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Redditometro: modifiche dal Decreto Correttivo
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 108 del 5 agosto 2024 tra l'altro prevede una norma sul noto Redditometro (Leggi anche Nuovo Redditometro: cosa prevede).
Si tratta in particolare dell'art 5 rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
Prima di dettagliare ricordiamo che il Mef ha pubblicato il DM con le regole sul nuovo redditometro.
Successivamente si è dovuto intervenire con correzione a tali regole poichè la Commissione Finanze con parere tecnicosollecitava il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.
Vediamo i dettagli del correttivo.
Redditometro: come viene modificato dal Decreto Correttivo
L'art 5 del correttivo rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
- a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
In sintesi con la modifica contenuta nel decreto correttivo del concordato, vengono uniformate le regole tra l’accertamento sintetico puro e quello che poi dovrebbe essere ricondotto agli elementi di capacità contributiva definiti con un decreto ministeriale.
In entrambi i casi il contribuente potrà sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente.
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Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 1182 del 5 agosto contiene tra le altre novità, la conferma dello slittamento ad agosto del termine per pagare l'Irpef per le PIVA. Vediamo il caledario come confermato dal decreto e riepiloghiamo le novità.
Pagamenti imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024, oltre alla scadenza ordinaria che prevede che i versamenti debbano avvenire:
- entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio perché il 30 è stato di domenica,
- oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,
vi sono nuovi termini per i soggetti ISA previsti dalla riforma fiscale e confermati dal Correttivo in vigore dal 6 agosto.
L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale ha previsto che i soggetti ISA potranno pagare anche entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Il dubbio che si era posto era relativo al fatto che, tali soggetti avendo già avuto una proroga al 31 luglio senza maggiorazione, potessero godere della proroga di ulteriori 30 giorni con maggiorazione, facendo slittare quindi i pagamenti al 30 agosto.
La conferma è arrivata dall'art 4 del dl Correttivo che prevede: "all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.».
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Reverse charge: come fatturare in caso di aggiornamento prezzi energia
Con il principio di diritto n 2 del 12 agosto le Entrate hanno chiarito le modalità di fatturazione e rettifica degli imponibili in aumento o in diminuzione nel reverse charge per il settore gas. Dettagli della risposta ADE.
Reverse charge e modalitĂ di fatturazione per le cessioni di gas
Le Entrate con il principio di diritto del 12 agosto scorso si occupano di reverse chiarge e aumenti nel prezzo dell'energia fatturati prima del 2015.
Viene innanzitutto ricordato che l'articolo 17, sesto comma, lettera d quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede, a partire dal 2015, l'applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. ''reverse charge'') alle «cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera a)».
In particolare, l'articolo 7 bis, comma 3, del decreto IVA dispone che, «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
- a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
- b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia».
In altre parole, l'adempimento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il decretolegge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 comporta, in deroga alle regole ordinarie, che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Tanto premesso, laddove per effetto dell'''aggiornamento dei prezzi relativi all'energia ceduta'', si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori ''compensi ricevuti'' ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l'IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.
In definitiva, il regime di ''reverse charge'' non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'applicazione del regime di inversione contabile.
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Decreto Omnibus: novitĂ IVA per ASD e SSD
Pubblicato in GU n 186 del 9 agosto il Decreto Ominbus con norme che trattano di diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari in vigore dal 10 agosto 2024.
In particolare, l'articolo 3 del decreto ha lo scopo di chiarire che ai fini iva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 comma 15 quater del decreto legge 146 del 2012, le disposizioni di cui all'articolo quattro comma quattro del DPR n. 663 del 1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'iva.
Decreto Omnibus: novitĂ per l’IVA di ASD e SSD
L'art 3 del Decreto prevede che "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto"
In parole semplici le disposizioni di favore di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, che escludono da IVA le operazioni rese dalle ASD agli associati per fini istituzionali, si applicano anche dalle società sportive dilettantistiche.
In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possano beneficiare del medesimo regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD.
Si ricorda che l’esclusione IVA applicabile ad ASD e SSD, sarà possibile solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” poiché incompatibile con la direttiva IVA.
A partire dal 1 gennaio 2025 verrà meno la previsione del fuori campo iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.
Infine la norma fa salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti, ossia quelli adottati prima del 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del nuovo decreto.
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Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana
Con Risposta a interpello n 174 del 21 agosto le Entrate chiriscono che in materia di oneri documentali ai fini dei prezzi di trasferimento, solo il Masterfile può essere presentato in lingua inglese; la Documentazione nazionale deve essere presentata in lingua italiana.
L'istanza presentata riguarda una società appartenente a un gruppo multinazionale che si interroga sulla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in materia di Transfer Pricing in lingua inglese, anziché in italiano.
La società espone che, data la complessità e i costi aggiuntivi legati alla traduzione del "Local File" in italiano, vorrebbe sapere se sia possibile presentare tale documentazione direttamente in inglese.
Le entrate negano questa possibilità vediamo il perchè.
Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana
L'Agenzia delle Entrate ha risposto che la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana, in conformità con le normative italiane e con le linee guida OCSE, che lasciano agli stati nazionali la decisione sulla lingua della documentazione.
Anche se esistono semplificazioni per gli allegati della Documentazione Nazionale che possono essere presentati in altre lingue, ciò non implica un riconoscimento implicito della possibilità di presentare l'intera Documentazione Nazionale in inglese.
Pertanto, la richiesta dell'istante è stata respinta, e la domanda relativa all'estensione di tale possibilità alle altre società del gruppo è stata considerata assorbita e non trattata ulteriormente.
Nell'istanza la società fa presente che nell’assolvere l'onere di documentare la relativa policy attuata all'interno del gruppo, ha predisposto il “Master file” e la “Documentazione Nazionale” con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 360494 del 23 novembre 2020.
