• Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Divorzio fittizio: attenzione alla prova dei post sul social

    La Cassazione con sentenza n 8259/2025 depositata il 28 febbraio scorso specifica che commenti e immagini postati su Facebook possono assumere valore confessorio e quindi rendere fittizio il divorzio. 

    Vediamo il caso di specie.

    Divorzio fittizio: attenzione ai post sul social che sono una prova

    Nel caso di specie marito e moglie erano imputati e poi condannati dal Tribunale di Torino in quanto dapprima promuovevano un procedimento di separazione personale continuando però a convivere more uxorio, prevedendo, tra le condizioni della separazione:

    • l'impegno del marito a trasferire alla moglie, la quota del 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento a favore della stessa e successivamente ricorrevano per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in realtà continuando a convivere more uxorio;
    • l'intestazione di un'autovettura Porsche Cayenne alla madre dell'imputata, essendo l'autovettura in realtà di proprietà del genero;
    • la corresponsione da parte del marito di una somma in contanti nell'ambito della compravendita di un’altra autovettura, acquistata a nome della moglie.

    A quest'ultimo veniva notificato con avviso di accertamento, poco prima delle operazioni fraudolente, un debito verso l'erario di quasi 500.000 euro.

    La Procura rinveniva su Facebook una serie di elementi atti a comprovare la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio, nonché degli atti dispositivi.

    Così, per dimostrare la persistenza della comunione di vita e di interessi (evidentemente incompatibili con l’intervenuto accordo di separazione), sono stati correttamente ritenuti particolarmente significativi sia un post pubblicato dal marito, con il quale, dopo aver definito "ex moglie" la persona ritratta in foto, ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed all’estero, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.

    La Procura si era avvalsa anche di servizi di appostamento effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso l'abitazione della moglie, nonché presso l'abitazione dove l'imputato aveva formalmente trasferito la sua residenza.

    Dagli appostamento era emerso che il marito frequentasse assiduamente, anche durante le ore notturne, la prima abitazione, formalmente di proprietà della (ex) moglie mentre quest'ultima non avesse mai dimorato nel secondo immobile.

    La Cassazione ha richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per cui, “ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva”.

    Va ricordato che il Fisco può agire in sede civile con l’azione revocatoria o con l’azione di simulazione, azioni giudiziarie volte a rendere inefficace la separazione simulata.

    L'esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti del trasferimento immobiliare operato in sede di separazione consensuale è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza, sul presupposto che l’accordo integra comunque un atto negoziale, frutto di libera determinazione dei coniugi, rispetto al quale il provvedimento di omologazione è mera condizione sospensiva di efficacia: l’azione va quindi a colpire non la separazione in sé, ma solamente la disposizione lesiva delle aspettative dei creditori, a nulla rilevando che essa sia considerata inscindibile rispetto al complesso delle altre condizioni dell’accordo di separazione.

    Con la sentenza n. 26127 del 7/10/2024 la Cassazione ha esteso la possibilità di ottenere la revoca dei trasferimenti patrimoniali pregiudizievoli anche a quelli contenuti in accordi assunti nell’ambito di una separazione giudiziale e recepiti nella sentenza che ne abbia definito il procedimento, a seguito della rassegnazione di conclusioni congiunte da parte dei coniugi, “anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.

  • Redditi di Capitale

    CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

    Entro il 17 marzo (poiché il 16 termine ordinario cade di domenica) occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili 2024 derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

    La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

    Scarica qui:

    Attenzione al fatto che la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

    CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

    La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da: 

    • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
    • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
    • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
    • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,
    • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
    • imprese di investimento e agenti di cambio,
    • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

    La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

    • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
    • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
    • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

  • Adempimenti Iva

    Imponibilità IVA per servizi resi da professionisti a residente extra UE

    Con Risposta a interpello n. 65/2025 le Entrate chiariscono la territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia.
    Con l'istanza di interpello una contribuente nata e residente in Argentina, intende procedere alla vendita dell'immobile di proprietà situato in Italia.
    Essa riferisce di aver incaricato un'agenzia di intermediazione immobiliare per la vendita del cespite e di essersi, altresì, rivolta ad un professionista (ragioniere) affinché curi una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario gravante sul predetto immobile.
    Precisa, inoltre che i menzionati consulenti sono stabiliti nel territorio dello Stato.

