• Dichiarazione IVA

    IVA 2025: il quadro VQ per i versamenti periodici omessi

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello e le istruzioni per la Dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024.

    Scarica qui Modello e istruzioni IVA 2025 per l'invio entro il 30 aprile.

    Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.

    IVA 2025: il quadro VQ per i versamenti mancanti

    Il quadro VQ è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della dichiarazione, vediamo come va compilato.

    Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

    • colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
    • colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
    • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26 PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2 + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
    • colonna 4 l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
    • colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di predisposta;
    • colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0;
    • colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
    • colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
    • colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura. 

    Attenzione al fatto che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

    IVA 2025: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa

    Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.

    Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018. 

    A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale. Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.

    Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".

     Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24". 

    Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.

    Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella  dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".

     A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei" 

    L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale. 

    Tale chiarimento si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.

  • Riforma dello Sport

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport informa dell'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

    Vediamo i dettagli.

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle:

    • ASD associazioni sportive dilettantistiche 
    • SSD società sportive dilettantistiche 

    affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP. 

    Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.

    Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.

    Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.

    Attenzione al fatto che, le attività di verifica riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,

    comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. 

    Vediamo il quesito e il caso specifico.

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:

    • nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
    • ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. 

    L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.

    Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte. 

    A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.

    L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

    • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
    • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
    • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

    Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto  derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. 

    Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.

    Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

    Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

    L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

    Allegati:
  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    ETS, incentivo assunzione disabili, nuovi fondi

    Il DPCM 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024 dopo vari mesi di attesa,  aveva  stabilito  le modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi del Fondo previsto dall'art. 28 del DL 48/2023 (Decreto Lavoro) . Il Fondo è destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani  under 35 con disabilità, coinvolgendoli direttamente nelle attività statutarie e imprenditoriali degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.   Il termine per la attuazione dell'agevolazione era stato prorogato con il decreto Milleproroghe 2024. 

    L'incentivo consiste in un contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile per i primi mesi di lavoro. 

    Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine effettuate entro il 30 settembre 2024

    Sono state pubblicate inoltre  dall'  INPS ulteriori  indicazioni sulle  modalita'  per  l'istruttoria  delle  istanze  l'erogazione del contributo,  e le procedure di controllo.

     la scadenza  per le domande era fissata al 31 ottobre 2024.

    AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2025 

    Con la conversione del decreto Emergenze 208/2024 – legge 20 /2025 pubblicato in GU il 28.2.2025 sono stati stanziati ulteriori 15milioni di euro per il Fondo. 

    Si può  forse ipotizzare una riproposta della misura per il 2025  o il ripescaggio di domande respinte. 

    Si attendono  a questo punto le istruzioni INPS incaricato della gestione.

    Vediamo con maggiori dettagli  l'agevolazione e le istruzioni e la tempistica per ottenere i contributi.

    Scarica qui il testo del decreto.

    Incentivo assunzioni in ETS: beneficiari

    Come già previsto dal decreto legge 48 2023 il contributo può essere richiesto da

    •  enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 117/2017, 
    • organizzazioni di volontariato, 
    •  associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017, e da
    •  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe. 

    Questi enti devono :

    1. aver assunto persone con disabilità di età inferiore a 35 anni con contratti a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, o 
    2. aver trasformato contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nello stesso periodo, 

    per attività conformi al loro statuto.

    Per poter accedere al contributo, i datori di lavoro devono 

    • essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e 
    • non aver commesso violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Incentivo assunzioni in ETS: importo

    Il decreto specifica che il contributo  è soggetto al vigente regime de minimis e consiste in:

    •  un importo di 12.000 euro una tantum per ogni assunzione effettuata e 
    • un ulteriore contributo di 1.000 euro al mese,  dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.

     In caso di cessazione del contratto prima di questa data, il contributo mensile sarà erogato fino alla cessazione del rapporto di lavoro. È previsto anche per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024  lo stesso contributo una tantum di 12.000 euro e la quota mensile per quel mese.

    L 'erogazione del contributo è   prevista in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

     Il contributo è cumulabile con altre misure di incentivazione per l'assunzione di persone con disabilità.

    Incentivo assunzioni in ETS: presentazione delle domande

    Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate all'INPS tramite modalità telematica :

    • dal 2 settembre 2024 
    • al 31 ottobre 2024,

     corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie.