La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati è tuttavia prodotta in lingua inglese, in quanto lingua ufficiale del gruppo multinazionale.
Ma poiché nel caso in questione il provvedimento prevede che la “Documentazione Nazionale” debba essere redatta in lingua italiana (il solo “Master file” può essere presentato in una lingua diversa da quella locale), l'istante ha provveduto ad effettuare la sua traduzione, sostenendo quindi un specifico costo.
La società ha quindi chiesto all’Agenzia se, oltre al Master file, sia possibile presentare in lingua inglese anche la Documentazione nazionale.
L’Agenzia ricorda prima di tutto il contenuto dell'articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/97 (modificato dall'articolo 15 del Dlgs n. 158/2015), nel quale viene specificato che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito del cosiddetto transfer pricing e da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non viene applicata alcuna sanzione se il contribuente, nel corso dell’attività istruttoria, consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel già menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
La disciplina in questione, quindi, non prevede un obbligo a carico del contribuente, ma un onere qualora scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, il beneficio in termini di esimente sanzionatoria.
Più in particolare, anche l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 14 maggio 2018 (Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) richiama il provvedimento del Direttore dell'Agenzia (il già citato provvedimento n. 360494 del 2020), in cui si stabilisce che la documentazione idonea è costituita da un documento denominato “Master file” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”.
In merito al requisito linguistico, il provvedimento indica che i due documenti debbano essere redatti in lingua italiana, ma il “Master file” può anche essere presentato in lingua inglese.
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Conferimenti in natura in srl: base imponibile IVA, ires e irap
Con Risposta a interpello n 171 del 20 agosto le Entrate si occupano del trattamento fiscale dei conferimenti in natura presso una società.
L'istante è una S.p.A che ha costituito una S.r.l. e ha effettuato un conferimento di beni a quest'ultima.
La S.p.A. ha posto i seguenti quesiti:
- come determinare la base imponibile IVA per i beni conferiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
- come calcolare il corretto valore da confrontare con il costo non ammortizzato, al fine di determinare la minus/plusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP, ai sensi degli articoli 9, 86 e 101 del TUIR e dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.
Conferimenti in natura: bae imponibile IVA, ires e irap
L'Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:
- si conferma che i conferimenti in società sono soggetti a IVA, trattandosi di operazioni assimilabili a cessioni a titolo oneroso. La base imponibile su cui applicare l'IVA deve essere individuata nell'aumento di capitale della società conferitaria, comprensivo del sovrapprezzo e delle eventuali somme erogate a titolo di conguaglio.
- si osserva che, facendo riferimento all’articolo 9, comma 2 del Testo unico, ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo del conferimento è il valore normale dei beni conferiti a prescindere dall’aumento di capitale.
Alfa S.p.A. in merito al secondo quesito suggeriva che il valore da considerare per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza debba essere il valore dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo ricevuto da Beta S.r.l., in quanto tale valore è stato ritenuto congruo rispetto al valore dei beni conferiti secondo la perizia di stima. Pertanto, propone di considerare tale importo come il "valore normale" ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TUIR per determinare la rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP.
Ma l'agenzia non concorda per i motivi su indicati.
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Aiuti imprese che operano in Africa: tutte le regole
Viene pubblicato in GU del 20 agosto il Decreto n 89/2024 convertito in legge rubricato Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
Tra le misure vi è anche quella relativa ai finanziamenti agevolati alle imprese che operano in Africa.
Prima dei dettagli, ricordaimo che con un comunicato pubblicato sulla GU n 164 del 15 luglio del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, si informa di una delibera del giorno 11 luglio con finanziamenti agevolati alle imprese.
Aiuti alle imprese: domande a SIMEST dal 25 luglio
In particolare, il Comitato agevolazioni del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e subordinatamente alla sua conversione in legge ha adottato:
- la delibera quadro 11 luglio 2024 recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o commerciali (Potenziamento mercati africani)»
- la relativa circolare operativa n. 1/394/2024 «Potenziamento mercati africani» e ha aggiornato le circolari operative n. 3/394/2023 (Inserimento mercati), n. 5/394/2023 (Fiere ed eventi), n. 6/394/2023 (E-commerce), n. 7/394/2023 (Certificazioni e consulenze), n. 8/394/2023 (Temporary Manager) per il Potenziamento mercati africani.
I testi integrali sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Comitato agevolazioni ha, altresì deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 25 luglio 2024 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle relative domande per la concessione dei finanziamenti agevolati.
Si specifica che i requisiti di accesso sono:
- fatturato estero non inferiore alla quota minima indicata dalla Simest con circolare ad hoc,
- presenza stabile sul mercato africano,
- realizzazione di esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato agevolazioni
In alternativa, possono fruire dei sostegni imprese parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e con una quota di fatturato derivante da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di aziende stabilmente presenti sul mercato africano o che abbiano realizzato esportazioni verso o dai mercati africani.
Oltre ai requisiti indicati, le imprese non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste come cause di revoca dell’intervento agevolativo previsto dalla legge 394/81 e devono avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81.
Aiuti imprese che operano in Africa: la misura
Le imprese possono chiedere più interventi agevolativi, a condizione che l’esposizione totale verso il Fondo 394 non superi il 35% dei ricavi medi negli ultimi due anni e le spese finanziabili e le progettualità siano differenti.
La dotazione finanziaria prevista è di 200 milioni e ma si prevede che le imprese possano beneficiare di un cofinanziamento a fondo perduto disciplinato dalla legge 27/2020 fino al 10% dell’importo del finanziamento agevolato ottenuto dal Fondo.
Infine è previsto un incremento al 20% per misure premiali riservate a proposte provenienti da imprese localizzate nel Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.