    L'Istante chiede di conoscere se, in quanto soggetto iscritta all'AIRE, sia tenuta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) relativamente alle prestazioni di servizi erogate nei suoi confronti dai predetti professionisti.

    Territorialità IVA per i servizi resi da professionisti a un residente

    L'agenzia ricorda innanzitutto che, in materia di territorialità Iva, la regola generale contenuta nell'articolo 7 ter del Decreto Iva, prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente (rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C).
    Tale regola incontra una esplicita deroga per talune tipologie di prestazioni di servizi, tassativamente individuate, in relazione alle quali il legislatore, al fine di stabilire il luogo di radicamento dell'imposizione, valorizza ulteriori elementi quali, ad esempio, la natura del servizio e/o la modalità ed il luogo di esecuzione dello stesso.
    Tra le operazioni sottratte alla regola generale stabilita dall'articolo 7 ter del Decreto Iva, figurano le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, tassabili, in linea di principio, nel luogo in cui il cespite è situato.
    In particolare, l'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva prevede che: 

    • ''In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia (…), quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato''.

    La previsione nazionale recepisce l'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE o Direttiva Iva  secondo cui ''Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, (…) è il luogo in cui è situato il bene''.

    L'elencazione contenuta nella normativa nazionale e unionale è indicativa e non esaustiva, e pertanto restano soggetti alla deroga territoriale basata sul luogo di ubicazione del bene immobile tutte le prestazioni di servizi che siano ad esso relative.

    Al riguardo, l'articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, chiarisce cosa debba intendersi per ''servizi relativi a un bene immobile'' precisando essere tali ''soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni''.

    Tra questi il legislatore unionale annovera: ' 'i servizi: 

    • a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
    • b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene''.

    Il successivo paragrafo 2) ricomprende, inoltre, tra i servizi relativi a un bene immobile: ''le attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili'' (lett. p); nonché ''i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (…)'' (lett. q).

    La Corte di Giustizia UE è intervenuta rilevando la necessità che ''il bene immobile sia l'oggetto stesso della prestazione di servizi.  Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile'

    In particolare, le prestazioni di servizi che riguardano ''la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione'' dell'immobile ''sono caratterizzate dal fatto che il bene immobile costituisce il loro stesso oggetto'' (cfr. sentenza del 27 giugno 2013, C155/12, punti 3536). 

    L'agenzia, tutto ciò premesso rileva che le prestazioni di agenzia relative a beni immobili sono espressamente ricomprese nell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva. 

    Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi, rese dall'agenzia di intermediazione immobiliare, dirette alla ricerca di un acquirente per un cespite situato in Italia, da assoggettare, pertanto, a imposta nello Stato.

    Con riferimento alla prestazione di servizi concernente la ''consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell'ipoteca che grava sull'immobile'',  la stessa Agenzia nel rilevare la genericità della descrizione fornita dall'Istante ritiene che anche questa sia riconducibile nell'alveo previsionale dell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva e assoggettata a Iva in Italia.

    La cancellazione dell'ipoteca, diritto reale di garanzia, disciplinato dagli articoli 2808 e ss. del codice civile è l'atto finale di un iter procedimentale di cui l'immobile ipotecato costituisce l'oggetto primario e, come tale, elemento essenziale e qualificante.

    La cancellazione dell'ipoteca incide sulla qualificazione giuridica dell'immobile che, in caso di esito positivo della procedura, non risulta più gravato dal diritto reale di garanzia.

    Ne consegue che l'attività consulenziale tecnico-legale resa dal professionista, essendo oggettivamente e causalmente connessa all'immobile, integra i requisiti previsti dalle disposizioni unionali e nazionali per qualificare tale attività come ''servizio immobiliare'' rilevante in Italia.

    Conclude l'agenzia che tale conclusione è coerente con la definizione fornita dal citato articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento n. 282/2011 di ''servizi relativi a un bene immobile'' come ''servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni'' e la descrizione più puntuale rinvenibile alle lettere p) e q) del successivo paragrafo 2)

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF

    Con il comunicato stampa del 6 marzo il MEF informa della 8° edizione della Relazione sul Benessere equo e sostenibile (BES) per il 2025 trasmess al Parlamento. 

    Il Ministro Giorgetti ha scritto: “Il quadro complessivo evidenzia l’impatto positivo delle politiche adottate per il 2025 e per gli anni a venire. Le misure previste dall’ultima legge di bilancio hanno consolidato gli interventi a favore dei redditi medio-bassi e rafforzato le politiche volte a contenere l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori,in continuità con le linee di azione perseguite dal Governo negli ultimi due anni, puntando a migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, a cominciare dal reddito disponibile”.

