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Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.
Il caso di specie
Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.
I Quesiti Sottoposti all’Agenzia
- Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
- Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?
Soggettività passiva IVA delle Holding
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:
- Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
- L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.
Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:
- Emettono prestiti obbligazionari.
- Concedono finanziamenti infragruppo.
- Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.
Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.
Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:
- Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
- Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.
In altre parole:
- BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
- ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.
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Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale
La Legge n 289 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre contiene la conversione del DL n 155 noto come Collegato Fiscale. Vediamo cosa è stato previsto per la ZES Unica del Mezzogiorno.
Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale
In sede di conversione del DL n 155/2024 sono rimaste immutate le disposizioni sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica contenute dell’articolo 8 del Dl 155/2024.
In particolare, il decreto consente la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina.
Il Senato però con il comma 1 bis incrementa in misura pari a 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.Con il comma 1-ter si dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.
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Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore
Pubblicato in GU del 16 dicembre il Decreto legislativo sulle modifiche all’Irpef e all'ires.
Tra le novità, ce ne sono di importanti per il settore dell'agricoltura, vediamo una sintesi del contenuto dell'art 1del Dlgs n 192/2024.
Riforma redditi agrari: riforma verso colture innovative
Prima delle novità introdotte è bene specificare che saranno in vigore dal 31 dicembre prossimo e che all'atto della approvazione del provvedimento il Viceministro Leo sulla riforma dei redditi agrari, in una nota ministeriale diffusa il 4 dicembre dopo il CdM ha evidenziato che: "vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche. L'obiettivo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi".
L'art 1 del Decreto legislativo n 192/2024 introduce norme specifiche per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici e di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici.
La norma, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apporta le seguenti modificazioni:
- all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
- «4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b‑bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.
- 4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;
- all’articolo 32: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.»;
- 2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;
- 3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;»;
- 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).»;
- all’articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;
- all’articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
- all’articolo 56-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»; 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
- «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
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CPB degli ISA: correttivo alle cause di esclusione e cessazione
Il Collegato Fiscale (DL n 155/2024) convertito in legge n 189/2024 contiene novità per il concordato preventivo biennale.
In particolare si prevedono modifiche alle cause di esclusione e cessazione previste dal Dlgs n 13/2024.
Concordato preventivo biennale: correttivo nel Collegato Fiscale
Con l’articolo 7-quinquies, introdotto in sede referente, si limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024.
Nel dettaglio, alla lettera a) si modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale.
Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.Mentre alla lettera b), si modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale.
Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
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IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità
Il 16 dicembre scade il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di novembre, da parte dei soggetti cosiddetti mensili.
La scadenza quest'anno, a seguito della riforma fiscale, presenta una novità che riguarda il versamento degli importi inferiori alla soglia minima di 100 euro introdotta dal DLgs. Adempimenti.
Vediamo tutti i dettagli.
IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità
Con l'art 9 del Dlgs Adempimenti (GU n 9 del 12 gennaio) si prevede di ampliare la soglia dei versamenti minimi dell'IVA e in particolare, tale soglia è innalzata a 100 euro.
Potrebbe interessarti anche: Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro.
Nel dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998:
- innalzando da 25,82 euro (le vecchie 50.000 lire della norma originaria) a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
- prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specificava il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
In base all’art. 1 comma 4 del DPR n 100/98, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Tuttavia, la norma è stata modificata appunto dall’art. 9 comma 1 del DLgs. n 1/2024.
Il DLgs. 1/2024 oltre ad aver innalzato a 100 euro la citata soglia minima, ha stabilito che il versamento dell’IVA periodica sotto tale importo è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
L’IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di novembre, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo.
Ricordiamo infine che, entro il prossimo 27 dicembre c'è da versare anche l'acconto IVA e in proposito leggi: Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre.
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Saldo IMU 2024: c’è tempo fino al 16 dicembre
Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.
Ricordiamo che, entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.
Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025, i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale, in proposito leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni.
Ma ora vediamo le regole per il saldo IMU 2024.
Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre
Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.
Dall'anno prossimo come detto scatteranno alcune novità.
Intanto, il saldo 2024 è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l'acconto di giugno.
Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.
L’imposta municipale propria (IMU), ricordiamolo è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.
Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.
Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA.
Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24
Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo
CODICE TRIBUTO
TIPO DI IMMOBILE
DESTINATARIO GETTITO
3912
Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie A/1, A/8, A/9)
Comune
3913
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Comune
3914
Terreni
Comune
3916
Aree fabbricabili
Comune
3918
Altri fabbricati
Comune
3925
Immobili cat. D
Stato
3930
Immobili cat D
Comune
Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune".
Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.
L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata.
È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL".
L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.
L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso.
Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.
Saldo IMU 2024: le aliquote
Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:
- una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
- una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento
Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021" -
Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene
Dal Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti possono gestire direttamente online alcune comunicazioni dell’Agenzia, decidendo se chiedere assistenza oppure regolarizzare la propria posizione.
Il Cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, consente agli utenti di:
- consultare i propri dati fiscali, (ad esempio le dichiarazioni dei redditi)
- i dati relativi agli atti registrati, versamenti e rimborsi, e altro.
Ad oggi sono disponibili anche altri servizi, e in particolare, gli utenti possono adesso gestire alcune comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, decidendo se chiedere chiarimenti e assistenza oppure regolarizzare la propria posizione con il versamento di quanto dovuto.
Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".
Cassetto Fiscale: come accedere
Il contribuente, una volta entrato nella propria area riservata con le credenziali:
- Spid,
- Carta identità elettronica,
- o Carta nazionale dei servizi,
può scegliere tra vari servizi.
Ad esempio, può consultare i dati catastali dei propri immobili, oppure, esclusivamente nel periodo della dichiarazione dei redditi, può inviare la propria precompilata.
All’interno della propria area riservata occorre cliccare su:
- Cassetto fiscale,
- poi una delle seguenti tre aree:
- Consultazioni;
- L’Agenzia scrive,
- Crediti e contributi.
Vediamo nel dettaglio cosa contengono.
Cassetto Fiscale: cosa consultare
Una volta cliccato sulla sezione "Consultazione" si apre una pagina con diverse aree disponibili nelle quali sono presenti numerose informazioni messe a disposizione del contribuente:
- Anagrafica: dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche (enti pubblici o privati, associazioni), luoghi di esercizio, attività esercitate, rappresentanti e soci, depositari,
- Dichiarazioni fiscali: dichiarazioni dei redditi presentate, certificazioni uniche e redditi percepiti,
- Isa/studi di settore: studi di settore sugli Isa (indici sintetici di affidabilità),
- Comunicazioni: informazioni relative ad alcune altre comunicazioni come condono, concordato preventivo biennale, dichiarazioni di intento, dichiarazioni leasing/acquisto nautica,
- Rimborsi: relative ai rimborsi Iva o imposte dirette, riconosciuti ed erogati,
- Versamenti: informazioni relative ai versamenti effettuati tramite i modelli di pagamento F23 e F24, nonché le ulteriori disposizioni di pagamento mediante addebito telematico,
- Dati del registro: atti registrati telematicamente, presso gli uffici e le informazioni relative alle denunce Siria e Iris.
Cassetto Fiscale: crediti e contributi
La sezione su Crediti e contributi è suddivisa in diverse aree disponibili che riepilogano la propria situazione fiscale. Sono le seguenti tre:
- Crediti Iva: crediti propri mensili, annuali e crediti maturati (consolidato fiscale e operazioni straordinarie),
- Crediti agevolativi,
- Richieste di contributo a fondo perduto,
Cassetto Fiscale: l’Agenzia scrive
La sezione l'Agenzia scrive è suddivisa in due sottosezioni:
- “Invito alla compliance”: ci si trovano le comunicazioni con le quali l’Agenzia segnala al contribuente le anomalie riscontrate nella sua posizione fiscale. L’area contiene i documenti prodotti dall’Agenzia e i documenti prodotti dal contribuente. All’interno di questa sezione il contribuente può monitorare i dati relativi a:
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- Lettere di compliance,
- Comunicazione banca dati Vies,
- Anomalie versamenti Iva (le lettere inviate per anomalie relative ai versamenti periodici).
- “Comunicazione di irregolarità”: da qui è possibile consultare le comunicazioni che l'Agenzia invia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche Iva, e inoltre della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Entrando in quest’area, a partire dal mese di novembre, il contribuente può decidere se regolarizzare la sua posizione pagando in unica soluzione, mediante addebito sul conto corrente, l'importo eventualmente dovuto, oppure richiedere la rideterminazione dell'importo o l’annullamento della comunicazione, se ritiene che le informazioni in essa contenute non siano corrette.