• Adempimenti Iva

    Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

    La Cassazione nella sentenza n 41238/2024 statuisce che non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture. 

    La Cassazione ha affermato questo importante principio che tiene conto non più della giurisprudenza consolidata ma trova riscontro nella Riforma Fiscale in atto e nella giurisprudenza minoritaria.

    La Corte d’appello aveva dato seguito all’indirizzo della Cassazione per il quale l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta. 

    Ma ad oggi, anche alle luce delle recenti novità legislative previste dal Dlgs n 87/2024, occorre tenere conto di un altro indirizzo della stessa Cassazione che invita i giudici di merito a tenere conto delle argomentazioni difensive a spiegazione del mancato pagamento, tutte le volte che queste fossero in grado di dimostrare la grave e straordinaria crisi di liquidità dell’impresa. Vediamo il caso di specie.

    Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

    La Cassazione ha annullato la condanna emessa da una Corte d’appello di un imprenditore accusato di non avere versato l’Iva per l’anno d’imposta 2016.

    La condanna era stata conseguenza anche del giudizio di irrilevanza, formulato dai giudici, sulla documentazione presentata dalla difesa sul mancato incasso dell’Iva risultante dalle fatture dell’anno di imposta contestato a causa dell’inadempimento di un numero considerevole di committenti.

    Nel processo specifico, con sentenza del 2024, la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, nel 2022, con la quale l'imprenditore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art 10 ter del Dlgs n 74/2000 per l'anno di imposta 2016 nella qualità di rappresentante legale di una società.

    Il soggetto ricorreva contro la sentenza adducendo un vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato, con riferimento alla mancata risposta ai rilievi difensivi imperniati sul mancato incasso dell'IVA dichiarata, in conseguenza del mancato pagamento delle fatture emesse.

    La Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato, e con valenza assorbente delle altre censure prospettate.

    La sentenza impugnata ha ritenuto del tutto irrilevanti le allegazioni difensive, poste in essere già in primo grado, concernenti il mancato incasso dell'IVA risultante dalle fatture dell'anno di imposta in contestazione, per via dell'inadempimento di un consistente numero di committenti; così come irrilevante è stata considerata la vendita di un bene immobile personale.

    La Corte territoriale era pervenuta a tali conclusioni in espressa adesione all'indirizzo interpretativo della Cassazione secondo cui "in tema di reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell'elemento soggettivo" 

    Ad avviso della Cassazione però vi è la necessità di dar seguito ad una diversa opzione ermeneutica, che impone di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti che trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo.

    Il recente D.Lgs. n. 87 del 14/06/2024, intervenendo sull' art. 13 D.Lgs. n. 74 del 2000 ha introdotto (con il nuovo comma 3-bis) una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e ter del medesimo decreto, "se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi".

    In tale ottica ricostruttiva, la Cassazione ritiene di dover osservare che il contribuente, già nel corso del primo grado di giudizio, aveva non solo documentato l'accettazione della propria proposta concordataria da parte dell'Agenzia delle Entrate (successivamente recepita nel decreto di omologazione del concordato preventivo emesso in data 06/10/2021 dal Tribunale di Napoli), ma aveva allegato circostanze di estremo rilievo ai fini che qui rilevano.

    Da un lato era stato evidenziato il riepilogo delle fatture emesse e non pagate nell'anno di imposta 2016 (complessivo imponibile non pagato di Euro 570.112,07, IVA relativa pari a Euro 125.424,26) e, d'altro lato, il contenuto della relazione del commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo, nella quale si individuano da un lato le cause della crisi:

    • nel blocco dei pagamenti da parte della P.A., 
    • nella crisi del mercato delle costruzioni 
    • e nel mancato recupero di ingenti crediti verso terzi 

    e si evidenziava che la Società aveva cercato di far fronte alla situazione riducendo i costi di produzione e provvedendo ad un aumento di capitale.

    Alla luce di quanto detto le allegazioni difensive non potevano essere ignorate dai giudici di merito, nella valutazione della sussistenza della responsabilità penale del soggetto ricorrente, anche in considerazione della loro incidenza sul margine di superamento della soglia di punibilità di Euro 250.000 (essendo l'IVA non versata ammontante a Euro 315.120,367, così corretto l'erronea quantificazione contenuta nel capo di accusa, pari a Euro 367.517,24 cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

    Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, restando assorbite le ulteriori censure difensive.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni

    Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.

    L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.

    L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

    • a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
    • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
    • c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

    Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

    Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.

    Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo

    Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:

    • Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
    • Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
    • Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.

    Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.

    L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:

    • Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
    • Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria

    Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00. 

    Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.

    Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.

    Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: [email protected].

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Terreni donati: cambiano le plusvalenze da cessione

    Il DLgs. di Riforma di Irpef e Ires prevede che per le cessioni di terreni donati rileverà il costo del donante.

    La disposizione del comma 1 dell'art 7 rubricato Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

    In attuazione dell’art. 5 comma 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023, l’art. 7 dello schema del Dlgs. di riforma di Irpef e Ires prevede la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

    Ossia, qualora tali terreni siano acquistati per effetto di donazione, come prezzo di acquisto, si assumerà quello sostenuto dal donante.

    Terreni donati: cambiano le regole per le plusvalenze da cessione

    Attualmente norma di riferimento, ossia l'art. 68 comma 2 ultimo periodo del TUIR, prevede che Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

    Con l'art 7 su indicato si va appunto a modificare tale previsione e all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    • a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente»; 
    • b) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.».

    La relazione illustrativa al Dlgs in oggetto, di prossima introduzione, ha evidenziato che la norma intende risolvere la questione che concerne gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari seguita, entro un ristretto arco temporale, dalla loro cessione a terzi a opera dei donatari. 

    Si introdurrà un principio analogo a quello cui si ispira la legislazione vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, per i quali è stabilito che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

    Si impedisce il perpetrarsi di operazioni finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell’area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 4.0: beni in comodato e requisito della novità

    Con la Risposta a interpello n. 221 del 12 novembre l'Ade chiarisce ulteriormente quando un bene in comodato può essere considerato nuovo oppure no ai fini del credito di imposta 4.0.

    Credito transizione 4.0: requisito della novità per i beni in comodato

    L'istante afferma di voler beneficiare del credito 4.0 in relazione all'acquisto del Macchinario (complessa linea di trafilatura della gomma) detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario.

    Come  evidenziato in  sede  di  documentazione  integrativa, le  componenti  del Macchinario sono state originariamente acquistate da DELTA e ''montate in un momento successivo, quanto vi è stata l'effettiva disponibilità di tutti i pezzi per il componimento del macchinario'';  successivamente, il Macchinario è  stato concesso in  uso (gratuito) all'Istante tramite il Contratto di comodato stipulato il […] 2021 (ossia, in data precedente alla consegna e al collaudo del Macchinario stesso avvenuti,  rispettivamente, nel  […] 2021 e nel […] 2022), e poi acquistato dall'Istante medesima (nel 2023). 

    Inoltre,  sempre  con la  documentazione integrativa, l'Istante  ha  specificato  che DELTA rappresenta la ''finanziaria del gruppo'' che fa capo a GAMMA e che, proprio in ragione della sua solidità economico­-finanziaria, la stessa DELTA (e non GAMMA, come originariamente indicato nell'istanza) si è occupata dell'acquisto del Macchinario in  quanto  la  sua  attività  principale  è  proprio  […]  (di  cui  conosce  know ­how  tecnico e fornitori). Attraverso tale operazione, DELTA ha potuto garantire ­ secondo quanto indicato  nell'istanza  ­  l'avvio  della  nuova  attività dell'Istante. 

    DELTA non risulta far parte della compagine sociale dell'Istante.

    Ciò  detto,  il quesito in esame verte sostanzialmente sulla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (il Macchinario) da parte di soggetto acquirente (l'Istante) che ha già utilizzato il bene precedentemente all'acquisto, in base al Contratto di comodato, senza soluzione di continuità.

    Nel caso in esame, occorre  sottolineare, sulla base di quanto  si evince dall'istanza e della documentazione integrativa, che: 

    • l'utilizzo del Macchinario, successivamente acquistato dall'Istante, è avvenuto in base al Contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni dalla data del  […] 2021 di stipula di detto contratto (data precedente a quella del  […] 2021 indicata come quella della sua consegna presso la sede dell'Istante nonché a quella del suo collaudo avvenuto nel […] 2022) alla data di acquisto del Macchinario da parte dell'Istante ([…] 2023, data della fattura, con pagamenti effettuati nel corso del 2024); ­ 
    • il  Contratto  di  comodato risulta  stipulato  all'espresso  ''fine di consentire [all'Istante, n.d.r.] di avviare l'attività di […] che costituisce la sua attività principale''; ­  
    • il  Contratto  di  comodato  non  prevede  alcuna  ''opzione''  di  acquisto  del Macchinario ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso ''sarà acquistat[o]'' da parte dell'Istante. 

    Emerge dagli elementi forniti dall'Istante, inoltre, che i vari componenti del Macchinario sono stati, prima, acquistati da DELTA e, poi, stoccati ''all'interno  delle sedi  delle  società  facenti  parte  del  gruppo''  

    Solo  successivamente  il  Macchinario  è  stato  assemblato presso  la  sede dell'Istante e a questa consegnato solo in data  […] 2021, che l'ha utilizzato sulla base del Contratto di comodato concluso precedentemente, il [….] 2021; contratto che già in sé presupponeva un obbligo di acquisto da parte dell'Istante del Macchinario medesimo ''entro e non oltre il 31/12/2023''. 

    Conseguentemente, in  base  al  contenuto  delle  sue  previsioni  e  del  contesto in cui lo stesso è stato concluso, si ritiene che il periodo in cui ha avuto efficacia il Contratto di comodato non può essere assimilato a un  ''periodo di prova'' e  che  detto  periodo non  può  essere  ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del Macchinario, considerato che  quest'ultimo  viene  utilizzato  (tramite il Contratto  di comodato)  dallo stesso Istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso Macchinario, che l'Istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo, DELTA). 

    Alla luce  di tali elementi,  si  ritiene che il Macchinario  non  possa considerarsi come bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto da parte dell'Istante essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente€ quindi, nel caso in esame, non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato.

    Pertanto, l'Istante non potrà fruire del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto del Macchinario.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: risorse esaurite al 13 novembre

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi, rende operative, per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

    In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.

    Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

    La misura Disegni+, disciplinata dal Decreto 6 agosto 2024, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

    Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

    La predetta percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

    ATTENZIONE con decreto direttoriale dello stesso giorno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ha disposto a partire dal 13 novembre 2024 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

    Bando Disegni+: beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

    1. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    2. avere sede legale e operativa in Italia;
    3. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    4. non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    5. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    6. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    7. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

    Bando Disegni+: spese ammissibili

    Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

    Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

    Sono ritenute ammissibili, nello specifico, le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni:

    1. realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;
    2. realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
    3. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l’utilizzo di materiali innovativi;
    4. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere;
    5. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online con espressa esclusione della realizzazione del materiale stesso) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
    6. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.

    Bando Disegni+: domande dal 12 novembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.disegnipiu2024.it .

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    In data 13 novembre lo sportello viene chiuso per esaurimento risorse.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    Con Risoluzione n 53 dell'11 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull’imposta di cui all’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. Ecotassa.

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    L’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l’applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi, alle condizioni ivi indicate (c.d. ECOTASSA). 

    Con risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in parola.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “A600” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento”;
    • “A601” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – sanzioni”;
    • “A602” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – interessi”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Nuova Autotutela tributaria: istruzioni ADE

    Con la Circolare n 21 del 7 novembre si pubblicano le istruzioni operative per gli Uffici finanziari territoriali in materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Vengono forniti chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto.
    In particolare, il citato decreto legislativo ha:

    • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di:
      • autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) 
      • e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo- contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);
    • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in  particolare, l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché il  decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

    Tanto premesso, con la circolare, in ossequio al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, si forniscono istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione all’applicazione della nuova disciplina dell’autotutela, dando rilievo al contenuto dell'istanza di autotule e alle modalità di presentazione.

    Autotutela obbligatoria: le regole

    L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», dispone, al comma 1, che l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

    • a) errore di persona;
    • b) errore di calcolo;
    • c) errore sull’individuazione del tributo;
    • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
    • e) errore sul presupposto d’imposta;
    • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
    • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

    In linea con le esigenze di certezza alle quali la disposizione si ispira le ipotesi ivi richiamate devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

    In via preliminare, è opportuno chiarire che, coerentemente con la volontà del legislatore delegante di «potenziare l’esercizio del potere di autotutela», rientra nella nozione di atto di imposizione qualunque atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente.

    In tale nozione, rientrano, tra l’altro, gli «atti recanti una pretesa impositiva»6 (come, ad esempio, gli avvisi di accertamento e di rettifica) e quelli di chiusura della partita IVA.

    La disposizione normativa sopra richiamata pone, dunque, a carico dell’amministrazione finanziaria, l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione, ivi inclusi gli atti di accertamento catastale

    • (i) quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa 
    • e (ii) sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.

    Al riguardo, la Relazione al decreto che ha novellato le norme, precisa che «il riferimento alla evidente illegittimità o infondatezza si richiama espressamente al concetto di “errori manifesti” utilizzato dalla delega ed incorpora il significato attribuito dalle vigent norme di legge al profilo oggettivo dell’istituto dell’autotutela (oltre all’abrogato articolo 68 del D.P.R. n. 287/1992 anche l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 si riferisce congiuntamente agli atti “illegittimi o infondati” per individuare l’oggetto dell’autotutela)».

    Emerge, dunque, con chiarezza dai lavori preparatori della disposizione in esame e in particolare dalla Relazione, che deve escludersi «l’obbligatorietà dell’autotutela in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali».

    Si ritiene, che, in caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente sia tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’articolo 10-quater.

    Ciò non esclude, tuttavia, che, ove sussistano obiettive condizioni di incertezza relative al corretto inquadramento della fattispecie, «anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali», l’amministrazione finanziaria, in sede istruttoria, tenuto conto anche degli elementi indicati nell’istanza, può rilevare che la fattispecie rappresentata non rientri tra quelle che legittimano il ricorso all’articolo 10-quater per l’assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione».

    In definitiva, alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, si ritiene che i vizi elencati dall’articolo 10- quater, configurino ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative obiettivamente incerte, come, ad esempio, per l’esistenza di contrasti

    giurisprudenziali, dovendosi tali vizi manifestare, in ogni caso, in errori rilevabili ictu oculi.

    L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione

    Tale conclusione discende dal combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 1, lettera g-bis) – che, come detto, inserisce tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo

    10-quater – e 21, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito sulle istanze di autotutela obbligatoria può essere proposto decorsi novanta giorni dalla loro presentazione.

    Il comma 2 dell’articolo 10-quater dispone che «L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».

    Al riguardo, la Relazione ha fornito alcuni elementi utili a circoscrivere meglio le ipotesi di esclusione dell’obbligo di autotutela in presenza dei presupposti di cui al comma 1.

    In particolare, la stessa chiarisce che «per evidenti esigenze di certezza, al comma 2 si prevede il divieto di esercitare l’autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria», con l’ulteriore precisazione che «non è ostativo all’autotutela né un giudicato meramente processuale, né un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l’autotutela».

    Pertanto, pur in presenza di un giudicato sostanziale, il potere di autotutela deve, comunque, essere esercitato per vizi che dimostrino la manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione diversi da quelli sui quali si è pronunciato il giudice.

    Per le medesime ragioni di certezza, il legislatore ha individuato in un anno il limite temporale dell’autotutela obbligatoria relativa ad atti definitivi e ha disposto che il termine annuale decorre «dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».

    In tali ipotesi, ai fini del rispetto del computo del termine di un anno dalla definitività dell’atto, rileva la data di presentazione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente. Pertanto, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere anche oltre l’anno dalla definitività dell’atto di imposizione purché l’istanza di autotutela sia stata presentata prima di tale termine.

    Tenuto conto dei principi della legge delega che hanno guidato l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies in esame, deve considerarsi, tuttavia, riconosciuta al contribuente la facoltà di presentare, anche oltre la scadenza del predetto termine annuale, un’istanza di autotutela facoltativa, rappresentando quest’ultima una categoria residuale che, in quanto tale, ricomprende i casi in cui ci si trovi al di fuori del perimetro, espressamente delineato, dell’autotutela obbligatoria.

    Per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, richiamate dal legislatore delegato, l’istanza di autotutela – sia essa facoltativa che obbligatoria – non può più essere presentata o, comunque, una volta presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata (ad esempio, nel caso di accertamento con adesione, conciliazione, acquiescenza).

    Ad esempio, qualora il contribuente – pur impugnando un avviso di accertamento – abbia definito in via agevolata le sanzioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, la richiesta di autotutela e l’eventuale provvedimento dell’Ufficio potranno interessare esclusivamente la pretesa avanzata a titolo d’imposta, dovendosi ritenere ferma l’irripetibilità delle somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni.

    Per quanto concerne l’indicazione tassativa dei vizi che configurano, nei casi di manifesta illegittimità, ipotesi di autotutela obbligatoria, l’elenco contenuto nell’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente non coincide con

    quello contenuto nel citato articolo 2 del decreto ministeriale n. 37 del 1997.

    L’articolo 10-quater non contempla espressamente, infatti, le seguenti fattispecie:

    • l’evidente errore logico;
    • la doppia imposizione;
    • la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

    Al riguardo, si ritiene che tali ipotesi possano confluire nella fattispecie dell’errore sul presupposto d’imposta. In particolare, rileverà:

    • l’errore logico, qualora lo stesso determini una palese infondatezza dell’atto che si traduca nel ritenere indebitamente realizzato il presupposto d’imposta;
    • la doppia imposizione, qualora sia espressamente vietata da una norma e la cui violazione determini la mancata realizzazione del presupposto d’imposta;
    • la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni ed agevolazioni qualora l’errore riguardi i presupposti per fruire delle predette deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.

    Resta inteso, comunque, che anche in tali ipotesi deve sussistere la manifesta illegittimità dell’atto di imposizione.

    L’elenco di cui all’articolo 10-quater contempla, invece, una fattispecie che l’articolo 2 del decreto ministeriale n. 37 del 1997 non prevedeva expressis verbis, e cioè l’errore sull’individuazione del tributo.

    In tale ipotesi, potrebbero rientrare i casi di erronea applicazione di un’imposta in luogo di un’altra, come, ad esempio, in caso di non corretta applicazione dei principi di alternatività IVA-imposta di registro ovvero di imposta sulle donazioni – imposta di registro.

    Le fattispecie non riprodotte nell’elenco contenuto nell’articolo 10-quater e che, comunque, non integrano altre ipotesi ivi contemplate, non rilevano ai fini dell’autotutela obbligatoria e, dunque, l’amministrazione non ha l’obbligo di esercitare il relativo potere; resta ferma, in tali ipotesi, la possibilità di esercitare il potere di autotutela facoltativa.

    Leggi Autotutela tributaria: come presentare l'istanza per le istruzioni.