    Vediamo una sintesi di quanto diffuso dal Ministero e per il dettaglio, qui il documento integrale MEF.

    BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF

    Il rapporto in sintesi evidenzia la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, resa strutturale, e l’estensione a partire da quest’anno ai redditi fino a 40.000 euro, sono tra le misure previste dalla legge di bilancio 2025 che contribuiscono a migliorare gli indicatori BES relativi al "Benessere economico".

    Di rilievo secondo il rapporto, anche il contributo delle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e delle misure a favore delle persone con disabilità con effetti positivi anche sugli indicatori relativi alla “Salute”, nonché gli interventi per il pubblico impiego e le pensioni che incidono anche sugli indicatori “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”.

    Tra l’altro si evidenzia che nel 2023 il Reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale (RDLC) è aumentato del 4,7%, raggiungendo i 27.154 euro e confermando il trend di crescita intrapreso nel 2021 dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Risultano positivi anche i dati registrati nel mercato del lavoro, con il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) in calo, in particolare tra le donne, contribuendo così alla riduzione del gap di genere.

    Lo scenario previsionale per il 2024-2027 conferma una tendenza favorevole, afferma Giorgetti, in tutti gli indicatori per cui è possibile fare le previsioni, con un miglioramento sostanziale per alcuni di essi.

    In particolare, oltre all’evoluzione positiva del reddito disponibile aggiustato in termini nominali e, in misura minore, anche in termini reali, si prevede una sostanziale stabilizzazione della disuguaglianza e della povertà assoluta.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Remissione in bonis del cessionario eliminata dall’ F24

    Con Risoluzione n 18 del 7 marzo le Entrate prevedono la soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore dal Modello F24.

    Il codice in oggetto da indicare nel modello F24 Elide, serviva per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. 

    In particolare, il codice identificativo doveva essere riportato nell’omonimo campo della “sezione” “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.  

    Nel campo doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.

    Con la Risoluzione in oggetto viene ricordato che con risoluzione n. 58/E del 11 ottobre 2022 sono state impartite istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    In proposito, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.”.

    Tanto premesso con la presente risoluzione si procede alla soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”.

  • Senza categoria

    Imponibile un NFT convertito in criptovalute

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8269 del 28 febbraio 2025, prende in esame il caso di un artista che cede le sue opere in formato digitale attraverso un NFT, acronimo di Non Fungible Token, ricevendo in cambio un corrispettivo per la cessione e delle royalties ai trasferimenti successivi.

    Nell’ambito dell’arte telematica, l’utilizzo di un NFT è abbastanza comune, in quanto lo strumento è in grado di garantire la provenienza, l’unicità e l’autenticità dell’opera.

    Ciò che caratterizza la situazione esaminata dalla Corte è il fatto, anche questo tutt’altro che inusuale, che il corrispettivo per la cessione percepito dall’artista fosse regolato in criptovalute, ether nel caso specifico.

    Secondo il contribuente la cessione di NFT dietro pagamento in criptovalute non doveva rappresentare reddito imponibile, in quanto la rilevanza fiscale si sarebbe manifestata nel momento in cui le criptovalute incassate fossero state convertite in valuta fiat.

    La sentenza 8269/2025 della Corte di Cassazione

    Di ben diverso avviso è invece la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 8269/2025, ritiene che la cessione di un NTF, in questo caso, costituisce reddito imponibile in quanto cessione di una opera d’arte o comunque di un’opera dell’ingegno.

    La fattispecie quindi, secondo l’interpretazione della Corte, non rientrerebbe nel campo delle plusvalenze da cripto-attività, ex articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, ma nel campo del lavoro autonomo, ex articolo 53 del medesimo codice.

    Il fatto che tale opera sia stata incorporata in un supporto digitale, il Non Fungible Token, il quale esso stesso è l’oggetto digitale che viene trasferito nella compravendita, non cambia la sostanza dell’operazione, in quanto il NFT costituisce una sorta di certificato di autenticità dell’opera che si trasferisce attraverso di esso.

    Inoltre neanche il fatto che il corrispettivo sia stato corrisposto in criptovalute costituisce elemento rilevante in questa situazione: semplicemente, per la corretta quantizzazione del reddito imponibile, l’ammontare percepito in criptovalute dovrà essere convertito in euro, quale valuta fiat corrente.

