reale agli istituti di credito, che preferiscono questa forma contrattuale rispetto a un contratto di locazione. La Srl redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
Le Entrate dissentono con la soluzione interpretativa dell'listante che sosteneva di potere dedurre integralmente gli interessi passivi.Secondo l'ADE tanto la normativa quanto la prassi, richiamata nella risposta di cui si tratta, specificano chiaramente che solo gli immobili dati in locazione possono beneficiare della deducibilità prevista dal comma 36 e che non è possibile equiparare i diritti di superficie a contratti di locazione.
L’Agenzia delle entrate ricorda che la deducibilità ai fini Ires degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per l’attività d’impresa è disciplinata dall'art 96 del Tuir, il quale stabilisce che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile entro certi limiti, calcolati nella misura del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e del periodo precedente.
L'articolo 1 comma 36, della legge n. 244/2007, modificato dall’articolo 4 dal Dlgs n. 147 del 2015, prevede una deroga a questi limiti per gli interessi passivi relativi all’acquisto o costruzione di immobili patrimoniali.
La modifica ha previsto che le “società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare” devono avere un attivo patrimoniale composto per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e ricavi da canoni di locazione per almeno due terzi.
Per applicare tale deroga, è necessario che gli interessi siano relativi all’acquisto o costruzione degli immobili e che il mutuo ipotecario riguardi gli stessi immobili concessi in locazione.
La Circolare n. 37/2009 chiarisce che la disposizione si applica sia agli immobili patrimoniali che a quelli strumentali, purché destinati all’attività locativa.
In conclusione, secondo l'Ade la società non può beneficiare della deduzione integrale degli interessi passivi prevista dal comma 36, poiché non soddisfa il requisito della destinazione alla locazione.
Allegati: -
IVA collirio: quando spetta l’aliquota al 10%
Con Risposta a interpello n 88 del 4 aprile si chiarisce l'ambito di applicazione della aliquota IVA per dispositivi medici e in particolare per una società istante che dichiara di svolgere l'attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici.
Tra gli altri, essa commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, un collirio dispositivo medico confezionato in un flaconcino da 10 ml.
Il Contribuente chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare e allega e a tal fine il parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
IVA collirio: cquando spetta l’aliquota al 10%
La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista, dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, per i «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale»
Allegati:
Come già chiarito, questa norma non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata (tra le molte risposte a interpelli pubblicate, cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022, n. 257 del 17 marzo 2023).
Il Contribuente ha prodotto il necessario parere di accertamento tecnico, rilasciato da ADM in cui si afferma di ritenere, «Sulla base di quanto dichiarato e dell'istruttoria svolta, …. che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito della voce 3004 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 3004 90 00: ''Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto; altri''. ».
Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. -
Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024
Pubblicato in GU n 85 dell'11 aprile il Decreto 13 febbraio con l'esenzione Ires per enti e associazioni.
In dettaglio per l'anno d'imposta 2024, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del decreto.
Gli Enti e le Associazioni culturali senza fini di lucro che, per il periodo d’imposta 2024, beneficeranno dell’esenzione dall’Ires grazie al loro impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali delle comunità locali, sono in tutto 139.
Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l’elenco 2024
Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dalla legge Finanziaria del 2007 all'articolo 1, comma 185, (legge n. 296/2006)
I soggetti interessati possono presentare ogni anno un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, utilizzando il software “IstanzaBenefici_Associazioni” disponibile sul sito delle Entrate sia direttamente che attraverso intermediari abilitati dal 20 luglio al 20 settembre.
Scarica qui Modello e istruzioni.
Accolta la domanda gli enti usufruiscono:
- dell’esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.