     Le domande saranno valutate dall'INPS e l'elenco dei destinatari sarà reso pubblico sul sito istituzionale.

    L'INPS ha  reso note con il messaggio 2906 del 30 agosto 2024  le specifiche modalità di inoltro delle richieste.

    Le domande devono essere presentate :

    • dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari  
    • dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID o CNS  o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando  “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”,
    • utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante  con  copia del documento di identità in corso di validità.

    Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il template di cui all’Allegato n. 3 secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

    • le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
    • l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo 
    • i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.

    Incentivo assunzione disabili: quanto viene pagato?

    Il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 dell'INPS fornisce dettagliate istruzioni operative per l'erogazione dell'incentivo destinato all'occupazione delle persone con disabilità, come stabilito dall’art. 28 del D.L. 48/2023 (convertito dalla Legge 85/2023 e modificato dal D.L. 215/2023) e sui controlli di verifica .

    Viene  ricordato che: 

    •  si tratta di  un contributo di 12.000 euro una tantum per ogni nuova assunzione, con
    •  un ulteriore contributo mensile di 1.000 euro fino al 30 settembre 2024.

     Se l’assunzione è avvenuta a settembre 2024, è prevista solo la quota una tantum e la mensilità di settembre.

     Se le domande superano il limite di spesa previsto di 6.315.825,00 euro, l’INPS applicherà una riduzione proporzionale del contributo per rispettare il budget disponibile.

    Pagamento

    Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 sul conto corrente indicato dal beneficiario. Eventuali fondi non riscossi saranno rientrati dall’INPS per incrementare la provvista finanziaria.

    Attenzione al fatto che l'importo complessivo è soggetto ai limiti del regolamento de minimis e alle risorse disponibili.

    Incentivo assunzione disabili: le verifiche

    Verifica preliminare delle domande: 

    L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, verifica i requisiti dei soggetti richiedenti, la validità delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e la regolarità contributiva tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento del ricevimento della domanda

    Controlli successivi: 

    L'INPS eseguirà in seguito  controlli a campione (almeno sul 10% dei beneficiari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

    In caso di irregolarità o documentazione insufficiente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali ai beneficiari 

    Qualora venga riscontrata l'indebita percezione del contributo, l’INPS avvia il recupero delle somme,  comunicando al beneficiario delle motivazioni della revoca e la procedura per il recupero delle somme

  • Operazioni Straordinarie

    Cessione di quote di srl: tassazione in presenza di accordo tra i soci

    Con Risposta a interpello n 50/2025 le Entrate replicano a due soci di S.r.l. che hanno percepito somme corrisposte sulla base di pattuizioni contrattuali successivamente all'atto di cessione delle proprie quote. Come va tassata la plusvalenza.

    Cessione di quote di srl: il quesito dell’interpello n 50/2025

    Gli Istanti Alfa e Beta detenevano rispettivamente il 51 per cento ed il 49 per cento del capitale sociale di una

    società srl.

    In data 22 marzo 2022, gli Istanti hanno ceduto il 51 per cento del capitale sociale della Società ad un'altra società per un corrispettivo complessivo pari ad euro 16.000.000,00 suddiviso tra gli Istanti in misura non proporzionale rispetto al valore delle quote di partecipazione da ciascuno trasferite. 

    Più precisamente:

    • Alfa ha ceduto il 26,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 10.400.000,00;
    • Beta ha ceduto il 24,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 5.600.000,00.

    Gli Istanti sono titolari del 24,5 per cento ciascuno del capitale sociale della Società.

    Essi hanno altresì convenuto con la Società acquirente la possibilità di cedere anche il restante 49 per cento del capitale, concedendo all'acquirente il relativo diritto d'opzione e correlando il prezzo di esercizio a predefiniti parametri economico-finanziari, nonché suddividendo l'esecuzione delle operazioni di cessione in due tranche:

    • la prima con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2024 (''Opzione 2024'');
    • la seconda con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2028 (''Opzione 2028'').

    Ciascuna delle due opzioni avrà ad oggetto il 50 per cento delle quote della Società da ciascuno possedute.

    In data 18 marzo 2022, gli istanti hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le modalità di ripartizione non proporzionale delle somme derivanti dalla possibile vendita del 49 per cento del capitale sociale della Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione 2024 e/o dell'Opzione 2028, sulla base di criteri prestabiliti.

    Tale accordo prevede, in sostanza, che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute dagli Istanti avvenga valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla Società

    nei periodi successivi alla prima cessione (più in dettaglio, il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi 20212024 per l'Opzione 2024 ed alla media dei risultati 20212028 per l'Opzione 2028).

    Con il predetto accordo, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per addivenire alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la Società acquirente sarà obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit.

    Tuttavia, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, pariteticamente detenute dagli stessi (24,5 per cento ciascuno).

    Ciononostante, gli Istanti, in conformità dell'accordo dagli stessi sottoscritto nel 2022 e di un successivo accordo sottoscritto nel 2024, intendono ripartirsi l'importo complessivo che verrà corrisposto dall'Acquirente a titolo di corrispettivo per la cessione del 49 per cento del capitale sociale della Società attribuendo a ciascuno un importo non

    proporzionale rispetto alle quote di capitale dagli stessi detenute.

    Ciò premesso, gli Istanti chiedono se in caso di cessione del residuo 49 per cento del capitale sociale della Società, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c bis ), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), possono considerare quale corrispettivo fiscalmente rilevante della cessione delle rispettive partecipazioni quello che deriverà dall'applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2022 dagli stessi Istanti, in luogo della ripartizione proporzionale di quanto corrisposto dall'Acquirente.

    Il dubbio interpretativo si pone in quanto l'Acquirente intende acquistare le partecipazioni suddividendo il prezzo complessivo in misura proporzionale alle partecipazioni detenute dagli Istanti e non secondo la diversa ripartizione voluta dagli stessi sulla base dei suddetti accordi.

    Cessione di quote di srl: tassazione in presenza di accordo tra i soci

    L'Ade ricorda che l'articolo 67, comma 1, del Tuir dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita  semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […]cbis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni».

    Ai fini della determinazione della plusvalenza, il successivo articolo 68, comma 6, stabilisce che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

    Successivamente specifica che nel caso in esame, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, detenute dagli stessi nella misura del 24,5 per cento ciascuno; pertanto, la cessione delle partecipazioni degli Istanti verrà remunerata dall'Acquirente in egual misura.

    Considerato che il prezzo pagato a ciascun socio è uguale e che lo statuto della Società non attribuisce diritti particolari alle partecipazioni detenute dal Sig. Alfa, il prezzo di cessione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza è quello stabilito e percepito dagli Istanti per effetto dello stesso atto di cessione.

    Il maggior importo spettante al Sig. Alfa, sulla base degli accordi con il Sig. Beta, pertanto, non assume rilevanza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis ), del Tuir.

    Si ritiene, quindi, che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, del Tuir, gli Istanti dovranno confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

    Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Tuir; vale a dire, che tali minusvalenze non possono essere utilizzate in compensazione delle eventuali plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi.

    Con riferimento alla possibilità che il maggior importo riconosciuto al Sig. Alfa possa costituire una donazione da parte del Sig. Beta, si osserva che ai sensi dell'articolo 769 del codice civile «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione».

    Nel caso di specie, gli accordi tra i soci prevedono che il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit

    Si tratta di somme che in assenza di tale contributo non sarebbero corrisposte. Tale circostanza consente di escludere l'esistenza dello spirito di liberalità tipico della donazione.

    L'Accordo 2022 prevede in sostanza che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute da (…) avvenga valorizzando i risultati che (…) avranno contribuito a realizzare nei periodi considerati.

    La finalità delle pattuizioni contenute nell'Accordo 2022 è evidente: siccome il valore di cessione delle residue partecipazioni detenute da (…) [ndr. Alfa e Beta nella Società] è correlato ai risultati che verranno realizzati successivamente alla Prima Cessione, gli Istanti hanno inteso pattuire tra loro una ripartizione del corrispettivo complessivo non (necessariamente) proporzionale alle quote detenute nella Società.

    L'analisi di tali pattuizioni contrattuali, quindi, evidenzia che dai citati accordi tra soci scaturisce l'obbligo per uno di essi di corrispondere delle somme all'altro per il maggior contributo che quest'ultimo avrà dato alla valorizzazione della Società.

    Ciò posto, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 67 del Tuir individua, tra i redditi diversi, quelli che «non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».

    L'elencazione ricompresa in tale categoria risponde alla necessità di assoggettare a tassazione tipologie eterogenee di redditi privi di collegamento tra loro ma in ogni caso accomunati dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza per il contribuente pur in mancanza dei requisiti tipici previsti per le altre categorie.

    Deve, in ogni caso, trattarsi di redditi che costituiscono un accrescimento patrimoniale imputabile, in rapporto di causa effetto, ad una fonte produttiva.

    L'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir riconduce nel novero dei redditi diversi i «redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».

    Sulla base di quanto emerge dagli accordi intercorsi tra gli Istanti, che sono autonomi rispetto all'atto di cessione stipulato con la Società acquirente, si ritiene che le somme riconosciute al Sig. Alfa che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell'atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della citata lettera l) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.

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  • PRIMO PIANO

    Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo

    Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.

    Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.

    Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.

    Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM

    Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:

    • per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
    • per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.

    L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:

    • al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120 
    • e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.

    Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione” 

    Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

  • Abuso Diritto

    Abuso del diritto: Leo firma l’atto di indirizzo cui attenersi

    L'atto di indirizzo del 27 febbraio firmato dal Vice Ministro Leo con oggetto l'abuso del diritto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze.

    Il documento dichiaratamente: "intende fornire agli uffici le indicazioni metodologiche necessarie per un’applicazione dell’articolo 10-bis che sia, al tempo stesso, coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta".

    Vediamo i passaggi principali dell'atto di indirizzo sull'art 10 bis dello Statuto del Contribuente.

    Abuso del diritto: Leo firma l’atto di indirizzo cui attenersi

    Il documento appena pubblicato dal Vice Ministro Leo sarà il riferimento per gli uffici della Amministrazione Finanziaria relativamente all'applicazione dell'art 10 bis sull'abuso del diritto, evidenziamone i passaggi principali.

    Viene innanzitutto ricordato che con l'articolo 10 bis introdotto dalla legge numero 212 del 2000, Statuto dei Diritti del Contribuente, il legislatore ha introdotto una definizione dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto ed ha predisposto le garanzie di ordine sostanziale e procedurale necessario ad assicurare certezza e trasparenza reciproca nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti. 

    Attraverso quest'ultima disposizione il legislatore chiarisce che il risparmio d'imposta deve essere considerato sempre legittimo sia quando derivi dalla scelta di un regime opzionale previsto dall'ordinamento ma meno oneroso sul piano fiscale sia quando derivi da un'operazione alternativa ad un'altra parimenti legittima ma importante un diverso e più ridotto carico fiscale, ferma restando la suddetta libertà del contribuente di condurre i propri affari secondo la modalità fiscalmente più conveniente.

    L'articolo 10 bis, continua l'atto del Vice Ministro Leo, traccia la linea di confine tra tale libertà e quelle condotte che pur senza violare espressamente alcuna norma tributaria e dunque senza configurare ipotesi di evasione fiscale violano lo spirito delle norme tributario i principi dell'ordinamento tributario. 

    L'articolo 10 bis si configura in ogni caso come una clausola residuale destinata a trovare applicazione solo quando la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione cioè violazione di disposizioni fiscali, come sottolineato dal comma 12 dell'articolo stesso, secondo cui in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie 

    Con tale previsione si è voluto chiarire che non si configura abuso del diritto nei casi di risparmi di imposta illeciti cioè realizzati infrangendo una disposizione fiscale, nei suddetti casi si configura più propriamente un'evasione che come tale va perseguita.

    Solo il risparmio di imposta indebito cioè ottenuto rispettando formalmente la lettera della norma, ma tradendone lo spirito, determina l'abuso.

    Per tale ragione, come chiarito dalla relazione illustrativa all'articolo 10 bis, la disciplina dell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o reati tributari in particolare l'evasione e la frode, queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre. 

    Devono pertanto essere esclusi dal perimetro dell'abuso del diritto per essere ricondotti nella diversa categoria dell'evasione non solo tutti i casi di aperta violazione delle norme tributarie ma anche i casi di simulazione e di frode che si caratterizzano per una manipolazione della realtà.

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