    Fondamentalmente, in una cessione come quella qui esaminata, rientrante nell’ambito del lavoro autonomo, il fatto che il corrispettivo sia corrisposto in criptovalute costituisce una situazione assimilabile a quella in cui il corrispettivo sia pagato in natura, che può essere facilmente quantizzato in termini monetari attraverso una stima del valore del bene corrisposto.

    Qualcuno potrebbe rilevare, come nota la stessa Corte di Cassazione, che le criptovalute sono soggette a notevoli fluttuazioni del prezzo; ma va detto che questo non costituisce un problema per la determinazione del valore alla data della cessione, dato che tali valori sono ormai facilmente identificabili dalle quotazioni delle criptovaluta a cui possono accedere facilmente anche i contribuenti privati.

    In ragione di tutto ciò, anche nel caso in cui ci sia della buona fede nell’interpretazione fiscale, la mancata dichiarazione di un tale reddito, superati i limiti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 74/2000, comporta la contestazione del reato di dichiarazione infedele.

    Nel complesso la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 8269/2025, presenta una sua coerenza interna.

    Anche se qualcuno volesse contestare il fatto che una tale cessione costituisca davvero reddito di lavoro autonomo, andrebbe puntualizzato che l’applicazione dell’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, con ogni probabilità, non sarebbe comunque favorevole al contribuente.

    Infatti la norma qualifica come redditi imponibili le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione di cripto-attività, eccezione fatta per il caso in cui avvenga una permuta tra cripto-attività “aventi eguali caratteristiche e funzioni”; se è vero, e lo è, che sia una criptovaluta che un NFT appartengono entrambi alla grande famiglia delle cripto-attività, tuttavia non sembrano quelle caratteristiche e funzioni similari richieste dalla norma, per cui la permuta di un NFT rappresentativo di un’opera d’arte con delle criptovalute con ogni probabilità costituirebbe una fattispecie imponibile anche ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del TUIR.

  • Agricoltura

    Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC

    Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che  istituisce  il  Sistema  di  consulenza aziendale in Agricoltura.

    Il decreto stabilisce  le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura  al  fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale,  istituito  dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  con  le previsioni di cui al regolamento 2021/2115  e  del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai  sensi  dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115. 

    In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici” 

     Ai fini del decreto si intende per: 

    • a)  «consulente»:  persona  fisica  in  possesso  di   qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la fornitura di servizi di consulenza; 
    • b) «destinatario del servizio»:  imprese  agricole,  forestali  e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza; 
    • c) «prestatore di servizi di  consulenza»:  soggetto  pubblico  o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che,  ove  previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti; 
    • d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome. 
    • e)  «servizi  di  consulenza»:  l'insieme  di  interventi  e   di prestazioni  tecnico-professionali fornite   dai   consulenti   alle imprese, anche in forma aggregata; 
    • f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto  dei  servizi  di consulenza  idonei  a  perseguire  gli  obiettivi  specifici  di  cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del  regolamento  UE 2115/2021. 

    Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti

    In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso  di  qualifiche adeguate  ai  fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e  ai collegi  professionali  nelle rispettive tematiche di consulenza.
    Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di  consulenza, i seguenti soggetti: 

    • a) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di  almeno ventiquattro  mesi,  non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche. 
    • b) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche  oggetto di consulenza  e attestato di   frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 

    Le attività di formazione di base devono rispettare i  seguenti criteri minimi:

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  24  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che  puo'  includere  anche  i  temi  connessi  alla  metodologia  di erogazione del servizio di consulenza. 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 

    Le attività di  aggiornamento  professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti  i  consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale. 

    Per gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  viene assunta  come  valida  e  sufficiente  la formazione prevista   dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

    Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare  i seguenti criteri minimi: 

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  12  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza; 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza. 

    Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui  ai commi 3 e 6, la frequenza  è  obbligatoria  e deve  essere  pari  o superiore al 75% delle ore di corso previste. 

    L'abilitazione all'esercizio  dell'attività  di  consulente  in materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'azione  nazionale  per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

    Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico

    Viene previsto che le Regioni e Province  autonome  identificano  i  prestatori  di servizi di consulenza nel rispetto  dei  propri  ordinamenti  previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli  articoli  3 e  4  e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito  dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,  entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
    Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste